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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/11/2025, n. 15640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15640 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. RGAC 38793/2023, vertente
TRA
- nata a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Jacopo Vivaldi e C.F._1
AO GA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- , nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI: come note congiunte depositate per l'udienza del 22.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la signora adiva questo Tribunale esponendo che aveva Pt_1 contratto matrimonio con rito concordatario con il sig. in località Gallipoli CP_1
(LE) in data 29.08.2013 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune, anno 2013, atto 45, parte 2, serie A), e che dalla loro unione erano nate le figlie (29 aprile 2011) e (21 ottobre 2015). Persona_1 Persona_2
Venuta meno la comunione spirituale e materiale di coppia, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso: separazione personale;
affido condiviso delle figlie e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori e loro collocamento presso di sé nella casa familiare (sita in Roma, Via
Filippo Fiorentini n. 106, ed. 6, scala A, int. 15), di cui chiedeva l'assegnazione; frequentazione come dettagliata in atti;
un contributo paterno per il mantenimento delle figlie di complessivi di € 2.000 mensili (€ 1.000 per ciascuna), oltre al 50%
1 delle spese straordinarie;
ciascun coniuge avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, aderendo alla domanda di CP_1 separazione e affidamento condiviso delle figlie, contestava quanto dedotto, ex adverso, chiedendo di contro il collocamento delle figlie presso di sé; che ciascuno dei coniugi provvedesse autonomamente al proprio mantenimento;
un contributo materno per il mantenimento di e di complessivi € Persona_1 Persona_2
2.000 mensili (€ 1.000 per ciascuna figlia), oltre alla metà delle spese straordinarie.
In data 09.02.2024 veniva depositata, giusto decreto del 20.10.2023 del Giudice
Delegato, relazione del Servizio sociale MUNICIPIO IV redatta dall'assistente sociale e dallo psicologo dr. con la quale veniva Persona_3 Persona_4 ripercorso e ricostruito il vissuto familiare e analizzata la situazione vigente.
Con provvedimento del 07.03.2024 il Giudice Delegato, sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 27.02.2024, sentite le parti ed esaminati gli atti del giudizio, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava ad entrambi i genitori le figlie e collocandole presso la madre alla quale assegnava Persona_1 Persona_2 la casa familiare (sita in Roma, Via Filippo Fiorentini n. 106, ed. 6, scala A, int. 15), regolava la frequentazione padre figlie nelle seguenti modalità “fatto salvo un diverso accordo tra le parti: a week-end alternati dal sabato mattina, alla domenica sera dopo cena;
un pomeriggio infrasettimanale (il mercoledì) con pernotto e due pomeriggi a settimana (il mercoledì e il giovedì) con un pernotto e
l'accompagnamento alla casa materna entro le ore 21.00 dopo cena, quando il finesettimana è di spettanza materna, per metà delle vacanze natalizie;
vacanze pasquali ad anni alterni;
ponti e festività civili o religiose ad anni alterni;
per le vacanze estive tre settimane (di cui due consecutive) con ciascun genitore da concordare entro il 30 aprile, divise in due distinti periodi;
le parti potranno concordare ulteriori periodi con i nonni, specie quelli materni che vivono lontani;
una settimana ciascuno durante le vacanze invernali da concordare entro il 15 novembre di ogni anno;
la festa del papà e il compleanno del papà saranno di spettanza dello stesso, mentre la festa della mamma e il compleanno della mamma saranno di spettanza della stessa;
i compleanni delle figlie possibilmente insieme o con il criterio dell'alternanza”; tenuto conto delle attuali esigenze delle figlie, del relativo tenore di vita goduto, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi, determinava infine un contributo paterno per il mantenimento delle figlie di complessivi € 900 mensili oltre alla metà delle spese straordinarie.
Riservata la causa in decisione sullo status, con sentenza non definitiva n.
5149/2024 pubbl. il 21/03/2024, il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale delle parti disponendo la prosecuzione del giudizio in ordine alle altre domande avanzate dalle parti.
2 In data 13.11.2024 il Servizio incaricato provvedeva a depositare relazione di aggiornamento circa la situazione del nucleo e l'evoluzione dei rapporti tra le parti e tra queste ultime e le figlie.
