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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3438 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3536/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. AD CA CI Presidente
Dott. NI RT Consigliere rel.
Dott. Silvia Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 13.12.2024 da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Gazzola Parte_1 P.IVA_1
Luciano, con elezione di domicilio in Corso XXIX Aprile 13, 31033 Castelfranco Veneto, presso e nello studio del difensore;
appellante
CONTRO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Catavello Controparte_1 P.IVA_2
Giancarlo, con elezione di domicilio in Largo Donegani 2, Milano, presso e nello studio del difensore;
appellata
OGGETTO: Leasing CONCLUSIONI per Parte_1 ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa, previ gli accertamenti del caso, voglia l'Ecc.ma RT d'Appello adita accogliere il presente appello e, per l'effetto, alla luce dei motivi esposti, riformare integralmente l'impugnata Sentenza n. 9128/2024 pronunciata dal
Tribunale di Milano, in data 20.10.2024 e pubblicata in data 22.10.2024, ed accogliere le domande già svolte in primo grado dalla e, più precisamente: CP_2 Parte_1
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
1. accertata e dichiarata la natura traslativa del contratto di leasing n. IF 940386 concluso in data
29.11.2006 tra la società (ora ) e CA Leasing S.p.a. (ora Parte_1 Parte_1
, accertarsi e dichiararsi quando si è risolto il contratto e, Controparte_1 conseguentemente: - accertare e dichiarare che al contratto di leasing oggetto di causa è applicabile l'art. 1526, comma 1, c.c.;
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali previste all'art. 21, commi I), II), III) e all'art. 23 del contratto di leasing e, ai sensi dell'art. 1419, comma 2 c.c., sostituirsi di diritto tali clausole nulle con l'art. 1526, comma 1, c.c.;
e per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'ammontare delle somme già corrisposte da a qualsiasi titolo o Parte_1 ragione in esecuzione del contratto di leasing oggetto di causa a favore di;
Controparte_1
- accertare e dichiarare che le somme indebitamente trattenute da in forza Controparte_1 dell'art. 1526 c.c., comma 1 c.c., a titolo di somme anticipate da per l'acquisto Parte_1 dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. IF concluso in data P.IVA_3
29.11.2006, detratto l'equo compenso dovuto alla concedente, sono pari ad euro 131.127,03 o alla minore o maggiore somma che sarà accertata in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, anche secondo equità, aumentata di interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
- condannare la convenuta a rifondere a favore Controparte_1 Parte_1
la somma pari ad € 131.127,03, relativa alle accertate plusvalenze, o la maggiore o
[...] minore somma che verrà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, aumentata di interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
2 - considerate le somme già corrisposte dall'utilizzatrice e quelle indebitamente trattenute dalla convenuta, accertare e dichiarare che nulla è più dovuto in forza del contratto di leasing del
29.11.2009 a da parte di;
Controparte_1 Parte_1
2. accertare e dichiarare il valore di mercato dell'immobile oggetto del contratto di leasing n. IF
940386 concluso in data 29.11.2006 e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'eventuale responsabilità del concedente ex art. 1227, comma 2 c.c. per non aver rimesso nel mercato l'immobile ad un valore di mercato per proprio fatto e colpa;
- disporre, per quanto sopra, che deve detrarre dal proprio eventuale Controparte_1 credito il valore di mercato accertato.
IN VIA SUBORDINATA
Per tutte le ragioni esposte in narrativa:
1. accertata e dichiarata la natura traslativa del contratto di leasing n. IF 940386 concluso in data 29.11.2006 tra la società (ora Parte_1 Parte_1
) e CA Leasing S.p.a. (ora, , accertato il momento in cui si
[...] Controparte_1
è realizzata la risoluzione del contratto, applicarsi l'art. 1526, comma 2 c.c. e, per l'effetto:
- accertato e dichiarato che le clausole contrattuali di cui all'art. 21, commi I), II), III) e all'art. 23 del contratto di leasing determinano per il concedente un ingiustificato ed indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 1384 c.c. ridurre ad equità le indennità ivi previste;
2. accertare e dichiarare il valore di mercato dell'immobile oggetto del contratto di leasing n. IF
940386 concluso in data 29.11.2006 e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'eventuale responsabilità del concedente ex art. 1227, comma 2 c.c. per non aver rimesso nel mercato l'immobile ad un valore di mercato per proprio fatto e colpa;
- disporre, per quanto sopra, che dove detrarre dal proprio eventuale Controparte_1 credito il valore di mercato accertato.
IN VIA ISTRUTTORIA
Alla luce dei motivi d'appello e considerata la complessità tecnica delle questioni trattate, nonché
l'irrisorietà del prezzo di vendita del bene immobile di cui è causa, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie, ovvero per l'ammissione della CTU tecnico – contabile e per la conseguente remissione in istruttoria della causa.
In particolare, si chiede che all'Ecc.ma RT d'Appello adita, sulla base degli atti di causa, anche di primo grado, dei documenti prodotti con il fascicolo di parte attrice di primo grado e della depositanda perizia di stima del bene immobile di cui è causa, resasi necessaria a seguito della conclusione dell'atto di compravendita a rogito del Notaio in data 19.06.2025 Persona_1
(Rep. n. 42.418 – Racc. 15.261) e del mancato accordo tra le parti sul valore commerciale
3 dell'immobile al momento della riconsegna, che ci si riserva fin d'ora di depositare, voglia disporre
CTU volta a:
a. con specifico riferimento alla natura traslativa del contratto di leasing e all'applicabilità dell'art. 1526, comma 1, c.c.:
1) quantificare l'equo compenso per l'uso dell'immobile oggetto del contratto di leasing stipulato in data 20.12.2006, determinando il conseguente corretto canone di locazione mensile da applicare all'immobile costituente la remunerazione per il mero godimento del bene, con riferimento agli anni di esecuzione del contratto di leasing, ossia dal 20.01.2006 al 01.03.2016; 2) verificare, sulla base degli atti e dei documenti prodotti, l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'utilizzatrice in virtù del contratto di leasing, a qualsiasi titolo o ragione (maxi canone alla stipula, canoni mensili, spese, anche per premi assicurativi, per la manutenzione e/o conservazione dell'immobile)
e dall'importo così determinato sottrarre l'ammontare della remunerazione per il godimento del bene di cui al punto 1 determinando, così, la plusvalenza indebitamente trattenuta da
[...]
che dovrà essere restituita all'utilizzatrice; CP_1
b. in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui, nel caso de quo, non dovesse trovare applicazione l'art. 1526, comma 1, c.c., al fine di accertare l'ingiustificato ed indebito arricchimento della convenuta a danno dell'utilizzatore, a fronte della manifesta eccessività delle clausole contrattuali di cui all'art. 21, commi I), II) e III) e all'art. 23 del contratto, l'attore insiste per l'ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a:
1) accertate le somme già corrisposte in esecuzione del contratto di leasing e le somme pretese dalla convenuta, effettuare una valutazione comparativa tra i vantaggi che dette clausole attribuiscono alla concedente nel caso di inadempimento del contratto e i vantaggi che avrebbe tratto dalla sua regolare esecuzione;
2) determinare il valore di mercato dell'immobile oggetto del contratto di leasing stipulato in data
20.12.2006 al momento della riconsegna delle chiavi dell'immobile al leasing, ovvero al
28.04.2022, determinando, altresì, a quale prezzo e/o valore abbia Controparte_1 effettuato il conferimento dell'imponibile a favore di e, conseguentemente, Controparte_3 verificando se tale conferimento e il successivo atto di compravendita stipulato a favore dei terzi a rogito del Notaio in data 19.06.2025 (Rep. n. 42.418 – Racc. 15.261) siano stati Persona_1 effettuati tenendo conto del valore di mercato dell'immobile o, al contrario, tale immobile sia stato prima conferito e, poi, venduto ad un c.d. “prezzo vile” a danno dell'utilizzatore;
3) accertare l'ingiustificato ed indebito arricchimento della convenuta a danno dell'utilizzatore, a fronte della manifesta eccessività delle clausole contrattuali di cui all'art. 21, commi I), II) e III) e all'art. 23 del contratto.
4 Con riserva di nominare il proprio CTP e di elaborare una bozza di quesito peritale.
Con ogni più ampia riserva di dedurre e/o produrre nei concedenti termini di Legge, anche in via istruttoria.
