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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/05/2025, n. 2868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2868 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1156/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 24.4.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Laura Bisin, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in grado di appello
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Tomassetti, Michele Guzzo e Federico Lucarelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATO
pagina 1 di 10
MOTIVI DELLA DECISIONE
(di seguito ) chiedeva al tribunale di LE di ingiungere al Parte_1 Pt_1 [...]
” (di seguito il ) il Controparte_1 CP_1 pagamento della somma di € 25.473,64, oltre interessi e spese.
A sostegno della pretesa, deduceva che: non faceva più parte del dal 29.10.2012, CP_1
data in cui era stata deliberata l'esclusione della stessa ed era stata determinata la somma da retrocederle;
tra le somme versate al rientrava quella di € 105.954,41, relativa CP_1
all'avviso di pagamento n. 6/2012 emesso a seguito della delibera del 30.3.2012; con comunicazione del 1°.4.2015, il consorzio aveva informato che la somma versata non era stata completamente utilizzata per le finalità cui l'erogazione era stata destinata (pagamento della progettazione definitiva ed esecutiva delle urbanizzazioni esterne al P.I.P.); infatti, la somma di € 105.954,41 imputata a era stata rettificata con delibera del 2.3.2015 ed era Pt_1 diminuita, ammontando a complessivi € 75.131,30, come da avviso n. 6/2012 bis del
5.3.2015; dalla suddetta rettifica emergeva quindi un importo a credito di pari a € Pt_1
25.473,64; il , tuttavia, anziché retrocedere tale differenza, aveva comunicato che CP_1
l'importo era da intendersi come versato “a titolo di prestito sociale deliberato ai sensi dell'art. 6 dello Statuto”, in esecuzione della delibera del 2.3.2015, e aveva contestualmente emesso nota di credito per la somma di € 25.473,64; tuttavia non faceva più parte del Pt_1 CP_1
e, pertanto, nessuna delibera poteva vincolare la società e men che meno questa poteva essere tenuta a versare somme nelle casse del a titolo di prestito sociale. CP_1
***
Il tribunale, in data 22.10.2015, accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
2486/2015.
***
Proponeva opposizione il , chiedendo di revocare, dichiarare nullo e privo di CP_1
efficacia il decreto ingiuntivo.
A sostegno dell'opposizione, deduceva, in sintesi, che: con delibera del consiglio direttivo del
15.5.2012, il , anche con il voto favorevole del legale rappresentante di , aveva CP_1 Pt_1
ratificato i pagamenti dei primi due acconti liquidati alla per la progettazione CP_2
definitiva consegnata al , specificando che per le quote non versate dai consorziati CP_1
inadempienti erano state utilizzate le risorse depositate nel fondo consortile, come previsto pagina 2 di 10 dall'art. 6 dello statuto;
anche l'importo di € 25.473,64 era stato utilizzato, con il consenso di
, per surrogare le quote mancante;
a seguito dell'esclusione (con delibera del Pt_1
25.9.2012) di , questa aveva perso ogni diritto all'assegnazione del lotto e, come stabilito Pt_1 dall'art. 7 dello statuto, tutte le somme versate per il raggiungimento degli scopi consortili, ivi comprese quelle utilizzate per surrogare quote mancanti o a titolo di prestito, erano improduttive di interessi e andavano restituite solo successivamente alla riassegnazione del lotto a un nuovo consorziato, che coprisse a sua volta le somme versate da;
poiché il Pt_1
lotto non era stato ancora riassegnato, la condizione per la restituzione non si era ancora avverata;
con la delibera del 2.3.2015, il non aveva richiesto il versamento di CP_1
alcuna somma a titolo di prestito, ma si era limitato a precisare che i pagamenti dei corrispettivi per la progettazione definitiva, relativamente alle quote non versate dai consorziati inadempienti, erano stati effettuati nel rispetto dello statuto, utilizzando i versamenti dei consorziati adempienti, e aveva chiarito che tali somme andavano considerate quali prestiti al;
pertanto, aveva trasmesso a : 1) l'avviso di pagamento n. CP_1 Pt_1
6/212 bis;
2) la nota di credito n. 9 per la differenza tra quanto versato con l'avviso n. 6/2012
e quanto utilizzato per il pagamento della progettazione definitiva;
3) l'attestazione di versamento a titolo di prestito sociale della suddetta differenza di € 25.473,64, richiamando l'art. 6 dello statuto e la delibera del 2.3.2015.
***
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo, tra l'altro, che solo con la delibera del 2.3.2015, quando era da tempo uscita dalla compagine consortile, Pt_1
era stato rettificato in diminuzione l'importo dovuto dalle imprese consorziate come quantificato nella delibera del 30.3.2012, e, quindi, solo allora era emerso che la stessa aveva pagato una quota maggiore del dovuto, per la quale il aveva anche emesso nota di CP_1
credito.