All'udienza del 12 febbraio 2025 il GD letti gli atti e le relazioni pervenute dal
Servizio sociale, rinviava la causa alla udienza di rimessione in decisione del
22.10.2025 invitando le parti a rassegnare conclusioni congiunte.
Con note scritte per l'udienza fissata le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della loro separazione, rassegnando le seguenti conclusioni:
“
1. I coniugi separati personalmente con sentenza n. 5149/2024, emessa sullo status, vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori in favore di entrambi i coniugi. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno di loro. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie afferenti all'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
3. l'abitazione familiare sita in Roma, Via Filippo Fiorentini n. 106, ed. 6, scala A, int. 15, sarà assegnata, con quanto in essa contenuto, alla dott.ssa quale Pt_1 collocataria delle figlie minori e con pertinenze (cantina e posto Per_2 Per_1 auto);
4. il dott. si è già allontanato dall'abitazione familiare ed asporterà i suoi CP_1 effetti personali, entro il 30 settembre 2025, in più trances, con accordo tra le parti;
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori: il mercoledì dall'uscita da scuola con pernotto, riaccompagnandole a scuola il giovedì mattina e dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica con pernotto incluso, a settimane alternate,
e riaccompagnandole a scuola il lunedì mattina;
6. durante il periodo scolastico, il dott. potrebbe, per questioni familiari, CP_1 doversi assentare per alcuni giorni;
qualora ciò accadesse, previo accordo con la dott.ssa potrebbe recuperare i giorni di mancata frequentazione con le Pt_1 figlie, sempre compatibilmente con le esigenze della madre e di quelle scolastiche ed educative delle minori;
7. nel corso delle ferie estive, dalla chiusura dell'anno scolastico all'apertura del successivo, le figlie staranno con ciascun genitore per un tempo paritetico da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, mettendosi d'accordo anche sui periodi di frequentazione delle ragazze con i nonni, specie quelli materni che vivono lontani;
8. per le festività natalizie, pasquali e per i ponti e le festività civili o religiose ad anni alterni le figlie staranno con la madre o con il padre, con alternanza e con tempi paritari, oltre ad una settimana ciascuno durante le vacanze invernali da concordare entro il 15 novembre di ogni anno;
3
9. I compleanni delle figlie possibilmente insieme o con il criterio dell'alternanza;
10. Le figlie trascorreranno le giornate dei rispettivi compleanni dei genitori o con il padre o con la madre;
La festa del papà sarà di spettanza dello stesso, mentre la festa della mamma sarà di spettanza della stessa;
11. Il dott. corrisponderà alla dott.ssa a titolo di mantenimento CP_1 Pt_1 ordinario, per le figlie minori la somma di €. 900,00 (€. 450,00 per ciascuna figlia), somma annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo adottato dal
Tribunale di Roma.
12. ciascuno dei coniugi provvederà in via autonoma al proprio sostentamento economico;
13. le spese di condominio e supercondominio relative all'immobile di Via Filippo
Fiorentini n. 106, ed. 6, scala A, int. 15, adibito ad abitazione familiare, saranno suddivise al 50% tra i coniugi, a partire dalla sottoscrizione delle seguenti condizioni”.
A questo punto, il Giudice Delegato, letti gli atti e l'accordo intervenuto tra le parti, rimetteva la causa al Collegio per l'accoglimento delle condizioni rassegnate.
