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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/10/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 560/2025 R.G. proposta da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARZI Parte_1 C.F._1
SARA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Stradella (PV), Via Garibaldi n.
15; nei confronti di
, (C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio degli Avv.ti MAZZA EMANUELA e COPPINI MARCO, ed elettivamente domiciliato presso gli studi professionali dei medesimi, siti rispettivamente in Broni
(PV), Piazza San Francesco d'Assisi n. 14 e Broni (PV), Via Vallescuropasso n. 15;
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, mantenendone la residenza anagrafica e prevalente abitazione presso la madre;
la responsabilità genitoriale sulla figlia, limitatamente alle decisioni sulle questioni ordinarie sarà esercitata disgiuntamente dai genitori nei periodi di collocazione della minore presso ciascuno di essi, mentre sarà esercitata congiuntamente per l'assunzione delle decisioni più importanti riguardanti l'educazione, la salute e l'istruzione, nel quadro di un progetto educativo unitario, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di Per_1
2) Quanto al regime di frequentazione e di ripartizione dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore,
a - in considerazione dell'attuale impegno lavorativo della madre disporre che:
- dal lunedì al venerdì pomeriggio, incluso il pernotto, starà con la mamma con Per_1 la precisazione che nella giornata di mercoledì - previo accordo con la madre raggiunto tramite comunicazione via whatsapp o e-mail con almeno 24 ore di preavviso
- il padre potrà prelevare la figlia alle ore 16:00 dalla scuola/altro luogo ove ella si troverà nei periodi di sospensione scolastica, la terrà con sé per la cena e la riaccompagnerà presso il domicilio della madre entro le ore 20:00 del medesimo giorno di mercoledì, ovvero, secondo alternativa valutata e concordata nell'ambito dell'accordo sopra richiesto, la terrà con sé anche per il pernotto e la riaccompagnerà la mattina successiva a scuola all'orario di entrata ovvero, entro le ore 9:30, ove ella rientrerà nei periodi di sospensione scolastica;
- dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, incluso il pernotto, starà con il Per_1 papà, che andrà a prendere la figlia alle ore 16:00 del venerdì all'uscita dalla scuola materna – ovvero dove ella si troverà nei periodi di chiusura scolastica - e la riporterà presso la madre alle ore 19:00 la domenica, ovvero al differente orario che i genitori concorderanno di volta in volta per l'eventualità in cui le esigenze lavorative della madre rendano necessario prolungare la permanenza di presso il papà; Per_1
b – in caso di variazione dell'impegno lavorativo della madre con disponibilità da parte della stessa dei weekend disporre che:
– trascorrerà con ciascun genitore weekend alternati, dal venerdì pomeriggio ore Per_1
16:00 alla domenica sera ore 19:00;
- nelle settimane in cui i weekend saranno di competenza della mamma, Per_1 trascorrerà con il papà due giorni infrasettimanali, segnatamente il mercoledì e il giovedì, comprensivi di pernotto: il mercoledì il padre preleverà la bambina alle ore
16:00 dalla scuola/altro luogoove ella si troverà nei periodi di sospensione scolastica, tenendola con sé per il pernotto e riaccompagnandola la mattina successiva a scuola all'orario di entrata ovvero, entro le ore 9:30, ove ella rientrerà nei periodi di
Pag. 2 di 6 sospensione scolastica;
il giovedì il padre preleverà la bambina alle ore 16:00 dalla scuola, ovvero dove ella si troverà nei periodi di sospensione scolastica, la terrà con sé per cena e pernotto e la accompagnerà la mattina del venerdì a scuola all'orario di entrata ovvero, entro le ore 9:30, ove ella rientrerà nei periodi di sospensione scolastica.
In tutte le eventualità, qualora nel giorno/giorni infrasettimanali in cui il papà terrà con sé la bambina dovesse essere accompagnata a psicomotricità/logopedia, egli Per_1 avrà cura di occuparsene, prelevando la figlia nei luoghi già sopra individuati all'orario necessario a rispettare l'impegno di cura;
- durante le festività natalizie, pasquali e i ponti scolastici, starà per pari tempo Per_1 con ciascun genitore, trascorrendo ad anni alterni i giorni di Natale (altro genitore
Vigilia o Santo Stefano) e Pasqua (altro genitore Lunedì dell'Angelo); i genitori confermeranno la soluzione individuata in conformità a tale previsione con messaggistica telefonica ovvero e-mail entro la fine del mese precedente la festività in questione.