***
Con sentenza n. 1451/2021, R.G. n. 8895/2015, pubblicata in data 28.7.2021, il GOT del tribunale di LE accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e compensava tra le parti le spese di lite, così motivando:
‹‹L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 7 dello Statuto Consortile stabilisce la restituzione delle somme versate al soltanto dopo la CP_1 riassegnazione ad altra azienda del lotto;
la disposizione non fa distinzione alcuna della natura delle somme la cui restituzione è soggetta alla riassegnazione del lotto, per cui, stante la natura del che presuppone CP_1
pagina 3 di 10 un'organizzazione comune unitaria che mira a coordinare l'azione di tutti i consorziati, deve ritenersi che ogni tipo di somma versata dai consorziati rimane assoggettata alle disposizioni dello Statuto.
Nel caso di specie, pertanto, la somma ingiunta verrà restituita solo dopo la riassegnazione del lotto ad altra azienda.
Le somme oggetto dell'ingiunzione venivano versate, infatti, quando l'opposta faceva parte del , per CP_1 cui deve ritenersi che le stesse debbano rimanere assoggettate alla disciplina prevista dallo Statuto del opponente. CP_1
La circostanza che il abbia riconosciuto il credito per la somma oggetto dell'ingiunzione rileva ai fini CP_1 della quantificazione del diritto di credito della società opponente, la quale, pertanto, potrà agire nei confronti del al momento della riassegnazione del lotto ad altro soggetto giuridico, così come previsto dallo CP_1
Statuto.
E' stato peraltro documentato che l'opponente si è attivata per la riassegnazione del lotto con la pubblicazione di bandi pubblici.
La circostanza che il avesse ceduto in proprietà al i lotti non rende la condizione impossibile, CP_3 CP_1 in quanto lo scopo dell'acquisto della proprietà dei lotti è quello di consentire al di trasferire i vari lotti CP_1 alle aziende che ne faranno richiesta, non avendo il , per sua natura, scopo di lucro, come emerge, tra CP_1
l'altro dal contenuto della deliberazione del dell'11.03.2016. Controparte_4
Stante la particolarità della questione affrontata giustifica la compensazione delle spese di lite››.
***
Ha proposto appello (di seguito ), formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 Pt_1
‹‹Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, rigettata ogni contraria istanza:
Ritenere fondati i motivi esposti nel presente gravame e, conseguentemente, riformare integralmente la sentenza impugnata, respingendo l'opposizione del in quanto infondata in fatto ed in diritto. Parte_2
Con il favore delle spese di lite di entrambe i gradi di giudizio››.
***
Si è costituito, in data 20.6.2022, il Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni:
‹‹Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
In via preliminare:
- dichiarare la litispendenza o in subordine la continenza tra la presente causa e la causa pendente avanti codesta Corte, Sezione II, C.R. Romandini, R.G. 3387/2020, con prossima udienza fissata per il 09.03.2024, emettendo i conseguenti provvedimenti;
-in subordine, disporre la riunione ex art. 274 cpc. rinviando gli atti al Presidente della Corte d'appello, affinchè adotti i relativi provvedimenti per la riunione con il giudizio anteriore R.G. 3387/2020 sopradetto.
Nel merito:
- in via principale dichiarare inammissibile l'appello per difetto della domanda di merito;
- in subordine, comunque rigettare integralmente il gravame avversario confermando la sentenza impugnata e comunque accogliendo integralmente le conclusioni spiegate in primo grado.
pagina 4 di 10 Il tutto con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio››.
***
Con ordinanza emessa all'udienza del 23.6.2022, la Corte ha rigettato le eccezioni di litispendenza e di continenza e l'istanza di riunione, formulate dall'appellato, e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un primo rinvio d'ufficio, con decreto del 28/31.3.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 24.4.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'udienza del
24.4.2025, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
***
Preliminarmente, va detto che le eccezioni di litispendenza e continenza formulate dall'appellato sono assorbite dalla pronuncia della sentenza emessa dalla Corte di appello di
Roma del 30.4.2024 nel giudizio n. 3387/2020, che tra l'altro, secondo entrambe le parti, sarebbe passata in giudicato.
***
Va comunque confermato quanto già rilevato nella citata ordinanza del 23.6.2022, atteso che i due giudizi sono contrassegnati da diverso petitum e diversa causa petendi, poiché il giudizio R.G. n. 3387/2020, come emerge per tabulas dalla lettura della sentenza del
30.4.2024, riguardava la restituzione delle somme già versate dalle ex consorziate e non la restituzione dell'indebito derivante dalle modifiche (in diminuzione) degli importi spettanti alla
3TI Italia.
***
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per non avere l'appellante richiesto ‹‹né una pronuncia di merito sul preteso credito, né la conferma del decreto ingiuntivo opposto››, ma soltanto il rigetto dell'opposizione.
