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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2025, n. 24278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24278 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PI DA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Giuseppe Sassone, che le ha anticipate per iscritto, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore, l'avvocato IVAN DALL'ARA, che si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria di replica depositata a mezzo PEC il 30/05/2025 e insiste nell'accoglimento dei motivi. Ritenuto in fatto 1.ZZ AN ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 24 settembre 2024, che ha confermato quella resa nel rito abbreviato dal g.u.p. I Penale Sent. Sez. 5 Num. 24278 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 05/06/2025 presso il medesimo Tribunale, che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1, 219 comma 1 r.d. n. 267 del 1942, per aver concorso, quale extraneus, con l'amministratore LL UL, nella distrazione della somma di euro 330.000 di proprietà della RIMINI YACHT S.P.A., dichiarata fallita il 3 agosto 2010. 2.11 ricorso, a firma di difensori abilitati, si è affidato a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo, agganciato ai vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) e lett. c) cod. proc. pe ., dopo un'ampia premessa, ha sostanzialmente dedotto la nullità della sentenza della Corte d'appello, che, senza motivazione, non avrebbe risposto ai pur specifici motivi di gravame - persino travisati nel significato - e non avrebbe valorizzato le prove a discarico offerte dalla difesa, con particolare riferimento ai contenuti della consulenza tecnica del dr.Santolini. L'appellante aveva posto il tema della scrittura privata del marzo 2007 tra l'imputato e LL UL, in proprio e quale amministratore della fallita e delle vicende successive;
il consulente, in particolare, avrebbe fornito idonea spiegazione dei contenuti e delle finalità della scrittura privata del marzo 2007. Non rileverebbe, segnatamente, il valore del natante indicato nel contratto di leasing (verosimilmente "gonfiato" a piacimento di LL e della RIMINI YACHT, interessati ad ottenere un finanziamento maggiore dalla società di leasing), che non teneva conto della svalutazione del mezzo nautico, che si sarebbe prodotta sin dal momento della stipula del contratto. Il "valore di mercato del mezzo usato...era e sarebbe sempre stato inferiore al residuo credito vantato dalla società di leasing". Il vero e giusto prezzo dell'AICON 56, insomma, sarebbe stato di euro 758.000 circa, in linea con quanto concordato tra LL e ZZ. LL, poi, sarebbe stato solito adottare il medesimo "modus operandi", ovvero di vendere o permutare imbarcazioni oggetto di contratto di leasing;
e ancora, la difesa avrebbe provato che ZZ e la moglie ben avrebbero potuto disporre di cospicua liquidità e non sarebbe dunque inverosimile che essa fosse utilizzata "alla bisogna", anche a distanza di tempo;
non sarebbe rilevante, ancora, la mancata conservazione di documenti a sostegno della versione difensiva di ZZ, perché costui si fidava di LL, erano amici e quando le operazioni sono state compiute la società era in bonis. L'atto ricognitivo di debito del 19 marzo 2007, insomma, "andava a sostituire la vendita/permuta dell'AICON 56 con subentro incrociato nei contratti di leasing del 4 febbraio 2007". 2.2.11 secondo motivo ha lamentato la sussistenza dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. a riguardo dell'affermazione di reità dell'imputato quale concorrente extraneus nell'illecito altrui. LL ha patteggiato la pena per questa ed altre imputazioni similari, caratterizzate da modalità analoghe, tutti gli altri imputati - tranne ZZ - sono stati assolti. Illogicamente sarebbe stata tenuta in non cale la compiuta ricostruzione alternativa fornita dall'imputato, a dimostrazione che la somma contestata come oggetto di distrazione corrisponderebbe a una restituzione di denaro dopo l'intervenuta risoluzione del contratto di 2 permuta-cessione già citato. Non sarebbe altrimenti spiegabile la ragione, non chiarita in sentenza, per la quale LL abbia versato quell'importo in denaro a ZZ. