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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 27/11/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1719/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 1719/2025 VG promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Remoli - Parte_1 C.F._1 giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Fermo, via G. Leti 9;
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Moira Parte_2 C.F._2
Vallati - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito a Porto San Giorgio, via Fossaceca n.
3/U;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Monte San Pietrangeli il 13/10/2002 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Montottone, Anno 2002, Numero 3, Parte II, Serie
pagina 1 di 4 B, Ufficio 1) – dalla cui unione coniugale sono nati due figli, (nato il [...]) Persona_1
e (nato il [...]). Persona_2
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/4/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni (condizioni di cui all'accordo allegato al ricorso introduttivo sottoscritto in data 2/4/2024, come modificato all'udienza dell' 11/9/2025 svolta alla presenza personale delle parti):
“1) I coniugi vivranno separati, ed in particolare la signora continuerà a risiedere, unitamente al figlio Parte_1 minore presso l'immobile di sua proprietà e già adibito a residenza familiare, sito in Montottone, Persona_2
Piazza Roma n. 9, mentre il signor manterrà la sua attuale residenza, a Monte San Parte_2
Pietrangeli, con obbligo per entrambi di reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza.
2) Ciascun coniuge dichiara e riconosce di essere economicamente autosufficiente e di vantare redditi o comunque sostanze patrimoniali adeguati/e, come confermato dalla documentazione che si allega (doc. 4-5-6-7-8-9-10-11) in ossequio al combinato disposto degli artt. 473 bis 51 c.p.c. e 473 bis 12, comma 3 c.p.c., sicché ognuno di essi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza, dunque, vantare nei confronti dell'altro il diritto alla corresponsione dell'assegno di cui all'art. 156 c.c.. VO ed impregiudicato quanto sopra pattuito, i coniugi convengono che il Sig. sia obbligato a compiere ogni attività necessaria affinché l'istituto di credito Parte_2
Banca Intesa San Paolo liberi la Sig.ra dall'obbligazione fideiussoria da questa assunta in data Parte_1
11.7.2013 per garantire un debito contratto dal medesimo sig. promettendo dunque, ai sensi e per gli Per_2 effetti di cui all'art.1381 cc, che il predetto istituto procederà alla suindicata liberazione della sig.ra entro 90 Pt_1 giorni dalla data del deposito della sentenza che definirà il presente giudizio.
3) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre Persona_2 con la quale, dunque, continuerà a risiedere, nell'immobile adibito a residenza familiare e sito in Montottone,
pagina 2 di 4 Piazza Roma 9. VO ed impregiudicato il suo diritto di vederlo ed intrattenervisi ogni volta che vorrà previo accordo, anche solo telefonico, con la madre, il padre avrà il diritto – dovere di tenere con sé il figlio Per_2
• Un pomeriggio alla settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 20,00 quando lo riaccompagnerà presso la residenza di Montottone, Piazza Roma 9, nel giorno che il signor ha diritto di scegliere ma ha il dovere di Per_2 comunicare alla signora entro le ore 13,00 del sabato della settimana precedente;
Pt_1
• Un fine settimana ogni due, dall'orario di uscita da scuola del sabato sino alle 22,00 della domenica, quando lo riaccompagnerà presso la residenza di Montottone, Piazza Roma 9;
• per cinque giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie quando trascorrerà con il padre o il Natale o il Capodanno.
• per due giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, quando trascorrerà con il padre la giornata di
Pasqua ad anni alterni
• per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive.
4) Il signor contribuirà al mantenimento del figlio minore corrispondendo, all'uopo, la Parte_2 Per_2 somma mensile di €. 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, e che dovrà essere versata alla signora mediante bonifico bancario (IBAN: [...]) entro il giorno Pt_1
05 di ogni mese, nonché sopportando nella misura del 50%, le spese straordinarie che si dovessero presentare e da ritenere tali alla luce del Protocollo del 10.07.2024 ed in uso presso il Tribunale di Fermo ed in ogni altro
Tribunale ricompreso nel Distretto della Corte d'Appello di Ancona, spese che, in detta misura, dovranno essere rimborsate da un coniuge all'altro entro la fine del mese a quello in cui sono state sostenute dietro richiesta, anche solo orale, ma con esibizione di relativa documentazione a sostegno.
5) I coniugi convengono che ciascuno di essi contribuirà in pari misura sia al mantenimento che alle spese straordinarie necessarie del figlio maggiorenne il quale, difatti, benché già maggiorenne, non è Persona_1 economicamente autosufficiente in quanto ancora impegnato nel completamento del suo percorso di studi universitario, frequentando la facoltà di Medicina presso il relativo Ateneo di Perugia.
6) I coniugi, per quanto occorra, si prestano vicendevole assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e/o per le rispettive carte di identità, valide anche per l'espatrio.
7) Le spese relative al presente procedimento e sue consequenziali resteranno interamente compensate tra le parti con espressa rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei rispettivi difensori”.
2. All'udienza dell' 11/9/2025 le parti, presenti personalmente, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale ha espresso “parere favorevole”.
pagina 3 di 4 3. La domanda delle parti volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita - atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti sia alla prole che ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Monte San Pietrangeli il 13/10/2002 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Montottone, Anno 2002, Numero 3, Parte II, Serie B,
Ufficio 1);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montottone, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 30/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 1719/2025 VG promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Remoli - Parte_1 C.F._1 giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Fermo, via G. Leti 9;
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Moira Parte_2 C.F._2
Vallati - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito a Porto San Giorgio, via Fossaceca n.