Sostiene l'appellato che può ottenere alcuna domanda di accertamento e condanna del CP_5 proprio preteso credito, tenuto conto che con la sentenza che si è pronunciata sull'opposizione a decreto ingiuntivo, il decreto ingiuntivo stesso è stato revocato e, pertanto, l'eventuale sentenza di appello, ove anche accogliesse il gravame, perverrebbe solo a riformare la stessa ma non potrebbe accogliere alcuna domanda creditoria, men che meno quella ingiuntiva ormai non più esistente››, con conseguente difetto di interesse all'impugnazione. pagina 5 di 10 ***
L'eccezione è infondata.
È vero che il decreto ingiuntivo viene definitivamente travolto dalla sentenza di primo grado che, accogliendo l'opposizione, ne determini la revoca, così sostituendosi alla pronuncia monitoria, e che, proprio perché l'effetto sostitutivo è definitivo, l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello (anche quando impropriamente conclusa con un dispositivo col quale si "conferma" il decreto ingiuntivo) non determina alcuna "riviviscenza" del decreto ingiuntivo già revocato (Cass. n. 20868/2017; cfr. anche
Cass. n. 22874/2024).
È anche vero però che, stante l'originaria domanda di pagamento di un credito contenuta nel ricorso per ingiunzione, nella domanda di rigetto dell'opposizione, riproposta in appello, è evidentemente ricompresa quella di conferma del decreto e di condanna al pagamento della somma pretesa, come si desume, comunque, dalla lettura complessiva (e non limitata alle sole conclusioni) dell'atto di impugnazione.
Ne discende che l'eccezione deve essere respinta, essendo, inoltre, indiscutibile la sussistenza dell'interesse ad impugnare in capo a , soccombente in primo grado. Pt_1
***
Venendo al merito, il primo motivo denuncia ‹‹Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Violazione degli artt. 1362, 1363 e ss. c.c. Violazione dell'art. 2033 c.c.››.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che le somme oggetto del decreto ingiuntivo rientrassero nella previsione dell'art. 7 dello statuto, in quanto versate al quando l'impresa faceva parte dello stesso, e che, quindi, dovessero essere CP_1
restituite solo dopo la riassegnazione del lotto ad altra azienda;
così opinando, il giudice non avrebbe correttamente valutato e interpretato i documenti in atti e le norme dello statuto, giungendo a una decisione in aperta violazione dell'art. 2033 c.c., per le ragioni diffusamente spiegate da pag. 16 a pag. 26 dell'atto di impugnazione;
in particolare, come provato da Pt_1
documentalmente, la somma costituiva un indebito pagamento, originato dalla rettifica in diminuzione del corrispettivo dovuto alla per la progettazione definitiva, e non CP_2 rientrava quindi nella previsione dell'art. 7; del pari errata era l'imputazione, decisa unilateralmente dal con la delibera del 2.3.2015, di tale somma a titolo di “prestito CP_1 sociale” per coprire le quote dovute e non versate dai consorziati inadempienti;
infatti, la decisione a posteriori dell'imputazione a prestito sociale delle somme pagate da un'impresa che non faceva più parte del dal 2012 era assolutamente illegittima e non CP_1
pagina 6 di 10 opponibile all'impresa stessa, oltre al fatto che, comunque, la somma ingiunta avrebbe dovuto essere restituita immediatamente a , anche ove questa fosse rimasta all'interno del Pt_1
, in quanto non dovuta e pagata solo in esecuzione di una delibera errata e poi CP_1
rettificata.
***
Il secondo motivo, formulato nell'ipotesi in cui non si ritenesse fondato il primo, denuncia
‹‹Violazione dell'art. 1355 c.c. Violazione degli artt. 1358 e 1359 c.c.››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che la avvenuta cessione in proprietà dei lotti dal al non rendesse la condizione CP_3 CP_1
impossibile (restituzione delle somme agli ex consorziati a seguito di riassegnazione del lotto); al contrario, il trasferimento in proprietà dei lotti al e la previsione della CP_1 possibilità di realizzare il Piano “per stralci”, aveva trasformato la condizione sospensiva, alla quale l'art. 7 dello Statuto subordinava la restituzione delle somme agli ex consorziati, in una condizione meramente potestativa, rendendo nulla la clausola statutaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1355 c.c.; peraltro, il aveva tenuto un comportamento in violazione CP_1 dell'art. 1358 c.c.
***
Il primo motivo è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo, che, essendo stato articolato in via subordinata, non deve essere esaminato.
Come si è detto, non ha agito in via monitoria per ottenere la restituzione delle somme Pt_1 versate in forza della delibera 30.3.2012, in base all'art. 6 dello statuto di cui all'avviso di pagamento n. 6/2012, per le quali il successivo art. 7 prevedeva che la restituzione fosse subordinata alla riassegnazione del lotto a terzi.
