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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 591 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio Maiorana presso il cui studio sito in Castelbuono, Via Nicolò Turrisi n..26, è elettivamente domiciliata appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenzo Pace presso il cui indirizzo Controparte_1 telematico è elettivamente domiciliato appellato
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv.to Giuseppe Bernocchi e dall'Avv.to Marco Di Gloria, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Palermo via Laurana n.59 appellato E NEI CONFRONTI DI
CP_3 appellato contumace all'udienza di discussione del 12 giugno 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.1272/2023 emessa in data 13.4.2023, il Tribunale G.L. di Palermo dichiarò “la prescrizione del diritto all'esazione dei titoli” contenuti nell'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione impugnata da CP_1
[...]
Pag.1 In particolare, il primo Giudice ritenne che gli atti prodromici (avvisi di addebito per crediti e cartelle di pagamento per crediti ) fossero stati regolarmente CP_2 CP_3 notificati tra il 6.7.2011 e il 2.8.2016 e che, tuttavia, non fosse stata fornita la prova della sussistenza di successivi validi atti interruttivi della prescrizione. Quanto al regolamento delle spese ritenne che le stesse dovessero porsi a carico del Concessionario. Avverso tale decisione ha interposto appello l' , Parte_1 con ricorso depositato in Cancelleria il 19.6.2023. Parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto sussistente la prescrizione senza tenere conto dei diversi provvedimenti legislativi di sospensione dei termini, emanati per fronteggiare la pandemia
COVID-19.
Soggiunge, tenuto conto della regolare notifica degli atti prodromici, che il termine prescrizionale non era quinquennale bensì decennale.
Deduce ancora che l'istanza di definizione agevolata presentata da controparte in data 1.7.2019 costituiva atto idoneo ad interrompere il decorso del termine di prescrizione;
che, inoltre, erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non provata la notifica del fermo amministrativo.
Sotto altro concorrente profilo di doglianza sostiene di non essere tenuta al pagamento delle spese poste, invece, a suo carico nella sentenza impugnata, dovendo essere l'Ente titolare del credito ad annullare rinunciare al credito, dandone comunicazione al Concessionario.
si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità del gravame Controparte_1 per tardività; nel merito chiede la conferma della sentenza di primo grado. Si è costituito in giudizio l' riportandosi alla posizione processuale assunta CP_2 in prime cure.
L' , sebbene regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_3
Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) Anzitutto, è infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata ex art. 325 c.p.c. dal non sussistendo prova, agli atti, di notifica della sentenza CP_1 impugnata al procuratore dell' costituito nel giudizio di primo grado. CP_4
Tanto premesso, va rilevato il parziale difetto di legittimazione dell' a CP_4 proporre appello, perché in base all'art. 81 cpc nessuno può fare valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dai casi consentiti e salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato (Cass. SU n. 7514/2022). Come già affermato da questa Corte in casi analoghi (cfr. sent. n.774/2023), infatti, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la Cassazione ha chiarito che la
Pag.2 disciplina del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, per come modificato dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2-quater (conv. con L. n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022) ed è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione al D.Lgs. n. 112 del
1999, art. 39, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione. In particolare, è stato sottolineato che, mentre "deve ritenersi (...) sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo", deve al contempo escludersi che ricorra
"un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente […], soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa")”.
L'orientamento è stato ribadito proprio per escludere l'ammissibilità dell'impugnazione di da Cass. n.16752/23 e Parte_1
n.14052/23. Da ciò deriva che non è legittimata ad Parte_1 impugnare la statuizione di primo grado, nel capo concernente il merito (prescrizione) della pretesa contributiva, non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007), non essendovi dubbio che le questioni inerenti la sospensione del termine di prescrizione, la natura decennale del medesimo termine, la valenza interruttiva dell'istanza di definizione agevolata e del fermo amministrativo, siano funzionali al rigetto dell'eccezione di prescrizione. Ne deriva la inammissibilità dei motivi che si appuntano sul merito della controversia. Tuttavia, la riscontrata estraneità dell'agente della riscossione rispetto all'oggetto del giudizio palesa la erroneità del capo di sentenza che addossa al soggetto non legittimato le spese processuali. Sicchè, in parziale riforma della sentenza qui impugnata e tenuto conto dell'intervento, dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado, della sentenza delle Sezioni Unite sopra citata (che ha risolto il contrasto di giurisprudenza al riguardo), si reputa conforme a legge disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra l' – Riscossione e il Pt_1 Parte_1 CP_1
Pag.3 3) L'esito del giudizio di appello giustifica il regolamento delle spese di questo grado nei termini di cui in parte dispositiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che dichiara, in parziale CP_3 riforma della sentenza n.1272/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo in data
13.4.2023 dichiara compensate le spese processuali del primo grado tra e Controparte_1
Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Dichiara compensate tra tutte le parti le spese processuali di questo grado. Palermo 12 giugno 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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