Ordinanza collegiale 8 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 15/04/2026, n. 6798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6798 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06798/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13531/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13531 del 2021, proposto da
Az. Agr. Agosti Natalino, Az. Agr. AL Alessandro, Az. Agr. TA Giovanni, Az. Agr. BO EN e AS Ss, Az. Agr. RI Lorenzo, Az.A Gr. FI di MA NI di DI NI e C. Ss, Soc. Agr. Boiana di GA AN e C. Ss, Az. Agr. CO Ora Soc. Agr. CO A R.L., Soc. Agr. Eredi di IU OB Ss, Az. Agr. il Campo di SO LE e EL, Az. Agr. AN BE e FI Ss, Az. Agr. ET IG Ss, Az. Agr. ON Alessandro, Az. Agr. ER EL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dell’atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002410 34/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Brescia, notificato all’azienda agricola GO LI;
- dell’atto di intimazione di pagamento n. 019 2021 90003150 18/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Bergamo, notificato all’azienda agricola ALARI ALESSANDO;
- dell’atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002403 27/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Brescia, notificato all’azienda agricola AG NI;
- dell’atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002435 59/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Brescia, notificato all’azienda agricola ET EN E MASSIMO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA;
- dell’atto di intimazione di pagamento n. 035 2021 90000593 36/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Cremona, notificato all’azienda agricola ZA NZ;
- dell’atto di intimazione di pagamento n. 019 2021 90003171 39/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Bergamo, notificato alla SOCIETÀ AGRICOLA FIGLI DI ERMANNO ON DI DI ON & C. S.S.;
- dell’atto di intimazione di pagamento n. 064 2021 90001493 29/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Mantova, notificato alla SOCIETÀ AGRICOLA “BOIANA” DI AV CO E C. S.S.;
- dell’atto di intimazione di pagamento n. 122 2021 90009701 06/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Verona, notificato alla SOCIETÀ AGRICOLA GIACOMAZZI A R.L. ora SOCIETÀ AGRICOLA GIACOMAZZI A R.L.;
- dell’atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002443 67/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Brescia, notificato alla SOCIETÀ AGRICOLA EREDI DI GI TO S.S.;
- dell’atto di intimazione di pagamento n. 117 2021 90002819 79/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Varese, notificato all’azienda agricola IL CAMPO DI SO LE E PIERLO;
- dell’atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002430 54/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Brescia, notificato alla SOCIETÀ AGRICOLA NE BE E FIGLI S.S.;
- dell’atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002438 62/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Brescia, notificato all’azienda agricola PRETI GIANLUIGI S.S. SOCIETÀ AGRICOLA;
- dell’atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002418 42/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Brescia, notificato all’azienda agricola TO ES;
- dell’atto di intimazione di pagamento n. 068 2021 90017741 18/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Milano, notificato all’azienda agricola MA LO;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, “anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione e di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa NI AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 13.12.2021 è stato proposto dinnanzi a codesto Ufficio il ricorso indicato in epigrafe avente come oggetto l’annullamento delle indicate cartelle di pagamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione eccependo l’inammissibilità del ricorso collettivo proposto e, nel merito, domandandone il rigetto.
In data 10.11.2023 l’az. agr. FI di MA NI ha depositato la rinuncia al ricorso, ritualmente notificata.
In data 09.11.2023 l’az. agr. RI Lorenzo ha depositato la rinuncia al ricorso, ritualmente notificata.
A seguito del decesso in data 27.08.2024 del sig. ER EL, titolare della az. agr. ER EL, in data 08.04.2025 il giudizio si è interrotto (cfr. ordinanza collegiale nr. 6971/2025).
Con atto depositato il 7 luglio 2025 e notificato in pari data il giudizio è stato riassunto per i seguenti ricorrenti: AZ. AGR. GO LI; AZ. AGR. AG NI; AZ. AGR. BOIANA DI AV CO E C. S.S.; AZ. AGR. EREDI DI GI TO S.S.; AZIENDA AGRICOLA IL CAMPO DI SO LE E PIERLO; AZ. AGR. NE BE E FIGLI S.S.; AZ. AGR. PRETI GIANLUIGI S.S.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti dei ricorrenti rinunciatari, ex art. 84 comma 3 c.p.a..
Il Collegio dichiara, altresì, l’estinzione del giudizio nei confronti del ricorrente deceduto ER EL, giusta la mancata tempestiva riassunzione ex art. 300 c.p.c.
Il ricorso, quanto alle altre parti ricorrenti, deve essere dichiarato inammissibile.
Si ritiene, infatti, di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale a mente del quale il ricorso collettivo ha carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione. Il cumulo soggettivo può essere ammesso solo ove sussistano congiuntamente i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti - ossia che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi - e dell'assenza di un conflitto di interesse. Anche il ricorso cumulativo rappresenta deroga alla regola generale secondo cui il ricorso deve avere ad oggetto un solo provvedimento. Il cumulo oggettivo è però consentito qualora tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un unico ricorso. È necessario cioè riscontrare una connessione oggettiva tra gli atti impugnati, in quanto riferibili ad una stessa ed unica sequenza procedimentale o iscrivibili all'interno della medesima azione amministrativa.
Entrambi i presupposti risultato carenti quando sono impugnate le cartelle di pagamento inviate a diverse Aziende agricole, per gli importi dalle stesse dovuti ad AGEA in conseguenza del superamento delle quote-latte loro attribuite (cfr. T.A.R. Venezia Veneto sez. II, 26/09/2022, n. 1443; Consiglio di Stato sez. III, 7/04/2023, n. 3585).
Le spese processuali possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte estinto e in parte inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI DA, Presidente
NI AT, Primo Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI AT | VI DA |
IL SEGRETARIO