IN OGNI CASO Spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, oltre IVA e CPA come per Legge, con distrazione dei compensi e delle spese a favore dell'Avv. Luciano Gazzola ex. Art. 93 c.p.c..
per Controparte_1
- in via preliminare, rigettare l'appello promosso da (C.F. e Parte_1
P.IVA ) avverso la Sentenza del Tribunale di Milano n. 9128 del 22.10.2024, in P.IVA_1 quanto manifestamente inammissibile ex artt. 348 bis e 342 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa;
- sempre in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della
Sentenza, proposta da (C.F. e P.IVA ), in quanto Parte_1 P.IVA_1 infondata nel fumus e nel periculum, per le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito, rigettare, in quanto infondato per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'appello promosso da (C.F. e P.IVA e, per l'effetto, Parte_1 P.IVA_1 confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Milano n. 9128 del 22.10.2024;
- in ogni caso, con vittoria di competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Con riserva di far valere anche in separata sede ogni ragione di credito riveniente da tutti i fatti costitutivi di cui in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2023 conveniva in giudizio Parte_1 davanti al Tribunale di Milano esponendo che: Controparte_1
-in data 20.12.2006 stipulava con l'allora CA s.p.a. (oggi Controparte_4 Controparte_1
il contratto di compravendita avente ad oggetto un immobile sito nel Comune di Belluno in
[...]
Piazza Della Seggiovia;
-nella stessa data la società CA s.p.a. concludeva con la società il cui legale Parte_1 rappresentante era , il contratto di locazione finanziaria immobiliare n. IF Controparte_4 P.IVA_4 avente ad oggetto il predetto bene immobile della durata di 15 anni e con corrispettivo globale pari a euro 338.727,00, oltre a IVA, e con prezzo per l'acquisto finale pari ad euro 2,551,68 oltre IVA;
-come previsto dal predetto contratto, la corrispondeva alla CA s.p.a. quale Parte_1 corrispettivo del leasing alla firma l'importo di euro 50.000,00 e dall'1.1.2007 versava l'importo complessivo di euro 204.232,68- come risultava dal piano di ammortamento aggiornato- a titolo di
5 canoni di locazione finanziaria, spese di incasso, di istruttoria e per quanto dovuto a titolo di indicizzazione canoni;
-l'attrice sosteneva per i mesi di utilizzo dell'immobile spese per premi di assicurazione per complessivi euro 5.741,40 e curava la manutenzione dell'immobile locato sostenendo spese per euro 38,275,20;
-in data 23.2.2016 la società comunicava a la risoluzione del Parte_1 Controparte_1 contratto a causa delle difficoltà economiche in cui si trovava e metteva subito a disposizione della concedente i beni oggetto dello stesso contratto di leasing;
-con Atto di Scissione del 26.11.2020, e davano Controparte_1 Controparte_3 esecuzione al Progetto di distribuzione, a seguito del quale la società diveniva Controparte_3 assegnataria di un complesso di beni immobili, tra cui il bene immobile oggetto del contratto di leasing de quo;
-in data 28.4.2022 le chiavi del predetto immobile venivano restituite alla società CP_3
[...]
-nonostante la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore, la riconsegna e l'assegnazione dell'immobile ad altra società, non provvedeva alla Controparte_1 restituzione a favore dell'utilizzatrice dei canoni di locazione percepiti, detratto l'equo compenso riconosciutole per legge;
-dopo aver richiesto ad un consulente esperto di quantificare l'equo compenso spettante alla concedente e la plusvalenza indebitamente trattenuta da quest'ultima, l'attrice emetteva in data
7.3.2023 la fattura elettronica a rimessa diretta per euro 131.127,03 a fronte della mancata restituzione delle suddette somme anticipate dalla stessa per l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di leasing.
L'attrice deduceva che:
-il contratto di leasing in questione costituisce pacificamente un'ipotesi di leasing traslativo in cui il rapporto è preordinato sin dall'inizio a realizzare una funzione di finanziamento a scopo di acquisto del bene, in vista del quale i contraenti convengono di regolare il pagamento del prezzo facendone confluire direttamente una parte all'interno del canone periodico, che così assolve ad una duplice funzione di corrispettivo del godimento e di rateo anticipato del prezzo di acquisto;
-nel leasing traslativo non sussiste una perfetta sinallagmaticità tra le reciproche prestazioni e non può trovare applicazione l'art. 1458 c.c. e, al fine di evitare che il concedente consegua un vantaggio privo di causa, la giurisprudenza ha tradizionalmente applicato in via analogica l'art. 1526 c.c. relativo alla vendita con riserva della proprietà;
6 -pertanto, in attuazione del generale principio secondo cui la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti (art. 1458 comma 1 c.c.) e dei conseguenti obblighi restitutori delle prestazioni già eseguite (art. 2033 c.c.), l'utilizzatore era obbligato alla restituzione del bene, mentre il concedente era tenuto alla restituzione dei canoni già riscossi, fermo il diritto di ottenere l'equo indennizzo;
-la legge n. 124 del 2017, che prevede una tipizzazione legale del contratto di leasing quale fattispecie generale ed unitaria ed ha eliminato la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e la diversa disciplina applicabile alla risoluzione del contratto, non ha efficacia retroattiva e si può applicare solo ai contratti di leasing in cui l'inadempimento idoneo a provocare la risoluzione del contratto sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della stessa legge;
-quindi, nel caso oggetto del presente giudizio, essendo la risoluzione del contratto intervenuta in data 23.2.2016, bisognava applicare in via analogica l'art. 1526 c.c. ai sensi del quale, considerato l'ammontare dei canoni già pagati e delle spese sostenute in esecuzione del contratto di leasing dall'utilizzatrice, quest'ultima ha diritto a vedersi rimborsare i canoni di locazione percepiti dalla concedente, salvo l'equo compenso tale da remunerare il solo godimento;
-come risultava dal parere del consulente finanziario incaricato dalla parte attrice, la banca aveva ricevuto canoni di leasing e spese per un totale di euro 204.232,68 e, poiché il valore dei canoni per il relativo uso corrispondeva ad euro 73.105,65, quest'ultima aveva indebitamente trattenuto la plusvalenza pari ad euro 131.127,03;
-erano da dichiarare nulle le clausole contrattuali di cui all'art. 21 commi 1, 2 e 3 e all'art. 23, poiché si pongono in contrasto con quanto previsto dall'art. 1526 c.c., la cui disciplina ha carattere inderogabile;
-in ogni caso, le clausole sopra citate comportavano un illegittimo arricchimento della concedente che va ben oltre il vantaggio economico che avrebbe ottenuto dalla regolare esecuzione del contratto di leasing a danno dell'utilizzatore; la concedente otterrebbe un vantaggio superiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto in caso di regolare esecuzione del contratto, ossia pari a quanto finanziato, maggiorato di spese ed interessi, a cui si aggiunge la restituzione dell'immobile oggetto del contratto di leasing;
né la previsione contrattuale di cui all'art. 21 comma 4 è sufficiente da sola a riequilibrare le posizioni contrattuali;
-a tale proposito, in base a tali previsioni contrattuali, per la risoluzione del Controparte_1 contratto non solo si era assicurata il diritto di vedersi restituito l'immobile oggetto del contratto di leasing, ma altresì di trattenere i canoni periodici ed ogni altra somma già pagata dall'utilizzatore, nonché di richiedere a quest'ultimo il pagamento dei corrispettivi non ancora maturati- come indennizzo- e del prezzo d'acquisto finale;
7 -in ogni caso, doveva essere considerato che la risoluzione del contratto era avvenuta dopo ben dieci anni di sua corretta esecuzione e, pertanto, l'ammontare delle rate già percepite era certamente superiore al valore dell'utilizzo del bene da parte dell'attrice e, pertanto, nella ipotesi di non applicabilità al caso de quo del comma 1 dell'art. 1526 c.c., non poeteva essere messa in dubbio l'applicabilità dell'art. 1526 comma 2 c.c.;
-ai sensi dell'art. 1526 comma 2 c.c., il Giudice, in ogni caso, considerato che al concedente è riconosciuto il “diritto” di trattenere l'intero ammontare delle somme pagate dall'attrice quali canoni di leasing, avrebbe dovuto ridurre l'indennità convenuta che era manifestamente eccessiva.