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.I due motivi, strettamente connessi, a tratti generici per inidoneo confronto con l'articolazione della sentenza impugnata, vagliata in uno con il corredo espositivo di quella del primo decidente, non sono consentiti in sede di legittimità. 1.1.La giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.). 1.2.Inoltre, specie in presenza di una "doppia conforme" sulla responsabilità, come nel caso di specie, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024). 1.3. I motivi di ricorso offrono, di tutta evidenza e senza celarne l'obbiettivo, una ricostruzione alternativa dei rapporti finanziari intercorsi tra l'imputato e LL UL, precipuamente fondata sull'interpretazione della scrittura privata datata 19 marzo 2007 e sulla rielaborazione affidata alla consulenza di parte, allegata in copia al ricorso per cassazione. 1.4.La sentenza del primo giudice, il cui ragionato percorso è stato fatto proprio da quella impugnata, ha osservato che "dall'esame della contabilità di MI YA è emerso che nei confronti di ZZ AN furono emessi quattro assegni circolari, i primi tre tratti su un conto corrente acceso presso il Credito di Romagna, il quarto presso Banca Etruria, dell'importo 3 rispettivamente di 175.000 (il 20.06.2008), di 85.000 (il 30.10.2008), di 65.000 (il 30.1.2009) e di 5.000 euro, somme non connesse ad alcuna operazione annotata in contabilità, né altrimenti documentata". La prima pronuncia non si è sottratta alla compiuta disamina degli elementi di prova presentati a discarico e ne ha apprezzato l'inconsistenza ai fini della ricomposizione storica della vicenda, sull'essenziale presupposto dell'inesistenza dell'indispensabile, oggettivo conforto documentale, a riguardo - a titolo esemplificativo - degli speculari, cruciali riscontri annotativi nell'impianto contabile della fallita;
dell'assunta provenienza delle somma contante che i coniugi ZZ avrebbero versato, in conto prezzo, a LL per l'acquisto di un'imbarcazione di proprietà altrui e dell'anomalia dello iato temporale intercorso tra l'ipotetico "accumulo" della liquidità contante e la decisione di utilizzarne una parte nell'ambito dell'allegata operazione commerciale;
della documentazione relativa alle addotte "migliorie", nemmeno riepilogate e dunque non verificabili, che ZZ avrebbe apportato al natante AICON 56, a lui dato "in uso" in vista dell'acquisto, secondo la tesi difensiva, da LL UL e per le quali avrebbe sborsato cifre considerevoli;
di documentazione relativa alla presunta risoluzione consensuale del contratto di vendita dell'imbarcazione AICON 56, esito di un "ripensamento" dell'imputato (cfr. anche pag.8 sent. di appello), dinanzi al quale LL, che pure avrebbe potuto contare sull'obbligazione ex adverso assunta, non avrebbe mosso alcuna obiezione. Non solo, perché le riflessioni della sentenza di primo grado si sono soffermate anche sui profili di scarsa verosimiglianza degli accordi che si sostengono intervenuti con la scrittura "novativa", priva di data certa, del marzo 2007. Più precisamente, il giudicante di prima istanza, con calcolo aritmetico puntuale, ha soppesato l'incongruenza economica di un accordo negoziale il cui adempimento avrebbe condotto il presunto venditore - MI YA - ad incassare dal presunto, futuro compratore - ZZ - una somma (euro 450.000) notevolmente inferiore a quella che MI YA avrebbe dovuto elargire alla società di leasing, a titolo di residui canoni di locazione, per ottenere il subentro del contratto (euro 780.000, corrispondenti alla differenza tra il dovuto, euro 1.141.540,56, e l'introito di quanto pagato da ZZ fino a quel momento, ovvero, in tesi difensiva, euro 364.000). Il conteggio eseguito in sentenza (pag.18, v. poi pag.21), ha trovato conforto nelle stesse determinazioni della consulenza Santolini, che ha quantificato "il valore residuo del leasing", alla data del 23 marzo 2007, in euro 758.742,29, importo assai prossimo ai "780.000" indicati dal giudice. Il giudice di prime cure ha poi analizzato, nel dettaglio, le diverse ipotesi opzionali ed è pervenuto a soluzione conforme a quella dell'accusa: non ha valutato significativo il riferimento alla permuta del mezzo nautico denominato SIR HENRY, acquisito in leasing da ZZ, che non avrebbe potuto disporre di un veicolo non suo;
