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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/10/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa IA MA, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2025 , nella causa iscritta al n. 3003 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
ES NO, presso il cui studio in Durazzano, via Benevento 2, elettivamente domicilia,;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa - in virtù di procura conferita in calce su foglio separato alla memoria - dall'avv. MAo Fuschino ed ai fini della presente procedura elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale: Email_1
NONCHE'
in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Regaldo , giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente;
, in Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Stefania Rettore ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, via F. Flora 76,
RESISTENTI
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12.7.2024 il ricorrente in epigrafe identificato ha impugnato l'intimazione di pagamento n.017 2023 90037039 13/000 in relazione a n.3 cartelle di pagamento (n.01720040008407238000, n.01720170001989084000 e n.01720170004666777000) e n.4 avvisi di addebito (n.31720130000775909000, n.31720160000033971000, n.31720160001118637000, n.31720170000698403000) relativi a rate premio nonché Modello DM 10/V e contributi IVS. CP_3
Parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti impositivi nonché la prescrizione della pretesa creditoria.
Si sono ritualmente costituiti e , deducendo che solo dopo la notifica della CP_2 CP_3 comunicazione di iscrizione ipotecaria il aveva presentato la richiesta di Parte_1 cancellazione alla Camera di Commercio, con efficacia retroattiva dall'1/01/2010, e che – preso atto dell'avvenuta cessazione dell'attività – avevano provveduto ad emettere provvedimenti di sgravio per 5 i ruoli e avvisi di addebito oggetto di causa.
L' ha insistito per il rigetto del ricorso in relazione alla cartella esattoriale n. CP_2
01720040008407238000 ed all'AVA n. 31720130000775909000.
Si è costituita anche chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_4 in quanto infondata.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
In via preliminare deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle esattoriali n.017 2017 0001989084000, n.017 2017 0004666777000 ed agli avvisi di addebito n.317 2016 0000033971000, n.317 2016 0001118637000, n.317 2017 0000698403000 e n. 31720220000362601000 .
I resistenti e hanno documentato di aver provveduto, in seguito alla notifica del CP_2 CP_3 ricorso, all'adozione dei necessari provvedimenti di cancellazione e allo sgravio degli avvisi di addebito e dei ruoli sottesi alle cartelle indicate.
*
Relativamente, invece, alla cartella esattoriale n. 01720040008407238000 ed all'AVA n. 31720130000775909000, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
In linea generale, lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento è l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e che, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
L'opposizione alla cartella esattoriale va proposta nel termine di quaranta giorni fissato, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, solo se finalizzata a contestare il merito della pretesa contributiva, ove la stessa, invece, sia diretta a contestare vizi formali del titolo, il termine cui deve farsi riferimento non sarà più quello previsto dal D.lgs. citato, bensì quello, più breve, di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. Civ.Sez. Lav. n. 25757/08; 18207/03; 9912/01).
Secondo il condiviso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato D.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni (modifica introdotta dal DL n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr, Cass., n. 21863/2004).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001; 11251/1996).
Si osserva, inoltre, che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002).
Nella fattispecie parte ricorrente ha proposto un'opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini decadenziali
*
Parte ricorrente ha eccepito , in primo luogo , l'omessa notifica degli atti richiamati. L'eccezione è infondata.
L' ha provato di avere notificato la cartella esattoriale n. Controparte_1
01720040008407238000 in data 12.11.2004 con consegna a familiare convivente (moglie) presso l'indirizzo di residenza.
CP_ L' ha provato di avere notificato l'avviso di addebito n. 31720130000775909000 consegnato personalmente al ricorrente in data 3.12.2013
*
Quanto alla prescrizione successiva si osserva quanto segue.
È noto che, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati).
Sul punto, anche se anche qui non mancano pronunzie in senso contrario appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto- accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta
"actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Tale orientamento è stato da ultimo recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione n.
23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016 che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Ai fini del calcolo della prescrizione, occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3) .