Pertanto, parte attrice chiedeva in via principale di dichiarare la natura traslativa del contratto di leasing, la data di risoluzione dello stesso, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1526 comma 1
c.c., la nullità delle clausole contrattuali previste all'art. 21, commi I, II e III, e all'art. 23 del contratto di leasing;
per l'effetto chiedeva di dichiarare che l'ammontare delle somme già corrisposte da indebitamente trattenute da a titolo di somme Parte_1 Controparte_1 anticipate per l'acquisto dell'immobile, sono pari, detratto l'equo compenso, ad euro 131.127,03 e condannare la società convenuta a rifondere all'attrice tale somma, nonché dichiarare che nulla era più dovuto in forza del contratto di leasing da parte attrice;
dichiarare il valore di mercato dell'immobile oggetto del predetto contratto, e per effetto dichiarare l'eventuale responsabilità del concedente ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. per non aver rimesso nel mercato l'immobile ad un valore di mercato per proprio fatto e colpa e, infine, chiedeva di dichiarare che Controparte_1 avrebbe dovuto detrarre dal proprio eventuale credito il valore di mercato accertato.
[...]
Inoltre, in via subordinata, parte attrice chiedeva di dichiarare l'applicabilità dell'art. 1526 comma 2
c.c. e, per l'effetto, ridurre ad equità le indennità ivi previste dopo aver dichiarato l'ingiustificato ed indebito arricchimento derivante dall'applicazione delle clausole sopra citate.
Si costituiva in giudizio la quale contestava quanto dedotto e chiedeva il Controparte_1 rigetto delle domande attoree. Esponeva che:
-in seguito alla stipulazione del contratto di leasing in data 20.12.2006, e alla parziale modifica del
28.1.2015, la società riconosceva il proprio debito derivante dal contratto e proponeva la Parte_1 restituzione dell'immobile in favore della convenuta con comunicazione in data 23.2.2016, precisando “che saranno a nostro carico tutte le spese che andrete a sostenere per la vendita dei beni locati e che, dopo la loro ricollocazione, ci comunicherete il residuo contabile da noi ancora dovuto nei vostri confronti (oppure a nostro favore, in caso di realizzo superiore al nostro debito complessivo), come contrattualmente previsto”;
-in data 1.3.2016, stante il persistente inadempimento rispetto al pagamento dei canoni di leasing, la società dichiarava la risoluzione di diritto del contratto di leasing e Controparte_1
8 intimava il rilascio immediato dell'immobile oggetto, nonché il pagamento di quanto contrattualmente dovuto;
-con diffida stragiudiziale del 17.7.2017 la concedente reiterava la risoluzione di diritto del contratto e intimava nuovamente l'immediato rilascio dell'immobile;
-con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. la nella qualità di mandataria della Parte_2 concedente chiedeva la condanna dell'utilizzatrice al rilascio Controparte_1 dell'immobile, previo accertamento del legittimo esercizio della facoltà di risoluzione di diritto del predetto contratto per effetto della morosità maturata a decorrere dal novembre 2015;
-con sentenza emessa in data 16.11.2020 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda dell'attrice e- dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing- Controparte_1 condannava la convenuta a rilasciare in via immediata in favore della stessa l'immobile, Parte_1 rigettando ogni altra domanda e condannando i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese di lite;
-in data 30.9.2021 la società formulava a una proposta transattiva che Parte_1 Parte_2 prevedeva la restituzione dell'immobile, il pagamento da parte dell'utilizzatrice dell'importo complessivo di euro 17.000,00 e la rinuncia reciproca di ogni pretesa;
-in data 30.11.2021 la questa volta in veste di mandataria della cessionaria Parte_2 [...]
riscontrava la predetta proposta, manifestando la disponibilità a definire CP_3 transattivamente la posizione a condizione che, fermo quanto già proposto, la società Parte_1 rinunciasse ad ogni contestazione anche in merito al processo di commercializzazione che la
[...] avrebbe messo in atto per la vendita dell'immobile e alla congruità del valore ricavato CP_3 dalla stessa vendita;
-la riconsegna dell'immobile in favore della cessionaria avveniva solo in data Controparte_3
3.5.2022;
-in data 13.4.2023 la convenuta riscontrava la lettera di reclamo di precisando che Parte_1 intendeva respingere la richiesta della medesima di restituzione somme di cui alla fattura del
7.3.2023.
Deduceva la convenuta che:
-la legge n. 124 del 2017 sanciva la natura esclusivamente finanziaria del contratto e disciplinava la risoluzione di diritto per inadempimento, prevedendo il diritto del concedente alla restituzione del bene e che il medesimo è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese
9 anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita;
la legge disponeva che resta fermo il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore nella misura residua nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente;
-pertanto, la nuova disciplina rendeva irrilevante la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento e, rispetto alle tematiche disciplinate, la citata legge rendeva automaticamente illegittima ogni forma di interpretazione che si fondi sull'estensione analogica- al contratto di leasing- di disposizioni normative mutuate da differenti tipologie di rapporti contrattuali;
-il suddetto approccio sistematico alla materia aveva trovato, già prima della predetta legge, ampia adesione ed era maturato da circa un decennio nella giurisprudenza di merito che valorizzava la funzione prevalentemente finanziaria del leasing, nettamente diversa dalla causa della vendita con riserva di proprietà, alla cui disciplina non ci si poteva dunque riferire in via analogica;
-l'art. 1526 c.c. non era una norma imperativa poiché lo stesso secondo comma della disposizione ammette la possibilità di una deroga convenzionale rispetto a quanto stabilito nel primo comma dello stesso articolo, prevedendo espressamente che le parti possano convenire che le rate pagate restino acquisite dal venditore/concedente a titolo di indennità;
-la ratio sottostante all'art. 1526 c.c. era quella di precludere un indebito arricchimento del concedente e non, invece, il diritto al risarcimento del danno in caso di risoluzione;
-pertanto, era pienamente legittima e coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 c.c. la penale inserita nel contratto di leasing che prevede l'acquisto dei canoni riscossi con detrazione delle somme dovute al concedente come importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, da contemperare con il principio contemplato dall'art. 1384 c.c. dell'eventuale riduzione equitativa della penale manifestamente eccessiva;
-laddove la vendita o altra allocazione sul mercato del bene oggetto del contratto di leasing non avvenisse, non vi poteva essere “in concreto una locupletazione che eluda il limite ai vantaggi perseguiti e legittimamente conseguibili dal concedente in forza del contratto”; non poteva essere ritenuta responsabile per non aver rimesso sul mercato Controparte_1
l'immobile ad un valore di mercato per proprio fatto e colpa, poiché il processo di commercializzazione del bene non è ancora stato avviato e, comunque, oggi è di competenza della nuova proprietaria Controparte_3
Con sentenza 20.10.2024 il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, rigettava le domande proposte da Parte_1
10 liquidazione;
condannava a rimborsare ad le Parte_1 Controparte_1 spese di giudizio.
Avverso la sentenza proponeva appello lamentando, con un primo motivo, Parte_1 erroneo giudizio in merito alla derogabilità dell'art. 1526, comma 1 c.c. – omesso esame della natura traslativa del contratto di leasing - erroneo e/o omesso esame della nullità delle clausole contrattuali oggetto del contratto di leasing per violazione dell'art. 1526, comma 1 c.c.; con un secondo motivo, deducendo erroneo giudizio in merito alla meritevolezza delle clausole contrattuali, previste dagli artt. 21, 22 e 23, oggetto del contratto di leasing concluso tra le parti in quanto conformi alle previsioni della Legge n. 124/2017; con un terzo motivo, erroneo esame dell'ingiustificato arricchimento derivante dall'esame complessivo delle clausole contrattuali, previste dagli artt. 21, 22 e 23, oggetto del contratto di leasing concluso tra le parte – violazione dell'art. 1526 comma 2 c.p.c.; con un quarto motivo, erronea esclusione del mancato avvio del processo di commercializzazione del bene immobile oggetto del contratto di leasing – erronea ripartizione dell'onere probatorio;
chiedeva CTU che quantificasse la plusvalenza indebita;
si doleva infine della regolamentazione delle spese di lite
Si costituiva chiedendo respingere l'impugnazione. Controparte_1
Alla prima udienza, tenutasi il 18.3.2025, la causa veniva rinviata per la rimessione al collegio al
3.6.2025.
Con ordinanza 10.6.0225 la RT, considerati gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità in punto di validità delle clausole che disciplinano gli effetti della risoluzione del contratto di leasing (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10249 del 30/03/2022, Rv. 664537; id. 9212/22,
9213/22); ritenuta la necessità di rimettere la causa sul ruolo, con riserva di disporre c.t.u., volta a determinare il valore dell'immobile al momento della riconsegna;
ovvero acquisire dalle parti notizia in ordine alla eventuale vendita del compendio;
ovvero ancora, acquisire disponibilità delle parti a procedere alla determinazione del valore commerciale dell'immobile secondo procedura concordata;
disponeva la rimessione della causa sul ruolo.