- durante le vacanze estive, da intendersi come il periodo di chiusura scolastica, ciascun genitore potrà trascorrere con un periodo continuativo di giorni Per_1 compreso tra un minimo di sette e un massimo di quindici, altresì recandosi in località di villeggiatura sul territorio italiano, con reciproca comunicazione del luogo di destinazione, dei tempi e della durata della trasferta della minore;
i genitori concorderanno i rispettivi periodi di competenza entro l'inizio del mese di maggio di ogni anno, con impegno a non sovrapporre i giorni, che nel caso saranno trascorsi in eguale numero con ognuno di essi;
nelle restanti settimane di chiusura scolastica rimarrà in vigore il calendario ordinario, da adattarsi alla frequentazione di corsi estivi, grest, etc…; eventuali viaggi all'estero con la figlia minore di ciascun genitore potranno avere luogo unicamente a condizione del preventivo assenso dell'altro con comunicazione del luogo di destinazione, dei tempi e della durata della trasferta della minore;
- ciascun genitore avrà la possibilità di sentire telefonicamente la minore quando non l'avrà con sé;
Pag. 3 di 6 3) Quanto alle previsioni di natura economica in favore della figlia minore, disporre che:
- a ciascun genitore farà carico l'obbligo di mantenimento diretto della figlia nei periodi di rispettiva frequentazione e collocazione presso di sè;
- il padre verserà alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la complessiva somma di € 600,00 da intendersi comprensiva dell'importo di
€ 350,00 a titolo di contributo indiretto al mantenimento della figlia – soggetto a rivalutazione Istat con decorrenza dal secondo anno/scadenza prima annualità - ed
€.250,00 in acconto alla propriaquota di competenza (pari al 50%) per le spese extra- assegno attualmente da sostenersi, già concordate e formalizzate dalle parti attraverso iscrizione scolastica/centro estivo presso l'Istituto Gavina con opzione per il tempo lungo e mensa, nonché attraverso l'accettazione di piani e preventivi di cura per n. 1 ore settimanale di logopedia (Dott.ssa e n. 1 ora settimanale di psicomotricità Per_2
(Dott.ssa . Per_3
Segnatamente, l'importo fisso di € 250,00 per le spese extra assegno sopra individuate copre integralmente la quota mensile di competenza del padre afferente l'iscrizione scolastica/centro estivo presso l'Istituto Gavina e parzialmente la quota mensile a carico del padre per le spese di cura: il saldo su tale ultima voce di spesa, per la quota di competenza, sarà versato a consuntivo – entro cinque giorni – a fronte della documentazione degli importi mensili effettivamente da corrispondersi a tale titolo.
Le parti, dato atto di avere presentato domanda di accertamento sanitario per invalidità civile in favore della figlia avente protocollo n. PV003869 del 13/05/2025 ed assunto l'impegno di comunicarsene reciprocamente tempestivamente l'esito, convengono sin d'ora che in caso di buon fine della medesima - ovvero di eventuali ulteriori analoghe domande che essi comunque si impegnano a formalizzare - gli emolumenti riconosciuti anche ex L. 104/1992 a titolo di sostegno economico per la patologia da cui è affetta (disturbo autistico) saranno utilizzati a copertura delle Per_1 spese a ciò destinate e da destinarsi secondo le indicazioni terapeutiche degli operatori che hanno/avranno in cura ivi pertanto inclusi i costi per i percorsi già in essere Per_1 di psicomotricità e logopedia (oltre che per il sostegno scolastico prevedibilmente necessario), attualmente sostenuti in pari quota da ciascun genitore e regolamentati al
Pag. 4 di 6 punto precedente: a ciò conseguirà la proporzionale riduzione ovvero l'integrale assorbimento (in esito alla verifica della tipologia e dell'entità dei benefici e degli emolumenti spettanti, oggi non conosciuti) della somma versata dal Sig. alla CP_1
Sig.ra a titolo di quota di spesa extra assegno per le voci afferenti la patologia Pt_1 di secondo le previsioni di cui al punto precedente, ferma pari copertura da Per_1 garantire con l'emolumento alla quota materna, così che il concorso alla spesa rimanga paritetico in capo a ciascuno dei genitori;
Qualora l'entità degli emolumenti che saranno erogati garantisse piena copertura alle spese extra assegno sostenute dai genitori in ragione del disturbo autistico di e Per_1 originasse un avanzo, detta somma sarà versata su un conto corrente e/o libretto intestato alla minore a tutela di eventuali suoi bisogni ed esigenze future, senza invece che possano trovare copertura ulteriori voci di spese extra tra quelle sopra descritte
(iscrizione scolastica con tempo lungo e mensa, grest…) ed ulteriori eventuali, che continueranno ad onerare direttamente i genitori in pari quota;
- fermo quanto sopra precisato, per ulteriori spese extra assegno riguardanti la figlia minore troverà applicazione il protocollo pavese n. 2323/2016;
- l'assegno unico universale sarà integralmente percepito dalla Signora , Parte_1 che provvederà agli incombenti necessari alla richiesta con la collaborazione del Sig.
