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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 31/10/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3343/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3343/2024 r.g. promossa da:
“ ” , rappresentato e difeso dall'Avvocato CP_1 Controparte_2
FR CA presso il cui studio in MODENA, STRADA VIGNOLESE, N. 939,
è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro in persona dell'amministratore di sostegno avv. CP_3 Controparte_4 rappresentato e difeso dall'Avvocato LUISA PIGONI presso il cui studio in REGGIO EMILIA,
VIA DEL FANTE, N. 5, è elettivamente domiciliato;
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 presso il cui studio in REGGIO EMILIA, VIA DEL FANTE, N. 5, Controparte_4 sono elettivamente domiciliati;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025.
FATTO
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_3
i signori e in qualità di eredi della signora Parte_1 Parte_2 Per_1 concedente l'affitto dell'azienda “Caffè Italia”, nonché il sig. in
[...] CP_3 qualità di proprietario e locatore dell'immobile ove era svolta la predetta attività, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 11 “• dichiarare la personale responsabilità dei convenuti;
• 1) accertare che la stessa destinazione d'uso relativa alla gelateria non corrispondeva al vero in quanto non possedeva nessuna attrezzatura e non era idonea all'uso di cui era destinata, configurando perciò un inadempimento contrattuale (vd. doc. 2);
• 2) condannare i sigg. e al risarcimento delle spese sostenute dal sig. Per_1 CP_3
per lavori e attrezzature, che sono state necessarie per regolarizzare la Controparte_2 destinazione d'uso del laboratorio gelateria e sua somministrazione;
• 3) accertare i danni psicofisici dovuti a stati di stress, costanti stati di ansia, malessere emotivo, difficoltà nella concentrazione, insonnia e perdita dell'umore costantemente basso, il tutto sussumibile sotto l'etichetta di danno morale da lesioni permanenti, che coincidono con la diminuzione della capacità fisica, il tutto meglio identificato nel certificato medico prodotto (doc.
17). L'entità di un eventuale indennizzo viene rimesso all'apprezzamento equitativo del Giudice;
• 4) accertare la condizione dell'attività lavorativa dal 2019 al 2022 nella sua immagine con dei vizi evidenti e spese di riparazioni, la conduzione forzata di un attività obbligata ad esporre un cartello che segnala il pericolo di una parete con un grande specchio murato con un angolo scheggiato e pericoloso;
• 5) Per questi effetti, condannare il Signor e la signora al CP_3 Persona_1 risarcimento del danno oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo come "danno emergente" oltre alla quantificazione equitativa del resto;
• 6) Condannare per il risarcimento del danno patrimoniale manifestato negli anni con gli evidenti mancati guadagni, sia per le non conformità strutturali dell'esercizio che per la perdita di opportunità lavorative. Ne è prova anche di quanto descritto, la denuncia per diffamazione dei
Sigg. supportata nel corso degli anni a causa del suo continuo reiterare di ingiurie e CP_3 diffamazioni, da varie diffide ad adempiere e testimonianze conclamate, firmate dagli stessi clienti. Per questo si chiede a titolo di ristoro € 50.000 (euro- cinquantamila/00) come titolo di
"lucro cessante";
• 7) emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva). Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
• Ai fini del pagamento del contributo unificato di cui al d.p.r. n.115/02, si dichiara che il valore della controversia è pari a € 50.000,00 (euro-cinquantamila/00), per cui il valore del Contributo unificato da versare corrisponde ad € 518,00 (euro-cinquecentodiciotto/00)
pagina 3 di 11 • Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni nonché di ulteriori deduzioni istruttorie nei termini previsti dall'art. 183 c.p.c. dei quali si chiede fin d'ora la concessione”.
In particolare, l'attore ha lamentato: che “Sin dall'inizio del rapporto contrattuale, il conduttore, sia dell'affitto dell'azienda che doveva contenere in sé anche il contratto di locazione immobiliare, mai visto e recepito, ha sempre evidenziato e riscontrato una serie di problemi di carattere di conformità e strutturali all'interno del locale, certamente non a norma di legge, con un'ambiente utilizzato come cantina e discarica dai sigg. e inesistente dal punto di vista CP_3 della destinazione d'uso in qualità di gelateria, mancando nella sostanza di tutti gli elementi necessari che costituirebbero un'attività merceologica come questa. Infatti, il sig. CP_2
è dovuto correre ai ripari per farsi comprare e dare in comodato d'uso dalla moglie i
[...] beni strumentali necessari allo svolgimento dell'attività de quo. Il Sig. è dovuto sempre CP_2 intervenire sulle opere straordinarie dell'immobile, come impianto elettrico, tubature, intonaco, pavimentazioni, zanzariere, lavabi industriali, per poterlo rendere idoneo all'attività preposta.
Ha persino dovuto far acquistare da sua moglie un banco pozzetti refrigerato”; che nel gennaio 2019, “a causa di un intervento causato da un guasto dell'impianto elettrico all'interno del locale bar, malauguratamente, fu danneggiato il grande vetro artistico murato nella parete del bar. Il Sig. agì tempestivamente, sia per il pericolo di tagliarsi, sia per CP_2
l'aspetto estetico dell'ambiente, ma anche per il giusto risarcimento per i Sigg. Il mese CP_3 successivo e precisamente il 04/02/2019 lo si prestava a risarcire l'elevato danno CP_5 economico (doc.6), rimettendo la somma di denaro tramite l'amministratore di sostegno del sig.