Alla successiva udienza, del 15.7.2025, il difensore di dava atto Controparte_1 dell'intervenuta vendita del compendio;
il 29.8.2025 depositava l'atto di compravendita;
all'udienza del 23.9.2025 il consigliere istruttore, concessi i termini per la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie conclusionali, fissava udienza del 25.11. 2025 per la rimessione della causa al collegio, che si teneva con trattazione scritta.
11 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
I motivi di appello devono essere trattati congiuntamente e non sono fondati.
E' pacifico che il contratto di leasing inter partes sia stato risolto ex art. 1456 c.c. per inadempimento dell'utilizzatore alle obbligazioni a suo carico (in particolare per omesso pagamento dei canoni, in ragione delle difficoltà ammesse dalla stessa con comunicazione Parte_1
23.2.2016), che ha fatto valere attraverso la comunicazione in data 1.3.2016, Controparte_1 nonché il fatto che l'immobile sia stato restituito al concedente il 3.5.2022.
Resta pertanto da valutare esclusivamente le conseguenze della suddetta risoluzione: la RT di
Cassazione si è espressa a Sezioni Unite (sentenza n. 2061/21) in ordine alle conseguenze della risoluzione (avvenuta prima dell'entrata in vigore della l. 124/17) del contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore, ribadendo i principi ivi affermati nelle successive decisioni
(Cass. ord. n. 2653/21). Deve ritenersi dunque che “la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.”.
Va ricordato come per riconoscersi carattere traslativo al leasing è essenziale che questo abbia ad oggetto un bene destinato a mantenere integro il suo valore al termine del rapporto superiore all'importo convenuto per l'opzione finale di acquisto, di modo che i canoni periodici scontino anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto. La differenza tra leasing di godimento e leasing traslativo riguarda infatti la causa concreta del contratto: nel leasing di godimento si prevede che la res esaurisca la sua utilità economica entro un determinato periodo di tempo, che coincide di regola con la durata del rapporto;
nel leasing traslativo, si intende, viceversa, realizzare un preminente e coessenziale effetto traslativo, dato che il bene è destinato a conservare, alla scadenza del rapporto, un valore residuo particolarmente apprezzabile per l'utilizzatore, in quanto notevolmente superiore al prezzo di riscatto, cosicché tale riscatto non costituisce un'eventualità marginale ed accessoria, ma rientra nella funzione delle parti assegnata al contratto.
La funzione che le parti hanno in concreto dato al contratto emerge dal canone di locazione e dal prezzo di riscatto del bene: se il corrispettivo della locazione è comparabile al valore economico del
12 godimento del bene, il prezzo di riscatto sarà parametrato sull'effettivo valore del bene al momento del riscatto stesso ed il leasing va qualificato come di godimento, mentre se il canone di locazione è superiore al valore locativo, il prezzo di riscatto sarà inferiore al valore del bene al momento del riscatto stesso ed il va qualificato come leasing traslativo. Nella specie, non v'è dubbio che il leasing tra le parti abbia carattere traslativo, attesa la natura del suo oggetto (complesso immobiliare) e la limitata entità del prezzo di riscatto (€ 2.551,68), cosicché i canoni pattuiti (pari ad € 344.448,60) esauriscono quasi integralmente il valore del finanziamento.
Quanto detto non esclude tuttavia che il regolamento negoziale sia conforme alle prescrizioni dell'art. 1526 c.c., e in particolare del secondo comma, secondo quanto riconosciuto dalla stessa
Suprema RT, secondo cui “in tema di leasing traslativo, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, è valida ed efficace sia la clausola che attribuisca al concedente il diritto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione, sia quella che gli attribuisca la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del contratto al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dello stesso, dal credito vantato verso l'utilizzatore; questa clausola (cd. patto di deduzione) deve, peraltro, essere interpretata ed eseguita secondo correttezza e buona fede, cosicché, nell'ipotesi in cui, al momento dell'esazione del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non sia stato ancora venduto, il concedente dovrà portarne in diffalco il valore commerciale (palesando il criterio adottato per individuarne il valore equo di mercato in caso di contestazione della stima da parte dell'utilizzatore, che avrà l'onere di provarne l'erroneità), mentre, nella contraria ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art.1227, comma 2,
c.c., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente” (Cass. ord. n. 28022/21).
In ossequio ai suddetti principi, la domanda di restituzione dei canoni versati è infondata, nemmeno essendo giustificata la riduzione della penale prevista dall'art. 1526, II comma c.c..
Ed infatti, a fronte di un finanziamento del valore di € 344.448,60 + IVA (che è dunque l'importo che avrebbe tratto dalla puntuale esecuzione del contratto) la concedente avrebbe Controparte_1 ricevuto pagamenti 204.232,38, ottenendo la riconsegna del bene il 3.5.2022: l'immobile va valorizzato ai fini del “diffalco” al prezzo di vendita, in data 19.6.2025, per € 33.000,00, quale unica offerta mai pervenuta.
Il raffronto tra i valori sopra riportati rende palese come nessun ingiustificato arricchimento abbia tratto dalla risoluzione del contratto, riportando anzi consistenti perdite (stimabili Controparte_1 in € 107.216,22).
In caso di leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, non operando quest'ultima disciplina retroattivamente, trova applicazione analogica l'art. 1526 c.c., con
13 conseguente validità della clausola di confisca che preveda la detrazione, in favore dell'utilizzatore, del prezzo effettivamente ricavato dalla vendita del bene oggetto di riconsegna, senza che sia necessario -nel caso in cui la ricollocazione del bene sia già avvenuta - far riferimento al valore di mercato, bensì al prezzo effettivamente incassato, spettando all'utilizzatore dedurre e dimostrare che la liquidazione sia stata effettuata dall'impresa in modo non diligente o abusivamente aggravando la posizione debitoria. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16632 del 12/6/2023, Rv. 668121; id. Sez. 3,
Ordinanza n. 26518 del 11/10/2024, Rv. 672528).
In totale assenza di prova del fatto che la liquidazione sia stata fatta in modo non diligente o comunque abusivo la richiesta CTU deve considerarsi inammissibile in quanto meramente esplorativa.
Va inoltre considerato che la commercializzazione di immobili non costituisce l'attività tipica della concedente e che il bene in questione, anche perché al momento della restituzione versava in stato di abbandono, e la stessa CT di parte lo definisce “fatiscente” (pag. 6), di talchè era certamente di difficile collocazione sul mercato, cosicché non può esser considerata Controparte_1 responsabile per non aver reperito un acquirente a prezzo superiore.
Si aggiunga che la stessa tardiva restituzione ha influito sulle possibilità di commercializzazione, perché si tratta di locali commerciali siti nel piazzale delle seggiovie Nevegal di Belluno, località sciistica di bassa quota (impianti da 1.000 a 1.675 m. slm), e che tali stazioni deducate agli sport invernali notoriamente negli ultimi anni hanno visto ridursi la propria operatività, in ragione del fatto che a quell'altitudine non nevica più come in passato.
Consta invero, dall'esame dei valori dell'osservatorio mobiliare, che negli ultimi anni non vi sono vendite di locali commerciali, ma solo residenziali (circostanza confermata nella CT di parte, pagina 9).
Si deve quindi ritenere che il valore di vendita avrebbe potuto essere più alto se la restituzione fosse avvenuta al momento della risoluzione, nel 2016, quando ancora il mercato aveva una sua vitalità.
La circostanza sarebbe però comunque irrilevante ai fini del decidere, perché anche se si considerasse, in estrema ipotesi, il valore di stima proposto in CTP, il conteggio porterebbe comunque a considerare la domanda infondata, perché, pur ridotta rispetto al calcolo operato supra, residuerebbe consistente debenza a carico di in liquidazione. Parte_1
La sentenza impugnata deve pertanto essere confermata, secondo questo diverso percorso motivazionale, che tiene conto della sopravvenuta vendita del bene.
14 Le spese processuali vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicato in DM n.
55/14 e ss., nei valori medi, secondo lo scaglione azionato.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, CO 1 quater. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La RT d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
- respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1
, che vengono liquidate per compensi defensionali in complessivi € 14.317,00, Controparte_1 oltre spese generali 15%, Iva e CPA.