nel contesto della scrittura del marzo 2007, d'altro canto - al punto 2 - tale natante è stato indicato come destinato a vendita, non più a permuta [nella scrittura è indicato che ZZ avrebbe dovuto corrispondere le rate di leasing, la cui entità sarebbe stata imputata "quale acconto a scalare del credito vantato (euro 450.000) dalla MI YA srl per l'acquisto dell'imbarcazione AICON 56"]; in ogni caso, il giudice ha ritenuto che, anche a prescindere dal poco perspicuo tenore dell'atto negoziale, 4 dell'eventuale "reciproca successione nei contratti di leasing" non vi è conforto documentale;
ha reputato irragionevole che "ZZ potesse acquistare in parte per contanti un'imbarcazione di cui LL non era proprietario", perché l'AICON 56 era di proprietà della IS AS e, comunque, perché l'art. 1478 cod. civ. prevede l'obbligo per il venditore di cosa altrui di "procurarne l'acquisto al compratore", clausola non prevista nell'accordo (che, anzi, stabiliva che l'imbarcazione AICON 56 sarebbe rimasta "per motivi personali intestata alla MI YA che, senza limiti alcuno" si impegnava a riconoscerne la proprietà in capo a ZZ medesimo). Al robusto compendio di indicatori di intima inaffidabilità dello scritto, così univocamente valorizzati, la sentenza di primo grado ha affiancato l'esito della disamina dell'apporto dichiarativo fornito in altro procedimento penale, i cui atti fanno parte del fascicolo del giudizio, dalla figlia del ZZ, MA (pag. 20 e seg.), che ha riferito di comportamenti vessatori di LL, in suo danno, a che non "facesse la spia" in relazione alla falsificazione di documenti di singole imbarcazioni, pena ritorsioni nei confronti dei suoi genitori;
che il padre non era a conoscenza che il contratto di leasing dell'AICON 56 non fosse intestato a LL;
che il padre aveva rinunciato all'acquisto del bene non per sopraggiunte difficoltà finanziarie, ma a causa di una sopravvenuta, forte depressione. 1.5. Ebbene, alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Ed ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (sez. U 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621). Sul punto, vale la pena ancora rammentare che è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice - come avvenuto nel caso di specie - per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla 5 lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; principio già affermato da sez. U n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998). 1.6. Quanto, poi, all'esigibilità di un vaglio meditato, adeguatamente esplicitato, delle riflessioni della consulenza della parte privata, il collegio condivide l'indirizzo giurisprudenziale da tempo radicato, secondo il quale "il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo" (sez. 2, n. 15248 del 24/01/2020, Grimani, Rv.279062; sez. 5, n.42821 del 19/06/2014, Ganci e altri, Rv.262111). Non si rinvengono, nell'apparato logico-enunciativo delle conformi sentenze di merito, le aporie variamente denunciate dal ricorrente, perché i refusi certamente presenti nella sentenza della Corte territoriale (riguardanti, per lo più, il riepilogo dei motivi di gravame) non hanno influito sul nucleo essenziale del tessuto giustificativo che si è coerentemente allineato a quello di primo grado, con particolare riferimento all'insussistenza di un rapporto sottostante all'emissione di assegni di cospicuo valore tra la società fallita e il beneficiario e all'inesistenza di un corredo documentale idoneo a convalidare la prospettazione difensiva. Va invero condiviso il principio esegetico, da tempo elaborato da questa Corte, secondo il quale gli errori logici e di fatto da cui sono inficiati alcuni degli argomenti enunciati in una sentenza non valgono a determinare l'annullamento della stessa quando altre ragioni ed argomenti incensurabili ed autonomi rispetto a quelli viziati giustificano in modo adeguato la decisione (sez.1, n. 604 del 02/05/1967, Solejam, Rv. 105773). E' invece di immediato risalto come le proposizioni dell'atto di ricorso siano orientate - precipuamente sulla scorta del parere di un consulente - a sollecitare una chiave interpretativa della vicenda semplicemente differente rispetto a quella, ispirata ad appropriati criteri di logica