, Avv. e questo risarcimento era necessario per la rimozione e CP_3 Controparte_4 sostituzione del grande vetro con opera muraria. Ma contrariamente, l'Amministratore di sostegno del Sig. Avv. ebbe l'idea di trattenere la somma CP_3 Controparte_4 relativa al risarcimento del Sig. con l'avallo del Sig. senza CP_2 CP_3 preoccupazione alcuna, per l'immediata e necessaria risoluzione del problema, in modo da evitare costanti ed evidenti pericoli per i clienti del Caffè Italia. Nonostante questo, dal
04/02/2019 fino alla data della riconsegna del locale del 28/09/2022, il vetro, facente parte visiva dell'arredo del risultava ancora rotto e crepato con un Parte_4 evidente cartello, creando anche un'immagine grottesca, per evidenziare un "instat periculum"
(doc. 5)”; che una mattina del mese di ottobre 2019 “il Sig. trovò nel vano cucina il Controparte_2 pesante vasistas della finestra crollato in terra. Fortunatamente accadde di notte, senza pericoli pagina 4 di 11 per persone. Intervenne il fabbro, sig. che informò il Sig. della Testimone_1 CP_3 fragilità dei supporti per un vasistas molto pesante, e suggerì, sul posto, l'installazione di un telaio finestra più robusto. Il Sig. non ha mai provveduto alla riparazione del CP_3 suddetto Vasistas, anzi preoccupato del problema sostegni consigliò al sig. di Controparte_2 utilizzare una catena di fortuna, qualora si volesse aprire il più grande sopra l'ingresso CP_6 del Bar, questo per evitare pericoli per i clienti. Dall'ottobre 2019 fino al 28/09/2022, data della cessazione del Caffè Italia di la finestra del vano cucina è stata sostituita da Controparte_2 cartoni di fortuna, in quanto il vasistas non è mai stato ripristinato (doc.5bis), mentre per scongiurare pericoli ai clienti, il vasistas sopra l'ingresso del bar è sempre rimasto chiuso, in contrasto anche con le norme igieniche di ricambio dell'aria. Ne è prova dei pericoli strutturali,
l'incidente accorso al Sig. il 31/08/2022 a causa di uno dei frequenti allagamenti nel CP_2 locale cucina per la mancanza della finestra a La raccomandata del 03/09/2022 con CP_6 allegata la dimissione del Pronto Soccorso (doc.5ter), certifica il disagio nel lavorare in un ambiente pericoloso. Il Sig. è caduto rovinosamente a terra sbattendo la testa contro lo CP_2 stipite della porta e nonostante una leggera ripresa, la notte ha avuto dolori acuti e persistenti nella parte lombo/sacrale recandosi il giorno successivo in PS per gli esami e radiografie necessarie”; che “anche la porta di ingresso del bar non rispetta le norme di sicurezza in quanto la sua apertura non è all'esterno del bar ma è all'interno ed è sprovvista di maniglia "antipanico". Da qui le raccomandazioni verbali per le opportune modifiche dell rivolte al sig. per Pt_5 CP_2 regolarizzarsi anche nei confronti dei fini assicurativi. Dal 2019 il Sig. ha sempre CP_2 insistito per la regolarizzazione dell'uscio e scagionare potenziali e reali pericoli anche per fini assicurativi, ma anche qui il Sig. né tantomeno il suo Amministratore di CP_3
Sostegno, hanno mai provveduto”; che “Nel locale cucina la stufa a gas non è mai stata a norma. L'Ausl prevede che allo spegnimento, accidentale della fiamma, il gas deve sospendere la sua fuoriuscita. Questo fin dal
2019 è stato fatto presente ai Sigg. ma sempre con loro disinteresse. Gli stessi hanno CP_3 sempre suggerito di rivolgersi, per problemi, all'Amministratore di sostegno, il quale come sempre giustificava tutto per via dell'età avanzata del Sig. di cui era ed è CP_3 amministratrice di Sostegno per la gestione del suo ingente patrimonio”; che “Più volte il Sig. richiese la refrigerazione della vetrina del bancone bar (vetrina CP_2 che espone pasticceria e panini) come l'Ausl prescrive, ma come sempre i Sig.ri CP_3 demandarono sempre il problema all'Amministratore di sostegno, che a sua volta non risolse il pagina 5 di 11 problema, giustificandolo il fatto che il sig. andava rispettata per l'età avanzata e tutto CP_3 rimase nel suo stato di origine”; che “Il giorno 10 aprile 2022 i Sig.ri si resero artefici di un fatto molto grave davanti CP_3 alla “clientela in pausa pranzo”, con anche la richiesta di intervento di una pattuglia di
Carabinieri di ronda. Tutto ciò è descritto in modo chiaro nella diffida ad adempiere che il
Signor inviò agli il giorno 11/04/2022(doc.11), in cui fece presente che la loro CP_2 CP_3 gravissima condotta ingiuriosa e diffamatoria comportava gravi conseguenze di immagine per il
“ . Condotta consistente nel lancio di un sacco della spazzatura Parte_4 lanciato dall'uscio di casa dei sigg. a pochi centimetri da un cliente intento a pranzare. CP_3
La descrizione del fatto è già verbalizzata presso la locale stazione dei Carabinieri di Castelnovo
NE ON con documento testimoniale firmato da un cliente che narra la vicenda di come tutti i clienti abbandonassero esterrefatti il pranzo. Da qui si può comprendere la sofferenza psicologica patita dal Sig. sfociata in seguito per il reiterarsi delle continue malefatte CP_2 del Sig. in una denuncia per diffamazione del 29/06/2022 (doc.12)”; CP_3 che “con delega della Sig.ra all'Agenzia delle Entrate, il Caffè Italia di Parte_6 CP_2 in data 05/01/2023, richiese la copia del contratto di locazione ad uso diverso
[...] dell'abitazione del Sig. con la Sig.ra (mai rilasciato dalla CP_3 Parte_6 proprietà al Sig. e sua interrogazione (doc. 14-15). Detto contratto è stato registrato a CP_2
Reggio Emilia il 02/11/2017 n. 12833 - serie 3Tcomposto da n.4 pagine che presentano una sola firma esclusivamente nell'ultima pagina senza alcun testo. Diverse sono le illiceità di più requisiti essenziali;