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, I co quater DPR n.115/02 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano, 1/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NI RT AD CA CI
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. AD CA CI Presidente
Dott. NI RT Consigliere rel.
Dott. Silvia Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 13.12.2024 da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Gazzola Parte_1 P.IVA_1
Luciano, con elezione di domicilio in Corso XXIX Aprile 13, 31033 Castelfranco Veneto, presso e nello studio del difensore;
appellante
CONTRO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Catavello Controparte_1 P.IVA_2
Giancarlo, con elezione di domicilio in Largo Donegani 2, Milano, presso e nello studio del difensore;
appellata
OGGETTO: Leasing CONCLUSIONI per Parte_1 ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa, previ gli accertamenti del caso, voglia l'Ecc.ma RT d'Appello adita accogliere il presente appello e, per l'effetto, alla luce dei motivi esposti, riformare integralmente l'impugnata Sentenza n. 9128/2024 pronunciata dal
Tribunale di Milano, in data 20.10.2024 e pubblicata in data 22.10.2024, ed accogliere le domande già svolte in primo grado dalla e, più precisamente: CP_2 Parte_1
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
1. accertata e dichiarata la natura traslativa del contratto di leasing n. IF 940386 concluso in data
29.11.2006 tra la società (ora ) e CA Leasing S.p.a. (ora Parte_1 Parte_1
, accertarsi e dichiararsi quando si è risolto il contratto e, Controparte_1 conseguentemente: - accertare e dichiarare che al contratto di leasing oggetto di causa è applicabile l'art. 1526, comma 1, c.c.;
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali previste all'art. 21, commi I), II), III) e all'art. 23 del contratto di leasing e, ai sensi dell'art. 1419, comma 2 c.c., sostituirsi di diritto tali clausole nulle con l'art. 1526, comma 1, c.c.;
e per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'ammontare delle somme già corrisposte da a qualsiasi titolo o Parte_1 ragione in esecuzione del contratto di leasing oggetto di causa a favore di;
Controparte_1
- accertare e dichiarare che le somme indebitamente trattenute da in forza Controparte_1 dell'art. 1526 c.c., comma 1 c.c., a titolo di somme anticipate da per l'acquisto Parte_1 dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. IF concluso in data P.IVA_3
29.11.2006, detratto l'equo compenso dovuto alla concedente, sono pari ad euro 131.127,03 o alla minore o maggiore somma che sarà accertata in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, anche secondo equità, aumentata di interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
- condannare la convenuta a rifondere a favore Controparte_1 Parte_1
la somma pari ad € 131.127,03, relativa alle accertate plusvalenze, o la maggiore o
[...] minore somma che verrà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, aumentata di interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
2 - considerate le somme già corrisposte dall'utilizzatrice e quelle indebitamente trattenute dalla convenuta, accertare e dichiarare che nulla è più dovuto in forza del contratto di leasing del
29.11.2009 a da parte di;
Controparte_1 Parte_1
2. accertare e dichiarare il valore di mercato dell'immobile oggetto del contratto di leasing n. IF
940386 concluso in data 29.11.2006 e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'eventuale responsabilità del concedente ex art. 1227, comma 2 c.c. per non aver rimesso nel mercato l'immobile ad un valore di mercato per proprio fatto e colpa;
- disporre, per quanto sopra, che deve detrarre dal proprio eventuale Controparte_1 credito il valore di mercato accertato.
IN VIA SUBORDINATA
Per tutte le ragioni esposte in narrativa:
1. accertata e dichiarata la natura traslativa del contratto di leasing n. IF 940386 concluso in data 29.11.2006 tra la società (ora Parte_1 Parte_1
) e CA Leasing S.p.a. (ora, , accertato il momento in cui si
[...] Controparte_1
è realizzata la risoluzione del contratto, applicarsi l'art. 1526, comma 2 c.c. e, per l'effetto:
- accertato e dichiarato che le clausole contrattuali di cui all'art. 21, commi I), II), III) e all'art. 23 del contratto di leasing determinano per il concedente un ingiustificato ed indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 1384 c.c. ridurre ad equità le indennità ivi previste;
2. accertare e dichiarare il valore di mercato dell'immobile oggetto del contratto di leasing n. IF
940386 concluso in data 29.11.2006 e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'eventuale responsabilità del concedente ex art. 1227, comma 2 c.c. per non aver rimesso nel mercato l'immobile ad un valore di mercato per proprio fatto e colpa;
- disporre, per quanto sopra, che dove detrarre dal proprio eventuale Controparte_1 credito il valore di mercato accertato.
IN VIA ISTRUTTORIA
Alla luce dei motivi d'appello e considerata la complessità tecnica delle questioni trattate, nonché
l'irrisorietà del prezzo di vendita del bene immobile di cui è causa, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie, ovvero per l'ammissione della CTU tecnico – contabile e per la conseguente remissione in istruttoria della causa.
In particolare, si chiede che all'Ecc.ma RT d'Appello adita, sulla base degli atti di causa, anche di primo grado, dei documenti prodotti con il fascicolo di parte attrice di primo grado e della depositanda perizia di stima del bene immobile di cui è causa, resasi necessaria a seguito della conclusione dell'atto di compravendita a rogito del Notaio in data 19.06.2025 Persona_1
(Rep. n. 42.418 – Racc. 15.261) e del mancato accordo tra le parti sul valore commerciale
3 dell'immobile al momento della riconsegna, che ci si riserva fin d'ora di depositare, voglia disporre
CTU volta a:
a. con specifico riferimento alla natura traslativa del contratto di leasing e all'applicabilità dell'art. 1526, comma 1, c.c.:
1) quantificare l'equo compenso per l'uso dell'immobile oggetto del contratto di leasing stipulato in data 20.12.2006, determinando il conseguente corretto canone di locazione mensile da applicare all'immobile costituente la remunerazione per il mero godimento del bene, con riferimento agli anni di esecuzione del contratto di leasing, ossia dal 20.01.2006 al 01.03.2016; 2) verificare, sulla base degli atti e dei documenti prodotti, l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'utilizzatrice in virtù del contratto di leasing, a qualsiasi titolo o ragione (maxi canone alla stipula, canoni mensili, spese, anche per premi assicurativi, per la manutenzione e/o conservazione dell'immobile)
e dall'importo così determinato sottrarre l'ammontare della remunerazione per il godimento del bene di cui al punto 1 determinando, così, la plusvalenza indebitamente trattenuta da
[...]
che dovrà essere restituita all'utilizzatrice; CP_1
b. in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui, nel caso de quo, non dovesse trovare applicazione l'art. 1526, comma 1, c.c., al fine di accertare l'ingiustificato ed indebito arricchimento della convenuta a danno dell'utilizzatore, a fronte della manifesta eccessività delle clausole contrattuali di cui all'art. 21, commi I), II) e III) e all'art. 23 del contratto, l'attore insiste per l'ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a:
1) accertate le somme già corrisposte in esecuzione del contratto di leasing e le somme pretese dalla convenuta, effettuare una valutazione comparativa tra i vantaggi che dette clausole attribuiscono alla concedente nel caso di inadempimento del contratto e i vantaggi che avrebbe tratto dalla sua regolare esecuzione;
2) determinare il valore di mercato dell'immobile oggetto del contratto di leasing stipulato in data
20.12.2006 al momento della riconsegna delle chiavi dell'immobile al leasing, ovvero al
28.04.2022, determinando, altresì, a quale prezzo e/o valore abbia Controparte_1 effettuato il conferimento dell'imponibile a favore di e, conseguentemente, Controparte_3 verificando se tale conferimento e il successivo atto di compravendita stipulato a favore dei terzi a rogito del Notaio in data 19.06.2025 (Rep. n. 42.418 – Racc. 15.261) siano stati Persona_1 effettuati tenendo conto del valore di mercato dell'immobile o, al contrario, tale immobile sia stato prima conferito e, poi, venduto ad un c.d. “prezzo vile” a danno dell'utilizzatore;
3) accertare l'ingiustificato ed indebito arricchimento della convenuta a danno dell'utilizzatore, a fronte della manifesta eccessività delle clausole contrattuali di cui all'art. 21, commi I), II) e III) e all'art. 23 del contratto.
4 Con riserva di nominare il proprio CTP e di elaborare una bozza di quesito peritale.
Con ogni più ampia riserva di dedurre e/o produrre nei concedenti termini di Legge, anche in via istruttoria.
