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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRUSCELLA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
D'IMPERIO CARMINE, Giudice
MOSCETTA ILARIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 658/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2720250003210116000 CRED IMP 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2720250003210116000 0
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2720250003210116000 IRES-ALTRO 2021 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_1 S.p.a., con sede a Campobasso, impugnava, contro l'Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Campobasso e l'Agenzia delle entrate Riscossione, la cartella di pagamento n.
02720250003210116, notificata il 16.09.2025, emessa per l'importo di euro 635.045,958 a titolo di Ires e accessori in riferimento all'anno 2021, oltre che per credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.
Spiegava l'appellante che la cartella era stata preceduta da una comunicazione di irregolarità (n. 0333611226) con invito al versamento di euro 413.592,60 in relazione al Mod. CNM (Consolidato nazionale e mondiale)
2022 per i redditi del 2021, al quale si era ottemperato mediante pagamento con modello F24 - depositato in atti di causa - anteriormente alla notifica della cartella, della quale si chiedeva, per tale ragione,
l'annullamento.
In ogni caso, l'appellante deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 ter D.p.r. n. 600/1973 per mancato invito al contraddittorio endoprocedimentale previsto per legge, con conseguente decadenza dal potere impositivo in quanto il controllo sarebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della dichiarazione. Sul punto, spiegava l'incongruenza tra la formulazione dell'avviso bonario ai sensi dell'art. 36 bis D.p.r. n. 600/73, che prevede il controllo automatizzato, e la successiva iscrizione avvenuta, invece, ex art. 36 ter del medesimo D.p.r. secondo la procedura di controllo formale comportante di sanzioni, rilevando quindi, con ulteriore motivo di ricorso e a sostegno della nullità dell'atto, il mancato procedimento di controllo formale.
Riguardo al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, eccepiva la nullità della cartella per erronea applicazione degli interessi nella misura del 100% anziché in quella inferiore prevista ai sensi dell'art. 20 D.
p.r. n. 602/73 in caso di ritardata iscrizione a ruolo. Infine, contestava le sanzioni per avvenuto pagamento delle imposte nei termini.
La Ricorrente_1 S.p.a. proponeva istanza di sospensione ex art. 47 D.lgs. n. 546/92, rappresentando l'attualità di danno grave e irreparabile che il versamento delle somme comporterebbe a causa dell'elevato importo, con conseguente cessazione dell'attività imprenditoriale e tenendo conto che il pregresso adempimento rispetto alla comunicazione di irregolarità aveva esaurito la disponibilità di fondi bancari della Società.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e disporsi il loro annullamento, in via subordinata rideterminando le somme dovute per imposte, sanzioni e interessi, con vittoria di spese.
Con controdeduzioni del 13.01.2026, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate Direzione provinciale di
Campobasso, ripercorrendo le vicende di causa e osservando che, in seguito a verifica delle eccezioni di parte ricorrente, risultava essere stato effettivamente eseguito il pagamento della somma di euro 413.592,60, ma ciò in data 18.03.2025, dunque oltre il termine di 30 giorni previsto dalla comunicazione di irregolarità
n. 0000291122971/01, ragione per cui si sarebbe formato il successivo ruolo con conseguente emissione della cartella. In seguito a tanto, l'Ufficio avrebbe disposto lo sgravio della somma versata dalla Ricorrente_1 S.p.a., residuando sanzioni di euro 190.757,16 e interessi di euro 30.696,19. Si era, poi, proceduto alla riduzione in autotutela degli interessi correlati ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali, determinandoli in 1.067,00, cosicché, all'esito dei calcoli definitivi, risultavano iscritti a ruolo sanzioni per euro 190.757,16 e interessi per euro 23.425,19.
'Ufficio faceva tuttavia presente che in data 13.01.2026 le parti avevano conciliato fuori udienza la controversia per gli effetti dell'art. 48 D.lgs. n. 546/1992, con accordo n. 500002002/2026 (Prot. 2543) che confermava l'importo iscritto a ruolo a titolo di interessi di euro 23.425,19 e riduceva le sole sanzioni sottese alla cartella n. 27202500032101 alla misura del 40%. Copia di tale accordo conciliativo veniva prodotto in giudizio.
L'Agenzia chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, spese compensate.
Il Presidente della Corte, con provvedimento del 09.12.2025, depositato il 10.12.2025, disponeva la provvisoria sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato, fissando l'odierna udienza del
27.01.2026 per la trattazione collegiale in sede cautelare.
All'udienza del 27 gennaio 2026, presenti le parti, si procedeva alla trattazione
La Corte prende atto dell'accordo conciliativo avvenuto tramite proposta 500002/2026 del 13.01.2026 fra la Ricorrente_1 S.p.a. e l'Agenzia delle entrate, nella quale, confermato l'avvenuto pagamento dell'imposta mediante Mod. F24 (già oggetto di sgravio), si concorda la conferma dell'importo ultimo iscritto a ruolo a titolo di interessi, nonché il riconoscimento della riduzione delle sanzioni sottese alla cartella di pagamento n. 2720050003210116 alla misura del 40%. Con l'accordo, si pattuisce la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Campobasso, 27/01/2026
IL PRESIDENTE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRUSCELLA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
D'IMPERIO CARMINE, Giudice
MOSCETTA ILARIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 658/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2720250003210116000 CRED IMP 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2720250003210116000 0
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2720250003210116000 IRES-ALTRO 2021 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_1 S.p.a., con sede a Campobasso, impugnava, contro l'Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Campobasso e l'Agenzia delle entrate Riscossione, la cartella di pagamento n.
