Sentenza 12 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, il solo titolare formale del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto di confisca assume la qualità di "terzo intestatario", cui è attribuita la facoltà di proporre opposizione, tale non potendosi considerare colui che abbia al momento in cui il provvvedimento di confisca diviene definitivo, già ceduto detto bene al soggetto proposto in forza di un contratto con effetti reali, anche se successivamente annullato dal giudice civile. (Fattispecie relativa ad opposizione a rigetto di richiesta revoca di confisca, in cui la Corte ha escluso che l'effetto retroattivo previsto dall'art. 1445 cod. civ., derivante dall'annullamento di un contratto di cessione di quote di una società, producesse effetti anche nel giudizio di prevenzione, permettendo di qualificare come "terzo intestatario" colui che, all'epoca del provvedimento ablatorio, tale veste non rivestiva proprio in virtù del negozio di alienazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2016, n. 24448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24448 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2016 |
Testo completo
24 4 4 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. MASSIMO VECCHIO 55/2016 N. -Rel. Consigliere - MARGHERITA CASSANO Dott. REGISTRO GENERALE - Consigliere - ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Dott. N. 42499/2014 - Consigliere - ALDO ESPOSITO Dott. - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO GI RG N. IL 27/03/1940 avverso l'ordinanza n. 154/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del 19/05/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA lette/sentite le conclusioni del PG Dott. P. Finioni che ha chiesto il CASSANO;
zi letto del ricorsoigetto سے Udit i difensor Avv.; : Ritenuto in fatto 1.Il Tribunale di Napoli, il 19 maggio 2014, rigettava l'opposizione (così qualificata dalla Corte di Cassazione con provvedimento del 25 settembre 2013) proposta da RO NN IA avverso l'ordinanza del Tribunale in data 9 ottobre 2012 che aveva respinto l'istanza di revoca della confisca di ventimila quote della "s.r.l. Atena Nuova Immobiliare" - disposta con decreto del Tribunale di Napoli n. 103/96 – oggetto del contratto di cessione stipulato il 9 dicembre 1991 tra RO NN, RE LO e SS RA, da un lato, e RE CO dall'altro. Il Tribunale evidenziava che la RO non era legittimata a proporre la domanda, in quanto solo il titolare formale del bene oggetto della misura di prevenzione patrimoniale, se diverso dal destinatario della misura di prevenzione personale, assume nel procedimento di prevenzione la qualità di “terzo intestatario", cui è attribuita, nell'ambito dell'incidente di esecuzione, la facoltà di esercitare le relative difese. Osservava che la RO, al momento del sequestro, nonché all'atto della confisca non era formale intestataria del bene e, quindi, sotto questo profilo non era legittimata a proporre incidente di esecuzione. Per completezza argomentativa, il Tribunale aggiungeva che, in ogni caso, al momento in cui il provvedimento di confisca era divenuta definitivo, i presupposti genetici legittimanti dapprima l'adozione del provvedimento di sequestro e, quindi, di confisca, esistevano, trattandosi di beni in quel momento riferibili, direttamente o indirettamente, al proposto e certamente nella sua disponibilità e che gli stessi dovevano ritenersi frutto dell'attività illecita svolta dal proposto stesso. In tale prospettiva riteneva irrilevante la dichiarazione di invalidità del contratto di cessione di quote della “s.r.l. Atene Nuova Immobiliare", intercorso tra la RO, RE CO, RE LO e SS RA, esplicante, ai sensi dell'art. 1145 c.c., effetti retroattivi solo fra le parti e nei confronti dei terzi non in buona fede. Di conseguenza la dichiarazione di invalidità rappresentava, semmai, un presupposto da porre a fondamento di eventuali azioni risarcitorie in sede civile e non poteva integrare un elemento in grado di inficiare la confisca definitiva, di cui, al momento della sua adozione, ricorrevano tutte le condizioni previste dalla legge. سم 1 2.Avverso il suddetto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, con il medesimo atto, RO IA e il suo difensore di fiducia, che, anche mediante una memoria difensiva, formulano le seguenti censure. Lamentano violazione degli artt. 7 1. n. 1423 del 1956, 2-ter e 3-ter 1. n. 575 del 1965, 1445 c.c., laddove non è stata accolta la domanda di revoca ex tunc della confisca, pur in presenza dei relativi presupposti. Evidenziano che l'effetto retroattivo dell'annullamento del contratto fra le parti determina automaticamente l'invalidità genetica ex tunc del provvedimento ablatorio che ha il suo presupposto genetico essenziale e inderogabile nella riconosciuta titolarità giuridica del diritto di proprietà del bene in capo a RE LO e a SS RA, con conseguente disponibilità di fatto del bene stesso da parte del proposto. Denunciano, in caso di esclusione dell'effetto retroattivo in ragione della tutela dei terzi di buona fede, l'erronea applicazione dell'art. 1445 c.c., non essendosi precisata, nel caso di specie, l'esistenza di terzi di buona fede da tutelare. Osservano, inoltre, che il provvedimento di confisca è stato a suo tempo deliberato proprio sulla base del motivato convincimento della provenienza delittuosa del bene in ragione delle condotte illecite attuate dal proposto in danno dei fratelli RO. Precisano, altresì, che, anteriormente alle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 159 del 2011, la confisca determinava l'acquisto a titolo derivativo della proprietà de bene confiscato e che la competenza funzionale a decidere in ordine alle domande proposte da terzi, dirette a ottenere la revoca del provvedimento ablatorio, spetta al giudice dell'esecuzione e non, come affermato nel provvedimento impugnato, al giudice civile. Sottolineano che una diversa lettura della normativa determinerebbe un contrasto con gli artt. 3, comma 2, 10, 24 e 42 della Costituzione, dovendosi F garantire una tutela effettiva in sede giudiziaria dei terzi a tutela dei propri diritti. Osserva in diritto. Il ricorso non è fondato.