inferenziale, prescelta dalle argomentazioni della doppia conforme. In tale solco possono inscriversi, agevolmente, le considerazioni - che, peraltro, evitano di misurarsi attentamente con i circostanziati rilievi dei provvedimenti del duplice grado - sull'intendimento di LL di fornire alla società di leasing <completa garanzia [...] nell'eventualità che l'intestatario del contratto risultasse in qualunque forma inadempiente">; sull'obbiettivo da lui perseguito "di concordare il prezzo" con la società di leasing <"enfatizzandolo a suo piacimento", per ricevere il tantundem per acquisire liquidità, per poi "rinnodulare il contratto, a suo esclusivo tornaconto con l'uso strumentale dei prestanomi, strumentalizzando e "prendendo in giro", a loro volta, i clienti che di mano in mano cadevano nella sua rete">, sostanzialmente convenendo, con questi ultimi, un prezzo apparentemente appetibile ed "inferiore" rispetto alla somma residua, dovuta alla società di leasing. E meritano analoga critica le notazioni di dissenso che investono il rapporto "amicale" e di fiducia, che intercorreva tra LL e ZZ - invero compatibile con la concertazione di un'operazione distrattiva di ragguardevoli risorse di proprietà della fallita, la 6 cui procedura concorsuale ha sofferto di una profonda voragine debitoria - la dimostrazione, fornita da un secondo consulente, delle ampie disponibilità economiche di ZZ e della moglie;
che ZZ potesse opinare, in buona fede, che il denaro ricevuto non provenisse dalla società fallita ma da LL, personalmente. 1.7. Sotto il profilo della prova dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, sulla quale si è speso il secondo motivo di ricorso, deve essere ricordato, in primo luogo, che esso è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, né - correlativamente - l'intento specifico di conseguire un profitto economico personale, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; sez. 5, n. 3229/13 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932; conf., ex plurimis, sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407; sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214) e in definitiva la consapevolezza dell'incidenza dell'atto distrattivo sulle prospettive di soddisfacimento concorsuale dei creditori (sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Rv. 269562); e, in secondo luogo, che il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella delrintraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (sez.5, n. 4710 del 14/10/2019, Falcioni, Rv. 278156); la prova dell'elemento soggettivo dell'extraneus ben può essere ricavata dalle obbiettive caratteristiche della transazione commerciale, come la natura stessa dell'atto distrattivo (in motivazione, sez.5, n. 26501 del 31/03/2021, P.G. in proc. Abate, Rv. 281555). A quest'ultimo proposito, con sillogismo persuasivo ed immune da censure in sede di legittimità, la sentenza impugnata ha osservato che dall'esame dell'estratto conto relativo al rapporto bancario su cui tali assegni furono negoziati l'imputato ha potuto facilmente avvedersi che i titoli erano stati tratti dalla MI YA S.p.a. e non da LL UL (pag.8). Sicchè non rileva, per un verso, che non siano stati descritti, in sentenza, l'"interesse" o il "tornaconto" perseguito da LL con il compimento dell'operazione di depauperamento delle disponibilità finanziarie della società; mentre, per altro verso - ed anche al di là delle dissertazioni che le pronunce di merito hanno dedicato all'inattendibilità della versione difensiva del ricorrente - la cognizione dell'imputato di incamerare ingenti importi in denaro, provenienti da una società nei cui confronti, per sua medesima ammissione negli atti di impugnazione, non vantava credito alcuno, rappresenta prova appagante della coscienza e volontà di fornire un significativo apporto causale al perfezionamento dell'attività di indebita spoliazione delle sue risorse. 7 Né ha rilievo, infine, che gli originari coimputati siano stati prosciolti dai rispettivi addebiti dalla sentenza di primo grado, emergendo in proposito che le singole posizioni - non comuni a quella del ricorrente - siano state differenziate per ragioni attinenti alla specifica condotta a ciascuno attribuita, a lui non estensibili. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 05/06/2025 Il congigliere estensore Il Presidente