La predetta, infatti, ha agito per la restituzione della somma di € 25.473,64, pari alla differenza tra l'importo versato di € 105.954,41 e il minor importo di € 75.131,30, in quanto senza causa.
Trattasi quindi di domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.
In linea generale, si osserva che chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. n. 11294 del 12/06/2020).
Ora, dal verbale della seduta del consiglio direttivo del consorzio del 2.3.2015 (secondo punto all'ordine del giorno) emerge che, come rappresentato dal presidente, era necessario pagina 7 di 10 modificare l'avviso di pagamento n. 6/2012, poiché la aveva eseguito soltanto la CP_2
progettazione definitiva delle opere, regolarmente saldata, mentre gli importi richiesti ai consorziati riguardavano anche i corrispettivi per la progettazione esecutiva, che non era stata redatta né liquidata;
pertanto, i consorziati avevano versato un importo superiore a quello necessario per il solo progetto definitivo;
al riguardo, considerato che la differenza versata dai consorziati era stata utilizzata per surrogare le quote mancanti, si proponeva di modificare il suddetto avviso di pagamento, inserendovi solo gli importi liquidati per la progettazione definitiva e di imputare le differenze a prestito sociale per la surroga delle quote non versate.
Il ha quindi deliberato di annullare l'avviso n. 6/2012 emesso in attuazione della CP_1
delibera del 30.3.2012 e di approvare il nuovo avviso denominato 6/2012 bis relativo ai corrispettivi della 3TI per le sole progettazioni definitive, secondo la tabella di riparto di cui alle pagg. 4 e 5 della delibera, nonché di imputare “a prestito dei consorziati” le differenze tra gli importi richiesti e versati con l'avviso n. 6/2012 e quelli richiesti con l'avviso n. 6/2012 bis, secondo la tabella ivi riportata.
Tale differenza, quanto a , ammontava a € 25.473,64. Pt_1
Il , con nota del 6.5.2015, ha poi trasmesso a l'avviso di pagamento n. 6/2012 CP_1 Pt_1
bis, da convertire in credito dei consorziati, e relativa la nota di credito.
È indubbio, pertanto, sulla base della documentazione versata in atti, che la causa della
Cont corresponsione degli oneri versati nel 2012 è in parte venuta meno perché alla sono stati corrisposti compensi in misura inferiore rispetto alle somme versate dai consorziati a tale titolo (avendo la predetta società eseguito solo parte delle prestazioni pattuite), tanto che è stato conseguentemente annullato l'avviso di pagamento n. 6/2012, sostituito dall'avviso n.
6/2012 bis.
Diversamente da quanto opinato dal primo giudice, dunque, nessuna valenza può essere riconosciuta alla previsione dell'art. 7 dello statuto, che riguarda, con tutta evidenza, la restituzione delle somme versate dalle consorziate successivamente escluse, ma non le somme che queste avevano versato in eccedenza rispetto al dovuto.
Solo le prime somme dovranno essere alle stesse restituite dopo la riassegnazione del lotto a terzi, come previsto dall'art. 7, non potendo detta norma riguardare la parte di quelle somme il cui pagamento è divenuto privo di giustificazione causale per effetto di quanto sopra.
pagina 8 di 10 Né può ritenersi opponibile alla società, ormai esclusa dal a far data dall'ottobre CP_1
2012, la delibera del 2.3.2015, con la quale si è deciso di imputare le differenze a prestito dei consorziati per la surroga delle quote non versate.
In conclusione, , attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto Pt_1 ingiuntivo, ha assolto l'onere della prova sulla medesima gravante, avendo dimostrato l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento già eseguito, limitatamente all'importo di € 25.473,64.
La gravata sentenza deve, quindi, essere riformata.
***
Ribadito che il decreto ingiuntivo, per effetto della riforma della sentenza, non rivive e che nella domanda di rigetto dell'opposizione è contenuta la domanda di condanna al pagamento della somma richiesta con il ricorso monitorio, il deve essere condannato al CP_1 pagamento, in favore di , della somma di € 25.473,64. Pt_1
***
Su tale somma spettano gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. (Cass. n. 61/2023; Cass. n.
7677 del 22/03/2025) a decorrere dalla domanda, e cioè dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 13145 del 14/05/2021; Cass. S.U. n. 12449/2024 in motivazione) al saldo.
***
La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Il , pertanto, deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a CP_1 rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, come da dispositivo.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di LE n. 1451/2021, R.G. n. 8895/2015, pubblicata in data 28.7.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il
” al pagamento, Controparte_1 in favore di della somma di € 25.473,64, oltre interessi ex art. 1284 Parte_1
comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
2) condanna il ” Controparte_1
alla rifusione, in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi, per il primo grado, e in € 382,50 per esborsi ed € 5.809,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 24.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1156/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 24.4.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Laura Bisin, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in grado di appello
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Tomassetti, Michele Guzzo e Federico Lucarelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATO
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MOTIVI DELLA DECISIONE
(di seguito ) chiedeva al tribunale di LE di ingiungere al Parte_1 Pt_1 [...]