Non possiede una data di stesura (a pag. 4 non è specificata) e quindi non si conosce se risponde alle regole di registrazione, la quale doveva essere effettuata entro trenta giorni dalla data dalla decorrenza dalla data della stipula, oppure dalla data di decorrenza, se anteriore alla stipula, presso l'Agenzia delle Entrate. Non si riesce neppure a capire quanto sia stata tardiva la registrazione per un eventuale" ravvedimento operoso" per mettersi in regola. I pagamenti mensili dei canoni sia per il Sig. che per la Sig.ra CP_3 Persona_1 decisi nello studio di Via Roma dall'Amministratore di sostegno Avv. non Controparte_4 hanno mai sortito alcuna ricevuta e gli importi richiesti non corrispondono con quelli descritti a contratto. A pag.1 del contratto riporta la data del 18/09/2017 e a pag. 2 riporta un inizio di rapporto con o dell'01/06/2016 quando la gestiva una lavanderia Parte_7 Parte_6 Pt_8
a Cervarezza e non aveva alcun rapporto con il caffè Italia. L'agenzia delle Entrate asserisce che questo "contratto" è nullo per il perché al di là delle tante Parte_4 Controparte_2 illiceità, è strettamente e solamente intestato alla Sig.ra ed è in assenza di Parte_6
pagina 6 di 11 qualsiasi subentro dichiarato negli uffici preposti nonostante il passaggio dalla prima a ben altre tre aziende con tre partite IVA diverse. Con la nota n.5 pag.1 dello stesso contratto in contrasto con la cessione dell'esercizio, pena la nullità; Ma c'è di più, infatti, dai documenti ricevuti dall'Agenzia delle entrate, si evince che il Sig. assistito dall'Avv. CP_3 [...]
suo Amministratore di sostegno, ha omesso i pagamenti dell'imposta di registro, CP_4 riguardo le annualità 2019-2020-2021-2022, relativi proprio agli anni in cui è subentrato nell'azienda Caffè Italia il sig. e riguardo all'annualità del 2019, l'Agenzia Controparte_2 delle Entrate( nel documento che viene allegato) riferisce di aver già inviato gli avvisi coattivi alle parti, rispettivamente il 12/07/2022 e 19/07/2022 (doc. 16) . Pertanto, l'Agenzia delle
Entrate ha dichiarato che il contratto per le tante omissioni e soprattutto in assenza dei subentri relativi alle tre Aziende succedute, per il è nullo e privo di Parte_4 validità giuridica”.
I signori e in qualità di eredi della signora Parte_1 Parte_2 Per_1 si sono costituiti in giudizio, concludendo come segue:
[...]
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: RESPINGERE perché del tutto infondate in fatto e diritto e prive di supporto probatorio le richieste avanzata dal Sig. nei Controparte_2 confronti dei Sigg.ri e per tutti i motivi meglio spiegati Parte_1 Parte_2 nella presente comparsa.
CONDANNARE parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta equa dall'Ill.mo Sig. Giudice adito”.
Il sig. costituitosi in giudizio, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti CP_3 conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità della domanda attorea nei confronti del Sig. per violazione del principio del ne bis in idem perché il CP_3 presente giudizio verte sugli stessi fatti e sulle stesse problematiche già oggetto di precedente pronuncia come statuito nella sentenza civile n° 1334/2022 emessa in primo grado dal Tribunale di Reggio Emilia a definizione del giudizio RG n° 3238/2022 (ex Sfratto per Morosità RG
1852/2022) nonché come statuito nella successiva sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 19.04.2024 emessa a definizione del giudizio di Appello RG n° 144/2023 e conseguentemente
ANCORA IN VIA PRELIMINARE: dichiarare comunque l'estromissione del Sig. CP_3
dal presente giudizio per tutti i motivi sopra esposti.
[...]
pagina 7 di 11 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: in caso di mancato accoglimento delle richieste avanzate in via preliminare RESPINGERE perché del tutto infondate in fatto e diritto e prive di supporto probatorio le richieste avanzata dal Sig. nei confronti del Sig. Controparte_2 per tutti i motivi meglio spiegati nella presente comparsa. CP_3
CONDANNARE parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta equa dall'Ill.mo Sig. Giudice adito.
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di meglio e ulteriormente produrre, dedurre argomentare e capitolare nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Si indicano sin da ora quali testimoni la Sig.ra e la Sig.ra , con Parte_6 Parte_9 ogni e più ampia riserva ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento”.
Depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c. da parte dei soli convenuti, e respinte le relative istanze di prova orale, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 31.10.2025, con termine sino al 31.7.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
In ordine alla domanda volta a sentire dichiarare l'inammissibilità o improcedibilità delle istanze attoree nei confronti del sig. la riproposizione, in sede civile, di domande già oggetto CP_3 di un precedente giudizio è inammissibile se sussiste un precedente giudicato, ovvero se la questione è già stata decisa con sentenza passata in giudicato. In particolare, come affermato dalla Corte di
Cassazione, il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito divenuta definitiva. Con la sentenza n. 26041 del 23/12/2010, la Suprema Corte ha affermato che il principio de quo corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente “nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”. Tale garanzia di stabilità è “collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata” (Cass. sentenza n. 8379 del 07/04/2009;
Cass. SS.UU, sentenza n. 13916 del 16/06/2006).
