Articolo 3 della Legge 8 novembre 1977, n. 847
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 dicembre 1977
Art. 3.
Il terzo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e' sostituito dal seguente:
"Contro il decreto che decide sul ricorso e' ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile ".
Entrata in vigore il 13 dicembre 1977
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