” (di seguito il ) il Controparte_1 CP_1 pagamento della somma di € 25.473,64, oltre interessi e spese.
A sostegno della pretesa, deduceva che: non faceva più parte del dal 29.10.2012, CP_1
data in cui era stata deliberata l'esclusione della stessa ed era stata determinata la somma da retrocederle;
tra le somme versate al rientrava quella di € 105.954,41, relativa CP_1
all'avviso di pagamento n. 6/2012 emesso a seguito della delibera del 30.3.2012; con comunicazione del 1°.4.2015, il consorzio aveva informato che la somma versata non era stata completamente utilizzata per le finalità cui l'erogazione era stata destinata (pagamento della progettazione definitiva ed esecutiva delle urbanizzazioni esterne al P.I.P.); infatti, la somma di € 105.954,41 imputata a era stata rettificata con delibera del 2.3.2015 ed era Pt_1 diminuita, ammontando a complessivi € 75.131,30, come da avviso n. 6/2012 bis del
5.3.2015; dalla suddetta rettifica emergeva quindi un importo a credito di pari a € Pt_1
25.473,64; il , tuttavia, anziché retrocedere tale differenza, aveva comunicato che CP_1
l'importo era da intendersi come versato “a titolo di prestito sociale deliberato ai sensi dell'art. 6 dello Statuto”, in esecuzione della delibera del 2.3.2015, e aveva contestualmente emesso nota di credito per la somma di € 25.473,64; tuttavia non faceva più parte del Pt_1 CP_1
e, pertanto, nessuna delibera poteva vincolare la società e men che meno questa poteva essere tenuta a versare somme nelle casse del a titolo di prestito sociale. CP_1
***
Il tribunale, in data 22.10.2015, accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
2486/2015.
***
Proponeva opposizione il , chiedendo di revocare, dichiarare nullo e privo di CP_1
efficacia il decreto ingiuntivo.
A sostegno dell'opposizione, deduceva, in sintesi, che: con delibera del consiglio direttivo del
15.5.2012, il , anche con il voto favorevole del legale rappresentante di , aveva CP_1 Pt_1
ratificato i pagamenti dei primi due acconti liquidati alla per la progettazione CP_2
definitiva consegnata al , specificando che per le quote non versate dai consorziati CP_1
inadempienti erano state utilizzate le risorse depositate nel fondo consortile, come previsto pagina 2 di 10 dall'art. 6 dello statuto;
anche l'importo di € 25.473,64 era stato utilizzato, con il consenso di
, per surrogare le quote mancante;
a seguito dell'esclusione (con delibera del Pt_1
25.9.2012) di , questa aveva perso ogni diritto all'assegnazione del lotto e, come stabilito Pt_1 dall'art. 7 dello statuto, tutte le somme versate per il raggiungimento degli scopi consortili, ivi comprese quelle utilizzate per surrogare quote mancanti o a titolo di prestito, erano improduttive di interessi e andavano restituite solo successivamente alla riassegnazione del lotto a un nuovo consorziato, che coprisse a sua volta le somme versate da;
poiché il Pt_1
lotto non era stato ancora riassegnato, la condizione per la restituzione non si era ancora avverata;
con la delibera del 2.3.2015, il non aveva richiesto il versamento di CP_1
alcuna somma a titolo di prestito, ma si era limitato a precisare che i pagamenti dei corrispettivi per la progettazione definitiva, relativamente alle quote non versate dai consorziati inadempienti, erano stati effettuati nel rispetto dello statuto, utilizzando i versamenti dei consorziati adempienti, e aveva chiarito che tali somme andavano considerate quali prestiti al;
pertanto, aveva trasmesso a : 1) l'avviso di pagamento n. CP_1 Pt_1
6/212 bis;
2) la nota di credito n. 9 per la differenza tra quanto versato con l'avviso n. 6/2012
e quanto utilizzato per il pagamento della progettazione definitiva;
3) l'attestazione di versamento a titolo di prestito sociale della suddetta differenza di € 25.473,64, richiamando l'art. 6 dello statuto e la delibera del 2.3.2015.
***
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo, tra l'altro, che solo con la delibera del 2.3.2015, quando era da tempo uscita dalla compagine consortile, Pt_1
era stato rettificato in diminuzione l'importo dovuto dalle imprese consorziate come quantificato nella delibera del 30.3.2012, e, quindi, solo allora era emerso che la stessa aveva pagato una quota maggiore del dovuto, per la quale il aveva anche emesso nota di CP_1
credito.