Nel caso di specie, la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna, nel giudizio promosso contro la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nella causa di opposizione allo sfratto, al momento della instaurazione di questo giudizio non costituiva res iudicata. Dunque, non risultando pagina 8 di 11 violato il principio del ne bis in idem, stante l'inesistenza di un giudicato, le domande attoree sono proponibili.
Quanto alla domanda di estromissione dal processo del sig. la stessa è inammissibile CP_3 considerato che nella fattispecie in esame non ricorre alcuna delle ipotesi di cui agli articoli 108, 109 e
111 c.p.c..
2.
Passando al merito, le domande attoree sono infondate e, pertanto, vanno respinte.
L'attore ha lamentato l'esistenza di vizi che non trovano riscontro sul piano istruttorio.
Premesso che “Il conduttore che agisca in giudizio per il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di opere eccedenti l'ordinaria manutenzione è tenuto a provare l'avvenuta esecuzione dei lavori, la necessità degli stessi per assicurare che la cosa locata possa essere utilizzata per l'uso pattuito e la relativa quantificazione, nonché di avere avvisato il locatore ovvero che questi sia rimasto inerte rispetto alla sollecitazione all'adempimento dell'obbligo di fare su di lui gravante” (Cass. n.
18667/2022), tutte le contestazioni sollevate nell'atto di citazione sono rimaste prive di riscontro probatorio: da un lato, l'attore non ha depositato le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., dall'altro, la documentazione prodotta con l'atto di citazione non vala a suffragare le pretese attoree, trattandosi di mere fotografie e comunicazioni e diffide: come condivisibilmente affermato dalla Corte di Appello di
Bologna nella causa di impugnazione della sentenza emessa nel predetto giudizio di opposizione allo sfratto per morosità, le prime (docc. 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 5, e 5 bis dell'atto di citazione), non dimostrano né le asserite violazioni di norme amministrative igienico-sanitarie, né l'effettiva urgenza e necessità di interventi straordinari a carico del locatore (difettando, sul punto, ancor prima, una compiuta allegazione), ma tuttalpiù guasti riconducibili all'obbligo di mantenimento della cosa in buono stato locativo (come la rottura di un vetro o la scheggiatura di uno specchio), gravante sul conduttore ex art. 13 del contratto stesso, che addossa al anche “ogni altra spesa ordinaria CP_2 relativa agli impianti e ai servizi”, tra cui, quindi, anche l'impianto elettrico;
le seconde (docc. 5 ter, 6,
7, 8, 9, 11, 12 e 13 dell'atto di citazione) sono mere comunicazioni e diffide unilateralmente formate, prive, come tali, di alcun oggettivo riscontro.
Né vi è prova di spese sostenute dall'attore per le asserite opere di adeguamento del locale condotto in locazione, non risultano documentati gli asseriti esborsi. Peraltro, l'attore si è limitato a formulare una generica domanda di condanna al risarcimento del danno di complessivi euro 50.000,00 senza indicare la voce di danno relativa a ciascuna delle inadempienze lamentate e neppure chiarire a che titolo e in che misura i convenuti dovrebbero essere tenuti al relativo risarcimento, tenuto conto delle differenti posizioni giuridiche dei medesimi. pagina 9 di 11 Quanto alla asserita nullità del contratto di locazione, valga richiamare quanto osservato dalla Corte di
Appello di Bologna, e cioè che “La nullità per mancata registrazione del contratto di locazione concerne l'iniziale e unica registrazione, effettuata la quale il contratto si sottrae ad ogni nullità, mentre il mancato eventuale versamento dell'imposta di registro per alcune annualità successive, seppur sanzionata dal punto di vista fiscale, non interferisce sulla validità negoziale” (cfr. Corte di
Cassazione n. 13870/2023).
Stesso dicasi per quanto concerne le asserite mancate comunicazioni di subentro nel contratto di locazione: al riguardo, la Corte di Appello di Bologna ha correttamente osservato che “[…] la Corte di
Cassazione (sent. n. 9486/2007) ha affermato che la cessione del contratto di locazione, contestuale alla cessione dell'azienda, come prevista dall'art. 36 della Legge n. 392 del 1978, è qualificabile come un'ipotesi di cessione ex lege del medesimo contratto di locazione e, in tali casi, l'Agenzia delle
Entrate ha più volte chiarito (cfr. Risposte n. 364 del 30.8.2019 e n. 676 del 7.10.2021 pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Agenzia delle entrate) che “.. Ai fini fiscali l'unico adempimento richiesto, in caso di subentro ex lege è, dunque, quello di comunicare all'Agenzia delle entrate la successione nella posizione del conduttore”, il che suggerisce che l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione non abbia conseguenze sul piano della validità del contratto”. In ogni caso, non risultano lamentati danni derivanti dalla asserita nullità del contratto di locazione, sicché le allegazioni formulate sul punto non hanno rilevanza.
Infine, come giustamente affermato dalla Corte di Appello di Bologna, i difetti lamentati non hanno impedito il godimento dell'immobile, avendo l'attore continuato a svolgere presso il medesimo la propria attività sicché, anche per tale motivo, l'asserito danno derivante dai presunti “evidenti mancati guadagni” risulta del tutto indimostrato.
In conclusione, le richieste risarcitorie attoree sono interamene sfornite di supporto probatorio e, di conseguenza, vanno respinte.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano, nella misura indicata nel dispositivo, tenendo a mente i parametri medi delle fasi di studio della controversia, introduttiva e decisionale e quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
La domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non può accogliersi, non risultando provata la mala fede o colpa grave dell'attore.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge le domande formulate da;
Parte_4
- condanna “Caffè Italia” al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di Parte_4
e in euro 6.713,00 e in favore di in euro Parte_1 Parte_2 Controparte_7
6.713,00, oltre, per entrambi i convenuti, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. e i.v.a.;
- respinge la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalle parti convenute.