sentite le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Giuseppe Sassone, che le ha anticipate per iscritto, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore, l'avvocato IVAN DALL'ARA, che si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria di replica depositata a mezzo PEC il 30/05/2025 e insiste nell'accoglimento dei motivi. Ritenuto in fatto 1.ZZ AN ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 24 settembre 2024, che ha confermato quella resa nel rito abbreviato dal g.u.p. I Penale Sent. Sez. 5 Num. 24278 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 05/06/2025 presso il medesimo Tribunale, che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1, 219 comma 1 r.d. n. 267 del 1942, per aver concorso, quale extraneus, con l'amministratore LL UL, nella distrazione della somma di euro 330.000 di proprietà della RIMINI YACHT S.P.A., dichiarata fallita il 3 agosto 2010. 2.11 ricorso, a firma di difensori abilitati, si è affidato a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo, agganciato ai vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) e lett. c) cod. proc. pe ., dopo un'ampia premessa, ha sostanzialmente dedotto la nullità della sentenza della Corte d'appello, che, senza motivazione, non avrebbe risposto ai pur specifici motivi di gravame - persino travisati nel significato - e non avrebbe valorizzato le prove a discarico offerte dalla difesa, con particolare riferimento ai contenuti della consulenza tecnica del dr.Santolini. L'appellante aveva posto il tema della scrittura privata del marzo 2007 tra l'imputato e LL UL, in proprio e quale amministratore della fallita e delle vicende successive;
il consulente, in particolare, avrebbe fornito idonea spiegazione dei contenuti e delle finalità della scrittura privata del marzo 2007. Non rileverebbe, segnatamente, il valore del natante indicato nel contratto di leasing (verosimilmente "gonfiato" a piacimento di LL e della RIMINI YACHT, interessati ad ottenere un finanziamento maggiore dalla società di leasing), che non teneva conto della svalutazione del mezzo nautico, che si sarebbe prodotta sin dal momento della stipula del contratto. Il "valore di mercato del mezzo usato...era e sarebbe sempre stato inferiore al residuo credito vantato dalla società di leasing". Il vero e giusto prezzo dell'AICON 56, insomma, sarebbe stato di euro 758.000 circa, in linea con quanto concordato tra LL e ZZ. LL, poi, sarebbe stato solito adottare il medesimo "modus operandi", ovvero di vendere o permutare imbarcazioni oggetto di contratto di leasing;
e ancora, la difesa avrebbe provato che ZZ e la moglie ben avrebbero potuto disporre di cospicua liquidità e non sarebbe dunque inverosimile che essa fosse utilizzata "alla bisogna", anche a distanza di tempo;
non sarebbe rilevante, ancora, la mancata conservazione di documenti a sostegno della versione difensiva di ZZ, perché costui si fidava di LL, erano amici e quando le operazioni sono state compiute la società era in bonis. L'atto ricognitivo di debito del 19 marzo 2007, insomma, "andava a sostituire la vendita/permuta dell'AICON 56 con subentro incrociato nei contratti di leasing del 4 febbraio 2007". 2.2.11 secondo motivo ha lamentato la sussistenza dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. a riguardo dell'affermazione di reità dell'imputato quale concorrente extraneus nell'illecito altrui. LL ha patteggiato la pena per questa ed altre imputazioni similari, caratterizzate da modalità analoghe, tutti gli altri imputati - tranne ZZ - sono stati assolti. Illogicamente sarebbe stata tenuta in non cale la compiuta ricostruzione alternativa fornita dall'imputato, a dimostrazione che la somma contestata come oggetto di distrazione corrisponderebbe a una restituzione di denaro dopo l'intervenuta risoluzione del contratto di 2 permuta-cessione già citato. Non sarebbe altrimenti spiegabile la ragione, non chiarita in sentenza, per la quale LL abbia versato quell'importo in denaro a ZZ. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.I due motivi, strettamente connessi, a tratti generici per inidoneo confronto con l'articolazione della sentenza impugnata, vagliata in uno con il corredo espositivo di quella del primo decidente, non sono consentiti in sede di legittimità. 