Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 06/03/2026, n. 4272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4272 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04272/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05665/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5665 del 2025, proposto da IM OC, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
della violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lazio, Sez. III bis, n. 1837/2024, pubblicata il 30/01/2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. CI LE PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce, con ricorso notificato in data 8.5.2025, avverso l’atto con cui il Commissario ad acta – nominato per l’esecuzione della sentenza n. 1837/2024, resa ai sensi dell’art. 117 c.p.a, - aveva provveduto ad adottare un provvedimento espresso sulla istanza del ricorrente in merito alla validità di alcuni titoli di partecipazione al concorso.
2. A sostegno del ricorso deduce che il provvedimento del Commissario ad acta si pone quale elusione del giudicato della sentenza n. 1837/2024.
3. Alla camera di consiglio del 17.12.2025, il Collegio sollevava – alla presenza delle parti con annotazione nel verbale di udienza – eccezione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. di possibile tardività del ricorso essendo trascorsi i 60 giorni previsti per sollevare reclamo o introdurre un ricorso autonomo avverso l’atto ritenuto lesivo, assegnando termine per presentare memorie su tale questione.
4. Nessun delle parti produceva memorie.
5. Alla camera di consiglio del 4.3.2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è inammissibile.
E’ incontestato che l’atto ritenuto lesivo da parte ricorrente, in quanto in violazione o elusione del giudicato di cui alla sentenza di questa Sezione n. 1837/2024 è stato adottato dal Commissario ad acta, all’uopo nominato per la relativa esecuzione.
Il codice prevede che, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la parte possa agire avverso gli atti adottati dal Commissario ad acta mediante lo strumento del reclamo, come previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a., proponibile entro sessanta giorni (termine perentorio) dalla comunicazione o piena conoscenza dell’atto, dinanzi al giudice dell'ottemperanza che ha nominato il commissario (sulla natura degli atti del Commissario ad acta e sui rimedi esperibili, cfr. Cons. St., IV, sentenza n. 52/2015), anche qualora ciò avvenga nell’ambito dei giudizi avverso il silenzio-inadempimento.
Peraltro, sulla portata della richiamata norma si è pronunciata l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato chiarendo che: “ Gli atti adottati dal commissario ad acta non sono annullabili dall'amministrazione nell'esercizio del proprio potere di autotutela, né sono da questa impugnabili davanti al giudice della cognizione, ma sono esclusivamente reclamabili, a seconda dei casi, innanzi al giudice dell'ottemperanza, ai sensi dell'art. 114, co. 6, c.p.a. ovvero innanzi al giudice del giudizio sul silenzio, ai sensi dell'art. 117, co. 4, c.p.a. ” (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2021, n. 8).
Appare incontestato che, nel caso di specie, l’atto ritenuto illegittimo è stato adottato dal Commissario ad acta con provvedimento prot. n. 97598 del 23.12.2024 e che parte ricorrente non ha tempestivamente agito (mediante reclamo o ricorso autonomo) avverso tale atto, notificando il presente ricorso oltre il termine previsto dal citato art. 114, comma 6, c.p.a..
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivo.
7. Sussistono giusti motivi, attesa la natura in rito della presente decisione, per procedere alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL ET, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
CI LE PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI LE PI | AL ET |
IL SEGRETARIO