Osserva il Collegio
Preso atto che, con sentenza non definitiva di status n. 5149/2024 pubbl. il
21/03/2024 è stata pronunciata la separazione personale delle parti, vista la documentazione prodotta, le dichiarazioni rese dalle parti e l'accordo dalle stesse raggiunto e depositato con note scritte per l'udienza del 22.10.2025, ritenuta l'equità
e la congruità delle condizioni concordate, anche negli interessi della prole, provvede in conformità.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. RGAC 38793/2023, con l'intervento del Pubblico Ministero, preso atto che con sentenza non definitiva di status n. 5149/2024 pubbl. il 21/03/2024 è stata pronunciata la separazione personale delle parti, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dispone che le condizioni di separazione siano regolate come da accordo raggiunto e depositato con note scritte per l'udienza del 22.10.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
24.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. RGAC 38793/2023, vertente
TRA
- nata a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Jacopo Vivaldi e C.F._1
AO GA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- , nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI: come note congiunte depositate per l'udienza del 22.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la signora adiva questo Tribunale esponendo che aveva Pt_1 contratto matrimonio con rito concordatario con il sig. in località Gallipoli CP_1
(LE) in data 29.08.2013 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune, anno 2013, atto 45, parte 2, serie A), e che dalla loro unione erano nate le figlie (29 aprile 2011) e (21 ottobre 2015). Persona_1 Persona_2
Venuta meno la comunione spirituale e materiale di coppia, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso: separazione personale;
affido condiviso delle figlie e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori e loro collocamento presso di sé nella casa familiare (sita in Roma, Via
Filippo Fiorentini n. 106, ed. 6, scala A, int. 15), di cui chiedeva l'assegnazione; frequentazione come dettagliata in atti;
un contributo paterno per il mantenimento delle figlie di complessivi di € 2.000 mensili (€ 1.000 per ciascuna), oltre al 50%
1 delle spese straordinarie;
ciascun coniuge avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, aderendo alla domanda di CP_1 separazione e affidamento condiviso delle figlie, contestava quanto dedotto, ex adverso, chiedendo di contro il collocamento delle figlie presso di sé; che ciascuno dei coniugi provvedesse autonomamente al proprio mantenimento;
un contributo materno per il mantenimento di e di complessivi € Persona_1 Persona_2
2.000 mensili (€ 1.000 per ciascuna figlia), oltre alla metà delle spese straordinarie.
In data 09.02.2024 veniva depositata, giusto decreto del 20.10.2023 del Giudice
Delegato, relazione del Servizio sociale MUNICIPIO IV redatta dall'assistente sociale e dallo psicologo dr. con la quale veniva Persona_3 Persona_4 ripercorso e ricostruito il vissuto familiare e analizzata la situazione vigente.
Con provvedimento del 07.03.2024 il Giudice Delegato, sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 27.02.2024, sentite le parti ed esaminati gli atti del giudizio, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava ad entrambi i genitori le figlie e collocandole presso la madre alla quale assegnava Persona_1 Persona_2 la casa familiare (sita in Roma, Via Filippo Fiorentini n. 106, ed. 6, scala A, int. 15), regolava la frequentazione padre figlie nelle seguenti modalità “fatto salvo un diverso accordo tra le parti: a week-end alternati dal sabato mattina, alla domenica sera dopo cena;
un pomeriggio infrasettimanale (il mercoledì) con pernotto e due pomeriggi a settimana (il mercoledì e il giovedì) con un pernotto e
l'accompagnamento alla casa materna entro le ore 21.00 dopo cena, quando il finesettimana è di spettanza materna, per metà delle vacanze natalizie;
vacanze pasquali ad anni alterni;
ponti e festività civili o religiose ad anni alterni;
per le vacanze estive tre settimane (di cui due consecutive) con ciascun genitore da concordare entro il 30 aprile, divise in due distinti periodi;
le parti potranno concordare ulteriori periodi con i nonni, specie quelli materni che vivono lontani;
una settimana ciascuno durante le vacanze invernali da concordare entro il 15 novembre di ogni anno;
la festa del papà e il compleanno del papà saranno di spettanza dello stesso, mentre la festa della mamma e il compleanno della mamma saranno di spettanza della stessa;
i compleanni delle figlie possibilmente insieme o con il criterio dell'alternanza”; tenuto conto delle attuali esigenze delle figlie, del relativo tenore di vita goduto, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi, determinava infine un contributo paterno per il mantenimento delle figlie di complessivi € 900 mensili oltre alla metà delle spese straordinarie.
Riservata la causa in decisione sullo status, con sentenza non definitiva n.
5149/2024 pubbl. il 21/03/2024, il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale delle parti disponendo la prosecuzione del giudizio in ordine alle altre domande avanzate dalle parti.
2 In data 13.11.2024 il Servizio incaricato provvedeva a depositare relazione di aggiornamento circa la situazione del nucleo e l'evoluzione dei rapporti tra le parti e tra queste ultime e le figlie.