1.1.La giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.). 1.2.Inoltre, specie in presenza di una "doppia conforme" sulla responsabilità, come nel caso di specie, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024). 1.3. I motivi di ricorso offrono, di tutta evidenza e senza celarne l'obbiettivo, una ricostruzione alternativa dei rapporti finanziari intercorsi tra l'imputato e LL UL, precipuamente fondata sull'interpretazione della scrittura privata datata 19 marzo 2007 e sulla rielaborazione affidata alla consulenza di parte, allegata in copia al ricorso per cassazione. 1.4.La sentenza del primo giudice, il cui ragionato percorso è stato fatto proprio da quella impugnata, ha osservato che "dall'esame della contabilità di MI YA è emerso che nei confronti di ZZ AN furono emessi quattro assegni circolari, i primi tre tratti su un conto corrente acceso presso il Credito di Romagna, il quarto presso Banca Etruria, dell'importo 3 rispettivamente di 175.000 (il 20.06.2008), di 85.000 (il 30.10.2008), di 65.000 (il 30.1.2009) e di 5.000 euro, somme non connesse ad alcuna operazione annotata in contabilità, né altrimenti documentata". La prima pronuncia non si è sottratta alla compiuta disamina degli elementi di prova presentati a discarico e ne ha apprezzato l'inconsistenza ai fini della ricomposizione storica della vicenda, sull'essenziale presupposto dell'inesistenza dell'indispensabile, oggettivo conforto documentale, a riguardo - a titolo esemplificativo - degli speculari, cruciali riscontri annotativi nell'impianto contabile della fallita;
dell'assunta provenienza delle somma contante che i coniugi ZZ avrebbero versato, in conto prezzo, a LL per l'acquisto di un'imbarcazione di proprietà altrui e dell'anomalia dello iato temporale intercorso tra l'ipotetico "accumulo" della liquidità contante e la decisione di utilizzarne una parte nell'ambito dell'allegata operazione commerciale;
della documentazione relativa alle addotte "migliorie", nemmeno riepilogate e dunque non verificabili, che ZZ avrebbe apportato al natante AICON 56, a lui dato "in uso" in vista dell'acquisto, secondo la tesi difensiva, da LL UL e per le quali avrebbe sborsato cifre considerevoli;
di documentazione relativa alla presunta risoluzione consensuale del contratto di vendita dell'imbarcazione AICON 56, esito di un "ripensamento" dell'imputato (cfr. anche pag.8 sent. di appello), dinanzi al quale LL, che pure avrebbe potuto contare sull'obbligazione ex adverso assunta, non avrebbe mosso alcuna obiezione. Non solo, perché le riflessioni della sentenza di primo grado si sono soffermate anche sui profili di scarsa verosimiglianza degli accordi che si sostengono intervenuti con la scrittura "novativa", priva di data certa, del marzo 2007. Più precisamente, il giudicante di prima istanza, con calcolo aritmetico puntuale, ha soppesato l'incongruenza economica di un accordo negoziale il cui adempimento avrebbe condotto il presunto venditore - MI YA - ad incassare dal presunto, futuro compratore - ZZ - una somma (euro 450.000) notevolmente inferiore a quella che MI YA avrebbe dovuto elargire alla società di leasing, a titolo di residui canoni di locazione, per ottenere il subentro del contratto (euro 780.000, corrispondenti alla differenza tra il dovuto, euro 1.141.540,56, e l'introito di quanto pagato da ZZ fino a quel momento, ovvero, in tesi difensiva, euro 364.000). Il conteggio eseguito in sentenza (pag.18, v. poi pag.21), ha trovato conforto nelle stesse determinazioni della consulenza Santolini, che ha quantificato "il valore residuo del leasing", alla data del 23 marzo 2007, in euro 758.742,29, importo assai prossimo ai "780.000" indicati dal giudice. Il giudice di prime cure ha poi analizzato, nel dettaglio, le diverse ipotesi opzionali ed è pervenuto a soluzione conforme a quella dell'accusa: non ha valutato significativo il riferimento alla permuta del mezzo nautico denominato SIR HENRY, acquisito in leasing da ZZ, che non avrebbe potuto disporre di un veicolo non suo;
