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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/11/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna AU AG Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1257 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nata a [...], l'[...], rappresentata e di- Parte_1
fesa dall'avv. Carmelo Amoroso, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E
, nato ad [...], il [...], rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Salvatore Vaccaro, giusta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 28 ottobre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 24 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis Parte_1 Controparte_1
51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 agosto 2025, con- tenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a ca- rico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se- parazione e di divorzio.
Sostituita l'udienza dal deposito di note scritte, le parti hanno depositato una dichiarazione sottoscritta di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28 otto- bre 2025, innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso e in particolare nella pronuncia di separazione e successivamente di divorzio.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è di- venuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, preso atto che dal matrimonio non sono nati figli e rilevato che non sono state previste condizioni , ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dai medesimi ricorrenti nel ricorso introduttivo cumulativamente alla domanda di separazione, da ritenere ammis- sibile sulla scorta dell'interpretazione suggerita dalla Corte di Cassazione nella
- 2 - ordinanza n. 28727/2023, la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70
e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi (dall'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta) prov- veda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70;
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il P.M., non definitivamente pronunciando: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi, nata a Parte_1
Cateltermini, l'11 giugno 1970 e nato ad [...], il 20 Controparte_1
febbraio 1979, i quali hanno contratto matrimonio il 9 dicembre 2022 a Castel- termini, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Castelter- mini al n. 6, parte I, dell'anno 2022; provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo dalla- sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- 3 - Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 6 novembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. AU AG
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna AU AG Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1257 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nata a [...], l'[...], rappresentata e di- Parte_1
fesa dall'avv. Carmelo Amoroso, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E
, nato ad [...], il [...], rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Salvatore Vaccaro, giusta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 28 ottobre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 24 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis Parte_1 Controparte_1
51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 agosto 2025, con- tenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a ca- rico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se- parazione e di divorzio.
Sostituita l'udienza dal deposito di note scritte, le parti hanno depositato una dichiarazione sottoscritta di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28 otto- bre 2025, innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso e in particolare nella pronuncia di separazione e successivamente di divorzio.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è di- venuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, preso atto che dal matrimonio non sono nati figli e rilevato che non sono state previste condizioni , ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dai medesimi ricorrenti nel ricorso introduttivo cumulativamente alla domanda di separazione, da ritenere ammis- sibile sulla scorta dell'interpretazione suggerita dalla Corte di Cassazione nella
- 2 - ordinanza n. 28727/2023, la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70
e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi (dall'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta) prov- veda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70;
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il P.M., non definitivamente pronunciando: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi, nata a Parte_1
Cateltermini, l'11 giugno 1970 e nato ad [...], il 20 Controparte_1
febbraio 1979, i quali hanno contratto matrimonio il 9 dicembre 2022 a Castel- termini, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Castelter- mini al n. 6, parte I, dell'anno 2022; provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo dalla- sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- 3 - Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 6 novembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. AU AG
- 4 -