***
Con sentenza n. 1451/2021, R.G. n. 8895/2015, pubblicata in data 28.7.2021, il GOT del tribunale di LE accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e compensava tra le parti le spese di lite, così motivando:
‹‹L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 7 dello Statuto Consortile stabilisce la restituzione delle somme versate al soltanto dopo la CP_1 riassegnazione ad altra azienda del lotto;
la disposizione non fa distinzione alcuna della natura delle somme la cui restituzione è soggetta alla riassegnazione del lotto, per cui, stante la natura del che presuppone CP_1
pagina 3 di 10 un'organizzazione comune unitaria che mira a coordinare l'azione di tutti i consorziati, deve ritenersi che ogni tipo di somma versata dai consorziati rimane assoggettata alle disposizioni dello Statuto.
Nel caso di specie, pertanto, la somma ingiunta verrà restituita solo dopo la riassegnazione del lotto ad altra azienda.
Le somme oggetto dell'ingiunzione venivano versate, infatti, quando l'opposta faceva parte del , per CP_1 cui deve ritenersi che le stesse debbano rimanere assoggettate alla disciplina prevista dallo Statuto del opponente. CP_1
La circostanza che il abbia riconosciuto il credito per la somma oggetto dell'ingiunzione rileva ai fini CP_1 della quantificazione del diritto di credito della società opponente, la quale, pertanto, potrà agire nei confronti del al momento della riassegnazione del lotto ad altro soggetto giuridico, così come previsto dallo CP_1
Statuto.
E' stato peraltro documentato che l'opponente si è attivata per la riassegnazione del lotto con la pubblicazione di bandi pubblici.
La circostanza che il avesse ceduto in proprietà al i lotti non rende la condizione impossibile, CP_3 CP_1 in quanto lo scopo dell'acquisto della proprietà dei lotti è quello di consentire al di trasferire i vari lotti CP_1 alle aziende che ne faranno richiesta, non avendo il , per sua natura, scopo di lucro, come emerge, tra CP_1
l'altro dal contenuto della deliberazione del dell'11.03.2016. Controparte_4
Stante la particolarità della questione affrontata giustifica la compensazione delle spese di lite››.
***
Ha proposto appello (di seguito ), formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 Pt_1
‹‹Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, rigettata ogni contraria istanza:
Ritenere fondati i motivi esposti nel presente gravame e, conseguentemente, riformare integralmente la sentenza impugnata, respingendo l'opposizione del in quanto infondata in fatto ed in diritto. Parte_2
Con il favore delle spese di lite di entrambe i gradi di giudizio››.
***
Si è costituito, in data 20.6.2022, il Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni:
‹‹Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
In via preliminare:
- dichiarare la litispendenza o in subordine la continenza tra la presente causa e la causa pendente avanti codesta Corte, Sezione II, C.R. Romandini, R.G. 3387/2020, con prossima udienza fissata per il 09.03.2024, emettendo i conseguenti provvedimenti;
-in subordine, disporre la riunione ex art. 274 cpc. rinviando gli atti al Presidente della Corte d'appello, affinchè adotti i relativi provvedimenti per la riunione con il giudizio anteriore R.G. 3387/2020 sopradetto.
Nel merito:
- in via principale dichiarare inammissibile l'appello per difetto della domanda di merito;
- in subordine, comunque rigettare integralmente il gravame avversario confermando la sentenza impugnata e comunque accogliendo integralmente le conclusioni spiegate in primo grado.
pagina 4 di 10 Il tutto con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio››.
***
Con ordinanza emessa all'udienza del 23.6.2022, la Corte ha rigettato le eccezioni di litispendenza e di continenza e l'istanza di riunione, formulate dall'appellato, e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un primo rinvio d'ufficio, con decreto del 28/31.3.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 24.4.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'udienza del
24.4.2025, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
***
Preliminarmente, va detto che le eccezioni di litispendenza e continenza formulate dall'appellato sono assorbite dalla pronuncia della sentenza emessa dalla Corte di appello di
Roma del 30.4.2024 nel giudizio n. 3387/2020, che tra l'altro, secondo entrambe le parti, sarebbe passata in giudicato.
***
Va comunque confermato quanto già rilevato nella citata ordinanza del 23.6.2022, atteso che i due giudizi sono contrassegnati da diverso petitum e diversa causa petendi, poiché il giudizio R.G. n. 3387/2020, come emerge per tabulas dalla lettura della sentenza del
30.4.2024, riguardava la restituzione delle somme già versate dalle ex consorziate e non la restituzione dell'indebito derivante dalle modifiche (in diminuzione) degli importi spettanti alla
3TI Italia.
***
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per non avere l'appellante richiesto ‹‹né una pronuncia di merito sul preteso credito, né la conferma del decreto ingiuntivo opposto››, ma soltanto il rigetto dell'opposizione.