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Alla luce della normativa suesposta devono essere considerati due periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.2.2020 al 30.6.2020, il secondo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, pari a complessivi 311 giorni.
Orbene l' ha dimostrato di avere efficacemente interrotto la Controparte_4 prescrizione, con riferimento alla cartella n. 017 2004 0008407238000, con l'intimazione di pagamento n. 017 2019 90037650 41/00 notificata personalmente al ricorrente in data 25.10.2019.
Tale atto non è stato impugnato dal ricorrente. Orbene, non risulta decorso il termine quinquennale tra la notifica della precedente intimazione (25.10.2019) e l'intimazione impugnata nell'odierno giudizio ( 14.6.2024)
Con riferimento all'avviso di addebito n. 31720130000775909000 , l' ha Controparte_5 provato di avere interrotto la prescrizione con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776201400000568000 notificata il 21.11.14 nonché con l'intimazione di pagamento n.017
2018 90004584 07/000 notificata il 11.4.18. Nella specie tenuto conto del termine di prescrizione nonché del termine di sospensione introdotto dalla normativa emergenziale di 311 giorni, deve ritenersi maturato il termine di prescrizione considerato che l'intimazione è stata notificata il
14.6.2024 . Pertanto, vanno dichiarati non dovuti i crediti oggetto dell'avviso di addebito n. CP_2
31720130000775909000 ed estinto il diritto dell ad agire in via esecutiva sulla base dello CP_2 stesso.
* Stante l'accoglimento parziale del ricorso,, sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1.dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione agli atti impositivi n.017 2017 0001989084000, n.017 2017 0004666777000 ed agli avvisi di addebito n.317 2016 0000033971000, n.317 2016 0001118637000, n.317 2017 0000698403000 e n. 31720220000362601000 ;
2.accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto dichiara non dovuti i crediti di cui CP_2 all'avviso di addebito n. 31720130000775909000 per intervenuta prescrizione;
3.rigetta nel resto l'opposizione;
4.compensa le spese
Così deciso in Benevento, il 25.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA MA
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa IA MA, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2025 , nella causa iscritta al n. 3003 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
ES NO, presso il cui studio in Durazzano, via Benevento 2, elettivamente domicilia,;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa - in virtù di procura conferita in calce su foglio separato alla memoria - dall'avv. MAo Fuschino ed ai fini della presente procedura elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale: Email_1
NONCHE'
in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Regaldo , giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente;
, in Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Stefania Rettore ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, via F. Flora 76,
RESISTENTI
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12.7.2024 il ricorrente in epigrafe identificato ha impugnato l'intimazione di pagamento n.017 2023 90037039 13/000 in relazione a n.3 cartelle di pagamento (n.01720040008407238000, n.01720170001989084000 e n.01720170004666777000) e n.4 avvisi di addebito (n.31720130000775909000, n.31720160000033971000, n.31720160001118637000, n.31720170000698403000) relativi a rate premio nonché Modello DM 10/V e contributi IVS. CP_3
Parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti impositivi nonché la prescrizione della pretesa creditoria.
Si sono ritualmente costituiti e , deducendo che solo dopo la notifica della CP_2 CP_3 comunicazione di iscrizione ipotecaria il aveva presentato la richiesta di Parte_1 cancellazione alla Camera di Commercio, con efficacia retroattiva dall'1/01/2010, e che – preso atto dell'avvenuta cessazione dell'attività – avevano provveduto ad emettere provvedimenti di sgravio per 5 i ruoli e avvisi di addebito oggetto di causa.
L' ha insistito per il rigetto del ricorso in relazione alla cartella esattoriale n. CP_2
01720040008407238000 ed all'AVA n. 31720130000775909000.
Si è costituita anche chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_4 in quanto infondata.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
In via preliminare deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle esattoriali n.017 2017 0001989084000, n.017 2017 0004666777000 ed agli avvisi di addebito n.317 2016 0000033971000, n.317 2016 0001118637000, n.317 2017 0000698403000 e n. 31720220000362601000 .