1. L'art. 2 ter della 1. 31 maggio 1965 n. 575, avente, tra l'altro, ad oggetto la disciplina del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale stabilisce, al comma quinto, che se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel 2 سے termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e : chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. In assenza di ulteriori specificazioni normative, si tratta di ricostruire il significato e la portata delle nozioni di “terzo” e di "appartenenza" dei beni. La questione si colloca sul più ampio sfondo dei rapporti tra misure patrimoniali e diritti dei terzi, particolarmente avvertito nella materia della prevenzione, posto che i "terzi" possono vantare non solo diritti reali di godimento, di garanzia o essere aventi causa, ma possono altresì essere i diretti titolari del bene aggredito. La tematica è resa ancor più complessa dalla circostanza che il legislatore, al fine di un efficace contrasto alla criminalità organizzata, nel disciplinare gli istituti del sequestro e della confisca dei beni, non ha preso in considerazione la titolarità piena o limitata da parte del soggetto passivo ovvero il semplice possesso, ma ritiene sufficiente la disponibilità diretta o indiretta dei beni da parte dell'indiziato di appartenere ad un'associazione di stampo mafioso o ad essa assimilata. Per disponibilità si intende una situazione di fatto tra il soggetto indiziato e la cosa, a nulla rilevando l'esistenza dei vari titoli giuridici.
2. Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di sequestro e confisca, per “terzo” cui il bene "appartiene" deve essere inteso solo il titolare del bene e chiunque vanti un diritto reale sul bene stesso da sottoporre a confisca, con esclusione di ogni ipotesi di diritto obbligatorio. Tale approdo ermeneutico è il frutto di una complessa attività interpretativa, caratterizzata da posizioni estremamente diversificate della giurisprudenza di legittimità, civile e penale, ispirata a principi talora del tutto opposti che, formatasi inizialmente a proposito della confisca ex art. 240 c.p., ha progressivamente dilatato il concetto di “appartenenza” dapprima ai diritti reali di godimento e ai diritti del venditore con patto di riservato dominio ovvero di riscatto (Sez. V, 21 febbraio 1968, ric. Gallo) e, poi, anche ai diritti reali di garanzia (Sez. III, 30 novembre 1978, ric. Giorni) costituiti sul bene oggetto del provvedimento di confisca sul rilievo che il concetto di appartenenza non può intendersi limitato al solo diritto di proprietà (Sez. I, 17 aprile 1996, n. 3528, rv.205420). Con specifico riguardo alla materia di prevenzione la giurisprudenza di questa Corte, in una prima fase applicativa, ha negato qualsiasi tutela al terzo che vantava diritti reali di garanzia sul bene sequestrato, negando anche il diritto del predetto terzo ad intervenire. In seguito ha riconosciuto alle persone che subiscono un 3 سے sequestro ex 1. n. 646 del 1982, compresi i soggetti che sulla cosa vincolata vantino diritti reali parziali ovvero situazioni oggettive equiparate (Sez. I, 5 maggio 1969, ric. Di Leva;
Sez. I, 30 novembre 1978, ric. D'Andria), la possibilità di intervenire per chiedere la revoca (anche parziale) della misura cautelare al giudice che procede (Sez. I, 2 aprile 1987, ric. Greco ed altri, Sez. II, 16 febbraio 2000, ric. Ienna) Le Sezioni Unite di questa Corte, con riferimento alla confisca regolata dall'art. 240 c.p. e da altre leggi speciali, hanno stabilito che la tutela dei diritti dei terzi non può essere circoscritta alla proprietà, ma assiste anche i diritti reali di godimento e di garanzia, che sopravvivono, quindi, al provvedimento ablatorio di confisca (Sez. Un., 18 maggio 1994, ric. Comit Leasing s.p.a., in proc. Longarini, rv. 199174; Sez. Un., 28 aprile 1999, ric. Bacherotti ed altri). In senso analogo è orientata la giurisprudenza civile di questa Corte in materia di confisca amministrativa, anch'essa connotata dalla funzione preventiva e repressiva di illeciti (Sez. Un. civ, 30 maggio 1989, n. 2635). E', stato, in particolare, precisato che, quand'anche la confisca dovesse qualificarsi quale causa di acquisto a titolo originario, il trasferimento del diritto non può avere ad oggetto “un diritto di contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare", né lo Stato può "legittimamente acquisire facoltà di cui il soggetto passivo della confisca aveva già perduto la titolarità” (Sez. Un., 28 aprile 1999, ric. Bacherotti ed altri, cit). Si è in proposito argomentato (Sez. I, 11 febbraio 2005, ric. Fuoco, cit) che, se è vero che l'art.