Sostiene l'appellato che può ottenere alcuna domanda di accertamento e condanna del CP_5 proprio preteso credito, tenuto conto che con la sentenza che si è pronunciata sull'opposizione a decreto ingiuntivo, il decreto ingiuntivo stesso è stato revocato e, pertanto, l'eventuale sentenza di appello, ove anche accogliesse il gravame, perverrebbe solo a riformare la stessa ma non potrebbe accogliere alcuna domanda creditoria, men che meno quella ingiuntiva ormai non più esistente››, con conseguente difetto di interesse all'impugnazione. pagina 5 di 10 ***
L'eccezione è infondata.
È vero che il decreto ingiuntivo viene definitivamente travolto dalla sentenza di primo grado che, accogliendo l'opposizione, ne determini la revoca, così sostituendosi alla pronuncia monitoria, e che, proprio perché l'effetto sostitutivo è definitivo, l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello (anche quando impropriamente conclusa con un dispositivo col quale si "conferma" il decreto ingiuntivo) non determina alcuna "riviviscenza" del decreto ingiuntivo già revocato (Cass. n. 20868/2017; cfr. anche
Cass. n. 22874/2024).
È anche vero però che, stante l'originaria domanda di pagamento di un credito contenuta nel ricorso per ingiunzione, nella domanda di rigetto dell'opposizione, riproposta in appello, è evidentemente ricompresa quella di conferma del decreto e di condanna al pagamento della somma pretesa, come si desume, comunque, dalla lettura complessiva (e non limitata alle sole conclusioni) dell'atto di impugnazione.
Ne discende che l'eccezione deve essere respinta, essendo, inoltre, indiscutibile la sussistenza dell'interesse ad impugnare in capo a , soccombente in primo grado. Pt_1
***
Venendo al merito, il primo motivo denuncia ‹‹Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Violazione degli artt. 1362, 1363 e ss. c.c. Violazione dell'art. 2033 c.c.››.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che le somme oggetto del decreto ingiuntivo rientrassero nella previsione dell'art. 7 dello statuto, in quanto versate al quando l'impresa faceva parte dello stesso, e che, quindi, dovessero essere CP_1
restituite solo dopo la riassegnazione del lotto ad altra azienda;
così opinando, il giudice non avrebbe correttamente valutato e interpretato i documenti in atti e le norme dello statuto, giungendo a una decisione in aperta violazione dell'art. 2033 c.c., per le ragioni diffusamente spiegate da pag. 16 a pag. 26 dell'atto di impugnazione;
in particolare, come provato da Pt_1
documentalmente, la somma costituiva un indebito pagamento, originato dalla rettifica in diminuzione del corrispettivo dovuto alla per la progettazione definitiva, e non CP_2 rientrava quindi nella previsione dell'art. 7; del pari errata era l'imputazione, decisa unilateralmente dal con la delibera del 2.3.2015, di tale somma a titolo di “prestito CP_1 sociale” per coprire le quote dovute e non versate dai consorziati inadempienti;
infatti, la decisione a posteriori dell'imputazione a prestito sociale delle somme pagate da un'impresa che non faceva più parte del dal 2012 era assolutamente illegittima e non CP_1
pagina 6 di 10 opponibile all'impresa stessa, oltre al fatto che, comunque, la somma ingiunta avrebbe dovuto essere restituita immediatamente a , anche ove questa fosse rimasta all'interno del Pt_1
, in quanto non dovuta e pagata solo in esecuzione di una delibera errata e poi CP_1
rettificata.
***
Il secondo motivo, formulato nell'ipotesi in cui non si ritenesse fondato il primo, denuncia
‹‹Violazione dell'art. 1355 c.c. Violazione degli artt. 1358 e 1359 c.c.››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che la avvenuta cessione in proprietà dei lotti dal al non rendesse la condizione CP_3 CP_1
impossibile (restituzione delle somme agli ex consorziati a seguito di riassegnazione del lotto); al contrario, il trasferimento in proprietà dei lotti al e la previsione della CP_1 possibilità di realizzare il Piano “per stralci”, aveva trasformato la condizione sospensiva, alla quale l'art. 7 dello Statuto subordinava la restituzione delle somme agli ex consorziati, in una condizione meramente potestativa, rendendo nulla la clausola statutaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1355 c.c.; peraltro, il aveva tenuto un comportamento in violazione CP_1 dell'art. 1358 c.c.
***
Il primo motivo è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo, che, essendo stato articolato in via subordinata, non deve essere esaminato.
Come si è detto, non ha agito in via monitoria per ottenere la restituzione delle somme Pt_1 versate in forza della delibera 30.3.2012, in base all'art. 6 dello statuto di cui all'avviso di pagamento n. 6/2012, per le quali il successivo art. 7 prevedeva che la restituzione fosse subordinata alla riassegnazione del lotto a terzi.