All'udienza del 12 febbraio 2025 il GD letti gli atti e le relazioni pervenute dal
Servizio sociale, rinviava la causa alla udienza di rimessione in decisione del
22.10.2025 invitando le parti a rassegnare conclusioni congiunte.
Con note scritte per l'udienza fissata le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della loro separazione, rassegnando le seguenti conclusioni:
“
1. I coniugi separati personalmente con sentenza n. 5149/2024, emessa sullo status, vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori in favore di entrambi i coniugi. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno di loro. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie afferenti all'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
3. l'abitazione familiare sita in Roma, Via Filippo Fiorentini n. 106, ed. 6, scala A, int. 15, sarà assegnata, con quanto in essa contenuto, alla dott.ssa quale Pt_1 collocataria delle figlie minori e con pertinenze (cantina e posto Per_2 Per_1 auto);
4. il dott. si è già allontanato dall'abitazione familiare ed asporterà i suoi CP_1 effetti personali, entro il 30 settembre 2025, in più trances, con accordo tra le parti;
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori: il mercoledì dall'uscita da scuola con pernotto, riaccompagnandole a scuola il giovedì mattina e dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica con pernotto incluso, a settimane alternate,
e riaccompagnandole a scuola il lunedì mattina;
6. durante il periodo scolastico, il dott. potrebbe, per questioni familiari, CP_1 doversi assentare per alcuni giorni;
qualora ciò accadesse, previo accordo con la dott.ssa potrebbe recuperare i giorni di mancata frequentazione con le Pt_1 figlie, sempre compatibilmente con le esigenze della madre e di quelle scolastiche ed educative delle minori;
7. nel corso delle ferie estive, dalla chiusura dell'anno scolastico all'apertura del successivo, le figlie staranno con ciascun genitore per un tempo paritetico da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, mettendosi d'accordo anche sui periodi di frequentazione delle ragazze con i nonni, specie quelli materni che vivono lontani;
8. per le festività natalizie, pasquali e per i ponti e le festività civili o religiose ad anni alterni le figlie staranno con la madre o con il padre, con alternanza e con tempi paritari, oltre ad una settimana ciascuno durante le vacanze invernali da concordare entro il 15 novembre di ogni anno;
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9. I compleanni delle figlie possibilmente insieme o con il criterio dell'alternanza;
10. Le figlie trascorreranno le giornate dei rispettivi compleanni dei genitori o con il padre o con la madre;
La festa del papà sarà di spettanza dello stesso, mentre la festa della mamma sarà di spettanza della stessa;
11. Il dott. corrisponderà alla dott.ssa a titolo di mantenimento CP_1 Pt_1 ordinario, per le figlie minori la somma di €. 900,00 (€. 450,00 per ciascuna figlia), somma annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo adottato dal
Tribunale di Roma.
12. ciascuno dei coniugi provvederà in via autonoma al proprio sostentamento economico;
13. le spese di condominio e supercondominio relative all'immobile di Via Filippo
Fiorentini n. 106, ed. 6, scala A, int. 15, adibito ad abitazione familiare, saranno suddivise al 50% tra i coniugi, a partire dalla sottoscrizione delle seguenti condizioni”.
A questo punto, il Giudice Delegato, letti gli atti e l'accordo intervenuto tra le parti, rimetteva la causa al Collegio per l'accoglimento delle condizioni rassegnate.
Osserva il Collegio
Preso atto che, con sentenza non definitiva di status n. 5149/2024 pubbl. il
21/03/2024 è stata pronunciata la separazione personale delle parti, vista la documentazione prodotta, le dichiarazioni rese dalle parti e l'accordo dalle stesse raggiunto e depositato con note scritte per l'udienza del 22.10.2025, ritenuta l'equità
e la congruità delle condizioni concordate, anche negli interessi della prole, provvede in conformità.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. RGAC 38793/2023, con l'intervento del Pubblico Ministero, preso atto che con sentenza non definitiva di status n. 5149/2024 pubbl. il 21/03/2024 è stata pronunciata la separazione personale delle parti, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dispone che le condizioni di separazione siano regolate come da accordo raggiunto e depositato con note scritte per l'udienza del 22.10.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
24.10.2025
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Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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