CP_1
4) Quanto all'immobile familiare sito in Portalbera (PV), di cui le parti sono comproprietarie e cointestatarie del relativo mutuo, ancora oggetto di interlocuzione e confronto circa la destinazione futura, nelle more dell'individuazione di una soluzione auspicabilmente condivisa, dare atto che le parti concordano di non prevederne l'assegnazione in capo alla Sig.ra quale genitore collocatario di già Pt_1 Per_1 trasferitasi con la figlia in altro appartamento condotto in locazione, con conseguente impegno del Sig. che vi risiede, a farsi carico dell'integrale pagamento CP_1 della rata del mutuo, anche per la quota e nell'interesse della cointestataria Sig.ra
, nonché di tutte le ulteriori tasse e spese, ordinarie e straordinarie;
Pt_1
5) dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza;
Spese integralmente compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale ex art. 68 L.P”.
Pag. 5 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio dà atto che le parti, con note congiunte depositate il
07.7.2025, hanno raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla figlia minore nata a [...]
Stradella (PV), il 03.9.2019 e agli aspetti economici relativi al suo mantenimento.
Il Tribunale, reputa che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condizioni proposte siano rispondenti all'interesse della prole.
Visto l'accordo raggiunto è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 10.9.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 560/2025 R.G. proposta da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARZI Parte_1 C.F._1
SARA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Stradella (PV), Via Garibaldi n.
15; nei confronti di
, (C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio degli Avv.ti MAZZA EMANUELA e COPPINI MARCO, ed elettivamente domiciliato presso gli studi professionali dei medesimi, siti rispettivamente in Broni
(PV), Piazza San Francesco d'Assisi n. 14 e Broni (PV), Via Vallescuropasso n. 15;
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, mantenendone la residenza anagrafica e prevalente abitazione presso la madre;
la responsabilità genitoriale sulla figlia, limitatamente alle decisioni sulle questioni ordinarie sarà esercitata disgiuntamente dai genitori nei periodi di collocazione della minore presso ciascuno di essi, mentre sarà esercitata congiuntamente per l'assunzione delle decisioni più importanti riguardanti l'educazione, la salute e l'istruzione, nel quadro di un progetto educativo unitario, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di Per_1
2) Quanto al regime di frequentazione e di ripartizione dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore,
a - in considerazione dell'attuale impegno lavorativo della madre disporre che:
- dal lunedì al venerdì pomeriggio, incluso il pernotto, starà con la mamma con Per_1 la precisazione che nella giornata di mercoledì - previo accordo con la madre raggiunto tramite comunicazione via whatsapp o e-mail con almeno 24 ore di preavviso
- il padre potrà prelevare la figlia alle ore 16:00 dalla scuola/altro luogo ove ella si troverà nei periodi di sospensione scolastica, la terrà con sé per la cena e la riaccompagnerà presso il domicilio della madre entro le ore 20:00 del medesimo giorno di mercoledì, ovvero, secondo alternativa valutata e concordata nell'ambito dell'accordo sopra richiesto, la terrà con sé anche per il pernotto e la riaccompagnerà la mattina successiva a scuola all'orario di entrata ovvero, entro le ore 9:30, ove ella rientrerà nei periodi di sospensione scolastica;
- dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, incluso il pernotto, starà con il Per_1 papà, che andrà a prendere la figlia alle ore 16:00 del venerdì all'uscita dalla scuola materna – ovvero dove ella si troverà nei periodi di chiusura scolastica - e la riporterà presso la madre alle ore 19:00 la domenica, ovvero al differente orario che i genitori concorderanno di volta in volta per l'eventualità in cui le esigenze lavorative della madre rendano necessario prolungare la permanenza di presso il papà; Per_1
b – in caso di variazione dell'impegno lavorativo della madre con disponibilità da parte della stessa dei weekend disporre che:
– trascorrerà con ciascun genitore weekend alternati, dal venerdì pomeriggio ore Per_1