Reggio Emilia, 31.10.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3343/2024 r.g. promossa da:
“ ” , rappresentato e difeso dall'Avvocato CP_1 Controparte_2
FR CA presso il cui studio in MODENA, STRADA VIGNOLESE, N. 939,
è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro in persona dell'amministratore di sostegno avv. CP_3 Controparte_4 rappresentato e difeso dall'Avvocato LUISA PIGONI presso il cui studio in REGGIO EMILIA,
VIA DEL FANTE, N. 5, è elettivamente domiciliato;
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 presso il cui studio in REGGIO EMILIA, VIA DEL FANTE, N. 5, Controparte_4 sono elettivamente domiciliati;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025.
FATTO
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_3
i signori e in qualità di eredi della signora Parte_1 Parte_2 Per_1 concedente l'affitto dell'azienda “Caffè Italia”, nonché il sig. in
[...] CP_3 qualità di proprietario e locatore dell'immobile ove era svolta la predetta attività, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 11 “• dichiarare la personale responsabilità dei convenuti;
• 1) accertare che la stessa destinazione d'uso relativa alla gelateria non corrispondeva al vero in quanto non possedeva nessuna attrezzatura e non era idonea all'uso di cui era destinata, configurando perciò un inadempimento contrattuale (vd. doc. 2);
• 2) condannare i sigg. e al risarcimento delle spese sostenute dal sig. Per_1 CP_3
per lavori e attrezzature, che sono state necessarie per regolarizzare la Controparte_2 destinazione d'uso del laboratorio gelateria e sua somministrazione;
• 3) accertare i danni psicofisici dovuti a stati di stress, costanti stati di ansia, malessere emotivo, difficoltà nella concentrazione, insonnia e perdita dell'umore costantemente basso, il tutto sussumibile sotto l'etichetta di danno morale da lesioni permanenti, che coincidono con la diminuzione della capacità fisica, il tutto meglio identificato nel certificato medico prodotto (doc.
17). L'entità di un eventuale indennizzo viene rimesso all'apprezzamento equitativo del Giudice;
• 4) accertare la condizione dell'attività lavorativa dal 2019 al 2022 nella sua immagine con dei vizi evidenti e spese di riparazioni, la conduzione forzata di un attività obbligata ad esporre un cartello che segnala il pericolo di una parete con un grande specchio murato con un angolo scheggiato e pericoloso;
• 5) Per questi effetti, condannare il Signor e la signora al CP_3 Persona_1 risarcimento del danno oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo come "danno emergente" oltre alla quantificazione equitativa del resto;
• 6) Condannare per il risarcimento del danno patrimoniale manifestato negli anni con gli evidenti mancati guadagni, sia per le non conformità strutturali dell'esercizio che per la perdita di opportunità lavorative. Ne è prova anche di quanto descritto, la denuncia per diffamazione dei
Sigg. supportata nel corso degli anni a causa del suo continuo reiterare di ingiurie e CP_3 diffamazioni, da varie diffide ad adempiere e testimonianze conclamate, firmate dagli stessi clienti. Per questo si chiede a titolo di ristoro € 50.000 (euro- cinquantamila/00) come titolo di
"lucro cessante";
• 7) emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva). Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
• Ai fini del pagamento del contributo unificato di cui al d.p.r. n.115/02, si dichiara che il valore della controversia è pari a € 50.000,00 (euro-cinquantamila/00), per cui il valore del Contributo unificato da versare corrisponde ad € 518,00 (euro-cinquecentodiciotto/00)
pagina 3 di 11 • Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni nonché di ulteriori deduzioni istruttorie nei termini previsti dall'art. 183 c.p.c. dei quali si chiede fin d'ora la concessione”.
In particolare, l'attore ha lamentato: che “Sin dall'inizio del rapporto contrattuale, il conduttore, sia dell'affitto dell'azienda che doveva contenere in sé anche il contratto di locazione immobiliare, mai visto e recepito, ha sempre evidenziato e riscontrato una serie di problemi di carattere di conformità e strutturali all'interno del locale, certamente non a norma di legge, con un'ambiente utilizzato come cantina e discarica dai sigg. e inesistente dal punto di vista CP_3 della destinazione d'uso in qualità di gelateria, mancando nella sostanza di tutti gli elementi necessari che costituirebbero un'attività merceologica come questa. Infatti, il sig. CP_2
è dovuto correre ai ripari per farsi comprare e dare in comodato d'uso dalla moglie i
[...] beni strumentali necessari allo svolgimento dell'attività de quo. Il Sig. è dovuto sempre CP_2 intervenire sulle opere straordinarie dell'immobile, come impianto elettrico, tubature, intonaco, pavimentazioni, zanzariere, lavabi industriali, per poterlo rendere idoneo all'attività preposta.
Ha persino dovuto far acquistare da sua moglie un banco pozzetti refrigerato”; che nel gennaio 2019, “a causa di un intervento causato da un guasto dell'impianto elettrico all'interno del locale bar, malauguratamente, fu danneggiato il grande vetro artistico murato nella parete del bar. Il Sig. agì tempestivamente, sia per il pericolo di tagliarsi, sia per CP_2
l'aspetto estetico dell'ambiente, ma anche per il giusto risarcimento per i Sigg. Il mese CP_3 successivo e precisamente il 04/02/2019 lo si prestava a risarcire l'elevato danno CP_5 economico (doc.6), rimettendo la somma di denaro tramite l'amministratore di sostegno del sig.