IN OGNI CASO Spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, oltre IVA e CPA come per Legge, con distrazione dei compensi e delle spese a favore dell'Avv. Luciano Gazzola ex. Art. 93 c.p.c..
per Controparte_1
- in via preliminare, rigettare l'appello promosso da (C.F. e Parte_1
P.IVA ) avverso la Sentenza del Tribunale di Milano n. 9128 del 22.10.2024, in P.IVA_1 quanto manifestamente inammissibile ex artt. 348 bis e 342 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa;
- sempre in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della
Sentenza, proposta da (C.F. e P.IVA ), in quanto Parte_1 P.IVA_1 infondata nel fumus e nel periculum, per le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito, rigettare, in quanto infondato per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'appello promosso da (C.F. e P.IVA e, per l'effetto, Parte_1 P.IVA_1 confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Milano n. 9128 del 22.10.2024;
- in ogni caso, con vittoria di competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Con riserva di far valere anche in separata sede ogni ragione di credito riveniente da tutti i fatti costitutivi di cui in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2023 conveniva in giudizio Parte_1 davanti al Tribunale di Milano esponendo che: Controparte_1
-in data 20.12.2006 stipulava con l'allora CA s.p.a. (oggi Controparte_4 Controparte_1
il contratto di compravendita avente ad oggetto un immobile sito nel Comune di Belluno in
[...]
Piazza Della Seggiovia;
-nella stessa data la società CA s.p.a. concludeva con la società il cui legale Parte_1 rappresentante era , il contratto di locazione finanziaria immobiliare n. IF Controparte_4 P.IVA_4 avente ad oggetto il predetto bene immobile della durata di 15 anni e con corrispettivo globale pari a euro 338.727,00, oltre a IVA, e con prezzo per l'acquisto finale pari ad euro 2,551,68 oltre IVA;
-come previsto dal predetto contratto, la corrispondeva alla CA s.p.a. quale Parte_1 corrispettivo del leasing alla firma l'importo di euro 50.000,00 e dall'1.1.2007 versava l'importo complessivo di euro 204.232,68- come risultava dal piano di ammortamento aggiornato- a titolo di
5 canoni di locazione finanziaria, spese di incasso, di istruttoria e per quanto dovuto a titolo di indicizzazione canoni;
-l'attrice sosteneva per i mesi di utilizzo dell'immobile spese per premi di assicurazione per complessivi euro 5.741,40 e curava la manutenzione dell'immobile locato sostenendo spese per euro 38,275,20;
-in data 23.2.2016 la società comunicava a la risoluzione del Parte_1 Controparte_1 contratto a causa delle difficoltà economiche in cui si trovava e metteva subito a disposizione della concedente i beni oggetto dello stesso contratto di leasing;
-con Atto di Scissione del 26.11.2020, e davano Controparte_1 Controparte_3 esecuzione al Progetto di distribuzione, a seguito del quale la società diveniva Controparte_3 assegnataria di un complesso di beni immobili, tra cui il bene immobile oggetto del contratto di leasing de quo;
-in data 28.4.2022 le chiavi del predetto immobile venivano restituite alla società CP_3
[...]
-nonostante la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore, la riconsegna e l'assegnazione dell'immobile ad altra società, non provvedeva alla Controparte_1 restituzione a favore dell'utilizzatrice dei canoni di locazione percepiti, detratto l'equo compenso riconosciutole per legge;
-dopo aver richiesto ad un consulente esperto di quantificare l'equo compenso spettante alla concedente e la plusvalenza indebitamente trattenuta da quest'ultima, l'attrice emetteva in data
7.3.2023 la fattura elettronica a rimessa diretta per euro 131.127,03 a fronte della mancata restituzione delle suddette somme anticipate dalla stessa per l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di leasing.
L'attrice deduceva che:
-il contratto di leasing in questione costituisce pacificamente un'ipotesi di leasing traslativo in cui il rapporto è preordinato sin dall'inizio a realizzare una funzione di finanziamento a scopo di acquisto del bene, in vista del quale i contraenti convengono di regolare il pagamento del prezzo facendone confluire direttamente una parte all'interno del canone periodico, che così assolve ad una duplice funzione di corrispettivo del godimento e di rateo anticipato del prezzo di acquisto;
-nel leasing traslativo non sussiste una perfetta sinallagmaticità tra le reciproche prestazioni e non può trovare applicazione l'art. 1458 c.c. e, al fine di evitare che il concedente consegua un vantaggio privo di causa, la giurisprudenza ha tradizionalmente applicato in via analogica l'art. 1526 c.c. relativo alla vendita con riserva della proprietà;
6 -pertanto, in attuazione del generale principio secondo cui la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti (art. 1458 comma 1 c.c.) e dei conseguenti obblighi restitutori delle prestazioni già eseguite (art. 2033 c.c.), l'utilizzatore era obbligato alla restituzione del bene, mentre il concedente era tenuto alla restituzione dei canoni già riscossi, fermo il diritto di ottenere l'equo indennizzo;
-la legge n. 124 del 2017, che prevede una tipizzazione legale del contratto di leasing quale fattispecie generale ed unitaria ed ha eliminato la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e la diversa disciplina applicabile alla risoluzione del contratto, non ha efficacia retroattiva e si può applicare solo ai contratti di leasing in cui l'inadempimento idoneo a provocare la risoluzione del contratto sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della stessa legge;
-quindi, nel caso oggetto del presente giudizio, essendo la risoluzione del contratto intervenuta in data 23.2.2016, bisognava applicare in via analogica l'art. 1526 c.c. ai sensi del quale, considerato l'ammontare dei canoni già pagati e delle spese sostenute in esecuzione del contratto di leasing dall'utilizzatrice, quest'ultima ha diritto a vedersi rimborsare i canoni di locazione percepiti dalla concedente, salvo l'equo compenso tale da remunerare il solo godimento;
-come risultava dal parere del consulente finanziario incaricato dalla parte attrice, la banca aveva ricevuto canoni di leasing e spese per un totale di euro 204.232,68 e, poiché il valore dei canoni per il relativo uso corrispondeva ad euro 73.105,65, quest'ultima aveva indebitamente trattenuto la plusvalenza pari ad euro 131.127,03;
-erano da dichiarare nulle le clausole contrattuali di cui all'art. 21 commi 1, 2 e 3 e all'art. 23, poiché si pongono in contrasto con quanto previsto dall'art. 1526 c.c., la cui disciplina ha carattere inderogabile;
-in ogni caso, le clausole sopra citate comportavano un illegittimo arricchimento della concedente che va ben oltre il vantaggio economico che avrebbe ottenuto dalla regolare esecuzione del contratto di leasing a danno dell'utilizzatore; la concedente otterrebbe un vantaggio superiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto in caso di regolare esecuzione del contratto, ossia pari a quanto finanziato, maggiorato di spese ed interessi, a cui si aggiunge la restituzione dell'immobile oggetto del contratto di leasing;
né la previsione contrattuale di cui all'art. 21 comma 4 è sufficiente da sola a riequilibrare le posizioni contrattuali;
-a tale proposito, in base a tali previsioni contrattuali, per la risoluzione del Controparte_1 contratto non solo si era assicurata il diritto di vedersi restituito l'immobile oggetto del contratto di leasing, ma altresì di trattenere i canoni periodici ed ogni altra somma già pagata dall'utilizzatore, nonché di richiedere a quest'ultimo il pagamento dei corrispettivi non ancora maturati- come indennizzo- e del prezzo d'acquisto finale;
7 -in ogni caso, doveva essere considerato che la risoluzione del contratto era avvenuta dopo ben dieci anni di sua corretta esecuzione e, pertanto, l'ammontare delle rate già percepite era certamente superiore al valore dell'utilizzo del bene da parte dell'attrice e, pertanto, nella ipotesi di non applicabilità al caso de quo del comma 1 dell'art. 1526 c.c., non poeteva essere messa in dubbio l'applicabilità dell'art. 1526 comma 2 c.c.;
-ai sensi dell'art. 1526 comma 2 c.c., il Giudice, in ogni caso, considerato che al concedente è riconosciuto il “diritto” di trattenere l'intero ammontare delle somme pagate dall'attrice quali canoni di leasing, avrebbe dovuto ridurre l'indennità convenuta che era manifestamente eccessiva.