3/U;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Monte San Pietrangeli il 13/10/2002 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Montottone, Anno 2002, Numero 3, Parte II, Serie
pagina 1 di 4 B, Ufficio 1) – dalla cui unione coniugale sono nati due figli, (nato il [...]) Persona_1
e (nato il [...]). Persona_2
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/4/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni (condizioni di cui all'accordo allegato al ricorso introduttivo sottoscritto in data 2/4/2024, come modificato all'udienza dell' 11/9/2025 svolta alla presenza personale delle parti):
“1) I coniugi vivranno separati, ed in particolare la signora continuerà a risiedere, unitamente al figlio Parte_1 minore presso l'immobile di sua proprietà e già adibito a residenza familiare, sito in Montottone, Persona_2
Piazza Roma n. 9, mentre il signor manterrà la sua attuale residenza, a Monte San Parte_2
Pietrangeli, con obbligo per entrambi di reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza.
2) Ciascun coniuge dichiara e riconosce di essere economicamente autosufficiente e di vantare redditi o comunque sostanze patrimoniali adeguati/e, come confermato dalla documentazione che si allega (doc. 4-5-6-7-8-9-10-11) in ossequio al combinato disposto degli artt. 473 bis 51 c.p.c. e 473 bis 12, comma 3 c.p.c., sicché ognuno di essi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza, dunque, vantare nei confronti dell'altro il diritto alla corresponsione dell'assegno di cui all'art. 156 c.c.. VO ed impregiudicato quanto sopra pattuito, i coniugi convengono che il Sig. sia obbligato a compiere ogni attività necessaria affinché l'istituto di credito Parte_2
Banca Intesa San Paolo liberi la Sig.ra dall'obbligazione fideiussoria da questa assunta in data Parte_1
11.7.2013 per garantire un debito contratto dal medesimo sig. promettendo dunque, ai sensi e per gli Per_2 effetti di cui all'art.1381 cc, che il predetto istituto procederà alla suindicata liberazione della sig.ra entro 90 Pt_1 giorni dalla data del deposito della sentenza che definirà il presente giudizio.
3) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre Persona_2 con la quale, dunque, continuerà a risiedere, nell'immobile adibito a residenza familiare e sito in Montottone,
pagina 2 di 4 Piazza Roma 9. VO ed impregiudicato il suo diritto di vederlo ed intrattenervisi ogni volta che vorrà previo accordo, anche solo telefonico, con la madre, il padre avrà il diritto – dovere di tenere con sé il figlio Per_2
• Un pomeriggio alla settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 20,00 quando lo riaccompagnerà presso la residenza di Montottone, Piazza Roma 9, nel giorno che il signor ha diritto di scegliere ma ha il dovere di Per_2 comunicare alla signora entro le ore 13,00 del sabato della settimana precedente;
Pt_1
• Un fine settimana ogni due, dall'orario di uscita da scuola del sabato sino alle 22,00 della domenica, quando lo riaccompagnerà presso la residenza di Montottone, Piazza Roma 9;
• per cinque giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie quando trascorrerà con il padre o il Natale o il Capodanno.
• per due giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, quando trascorrerà con il padre la giornata di
Pasqua ad anni alterni
• per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive.
4) Il signor contribuirà al mantenimento del figlio minore corrispondendo, all'uopo, la Parte_2 Per_2 somma mensile di €. 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, e che dovrà essere versata alla signora mediante bonifico bancario (IBAN: [...]) entro il giorno Pt_1
05 di ogni mese, nonché sopportando nella misura del 50%, le spese straordinarie che si dovessero presentare e da ritenere tali alla luce del Protocollo del 10.07.2024 ed in uso presso il Tribunale di Fermo ed in ogni altro
Tribunale ricompreso nel Distretto della Corte d'Appello di Ancona, spese che, in detta misura, dovranno essere rimborsate da un coniuge all'altro entro la fine del mese a quello in cui sono state sostenute dietro richiesta, anche solo orale, ma con esibizione di relativa documentazione a sostegno.
5) I coniugi convengono che ciascuno di essi contribuirà in pari misura sia al mantenimento che alle spese straordinarie necessarie del figlio maggiorenne il quale, difatti, benché già maggiorenne, non è Persona_1 economicamente autosufficiente in quanto ancora impegnato nel completamento del suo percorso di studi universitario, frequentando la facoltà di Medicina presso il relativo Ateneo di Perugia.
6) I coniugi, per quanto occorra, si prestano vicendevole assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e/o per le rispettive carte di identità, valide anche per l'espatrio.
7) Le spese relative al presente procedimento e sue consequenziali resteranno interamente compensate tra le parti con espressa rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei rispettivi difensori”.
2. All'udienza dell' 11/9/2025 le parti, presenti personalmente, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale ha espresso “parere favorevole”.
pagina 3 di 4 3. La domanda delle parti volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita - atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti sia alla prole che ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Monte San Pietrangeli il 13/10/2002 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Montottone, Anno 2002, Numero 3, Parte II, Serie B,
Ufficio 1);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montottone, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 30/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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