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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1553/2023, avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Pietro
Paolucci, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ceccano (FR), via
Giacomo Matteotti n. 9;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rapp.to e difeso, giusta delega in calce alla memoria difensiva, dai dipendenti funzionari incaricati, elettivamente domiciliata presso la sede sita in , CP_1
viale Pier Luigi Nervi n. 180 – scala C
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
Decisa a seguito dell'udienza del 4.2.2025 svoltasi nelle forme di cui agli artt.
127 ter e 128 c.p.c. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.03.2023 innanzi all'intestato Tribunale,
Sezione Lavoro, la società ”, in persona Parte_2
del legale rapp.te p.t., proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 82 del 23.01.2023, emessa dall' , Controparte_1
con la quale veniva ingiunto di pagare la somma complessiva di € 15.035,30 comprensiva delle spese di notifica.
Tale sanzione veniva irrogata per la violazione di cui all'art. 3, comma
3, D.L. 12/2002, conv. L. n. 73/2002, modificato dall'art. 22, comma 1, D.lgs.
151/2015, per aver impiegato il lavoratore dal 01.01.2017 Parte_3
senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, con l'impiego del suddetto lavoratore per oltre 60 giorni di lavoro effettivo, accertata dai funzionari di vigilanza in data 22.05.2019, a seguito di accertamenti ispettivi iniziati in data 26.10.2018.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione notificata per carenza di elementi probatori idonei a dimostrare l'impiego del lavoratore alle dipendenze della società Parte_3 Parte_2
, senza la preventiva comunicazione al centro per l'impiego.
[...]
Si costituiva in giudizio l' , Controparte_1
depositando atti e documenti ed eccependo, preliminarmente, la tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di giorni 30 dalla notifica dell'ordinanza impugnata. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto avrebbe assolto al proprio onere di provare la fondatezza delle proprie contestazioni, sulla base delle dichiarazioni acquisite in sede di accertamenti ispettivi, della documentazione prodotta in atti e alla luce del valore probatorio dei verbali ispettivi.
Disposta la trasmissione degli atti alla Sezione tabellarmente competente, prodotta documentazione, all'udienza del 4.02.2025, svoltasi la discussione della causa mediante scambio di note di trattazione scritta ex art.
- 2 - 127 ter – 128 c.p.c. il sottoscritto giudice ha deciso la stessa come da dispositivo con deposito contestuale della relativa motivazione.
L'opposizione va dichiarata inammissibile.
Ed invero appare assorbente secondo il principio della ragione più liquida, la tardività dell'opposizione proposta oltre il termine di giorni 30 prescritto dall'art. 6, comma 6, D. lgs. 150/2011.
Dalla documentazione prodotta dall'amministrazione resistente risulta che la notifica dell'ordinanza ingiunzione sia avvenuta a mezzo racc.ta a.r. inviata presso la sede legale della società ricorrente, sita in Terracina, via
Ponticelli n.2.
Dalla ricevuta di ritorno della racc.ta a.r prodotta in atti (cfr. all. 1, comparsa di costituzione), risulta che la notifica si è perfezionata in data
30.01.2023.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio, quindi, alla luce dell'art. 6, comma 6, d.lgs. n. 150/2011, doveva essere presentato entro il termine perentorio del 01.03.2023.
Dalla documentazione presente in atti, invece, risulta che il ricorso introduttivo è stato iscritto a ruolo in data 02.03.2023 dinanzi al Tribunale di
Latina, Sezione Lavoro, R.G. n. 678/2023, quindi oltre il termine perentorio di
30 giorni prescritto dalla legge.
Priva di fondamento è la deduzione di parte ricorrente per cui si applicherebbe la diversa disposizione di cui all'art. 32 d.lgs. 150/2011.
Invero soggiacciono a tale norma le opposizioni avverso l'ingiunzione fiscale regolata dal R.D. 14.4.1910 n. 639 che ha ad oggetto la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali (alternativa alla procedura per ruolo) ed esulano dal caso de quo, nel quale, invece, si discorre di irrogazione di sanzione amministrativa per la violazione di norme rientranti nella c.d. legge di depenalizzazione.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente conferma del provvedimento impugnato.
- 3 - Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, è assorbita dalla motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione della norma speciale di cui dell'art. 9 D. lgs. 149/2015, applicabile in ragione alla fase temporale in cui si
è esaurita l'attività processuale, per cui “ In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di CP_1 lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati.”
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione dell' n. 82/2023 Controparte_1
del 23.01.2023;
b) condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente, che liquida in complessivi euro
1.240,00, ai sensi dell'art. 9 D. lgs. 149/2015.
Così deciso in Latina il 5.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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