02720250003210116, notificata il 16.09.2025, emessa per l'importo di euro 635.045,958 a titolo di Ires e accessori in riferimento all'anno 2021, oltre che per credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.
Spiegava l'appellante che la cartella era stata preceduta da una comunicazione di irregolarità (n. 0333611226) con invito al versamento di euro 413.592,60 in relazione al Mod. CNM (Consolidato nazionale e mondiale)
2022 per i redditi del 2021, al quale si era ottemperato mediante pagamento con modello F24 - depositato in atti di causa - anteriormente alla notifica della cartella, della quale si chiedeva, per tale ragione,
l'annullamento.
In ogni caso, l'appellante deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 ter D.p.r. n. 600/1973 per mancato invito al contraddittorio endoprocedimentale previsto per legge, con conseguente decadenza dal potere impositivo in quanto il controllo sarebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della dichiarazione. Sul punto, spiegava l'incongruenza tra la formulazione dell'avviso bonario ai sensi dell'art. 36 bis D.p.r. n. 600/73, che prevede il controllo automatizzato, e la successiva iscrizione avvenuta, invece, ex art. 36 ter del medesimo D.p.r. secondo la procedura di controllo formale comportante di sanzioni, rilevando quindi, con ulteriore motivo di ricorso e a sostegno della nullità dell'atto, il mancato procedimento di controllo formale.
Riguardo al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, eccepiva la nullità della cartella per erronea applicazione degli interessi nella misura del 100% anziché in quella inferiore prevista ai sensi dell'art. 20 D.
p.r. n. 602/73 in caso di ritardata iscrizione a ruolo. Infine, contestava le sanzioni per avvenuto pagamento delle imposte nei termini.
La Ricorrente_1 S.p.a. proponeva istanza di sospensione ex art. 47 D.lgs. n. 546/92, rappresentando l'attualità di danno grave e irreparabile che il versamento delle somme comporterebbe a causa dell'elevato importo, con conseguente cessazione dell'attività imprenditoriale e tenendo conto che il pregresso adempimento rispetto alla comunicazione di irregolarità aveva esaurito la disponibilità di fondi bancari della Società.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e disporsi il loro annullamento, in via subordinata rideterminando le somme dovute per imposte, sanzioni e interessi, con vittoria di spese.
Con controdeduzioni del 13.01.2026, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate Direzione provinciale di
Campobasso, ripercorrendo le vicende di causa e osservando che, in seguito a verifica delle eccezioni di parte ricorrente, risultava essere stato effettivamente eseguito il pagamento della somma di euro 413.592,60, ma ciò in data 18.03.2025, dunque oltre il termine di 30 giorni previsto dalla comunicazione di irregolarità
n. 0000291122971/01, ragione per cui si sarebbe formato il successivo ruolo con conseguente emissione della cartella. In seguito a tanto, l'Ufficio avrebbe disposto lo sgravio della somma versata dalla Ricorrente_1 S.p.a., residuando sanzioni di euro 190.757,16 e interessi di euro 30.696,19. Si era, poi, proceduto alla riduzione in autotutela degli interessi correlati ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali, determinandoli in 1.067,00, cosicché, all'esito dei calcoli definitivi, risultavano iscritti a ruolo sanzioni per euro 190.757,16 e interessi per euro 23.425,19.
'Ufficio faceva tuttavia presente che in data 13.01.2026 le parti avevano conciliato fuori udienza la controversia per gli effetti dell'art. 48 D.lgs. n. 546/1992, con accordo n. 500002002/2026 (Prot. 2543) che confermava l'importo iscritto a ruolo a titolo di interessi di euro 23.425,19 e riduceva le sole sanzioni sottese alla cartella n. 27202500032101 alla misura del 40%. Copia di tale accordo conciliativo veniva prodotto in giudizio.
L'Agenzia chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, spese compensate.
Il Presidente della Corte, con provvedimento del 09.12.2025, depositato il 10.12.2025, disponeva la provvisoria sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato, fissando l'odierna udienza del
27.01.2026 per la trattazione collegiale in sede cautelare.
All'udienza del 27 gennaio 2026, presenti le parti, si procedeva alla trattazione
La Corte prende atto dell'accordo conciliativo avvenuto tramite proposta 500002/2026 del 13.01.2026 fra la Ricorrente_1 S.p.a. e l'Agenzia delle entrate, nella quale, confermato l'avvenuto pagamento dell'imposta mediante Mod. F24 (già oggetto di sgravio), si concorda la conferma dell'importo ultimo iscritto a ruolo a titolo di interessi, nonché il riconoscimento della riduzione delle sanzioni sottese alla cartella di pagamento n. 2720050003210116 alla misura del 40%. Con l'accordo, si pattuisce la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Campobasso, 27/01/2026
IL PRESIDENTE