2-ter, comma quinto, della 1. n. 575 del 1965 correla la partecipazione al procedimento di prevenzione (e, in mancanza, la proponibilità dell'incidente di esecuzione) alla circostanza che "i beni sequestrati appartengono a terzi", è non di meno certo che nella nozione di “appartenenza”, che figura anche nelle norme sulla confisca quale misura di sicurezza e nella confisca amministrativa, sono inclusi, oltre al diritto dominicale, anche i diritti reali, di godimento e di garanzia, che incidono sul bene confiscato. Tali diritti, col delimitare la giuridica consistenza degli effettivi poteri spettanti al proprietario colpito dalla misura di prevenzione patrimoniale, concorrono a circoscrivere .. : l'oggetto effettivo della confisca ex art.
2-ter, di talché questa, stante la precipua : funzione di interrompere la relazione col bene del soggetto indiziato di appartenere ad un'associazione di stampo mafioso e di eliminare il bene stesso dal circuito criminale, non può non investire gli stessi diritti dei quali detto soggetto è titolare, 4 س senza sopprimere i diritti dei terzi che siano completamente estranei all'attività illecita del proposto.
3. Tanto premesso, il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunziati nella parte in cui, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha argomentato circa l'assenza di legittimazione attiva a proporre l'incidente di esecuzione da parte di RO NN IA che, all'epoca del provvedimento ablatorio, non era titolare formale del bene riferibile all'attività del proposto né rivestiva la qualifica di “terzo” nel senso chiarito al paragrafo che precede. Tale lettura della disciplina non contrasta in alcun modo con i parametri costituzionali invocati dalla difesa (artt. 3, comma 2, 10, 24 e 42 della Costituzione), atteso che l'ordinamento attribuisce, in ogni caso, alla ricorrente la facoltà di far valere in ambito civile le sue ragioni e le sue pretese nei confronti di CO RE a seguito della dichiarazioni di invalidità del contratto del 9 dicembre 1991 con il quale RO NN IA, unitamente al fratello, aveva ceduto le quote sociali della "s.r.l. Atena Nuova Immobiliare", per la totalità del capitale da essi detenuta, a CO RE, LO RE, RA SS. Sotto questo profilo, dunque, la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
4. Come esattamente rilevato dal Tribunale, la sentenza n. 1747/2012 della Corte d'Appello civile di Roma non produce effetti sulla confisca per due ragioni. Innanzitutto la confisca non realizza un trasferimento a titolo derivativo dal precedente titolare dei beni, ma riveste carattere ablativo di tipo sanzionatorio, per cui non può essere, comunque, travolta dagli effetti retroattivi dell'annullamento del contratto. In secondo luogo tale effetti si esplicano solo fra le parti, ma non nei confronti dei terzi in buona fede, come deve ritenersi, nella specie, lo Stato che procede all'ablazione del bene, che, ai sensi dell'art. 1445 c.c. (norma di cui i giudici hanno fornito corretta interpretazione), non può essere pregiudicato nelle sue ragioni (Sez. 3 civ. n. 981/2000).
5.Per tutte queste ragioni s'impone il rigetto del ricorso, cui consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. سے i 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2016. : Margherita Cassano Janiceforlese Il Consigliere estensore Arturo o س DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 GIU 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 106