16:00 alla domenica sera ore 19:00;
- nelle settimane in cui i weekend saranno di competenza della mamma, Per_1 trascorrerà con il papà due giorni infrasettimanali, segnatamente il mercoledì e il giovedì, comprensivi di pernotto: il mercoledì il padre preleverà la bambina alle ore
16:00 dalla scuola/altro luogoove ella si troverà nei periodi di sospensione scolastica, tenendola con sé per il pernotto e riaccompagnandola la mattina successiva a scuola all'orario di entrata ovvero, entro le ore 9:30, ove ella rientrerà nei periodi di
Pag. 2 di 6 sospensione scolastica;
il giovedì il padre preleverà la bambina alle ore 16:00 dalla scuola, ovvero dove ella si troverà nei periodi di sospensione scolastica, la terrà con sé per cena e pernotto e la accompagnerà la mattina del venerdì a scuola all'orario di entrata ovvero, entro le ore 9:30, ove ella rientrerà nei periodi di sospensione scolastica.
In tutte le eventualità, qualora nel giorno/giorni infrasettimanali in cui il papà terrà con sé la bambina dovesse essere accompagnata a psicomotricità/logopedia, egli Per_1 avrà cura di occuparsene, prelevando la figlia nei luoghi già sopra individuati all'orario necessario a rispettare l'impegno di cura;
- durante le festività natalizie, pasquali e i ponti scolastici, starà per pari tempo Per_1 con ciascun genitore, trascorrendo ad anni alterni i giorni di Natale (altro genitore
Vigilia o Santo Stefano) e Pasqua (altro genitore Lunedì dell'Angelo); i genitori confermeranno la soluzione individuata in conformità a tale previsione con messaggistica telefonica ovvero e-mail entro la fine del mese precedente la festività in questione.
- durante le vacanze estive, da intendersi come il periodo di chiusura scolastica, ciascun genitore potrà trascorrere con un periodo continuativo di giorni Per_1 compreso tra un minimo di sette e un massimo di quindici, altresì recandosi in località di villeggiatura sul territorio italiano, con reciproca comunicazione del luogo di destinazione, dei tempi e della durata della trasferta della minore;
i genitori concorderanno i rispettivi periodi di competenza entro l'inizio del mese di maggio di ogni anno, con impegno a non sovrapporre i giorni, che nel caso saranno trascorsi in eguale numero con ognuno di essi;
nelle restanti settimane di chiusura scolastica rimarrà in vigore il calendario ordinario, da adattarsi alla frequentazione di corsi estivi, grest, etc…; eventuali viaggi all'estero con la figlia minore di ciascun genitore potranno avere luogo unicamente a condizione del preventivo assenso dell'altro con comunicazione del luogo di destinazione, dei tempi e della durata della trasferta della minore;
- ciascun genitore avrà la possibilità di sentire telefonicamente la minore quando non l'avrà con sé;
Pag. 3 di 6 3) Quanto alle previsioni di natura economica in favore della figlia minore, disporre che:
- a ciascun genitore farà carico l'obbligo di mantenimento diretto della figlia nei periodi di rispettiva frequentazione e collocazione presso di sè;
- il padre verserà alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la complessiva somma di € 600,00 da intendersi comprensiva dell'importo di
€ 350,00 a titolo di contributo indiretto al mantenimento della figlia – soggetto a rivalutazione Istat con decorrenza dal secondo anno/scadenza prima annualità - ed
€.250,00 in acconto alla propriaquota di competenza (pari al 50%) per le spese extra- assegno attualmente da sostenersi, già concordate e formalizzate dalle parti attraverso iscrizione scolastica/centro estivo presso l'Istituto Gavina con opzione per il tempo lungo e mensa, nonché attraverso l'accettazione di piani e preventivi di cura per n. 1 ore settimanale di logopedia (Dott.ssa e n. 1 ora settimanale di psicomotricità Per_2
(Dott.ssa . Per_3
Segnatamente, l'importo fisso di € 250,00 per le spese extra assegno sopra individuate copre integralmente la quota mensile di competenza del padre afferente l'iscrizione scolastica/centro estivo presso l'Istituto Gavina e parzialmente la quota mensile a carico del padre per le spese di cura: il saldo su tale ultima voce di spesa, per la quota di competenza, sarà versato a consuntivo – entro cinque giorni – a fronte della documentazione degli importi mensili effettivamente da corrispondersi a tale titolo.