, Avv. e questo risarcimento era necessario per la rimozione e CP_3 Controparte_4 sostituzione del grande vetro con opera muraria. Ma contrariamente, l'Amministratore di sostegno del Sig. Avv. ebbe l'idea di trattenere la somma CP_3 Controparte_4 relativa al risarcimento del Sig. con l'avallo del Sig. senza CP_2 CP_3 preoccupazione alcuna, per l'immediata e necessaria risoluzione del problema, in modo da evitare costanti ed evidenti pericoli per i clienti del Caffè Italia. Nonostante questo, dal
04/02/2019 fino alla data della riconsegna del locale del 28/09/2022, il vetro, facente parte visiva dell'arredo del risultava ancora rotto e crepato con un Parte_4 evidente cartello, creando anche un'immagine grottesca, per evidenziare un "instat periculum"
(doc. 5)”; che una mattina del mese di ottobre 2019 “il Sig. trovò nel vano cucina il Controparte_2 pesante vasistas della finestra crollato in terra. Fortunatamente accadde di notte, senza pericoli pagina 4 di 11 per persone. Intervenne il fabbro, sig. che informò il Sig. della Testimone_1 CP_3 fragilità dei supporti per un vasistas molto pesante, e suggerì, sul posto, l'installazione di un telaio finestra più robusto. Il Sig. non ha mai provveduto alla riparazione del CP_3 suddetto Vasistas, anzi preoccupato del problema sostegni consigliò al sig. di Controparte_2 utilizzare una catena di fortuna, qualora si volesse aprire il più grande sopra l'ingresso CP_6 del Bar, questo per evitare pericoli per i clienti. Dall'ottobre 2019 fino al 28/09/2022, data della cessazione del Caffè Italia di la finestra del vano cucina è stata sostituita da Controparte_2 cartoni di fortuna, in quanto il vasistas non è mai stato ripristinato (doc.5bis), mentre per scongiurare pericoli ai clienti, il vasistas sopra l'ingresso del bar è sempre rimasto chiuso, in contrasto anche con le norme igieniche di ricambio dell'aria. Ne è prova dei pericoli strutturali,
l'incidente accorso al Sig. il 31/08/2022 a causa di uno dei frequenti allagamenti nel CP_2 locale cucina per la mancanza della finestra a La raccomandata del 03/09/2022 con CP_6 allegata la dimissione del Pronto Soccorso (doc.5ter), certifica il disagio nel lavorare in un ambiente pericoloso. Il Sig. è caduto rovinosamente a terra sbattendo la testa contro lo CP_2 stipite della porta e nonostante una leggera ripresa, la notte ha avuto dolori acuti e persistenti nella parte lombo/sacrale recandosi il giorno successivo in PS per gli esami e radiografie necessarie”; che “anche la porta di ingresso del bar non rispetta le norme di sicurezza in quanto la sua apertura non è all'esterno del bar ma è all'interno ed è sprovvista di maniglia "antipanico". Da qui le raccomandazioni verbali per le opportune modifiche dell rivolte al sig. per Pt_5 CP_2 regolarizzarsi anche nei confronti dei fini assicurativi. Dal 2019 il Sig. ha sempre CP_2 insistito per la regolarizzazione dell'uscio e scagionare potenziali e reali pericoli anche per fini assicurativi, ma anche qui il Sig. né tantomeno il suo Amministratore di CP_3
Sostegno, hanno mai provveduto”; che “Nel locale cucina la stufa a gas non è mai stata a norma. L'Ausl prevede che allo spegnimento, accidentale della fiamma, il gas deve sospendere la sua fuoriuscita. Questo fin dal
2019 è stato fatto presente ai Sigg. ma sempre con loro disinteresse. Gli stessi hanno CP_3 sempre suggerito di rivolgersi, per problemi, all'Amministratore di sostegno, il quale come sempre giustificava tutto per via dell'età avanzata del Sig. di cui era ed è CP_3 amministratrice di Sostegno per la gestione del suo ingente patrimonio”; che “Più volte il Sig. richiese la refrigerazione della vetrina del bancone bar (vetrina CP_2 che espone pasticceria e panini) come l'Ausl prescrive, ma come sempre i Sig.ri CP_3 demandarono sempre il problema all'Amministratore di sostegno, che a sua volta non risolse il pagina 5 di 11 problema, giustificandolo il fatto che il sig. andava rispettata per l'età avanzata e tutto CP_3 rimase nel suo stato di origine”; che “Il giorno 10 aprile 2022 i Sig.ri si resero artefici di un fatto molto grave davanti CP_3 alla “clientela in pausa pranzo”, con anche la richiesta di intervento di una pattuglia di
Carabinieri di ronda. Tutto ciò è descritto in modo chiaro nella diffida ad adempiere che il
Signor inviò agli il giorno 11/04/2022(doc.11), in cui fece presente che la loro CP_2 CP_3 gravissima condotta ingiuriosa e diffamatoria comportava gravi conseguenze di immagine per il
“ . Condotta consistente nel lancio di un sacco della spazzatura Parte_4 lanciato dall'uscio di casa dei sigg. a pochi centimetri da un cliente intento a pranzare. CP_3
La descrizione del fatto è già verbalizzata presso la locale stazione dei Carabinieri di Castelnovo
NE ON con documento testimoniale firmato da un cliente che narra la vicenda di come tutti i clienti abbandonassero esterrefatti il pranzo. Da qui si può comprendere la sofferenza psicologica patita dal Sig. sfociata in seguito per il reiterarsi delle continue malefatte CP_2 del Sig. in una denuncia per diffamazione del 29/06/2022 (doc.12)”; CP_3 che “con delega della Sig.ra all'Agenzia delle Entrate, il Caffè Italia di Parte_6 CP_2 in data 05/01/2023, richiese la copia del contratto di locazione ad uso diverso
[...] dell'abitazione del Sig. con la Sig.ra (mai rilasciato dalla CP_3 Parte_6 proprietà al Sig. e sua interrogazione (doc. 14-15). Detto contratto è stato registrato a CP_2
Reggio Emilia il 02/11/2017 n. 12833 - serie 3Tcomposto da n.4 pagine che presentano una sola firma esclusivamente nell'ultima pagina senza alcun testo. Diverse sono le illiceità di più requisiti essenziali;