Pertanto, parte attrice chiedeva in via principale di dichiarare la natura traslativa del contratto di leasing, la data di risoluzione dello stesso, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1526 comma 1
c.c., la nullità delle clausole contrattuali previste all'art. 21, commi I, II e III, e all'art. 23 del contratto di leasing;
per l'effetto chiedeva di dichiarare che l'ammontare delle somme già corrisposte da indebitamente trattenute da a titolo di somme Parte_1 Controparte_1 anticipate per l'acquisto dell'immobile, sono pari, detratto l'equo compenso, ad euro 131.127,03 e condannare la società convenuta a rifondere all'attrice tale somma, nonché dichiarare che nulla era più dovuto in forza del contratto di leasing da parte attrice;
dichiarare il valore di mercato dell'immobile oggetto del predetto contratto, e per effetto dichiarare l'eventuale responsabilità del concedente ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. per non aver rimesso nel mercato l'immobile ad un valore di mercato per proprio fatto e colpa e, infine, chiedeva di dichiarare che Controparte_1 avrebbe dovuto detrarre dal proprio eventuale credito il valore di mercato accertato.
[...]
Inoltre, in via subordinata, parte attrice chiedeva di dichiarare l'applicabilità dell'art. 1526 comma 2
c.c. e, per l'effetto, ridurre ad equità le indennità ivi previste dopo aver dichiarato l'ingiustificato ed indebito arricchimento derivante dall'applicazione delle clausole sopra citate.
Si costituiva in giudizio la quale contestava quanto dedotto e chiedeva il Controparte_1 rigetto delle domande attoree. Esponeva che:
-in seguito alla stipulazione del contratto di leasing in data 20.12.2006, e alla parziale modifica del
28.1.2015, la società riconosceva il proprio debito derivante dal contratto e proponeva la Parte_1 restituzione dell'immobile in favore della convenuta con comunicazione in data 23.2.2016, precisando “che saranno a nostro carico tutte le spese che andrete a sostenere per la vendita dei beni locati e che, dopo la loro ricollocazione, ci comunicherete il residuo contabile da noi ancora dovuto nei vostri confronti (oppure a nostro favore, in caso di realizzo superiore al nostro debito complessivo), come contrattualmente previsto”;
-in data 1.3.2016, stante il persistente inadempimento rispetto al pagamento dei canoni di leasing, la società dichiarava la risoluzione di diritto del contratto di leasing e Controparte_1
8 intimava il rilascio immediato dell'immobile oggetto, nonché il pagamento di quanto contrattualmente dovuto;
-con diffida stragiudiziale del 17.7.2017 la concedente reiterava la risoluzione di diritto del contratto e intimava nuovamente l'immediato rilascio dell'immobile;
-con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. la nella qualità di mandataria della Parte_2 concedente chiedeva la condanna dell'utilizzatrice al rilascio Controparte_1 dell'immobile, previo accertamento del legittimo esercizio della facoltà di risoluzione di diritto del predetto contratto per effetto della morosità maturata a decorrere dal novembre 2015;
-con sentenza emessa in data 16.11.2020 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda dell'attrice e- dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing- Controparte_1 condannava la convenuta a rilasciare in via immediata in favore della stessa l'immobile, Parte_1 rigettando ogni altra domanda e condannando i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese di lite;
-in data 30.9.2021 la società formulava a una proposta transattiva che Parte_1 Parte_2 prevedeva la restituzione dell'immobile, il pagamento da parte dell'utilizzatrice dell'importo complessivo di euro 17.000,00 e la rinuncia reciproca di ogni pretesa;
-in data 30.11.2021 la questa volta in veste di mandataria della cessionaria Parte_2 [...]
riscontrava la predetta proposta, manifestando la disponibilità a definire CP_3 transattivamente la posizione a condizione che, fermo quanto già proposto, la società Parte_1 rinunciasse ad ogni contestazione anche in merito al processo di commercializzazione che la
[...] avrebbe messo in atto per la vendita dell'immobile e alla congruità del valore ricavato CP_3 dalla stessa vendita;
-la riconsegna dell'immobile in favore della cessionaria avveniva solo in data Controparte_3
3.5.2022;
-in data 13.4.2023 la convenuta riscontrava la lettera di reclamo di precisando che Parte_1 intendeva respingere la richiesta della medesima di restituzione somme di cui alla fattura del
7.3.2023.
Deduceva la convenuta che:
-la legge n. 124 del 2017 sanciva la natura esclusivamente finanziaria del contratto e disciplinava la risoluzione di diritto per inadempimento, prevedendo il diritto del concedente alla restituzione del bene e che il medesimo è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese
9 anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita;
la legge disponeva che resta fermo il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore nella misura residua nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente;
-pertanto, la nuova disciplina rendeva irrilevante la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento e, rispetto alle tematiche disciplinate, la citata legge rendeva automaticamente illegittima ogni forma di interpretazione che si fondi sull'estensione analogica- al contratto di leasing- di disposizioni normative mutuate da differenti tipologie di rapporti contrattuali;
-il suddetto approccio sistematico alla materia aveva trovato, già prima della predetta legge, ampia adesione ed era maturato da circa un decennio nella giurisprudenza di merito che valorizzava la funzione prevalentemente finanziaria del leasing, nettamente diversa dalla causa della vendita con riserva di proprietà, alla cui disciplina non ci si poteva dunque riferire in via analogica;
-l'art. 1526 c.c. non era una norma imperativa poiché lo stesso secondo comma della disposizione ammette la possibilità di una deroga convenzionale rispetto a quanto stabilito nel primo comma dello stesso articolo, prevedendo espressamente che le parti possano convenire che le rate pagate restino acquisite dal venditore/concedente a titolo di indennità;
-la ratio sottostante all'art. 1526 c.c. era quella di precludere un indebito arricchimento del concedente e non, invece, il diritto al risarcimento del danno in caso di risoluzione;
-pertanto, era pienamente legittima e coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 c.c. la penale inserita nel contratto di leasing che prevede l'acquisto dei canoni riscossi con detrazione delle somme dovute al concedente come importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, da contemperare con il principio contemplato dall'art. 1384 c.c. dell'eventuale riduzione equitativa della penale manifestamente eccessiva;
-laddove la vendita o altra allocazione sul mercato del bene oggetto del contratto di leasing non avvenisse, non vi poteva essere “in concreto una locupletazione che eluda il limite ai vantaggi perseguiti e legittimamente conseguibili dal concedente in forza del contratto”; non poteva essere ritenuta responsabile per non aver rimesso sul mercato Controparte_1
l'immobile ad un valore di mercato per proprio fatto e colpa, poiché il processo di commercializzazione del bene non è ancora stato avviato e, comunque, oggi è di competenza della nuova proprietaria Controparte_3
Con sentenza 20.10.2024 il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, rigettava le domande proposte da Parte_1
10 liquidazione;
condannava a rimborsare ad le Parte_1 Controparte_1 spese di giudizio.
Avverso la sentenza proponeva appello lamentando, con un primo motivo, Parte_1 erroneo giudizio in merito alla derogabilità dell'art. 1526, comma 1 c.c. – omesso esame della natura traslativa del contratto di leasing - erroneo e/o omesso esame della nullità delle clausole contrattuali oggetto del contratto di leasing per violazione dell'art. 1526, comma 1 c.c.; con un secondo motivo, deducendo erroneo giudizio in merito alla meritevolezza delle clausole contrattuali, previste dagli artt. 21, 22 e 23, oggetto del contratto di leasing concluso tra le parti in quanto conformi alle previsioni della Legge n. 124/2017; con un terzo motivo, erroneo esame dell'ingiustificato arricchimento derivante dall'esame complessivo delle clausole contrattuali, previste dagli artt. 21, 22 e 23, oggetto del contratto di leasing concluso tra le parte – violazione dell'art. 1526 comma 2 c.p.c.; con un quarto motivo, erronea esclusione del mancato avvio del processo di commercializzazione del bene immobile oggetto del contratto di leasing – erronea ripartizione dell'onere probatorio;
chiedeva CTU che quantificasse la plusvalenza indebita;
si doleva infine della regolamentazione delle spese di lite
Si costituiva chiedendo respingere l'impugnazione. Controparte_1
Alla prima udienza, tenutasi il 18.3.2025, la causa veniva rinviata per la rimessione al collegio al
3.6.2025.
Con ordinanza 10.6.0225 la RT, considerati gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità in punto di validità delle clausole che disciplinano gli effetti della risoluzione del contratto di leasing (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10249 del 30/03/2022, Rv. 664537; id. 9212/22,
9213/22); ritenuta la necessità di rimettere la causa sul ruolo, con riserva di disporre c.t.u., volta a determinare il valore dell'immobile al momento della riconsegna;
ovvero acquisire dalle parti notizia in ordine alla eventuale vendita del compendio;
ovvero ancora, acquisire disponibilità delle parti a procedere alla determinazione del valore commerciale dell'immobile secondo procedura concordata;
disponeva la rimessione della causa sul ruolo.