I resistenti e hanno documentato di aver provveduto, in seguito alla notifica del CP_2 CP_3 ricorso, all'adozione dei necessari provvedimenti di cancellazione e allo sgravio degli avvisi di addebito e dei ruoli sottesi alle cartelle indicate.
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Relativamente, invece, alla cartella esattoriale n. 01720040008407238000 ed all'AVA n. 31720130000775909000, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
In linea generale, lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento è l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e che, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
L'opposizione alla cartella esattoriale va proposta nel termine di quaranta giorni fissato, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, solo se finalizzata a contestare il merito della pretesa contributiva, ove la stessa, invece, sia diretta a contestare vizi formali del titolo, il termine cui deve farsi riferimento non sarà più quello previsto dal D.lgs. citato, bensì quello, più breve, di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. Civ.Sez. Lav. n. 25757/08; 18207/03; 9912/01).
Secondo il condiviso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato D.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni (modifica introdotta dal DL n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr, Cass., n. 21863/2004).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001; 11251/1996).
Si osserva, inoltre, che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002).
Nella fattispecie parte ricorrente ha proposto un'opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini decadenziali
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Parte ricorrente ha eccepito , in primo luogo , l'omessa notifica degli atti richiamati. L'eccezione è infondata.
L' ha provato di avere notificato la cartella esattoriale n. Controparte_1
01720040008407238000 in data 12.11.2004 con consegna a familiare convivente (moglie) presso l'indirizzo di residenza.
CP_ L' ha provato di avere notificato l'avviso di addebito n. 31720130000775909000 consegnato personalmente al ricorrente in data 3.12.2013
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Quanto alla prescrizione successiva si osserva quanto segue.
È noto che, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati).
Sul punto, anche se anche qui non mancano pronunzie in senso contrario appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto- accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta
"actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Tale orientamento è stato da ultimo recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione n.
23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016 che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Ai fini del calcolo della prescrizione, occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3) .
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Alla luce della normativa suesposta devono essere considerati due periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.2.2020 al 30.6.2020, il secondo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, pari a complessivi 311 giorni.
Orbene l' ha dimostrato di avere efficacemente interrotto la Controparte_4 prescrizione, con riferimento alla cartella n. 017 2004 0008407238000, con l'intimazione di pagamento n. 017 2019 90037650 41/00 notificata personalmente al ricorrente in data 25.10.2019.
Tale atto non è stato impugnato dal ricorrente. Orbene, non risulta decorso il termine quinquennale tra la notifica della precedente intimazione (25.10.2019) e l'intimazione impugnata nell'odierno giudizio ( 14.6.2024)
Con riferimento all'avviso di addebito n. 31720130000775909000 , l' ha Controparte_5 provato di avere interrotto la prescrizione con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776201400000568000 notificata il 21.11.14 nonché con l'intimazione di pagamento n.017
2018 90004584 07/000 notificata il 11.4.18. Nella specie tenuto conto del termine di prescrizione nonché del termine di sospensione introdotto dalla normativa emergenziale di 311 giorni, deve ritenersi maturato il termine di prescrizione considerato che l'intimazione è stata notificata il
14.6.2024 . Pertanto, vanno dichiarati non dovuti i crediti oggetto dell'avviso di addebito n. CP_2
31720130000775909000 ed estinto il diritto dell ad agire in via esecutiva sulla base dello CP_2 stesso.
* Stante l'accoglimento parziale del ricorso,, sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1.dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione agli atti impositivi n.017 2017 0001989084000, n.017 2017 0004666777000 ed agli avvisi di addebito n.317 2016 0000033971000, n.317 2016 0001118637000, n.317 2017 0000698403000 e n. 31720220000362601000 ;
2.accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto dichiara non dovuti i crediti di cui CP_2 all'avviso di addebito n. 31720130000775909000 per intervenuta prescrizione;
3.rigetta nel resto l'opposizione;
4.compensa le spese
Così deciso in Benevento, il 25.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA MA