Non possiede una data di stesura (a pag. 4 non è specificata) e quindi non si conosce se risponde alle regole di registrazione, la quale doveva essere effettuata entro trenta giorni dalla data dalla decorrenza dalla data della stipula, oppure dalla data di decorrenza, se anteriore alla stipula, presso l'Agenzia delle Entrate. Non si riesce neppure a capire quanto sia stata tardiva la registrazione per un eventuale" ravvedimento operoso" per mettersi in regola. I pagamenti mensili dei canoni sia per il Sig. che per la Sig.ra CP_3 Persona_1 decisi nello studio di Via Roma dall'Amministratore di sostegno Avv. non Controparte_4 hanno mai sortito alcuna ricevuta e gli importi richiesti non corrispondono con quelli descritti a contratto. A pag.1 del contratto riporta la data del 18/09/2017 e a pag. 2 riporta un inizio di rapporto con o dell'01/06/2016 quando la gestiva una lavanderia Parte_7 Parte_6 Pt_8
a Cervarezza e non aveva alcun rapporto con il caffè Italia. L'agenzia delle Entrate asserisce che questo "contratto" è nullo per il perché al di là delle tante Parte_4 Controparte_2 illiceità, è strettamente e solamente intestato alla Sig.ra ed è in assenza di Parte_6
pagina 6 di 11 qualsiasi subentro dichiarato negli uffici preposti nonostante il passaggio dalla prima a ben altre tre aziende con tre partite IVA diverse. Con la nota n.5 pag.1 dello stesso contratto in contrasto con la cessione dell'esercizio, pena la nullità; Ma c'è di più, infatti, dai documenti ricevuti dall'Agenzia delle entrate, si evince che il Sig. assistito dall'Avv. CP_3 [...]
suo Amministratore di sostegno, ha omesso i pagamenti dell'imposta di registro, CP_4 riguardo le annualità 2019-2020-2021-2022, relativi proprio agli anni in cui è subentrato nell'azienda Caffè Italia il sig. e riguardo all'annualità del 2019, l'Agenzia Controparte_2 delle Entrate( nel documento che viene allegato) riferisce di aver già inviato gli avvisi coattivi alle parti, rispettivamente il 12/07/2022 e 19/07/2022 (doc. 16) . Pertanto, l'Agenzia delle
Entrate ha dichiarato che il contratto per le tante omissioni e soprattutto in assenza dei subentri relativi alle tre Aziende succedute, per il è nullo e privo di Parte_4 validità giuridica”.
I signori e in qualità di eredi della signora Parte_1 Parte_2 Per_1 si sono costituiti in giudizio, concludendo come segue:
[...]
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: RESPINGERE perché del tutto infondate in fatto e diritto e prive di supporto probatorio le richieste avanzata dal Sig. nei Controparte_2 confronti dei Sigg.ri e per tutti i motivi meglio spiegati Parte_1 Parte_2 nella presente comparsa.
CONDANNARE parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta equa dall'Ill.mo Sig. Giudice adito”.
Il sig. costituitosi in giudizio, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti CP_3 conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità della domanda attorea nei confronti del Sig. per violazione del principio del ne bis in idem perché il CP_3 presente giudizio verte sugli stessi fatti e sulle stesse problematiche già oggetto di precedente pronuncia come statuito nella sentenza civile n° 1334/2022 emessa in primo grado dal Tribunale di Reggio Emilia a definizione del giudizio RG n° 3238/2022 (ex Sfratto per Morosità RG
1852/2022) nonché come statuito nella successiva sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 19.04.2024 emessa a definizione del giudizio di Appello RG n° 144/2023 e conseguentemente
ANCORA IN VIA PRELIMINARE: dichiarare comunque l'estromissione del Sig. CP_3
dal presente giudizio per tutti i motivi sopra esposti.
[...]
pagina 7 di 11 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: in caso di mancato accoglimento delle richieste avanzate in via preliminare RESPINGERE perché del tutto infondate in fatto e diritto e prive di supporto probatorio le richieste avanzata dal Sig. nei confronti del Sig. Controparte_2 per tutti i motivi meglio spiegati nella presente comparsa. CP_3
CONDANNARE parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta equa dall'Ill.mo Sig. Giudice adito.
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di meglio e ulteriormente produrre, dedurre argomentare e capitolare nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Si indicano sin da ora quali testimoni la Sig.ra e la Sig.ra , con Parte_6 Parte_9 ogni e più ampia riserva ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento”.
Depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c. da parte dei soli convenuti, e respinte le relative istanze di prova orale, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 31.10.2025, con termine sino al 31.7.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
In ordine alla domanda volta a sentire dichiarare l'inammissibilità o improcedibilità delle istanze attoree nei confronti del sig. la riproposizione, in sede civile, di domande già oggetto CP_3 di un precedente giudizio è inammissibile se sussiste un precedente giudicato, ovvero se la questione è già stata decisa con sentenza passata in giudicato. In particolare, come affermato dalla Corte di
Cassazione, il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito divenuta definitiva. Con la sentenza n. 26041 del 23/12/2010, la Suprema Corte ha affermato che il principio de quo corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente “nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”. Tale garanzia di stabilità è “collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata” (Cass. sentenza n. 8379 del 07/04/2009;
Cass. SS.UU, sentenza n. 13916 del 16/06/2006).
Nel caso di specie, la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna, nel giudizio promosso contro la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nella causa di opposizione allo sfratto, al momento della instaurazione di questo giudizio non costituiva res iudicata. Dunque, non risultando pagina 8 di 11 violato il principio del ne bis in idem, stante l'inesistenza di un giudicato, le domande attoree sono proponibili.