Le parti, dato atto di avere presentato domanda di accertamento sanitario per invalidità civile in favore della figlia avente protocollo n. PV003869 del 13/05/2025 ed assunto l'impegno di comunicarsene reciprocamente tempestivamente l'esito, convengono sin d'ora che in caso di buon fine della medesima - ovvero di eventuali ulteriori analoghe domande che essi comunque si impegnano a formalizzare - gli emolumenti riconosciuti anche ex L. 104/1992 a titolo di sostegno economico per la patologia da cui è affetta (disturbo autistico) saranno utilizzati a copertura delle Per_1 spese a ciò destinate e da destinarsi secondo le indicazioni terapeutiche degli operatori che hanno/avranno in cura ivi pertanto inclusi i costi per i percorsi già in essere Per_1 di psicomotricità e logopedia (oltre che per il sostegno scolastico prevedibilmente necessario), attualmente sostenuti in pari quota da ciascun genitore e regolamentati al
Pag. 4 di 6 punto precedente: a ciò conseguirà la proporzionale riduzione ovvero l'integrale assorbimento (in esito alla verifica della tipologia e dell'entità dei benefici e degli emolumenti spettanti, oggi non conosciuti) della somma versata dal Sig. alla CP_1
Sig.ra a titolo di quota di spesa extra assegno per le voci afferenti la patologia Pt_1 di secondo le previsioni di cui al punto precedente, ferma pari copertura da Per_1 garantire con l'emolumento alla quota materna, così che il concorso alla spesa rimanga paritetico in capo a ciascuno dei genitori;
Qualora l'entità degli emolumenti che saranno erogati garantisse piena copertura alle spese extra assegno sostenute dai genitori in ragione del disturbo autistico di e Per_1 originasse un avanzo, detta somma sarà versata su un conto corrente e/o libretto intestato alla minore a tutela di eventuali suoi bisogni ed esigenze future, senza invece che possano trovare copertura ulteriori voci di spese extra tra quelle sopra descritte
(iscrizione scolastica con tempo lungo e mensa, grest…) ed ulteriori eventuali, che continueranno ad onerare direttamente i genitori in pari quota;
- fermo quanto sopra precisato, per ulteriori spese extra assegno riguardanti la figlia minore troverà applicazione il protocollo pavese n. 2323/2016;
- l'assegno unico universale sarà integralmente percepito dalla Signora , Parte_1 che provvederà agli incombenti necessari alla richiesta con la collaborazione del Sig.
CP_1
4) Quanto all'immobile familiare sito in Portalbera (PV), di cui le parti sono comproprietarie e cointestatarie del relativo mutuo, ancora oggetto di interlocuzione e confronto circa la destinazione futura, nelle more dell'individuazione di una soluzione auspicabilmente condivisa, dare atto che le parti concordano di non prevederne l'assegnazione in capo alla Sig.ra quale genitore collocatario di già Pt_1 Per_1 trasferitasi con la figlia in altro appartamento condotto in locazione, con conseguente impegno del Sig. che vi risiede, a farsi carico dell'integrale pagamento CP_1 della rata del mutuo, anche per la quota e nell'interesse della cointestataria Sig.ra
, nonché di tutte le ulteriori tasse e spese, ordinarie e straordinarie;
Pt_1
5) dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza;
Spese integralmente compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale ex art. 68 L.P”.
Pag. 5 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio dà atto che le parti, con note congiunte depositate il
07.7.2025, hanno raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla figlia minore nata a [...]
Stradella (PV), il 03.9.2019 e agli aspetti economici relativi al suo mantenimento.
Il Tribunale, reputa che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condizioni proposte siano rispondenti all'interesse della prole.
Visto l'accordo raggiunto è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 10.9.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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