La predetta, infatti, ha agito per la restituzione della somma di € 25.473,64, pari alla differenza tra l'importo versato di € 105.954,41 e il minor importo di € 75.131,30, in quanto senza causa.
Trattasi quindi di domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.
In linea generale, si osserva che chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. n. 11294 del 12/06/2020).
Ora, dal verbale della seduta del consiglio direttivo del consorzio del 2.3.2015 (secondo punto all'ordine del giorno) emerge che, come rappresentato dal presidente, era necessario pagina 7 di 10 modificare l'avviso di pagamento n. 6/2012, poiché la aveva eseguito soltanto la CP_2
progettazione definitiva delle opere, regolarmente saldata, mentre gli importi richiesti ai consorziati riguardavano anche i corrispettivi per la progettazione esecutiva, che non era stata redatta né liquidata;
pertanto, i consorziati avevano versato un importo superiore a quello necessario per il solo progetto definitivo;
al riguardo, considerato che la differenza versata dai consorziati era stata utilizzata per surrogare le quote mancanti, si proponeva di modificare il suddetto avviso di pagamento, inserendovi solo gli importi liquidati per la progettazione definitiva e di imputare le differenze a prestito sociale per la surroga delle quote non versate.
Il ha quindi deliberato di annullare l'avviso n. 6/2012 emesso in attuazione della CP_1
delibera del 30.3.2012 e di approvare il nuovo avviso denominato 6/2012 bis relativo ai corrispettivi della 3TI per le sole progettazioni definitive, secondo la tabella di riparto di cui alle pagg. 4 e 5 della delibera, nonché di imputare “a prestito dei consorziati” le differenze tra gli importi richiesti e versati con l'avviso n. 6/2012 e quelli richiesti con l'avviso n. 6/2012 bis, secondo la tabella ivi riportata.
Tale differenza, quanto a , ammontava a € 25.473,64. Pt_1
Il , con nota del 6.5.2015, ha poi trasmesso a l'avviso di pagamento n. 6/2012 CP_1 Pt_1
bis, da convertire in credito dei consorziati, e relativa la nota di credito.
È indubbio, pertanto, sulla base della documentazione versata in atti, che la causa della
Cont corresponsione degli oneri versati nel 2012 è in parte venuta meno perché alla sono stati corrisposti compensi in misura inferiore rispetto alle somme versate dai consorziati a tale titolo (avendo la predetta società eseguito solo parte delle prestazioni pattuite), tanto che è stato conseguentemente annullato l'avviso di pagamento n. 6/2012, sostituito dall'avviso n.
6/2012 bis.
Diversamente da quanto opinato dal primo giudice, dunque, nessuna valenza può essere riconosciuta alla previsione dell'art. 7 dello statuto, che riguarda, con tutta evidenza, la restituzione delle somme versate dalle consorziate successivamente escluse, ma non le somme che queste avevano versato in eccedenza rispetto al dovuto.
Solo le prime somme dovranno essere alle stesse restituite dopo la riassegnazione del lotto a terzi, come previsto dall'art. 7, non potendo detta norma riguardare la parte di quelle somme il cui pagamento è divenuto privo di giustificazione causale per effetto di quanto sopra.
pagina 8 di 10 Né può ritenersi opponibile alla società, ormai esclusa dal a far data dall'ottobre CP_1
2012, la delibera del 2.3.2015, con la quale si è deciso di imputare le differenze a prestito dei consorziati per la surroga delle quote non versate.
In conclusione, , attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto Pt_1 ingiuntivo, ha assolto l'onere della prova sulla medesima gravante, avendo dimostrato l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento già eseguito, limitatamente all'importo di € 25.473,64.
La gravata sentenza deve, quindi, essere riformata.
***
Ribadito che il decreto ingiuntivo, per effetto della riforma della sentenza, non rivive e che nella domanda di rigetto dell'opposizione è contenuta la domanda di condanna al pagamento della somma richiesta con il ricorso monitorio, il deve essere condannato al CP_1 pagamento, in favore di , della somma di € 25.473,64. Pt_1
***
Su tale somma spettano gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. (Cass. n. 61/2023; Cass. n.
7677 del 22/03/2025) a decorrere dalla domanda, e cioè dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 13145 del 14/05/2021; Cass. S.U. n. 12449/2024 in motivazione) al saldo.
***
La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Il , pertanto, deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a CP_1 rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, come da dispositivo.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di LE n. 1451/2021, R.G. n. 8895/2015, pubblicata in data 28.7.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il
” al pagamento, Controparte_1 in favore di della somma di € 25.473,64, oltre interessi ex art. 1284 Parte_1
comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
2) condanna il ” Controparte_1
alla rifusione, in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi, per il primo grado, e in € 382,50 per esborsi ed € 5.809,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 24.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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