Quanto alla domanda di estromissione dal processo del sig. la stessa è inammissibile CP_3 considerato che nella fattispecie in esame non ricorre alcuna delle ipotesi di cui agli articoli 108, 109 e
111 c.p.c..
2.
Passando al merito, le domande attoree sono infondate e, pertanto, vanno respinte.
L'attore ha lamentato l'esistenza di vizi che non trovano riscontro sul piano istruttorio.
Premesso che “Il conduttore che agisca in giudizio per il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di opere eccedenti l'ordinaria manutenzione è tenuto a provare l'avvenuta esecuzione dei lavori, la necessità degli stessi per assicurare che la cosa locata possa essere utilizzata per l'uso pattuito e la relativa quantificazione, nonché di avere avvisato il locatore ovvero che questi sia rimasto inerte rispetto alla sollecitazione all'adempimento dell'obbligo di fare su di lui gravante” (Cass. n.
18667/2022), tutte le contestazioni sollevate nell'atto di citazione sono rimaste prive di riscontro probatorio: da un lato, l'attore non ha depositato le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., dall'altro, la documentazione prodotta con l'atto di citazione non vala a suffragare le pretese attoree, trattandosi di mere fotografie e comunicazioni e diffide: come condivisibilmente affermato dalla Corte di Appello di
Bologna nella causa di impugnazione della sentenza emessa nel predetto giudizio di opposizione allo sfratto per morosità, le prime (docc. 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 5, e 5 bis dell'atto di citazione), non dimostrano né le asserite violazioni di norme amministrative igienico-sanitarie, né l'effettiva urgenza e necessità di interventi straordinari a carico del locatore (difettando, sul punto, ancor prima, una compiuta allegazione), ma tuttalpiù guasti riconducibili all'obbligo di mantenimento della cosa in buono stato locativo (come la rottura di un vetro o la scheggiatura di uno specchio), gravante sul conduttore ex art. 13 del contratto stesso, che addossa al anche “ogni altra spesa ordinaria CP_2 relativa agli impianti e ai servizi”, tra cui, quindi, anche l'impianto elettrico;
le seconde (docc. 5 ter, 6,
7, 8, 9, 11, 12 e 13 dell'atto di citazione) sono mere comunicazioni e diffide unilateralmente formate, prive, come tali, di alcun oggettivo riscontro.
Né vi è prova di spese sostenute dall'attore per le asserite opere di adeguamento del locale condotto in locazione, non risultano documentati gli asseriti esborsi. Peraltro, l'attore si è limitato a formulare una generica domanda di condanna al risarcimento del danno di complessivi euro 50.000,00 senza indicare la voce di danno relativa a ciascuna delle inadempienze lamentate e neppure chiarire a che titolo e in che misura i convenuti dovrebbero essere tenuti al relativo risarcimento, tenuto conto delle differenti posizioni giuridiche dei medesimi. pagina 9 di 11 Quanto alla asserita nullità del contratto di locazione, valga richiamare quanto osservato dalla Corte di
Appello di Bologna, e cioè che “La nullità per mancata registrazione del contratto di locazione concerne l'iniziale e unica registrazione, effettuata la quale il contratto si sottrae ad ogni nullità, mentre il mancato eventuale versamento dell'imposta di registro per alcune annualità successive, seppur sanzionata dal punto di vista fiscale, non interferisce sulla validità negoziale” (cfr. Corte di
Cassazione n. 13870/2023).
Stesso dicasi per quanto concerne le asserite mancate comunicazioni di subentro nel contratto di locazione: al riguardo, la Corte di Appello di Bologna ha correttamente osservato che “[…] la Corte di
Cassazione (sent. n. 9486/2007) ha affermato che la cessione del contratto di locazione, contestuale alla cessione dell'azienda, come prevista dall'art. 36 della Legge n. 392 del 1978, è qualificabile come un'ipotesi di cessione ex lege del medesimo contratto di locazione e, in tali casi, l'Agenzia delle
Entrate ha più volte chiarito (cfr. Risposte n. 364 del 30.8.2019 e n. 676 del 7.10.2021 pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Agenzia delle entrate) che “.. Ai fini fiscali l'unico adempimento richiesto, in caso di subentro ex lege è, dunque, quello di comunicare all'Agenzia delle entrate la successione nella posizione del conduttore”, il che suggerisce che l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione non abbia conseguenze sul piano della validità del contratto”. In ogni caso, non risultano lamentati danni derivanti dalla asserita nullità del contratto di locazione, sicché le allegazioni formulate sul punto non hanno rilevanza.
Infine, come giustamente affermato dalla Corte di Appello di Bologna, i difetti lamentati non hanno impedito il godimento dell'immobile, avendo l'attore continuato a svolgere presso il medesimo la propria attività sicché, anche per tale motivo, l'asserito danno derivante dai presunti “evidenti mancati guadagni” risulta del tutto indimostrato.
In conclusione, le richieste risarcitorie attoree sono interamene sfornite di supporto probatorio e, di conseguenza, vanno respinte.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano, nella misura indicata nel dispositivo, tenendo a mente i parametri medi delle fasi di studio della controversia, introduttiva e decisionale e quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
La domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non può accogliersi, non risultando provata la mala fede o colpa grave dell'attore.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge le domande formulate da;
Parte_4
- condanna “Caffè Italia” al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di Parte_4
e in euro 6.713,00 e in favore di in euro Parte_1 Parte_2 Controparte_7
6.713,00, oltre, per entrambi i convenuti, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. e i.v.a.;
- respinge la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalle parti convenute.
Reggio Emilia, 31.10.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
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