nel contesto della scrittura del marzo 2007, d'altro canto - al punto 2 - tale natante è stato indicato come destinato a vendita, non più a permuta [nella scrittura è indicato che ZZ avrebbe dovuto corrispondere le rate di leasing, la cui entità sarebbe stata imputata "quale acconto a scalare del credito vantato (euro 450.000) dalla MI YA srl per l'acquisto dell'imbarcazione AICON 56"]; in ogni caso, il giudice ha ritenuto che, anche a prescindere dal poco perspicuo tenore dell'atto negoziale, 4 dell'eventuale "reciproca successione nei contratti di leasing" non vi è conforto documentale;
ha reputato irragionevole che "ZZ potesse acquistare in parte per contanti un'imbarcazione di cui LL non era proprietario", perché l'AICON 56 era di proprietà della IS AS e, comunque, perché l'art. 1478 cod. civ. prevede l'obbligo per il venditore di cosa altrui di "procurarne l'acquisto al compratore", clausola non prevista nell'accordo (che, anzi, stabiliva che l'imbarcazione AICON 56 sarebbe rimasta "per motivi personali intestata alla MI YA che, senza limiti alcuno" si impegnava a riconoscerne la proprietà in capo a ZZ medesimo). Al robusto compendio di indicatori di intima inaffidabilità dello scritto, così univocamente valorizzati, la sentenza di primo grado ha affiancato l'esito della disamina dell'apporto dichiarativo fornito in altro procedimento penale, i cui atti fanno parte del fascicolo del giudizio, dalla figlia del ZZ, MA (pag. 20 e seg.), che ha riferito di comportamenti vessatori di LL, in suo danno, a che non "facesse la spia" in relazione alla falsificazione di documenti di singole imbarcazioni, pena ritorsioni nei confronti dei suoi genitori;
che il padre non era a conoscenza che il contratto di leasing dell'AICON 56 non fosse intestato a LL;
che il padre aveva rinunciato all'acquisto del bene non per sopraggiunte difficoltà finanziarie, ma a causa di una sopravvenuta, forte depressione. 1.5. Ebbene, alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Ed ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (sez. U 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621). Sul punto, vale la pena ancora rammentare che è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice - come avvenuto nel caso di specie - per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla 5 lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; principio già affermato da sez. U n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998). 1.6. Quanto, poi, all'esigibilità di un vaglio meditato, adeguatamente esplicitato, delle riflessioni della consulenza della parte privata, il collegio condivide l'indirizzo giurisprudenziale da tempo radicato, secondo il quale "il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo" (sez. 2, n. 15248 del 24/01/2020, Grimani, Rv.279062; sez. 5, n.42821 del 19/06/2014, Ganci e altri, Rv.262111). Non si rinvengono, nell'apparato logico-enunciativo delle conformi sentenze di merito, le aporie variamente denunciate dal ricorrente, perché i refusi certamente presenti nella sentenza della Corte territoriale (riguardanti, per lo più, il riepilogo dei motivi di gravame) non hanno influito sul nucleo essenziale del tessuto giustificativo che si è coerentemente allineato a quello di primo grado, con particolare riferimento all'insussistenza di un rapporto sottostante all'emissione di assegni di cospicuo valore tra la società fallita e il beneficiario e all'inesistenza di un corredo documentale idoneo a convalidare la prospettazione difensiva. Va invero condiviso il principio esegetico, da tempo elaborato da questa Corte, secondo il quale gli errori logici e di fatto da cui sono inficiati alcuni degli argomenti enunciati in una sentenza non valgono a determinare l'annullamento della stessa quando altre ragioni ed argomenti incensurabili ed autonomi rispetto a quelli viziati giustificano in modo adeguato la decisione (sez.1, n. 604 del 02/05/1967, Solejam, Rv. 105773). E' invece di immediato risalto come le proposizioni dell'atto di ricorso siano orientate - precipuamente sulla scorta del parere di un consulente - a sollecitare una chiave interpretativa della vicenda semplicemente differente rispetto a quella, ispirata ad appropriati criteri di logica inferenziale, prescelta dalle argomentazioni della doppia conforme. In tale solco possono inscriversi, agevolmente, le