Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/03/2026, n. 5900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5900 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05900/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00621/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 621 del 2024, proposto da IA D’AT, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Daniele Rosato e Francesco Emanuele Salamone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, corso del Rinascimento n. 11;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento n. 144 di data 11.7.2022 – trasmesso al ricorrente in data 19.7.2023 unitamente alla nota prot. 28412 di pari data – con il quale il dipinto di sua proprietà “ No swearing allowed ”, realizzato dall'artista francese OU OI, è stato dichiarato di interesse storico artistico particolarmente importante e della relazione tecnico-scientifica allegata;
del silenzio-rigetto formatosi sul ricorso amministrativo, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 42/2004, presentato dall'odierno ricorrente in data 10.8.2023 avverso il predetto provvedimento;
di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi, tra gli altri, per quanto occorrer possa e per quanto di interesse, il verbale della Commissione dell’Ufficio esportazione di Roma del 21.3.2022 nella parte in cui si propone avvio del procedimento di dichiarazione, la nota 25.3.2022 prot. 10201, la nota prot. 25140 del 9.6.2022, la proposta di tutela e l’approvazione di detta proposta, le note di trasmissione/notifica del predetto atto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa IN RG e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto n. 144 dell’11 luglio 2022, il Ministero della cultura, Commissione regionale per il patrimonio culturale del Lazio, ha dichiarato l’opera di OU OI intitolata “ No swearing allowed ” di interesse storico artistico particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) e d), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
2. In data 10 agosto 2023 il sig. IA D’AT, proprietario dell’opera, al quale il decreto di vincolo era stato notificato solo il 19 luglio 2023, ha proposto avverso lo stesso ricorso amministrativo ex art. 16 del d.lgs. n. 42 del 2004, deducendo due motivi di censura così rubricati:
- “ I Motivo (di diritto): Illegittimità del provvedimento di notifica per violazione dell’art. 14, I e II c., d.lgv. 42/04. Assenza di notifica al proprietario del bene della comunicazione di avvio del procedimento. Difetto di contraddittorio e partecipazione al procedimento amministrativo ”;
- “ II Motivo: Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto. Difetto di istruttoria. Motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria ”.
3. Con l’odierno ricorso, notificato il 4 gennaio 2024 e depositato il 18 gennaio 2024, il sig. D’AT ha quindi impugnato il decreto di vincolo, nonché il silenzio-rigetto formatosi sul predetto ricorso amministrativo in considerazione dell’inutile decorso del termine di novanta giorni di cui all’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004.
Il gravame è affidato ai seguenti due motivi di censura, con i quali vengono denunciati i medesimi vizi fatti valere in sede amministrativa:
- “ I. Violazione dell’art. 14, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 42/2004. Assenza di notifica al proprietario del bene della comunicazione di avvio del procedimento. Difetto di contraddittorio e partecipazione al procedimento amministrativo, adeguata istruttoria e motivazione ;
- “ II. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto. Difetto di istruttoria. Motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria. Violazione di legge ”.
4. Il Ministero della cultura si è costituito in resistenza, con atto di mero stile, il 19 gennaio 2024.
5. In data 8 maggio 2024 il ricorrente ha depositato istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, motivata in relazione all’avvenuto accoglimento, con decreto direttoriale n. 160 del 26 febbraio 2024, versato in atti, del ricorso amministrativo proposto avverso il decreto di vincolo, del quale, per l’effetto, è stato disposto l’annullamento.
6. Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2026, in vista della quale anche la difesa erariale ha depositato il decreto di accoglimento del ricorso amministrativo, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Stante l’intervenuto annullamento in sede giustiziale del decreto impositivo del vincolo culturale oggetto del presente gravame, al Collegio non resta che dichiarare, in conformità alla richiesta formulata dal ricorrente, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. La successiva decisione amministrativa resa dal Ministero della cultura comporta, infatti, la piena realizzazione dell’interesse legittimo, di natura oppositiva, azionato in giudizio dal ricorrente.
8. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico del Ministero resistente, avendo lo stesso riconosciuto, con il decreto di accoglimento del ricorso amministrativo, anche alla luce del parere espresso dal Comitato tecnico-scientifico, la piena fondatezza della censura incentrata sul difetto di importanza dell’opera per il patrimonio culturale italiano.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero della cultura al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN NG, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
IN RG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN RG | AN NG |
IL SEGRETARIO