Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/06/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
142 /2025 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 114422 //22002255 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iill 1100..11..2255 ddaa
(C.F. con il patrocinio dell'avv. RUBINI Parte_1 C.F._1
SIMONA del foro di Milano RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
SAVOIA ELISA del foro di Crema RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente all'udienza ex art. 473bis-21 cpc
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8
In fatto premetteva di essersi sposato con la resistente in data 11/09/2006 nel Comune di
PONTIROLO NUOVO;
che dal matrimonio erano nati i figli (11.9.2005), Persona_1
(18.3.2007), maggiorenni, e (15.8.2009), ancora minore. Asseriva essere Per_2 Per_3
venuta meno ogni comunione sentimentale tra i coniugi rilevando in particolare gli atteggiamenti di distacco sempre crescenti della moglie, parrucchiera, rilevando come ella anche durante i fine settimana si allontanava dalla famiglia fino ad evidenziare l'esistenza di una relazione extraconiugale della stessa, che vedeva ora detto uomo abitare nella stessa casa coniugale, e di come egli veniva di fatto allontanato da essa, spostandosi dapprima presso i genitori e quindi trovando un appartamento in affitto. Evidenziava come avesse anche avuto problemi per comprendere le spese da versare all' , Controparte_1
proprietario della casa familiare a lui locata e ciò per l'assenza di alcuna comunicazione con la moglie. Riferiva che la moglie, oltre ad essere parrucchiera in casa, svolgeva l'attività di badante a favore di una donna anziana e come colf, oltre ad allevare cani di razza maltese e vendere polli, conigli e uova;
lui essendo regolarmente assunto come operai a tempo pieno presso la Comal Ferlatta spa con retribuzione lorda annuale di €
28.000,00. Concludeva chiedendo la separazione giudiziale, l'affido condiviso dei due figli minori con collocamento alternato e mantenimento diretto da parte dei genitori con il solo contributo al 50% alle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente che non si opponeva alla richiesta di separazione, contestava la ricostruzione fattuale compiuta dal ricorrente evidenziando, di contro, i comportamenti aggressivi e vilenti dello stesso nei confronti di lei e il disinteresse del padre nei confronti dei figli . Dopo aver sottolineato la differenza reddituale tra i coniugi, concludeva chiedendo, oltre alla pronuncia di stato, l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso di lei, chiedeva un assegno complessivo di € 800,00 (€ 400,00 a figlio pagina 2 di 8 per il maggiorenne non autonomo e la minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, ipotizzando la visita libera tra il padre e la figlia minore.
All'udienza ex art. 473bis-21 cpc le parti raggiungevano un accordo che veniva fatto proprio dal giudicante come provvedimenti provvisori ed urgenti e quindi la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti delle parti questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta, svolta da entrambi i coniugi, di addivenire alla pronuncia di separazione.
Le condizioni concordate tra le parti possono essere assunte da questo Collegio perché risultano in linea con il perseguimento degli interessi della figlia minore oltre che del figlio maggiorenne non autonomo.
La condivisa responsabilità genitoriale rende superfluo procedere alla audizione della minore
Stante l'accordo raggiunto le spese di lite vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] (atto n. Parte_2
12, parte II°, serie A, registro del Comune di PONTIROLO NUOVO , Atti di
Matrimonio dell'anno 2006 )
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PONTIROLO NUOVO
pagina 3 di 8 (BG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
Si dispone in conformità dell'accordo dei coniugi:
- 1) dichiara la separazione personale delle parti, autorizzando i detti coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto
- 2) – affido condiviso di con collocamento prevalente presso la madre;
Per_3
- 3) il padre potrà vedere e tenere con sé la minore con le seguenti modalità: -a settimane alterne a causa del turno lavorativo del padre, nei gg di martedì e giovedì dalle h 16,30 fino a dopo cena;
- a weekend alternati dal sabato h 9.00 fino alla domenica dopo cena;
- per 7 gg durante le vacanze natalizie e per 3 gg durante quelle pasquale alternando annualmente i genitori i gg di Natale e Pasqua;
- per 15 gg anche non consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordare tra le parti entro il 30 maggio;
- 4) pone a carico del padre l'onere di versare alla madre a titolo di mantenimento ordinario l'importo di € 300,00 per e di € 150,00 per entro il 10 di Per_3 Per_2
ogni mese;
- 5) pone a carico di entrambi i genitori l'onere di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta per intero
- “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura pagina 4 di 8 della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
- si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
pagina 5 di 8 d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA);
f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 6 di 8 - a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
- Modalità di concertazione ex ante delle spese
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Modalità di documentazione e rimborso spese
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
- Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Deducibilità fiscale e varie
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione pagina 7 di 8 fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
- 6) le parti si accordano nel senso che l'AU sia diviso a metà
- 7). Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio dell'8.5.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
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