Alla successiva udienza, del 15.7.2025, il difensore di dava atto Controparte_1 dell'intervenuta vendita del compendio;
il 29.8.2025 depositava l'atto di compravendita;
all'udienza del 23.9.2025 il consigliere istruttore, concessi i termini per la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie conclusionali, fissava udienza del 25.11. 2025 per la rimessione della causa al collegio, che si teneva con trattazione scritta.
11 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
I motivi di appello devono essere trattati congiuntamente e non sono fondati.
E' pacifico che il contratto di leasing inter partes sia stato risolto ex art. 1456 c.c. per inadempimento dell'utilizzatore alle obbligazioni a suo carico (in particolare per omesso pagamento dei canoni, in ragione delle difficoltà ammesse dalla stessa con comunicazione Parte_1
23.2.2016), che ha fatto valere attraverso la comunicazione in data 1.3.2016, Controparte_1 nonché il fatto che l'immobile sia stato restituito al concedente il 3.5.2022.
Resta pertanto da valutare esclusivamente le conseguenze della suddetta risoluzione: la RT di
Cassazione si è espressa a Sezioni Unite (sentenza n. 2061/21) in ordine alle conseguenze della risoluzione (avvenuta prima dell'entrata in vigore della l. 124/17) del contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore, ribadendo i principi ivi affermati nelle successive decisioni
(Cass. ord. n. 2653/21). Deve ritenersi dunque che “la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.”.
Va ricordato come per riconoscersi carattere traslativo al leasing è essenziale che questo abbia ad oggetto un bene destinato a mantenere integro il suo valore al termine del rapporto superiore all'importo convenuto per l'opzione finale di acquisto, di modo che i canoni periodici scontino anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto. La differenza tra leasing di godimento e leasing traslativo riguarda infatti la causa concreta del contratto: nel leasing di godimento si prevede che la res esaurisca la sua utilità economica entro un determinato periodo di tempo, che coincide di regola con la durata del rapporto;
nel leasing traslativo, si intende, viceversa, realizzare un preminente e coessenziale effetto traslativo, dato che il bene è destinato a conservare, alla scadenza del rapporto, un valore residuo particolarmente apprezzabile per l'utilizzatore, in quanto notevolmente superiore al prezzo di riscatto, cosicché tale riscatto non costituisce un'eventualità marginale ed accessoria, ma rientra nella funzione delle parti assegnata al contratto.
La funzione che le parti hanno in concreto dato al contratto emerge dal canone di locazione e dal prezzo di riscatto del bene: se il corrispettivo della locazione è comparabile al valore economico del
12 godimento del bene, il prezzo di riscatto sarà parametrato sull'effettivo valore del bene al momento del riscatto stesso ed il leasing va qualificato come di godimento, mentre se il canone di locazione è superiore al valore locativo, il prezzo di riscatto sarà inferiore al valore del bene al momento del riscatto stesso ed il va qualificato come leasing traslativo. Nella specie, non v'è dubbio che il leasing tra le parti abbia carattere traslativo, attesa la natura del suo oggetto (complesso immobiliare) e la limitata entità del prezzo di riscatto (€ 2.551,68), cosicché i canoni pattuiti (pari ad € 344.448,60) esauriscono quasi integralmente il valore del finanziamento.
Quanto detto non esclude tuttavia che il regolamento negoziale sia conforme alle prescrizioni dell'art. 1526 c.c., e in particolare del secondo comma, secondo quanto riconosciuto dalla stessa
Suprema RT, secondo cui “in tema di leasing traslativo, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, è valida ed efficace sia la clausola che attribuisca al concedente il diritto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione, sia quella che gli attribuisca la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del contratto al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dello stesso, dal credito vantato verso l'utilizzatore; questa clausola (cd. patto di deduzione) deve, peraltro, essere interpretata ed eseguita secondo correttezza e buona fede, cosicché, nell'ipotesi in cui, al momento dell'esazione del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non sia stato ancora venduto, il concedente dovrà portarne in diffalco il valore commerciale (palesando il criterio adottato per individuarne il valore equo di mercato in caso di contestazione della stima da parte dell'utilizzatore, che avrà l'onere di provarne l'erroneità), mentre, nella contraria ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art.1227, comma 2,
c.c., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente” (Cass. ord. n. 28022/21).
In ossequio ai suddetti principi, la domanda di restituzione dei canoni versati è infondata, nemmeno essendo giustificata la riduzione della penale prevista dall'art. 1526, II comma c.c..
Ed infatti, a fronte di un finanziamento del valore di € 344.448,60 + IVA (che è dunque l'importo che avrebbe tratto dalla puntuale esecuzione del contratto) la concedente avrebbe Controparte_1 ricevuto pagamenti 204.232,38, ottenendo la riconsegna del bene il 3.5.2022: l'immobile va valorizzato ai fini del “diffalco” al prezzo di vendita, in data 19.6.2025, per € 33.000,00, quale unica offerta mai pervenuta.
Il raffronto tra i valori sopra riportati rende palese come nessun ingiustificato arricchimento abbia tratto dalla risoluzione del contratto, riportando anzi consistenti perdite (stimabili Controparte_1 in € 107.216,22).
In caso di leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, non operando quest'ultima disciplina retroattivamente, trova applicazione analogica l'art. 1526 c.c., con
13 conseguente validità della clausola di confisca che preveda la detrazione, in favore dell'utilizzatore, del prezzo effettivamente ricavato dalla vendita del bene oggetto di riconsegna, senza che sia necessario -nel caso in cui la ricollocazione del bene sia già avvenuta - far riferimento al valore di mercato, bensì al prezzo effettivamente incassato, spettando all'utilizzatore dedurre e dimostrare che la liquidazione sia stata effettuata dall'impresa in modo non diligente o abusivamente aggravando la posizione debitoria. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16632 del 12/6/2023, Rv. 668121; id. Sez. 3,
Ordinanza n. 26518 del 11/10/2024, Rv. 672528).
In totale assenza di prova del fatto che la liquidazione sia stata fatta in modo non diligente o comunque abusivo la richiesta CTU deve considerarsi inammissibile in quanto meramente esplorativa.
Va inoltre considerato che la commercializzazione di immobili non costituisce l'attività tipica della concedente e che il bene in questione, anche perché al momento della restituzione versava in stato di abbandono, e la stessa CT di parte lo definisce “fatiscente” (pag. 6), di talchè era certamente di difficile collocazione sul mercato, cosicché non può esser considerata Controparte_1 responsabile per non aver reperito un acquirente a prezzo superiore.
Si aggiunga che la stessa tardiva restituzione ha influito sulle possibilità di commercializzazione, perché si tratta di locali commerciali siti nel piazzale delle seggiovie Nevegal di Belluno, località sciistica di bassa quota (impianti da 1.000 a 1.675 m. slm), e che tali stazioni deducate agli sport invernali notoriamente negli ultimi anni hanno visto ridursi la propria operatività, in ragione del fatto che a quell'altitudine non nevica più come in passato.
Consta invero, dall'esame dei valori dell'osservatorio mobiliare, che negli ultimi anni non vi sono vendite di locali commerciali, ma solo residenziali (circostanza confermata nella CT di parte, pagina 9).
Si deve quindi ritenere che il valore di vendita avrebbe potuto essere più alto se la restituzione fosse avvenuta al momento della risoluzione, nel 2016, quando ancora il mercato aveva una sua vitalità.
La circostanza sarebbe però comunque irrilevante ai fini del decidere, perché anche se si considerasse, in estrema ipotesi, il valore di stima proposto in CTP, il conteggio porterebbe comunque a considerare la domanda infondata, perché, pur ridotta rispetto al calcolo operato supra, residuerebbe consistente debenza a carico di in liquidazione. Parte_1
La sentenza impugnata deve pertanto essere confermata, secondo questo diverso percorso motivazionale, che tiene conto della sopravvenuta vendita del bene.
14 Le spese processuali vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicato in DM n.
55/14 e ss., nei valori medi, secondo lo scaglione azionato.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, CO 1 quater. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La RT d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
- respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1
, che vengono liquidate per compensi defensionali in complessivi € 14.317,00, Controparte_1 oltre spese generali 15%, Iva e CPA.
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, I co quater DPR n.115/02 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano, 1/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NI RT AD CA CI
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