considerazioni - che, peraltro, evitano di misurarsi attentamente con i circostanziati rilievi dei provvedimenti del duplice grado - sull'intendimento di LL di fornire alla società di leasing <completa garanzia [...] nell'eventualità che l'intestatario del contratto risultasse in qualunque forma inadempiente">; sull'obbiettivo da lui perseguito "di concordare il prezzo" con la società di leasing <"enfatizzandolo a suo piacimento", per ricevere il tantundem per acquisire liquidità, per poi "rinnodulare il contratto, a suo esclusivo tornaconto con l'uso strumentale dei prestanomi, strumentalizzando e "prendendo in giro", a loro volta, i clienti che di mano in mano cadevano nella sua rete">, sostanzialmente convenendo, con questi ultimi, un prezzo apparentemente appetibile ed "inferiore" rispetto alla somma residua, dovuta alla società di leasing. E meritano analoga critica le notazioni di dissenso che investono il rapporto "amicale" e di fiducia, che intercorreva tra LL e ZZ - invero compatibile con la concertazione di un'operazione distrattiva di ragguardevoli risorse di proprietà della fallita, la 6 cui procedura concorsuale ha sofferto di una profonda voragine debitoria - la dimostrazione, fornita da un secondo consulente, delle ampie disponibilità economiche di ZZ e della moglie;
che ZZ potesse opinare, in buona fede, che il denaro ricevuto non provenisse dalla società fallita ma da LL, personalmente. 1.7. Sotto il profilo della prova dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, sulla quale si è speso il secondo motivo di ricorso, deve essere ricordato, in primo luogo, che esso è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, né - correlativamente - l'intento specifico di conseguire un profitto economico personale, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; sez. 5, n. 3229/13 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932; conf., ex plurimis, sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407; sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214) e in definitiva la consapevolezza dell'incidenza dell'atto distrattivo sulle prospettive di soddisfacimento concorsuale dei creditori (sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Rv. 269562); e, in secondo luogo, che il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella delrintraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (sez.5, n. 4710 del 14/10/2019, Falcioni, Rv. 278156); la prova dell'elemento soggettivo dell'extraneus ben può essere ricavata dalle obbiettive caratteristiche della transazione commerciale, come la natura stessa dell'atto distrattivo (in motivazione, sez.5, n. 26501 del 31/03/2021, P.G. in proc. Abate, Rv. 281555). A quest'ultimo proposito, con sillogismo persuasivo ed immune da censure in sede di legittimità, la sentenza impugnata ha osservato che dall'esame dell'estratto conto relativo al rapporto bancario su cui tali assegni furono negoziati l'imputato ha potuto facilmente avvedersi che i titoli erano stati tratti dalla MI YA S.p.a. e non da LL UL (pag.8). Sicchè non rileva, per un verso, che non siano stati descritti, in sentenza, l'"interesse" o il "tornaconto" perseguito da LL con il compimento dell'operazione di depauperamento delle disponibilità finanziarie della società; mentre, per altro verso - ed anche al di là delle dissertazioni che le pronunce di merito hanno dedicato all'inattendibilità della versione difensiva del ricorrente - la cognizione dell'imputato di incamerare ingenti importi in denaro, provenienti da una società nei cui confronti, per sua medesima ammissione negli atti di impugnazione, non vantava credito alcuno, rappresenta prova appagante della coscienza e volontà di fornire un significativo apporto causale al perfezionamento dell'attività di indebita spoliazione delle sue risorse. 7 Né ha rilievo, infine, che gli originari coimputati siano stati prosciolti dai rispettivi addebiti dalla sentenza di primo grado, emergendo in proposito che le singole posizioni - non comuni a quella del ricorrente - siano state differenziate per ragioni attinenti alla specifica condotta a ciascuno attribuita, a lui non estensibili. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 05/06/2025 Il congigliere estensore Il Presidente