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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/11/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 254/2023
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. SI LC Presidente
Dott.ssa LA de LI Consigliere estensore
Dott.ssa AN De Martino
Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 254/2023 promossa da:
in persona del legale p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenza Parlani, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello, via S. Lapi n. 10
( ) Email_1
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
AB IN, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Perugia, via Marconi n. 6 ( ) Email_2
APPELLATA
E
CP_2
APPELLATO-CONTUMACE
Avente ad OGGETTO: “Lesione personale”.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la
[...]
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1469/2022, emessa Parte_1 dal Tribunale di Perugia, in data 24.10.2022, pubblicata in data
24.10.2022, nella causa iscritta al n. r. g. 2628/2017, con la quale era stata accolta la domanda della Sig.ra di condanna del Sig. e CP_1 CP_2 della al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro Parte_1 pagina 1 di 10 stradale di cui era stata vittima. Parte appellante ha proposto appello per i seguenti motivi: 1) errata valutazione delle prove con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., illogicità e contraddittorietà della motivazione;
2) conseguente errata condanna alla refusione delle spese e competenze di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita l' appellata eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello per CP_1 violazione degli artt. 342 e 248 bis c.p.c. e contestando tutti i motivi di impugnazione e le richieste avverse, chiedendo di accertare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. dell'appellante per temerarietà della lite.
3. cui è stato regolarmente notificato l'atto di citazione in CP_2 appello, non si è costituito, rimanendo pertanto contumace.
4. Con ordinanza del 07.08.2024 la Corte ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica, sostituendo l'udienza del 20.11.2025 con il deposito di note scritte.
5. Appare opportuno, preliminarmente, ricostruire il fatto per cui è causa.
Il 06.03.2016 la Sig.ra a bordo della Fiat del Sig. quel CP_1 CP_2 giorno condotta da un terzo, veniva urtata da tergo da un'altra auto, che faceva sbalzare la Fiat ad oltre 200 metri di distanza. In seguito all'incidente, la Sig.ra veniva trasportata al Pronto Soccorso di CP_1
Perugia, presso il quale le veniva diagnosticata una “cervicodorsalgia post-traumatica”.
Con atto di citazione con domanda di risarcimento dei danni subiti a causa dell'incidente, la Sig.ra conveniva il Sig. e la CP_1 CP_2 [...]
innanzi al Giudice di Pace, che si dichiarava incompetente per Parte_1 valore e il giudizio veniva riassunto innanzi al Tribunale di Perugia. La
Sig.ra chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_1 patrimoniali subiti, tra cui il danno biologico accertato dal medico legale
Dott. da lei incaricato e il danno riportato alla protesi Persona_1 dentale e asseritamente collegato all'incidente per cui è causa. Infatti, due giorni dopo l'incidente, la Sig.ra si accorgeva, masticando, di un CP_1 problema alla propria protesi e si faceva visitare dal medico chirurgo specialista in odontostomatologia Dott. che, all'udienza del Persona_2
13 settembre 2018, affermava che la Sig.ra “aveva un ponte sui denti CP_1 pagina 2 di 10 naturali davanti che si presentava rotto e mobile e pertanto l'ho ricementato. … L'attrice non mi riferì alcunché circa la dinamica dell'incidente. Ricordo che il problema era sicuramente derivante da trauma probabilmente diretto”. Il Giudice di prime cure nominava il CTU Dott.ssa medico chirurgo specialista in medicina legale, Persona_3 affidandole il compito di descrivere la sintomatologia della Sig.ra CP_1 accertare la natura e l'entità delle lesioni da lei subite e il loro rapporto causale con il sinistro stradale, la durata dell'inabilità temporanea e gli eventuali postumi permanenti. Il Giudice di prime cure allora procedente escludeva dalla valutazione chiesta al CTU l'analisi del danno di natura odontoiatrica lamentato dalla Sig.ra (pag. 4 della CP_1 relazione di CTU). Il CTU accertava che il trauma distorsivo cervico- dorsale subito dalla Sig.ra era stato causato dall'evento traumatico CP_1 del sinistro stradale, al quale è seguito un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 20 giorni, al 50% di 15 giorni e al 25% di 10 giorni, con un'invalidità permanente biologica del 2%.
Il Tribunale di Perugia, con la sentenza impugnata, accertava la responsabilità del Sig. per il sinistro stradale e condannava il CP_2
Sig. e la al risarcimento dei danni subiti dalla CP_2 Parte_1
Sig.ra in conseguenza del predetto sinistro che quantificava in € CP_1
8.240,11; cifra ottenuta dalla differenza tra € 12.682,90 (somma complessiva dei danni subiti dalla Sig.ra in conseguenza del sinistro CP_1 stradale) e € 4.442,79 (somma versata in corso di causa dalla
[...]
alla Sig.ra ). Nella somma complessiva riconosciuta dal Parte_1 CP_1
Tribunale come risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale, è stata compresa anche la voce di € 8.550,00 relativa al danno patrimoniale relativo ai costi per il rifacimento del manufatto dentale. Il Giudice di prime cure ha infatti riconosciuto il predetto danno come causalmente collegato al sinistro stradale, superando le eccezioni sollevate dalla in virtù del fatto che la circostanza per cui la Sig.ra Parte_1 si era accorta del problema odontoiatrico solo due giorni dopo CP_1
l'incidente stradale è un “tempo assolutamente congruo perché il problema potesse presentarsi pur non essendo stato inizialmente avvertito” e in virtù del fatto che “ciò è ragionevolmente compatibile con il trauma dentale concretamente subito che non ha dato luogo, in conseguenza dell'urto, al distacco integrale del manufatto ma ad una sua lesione in due punti”, poiché “è lo stesso CTU che evidenzia come l'urto avvenuto fosse pagina 3 di 10 connotato da elevata energia cinetica, conseguendone, pertanto, che lo stesso abbia presentato una vis lesiva certamente idonea a provocare una rottura del manufatto in conseguenza della frattura al punto superiore in metallo ceramica”, quindi “la dinamica è ampiamente compatibile con il danno lamentato e, al contempo, la sua percezione a distanza di un – in ogni caso più che contenuto – arco temporale di appena due giorni” (pag. 27 della sentenza impugnata).
6. Preliminarmente, occorre analizzare l'eccezione di parte appellata relativa all'asserita inammissibilità dell'atto di appello ex artt. 342
c.p.c..La doglianza è infondata e va respinta. L'art. 342 c.p.c. richiede che l'atto di appello debba essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico e che per ciascuno dei motivi di appello debba essere individuare lo specifico capo della decisione impugnato, le relative censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.La predetta disposizione è rispettata dall'atto di appello che, contrariamente a quanto lamentato da parte appellata che asserisce che l'atto di appello si sia limitato a “critiche generiche” e a riproporre
“pedissequamente le medesime tesi sostenute in I grado” (pag. 7 e 8 dell'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello), riporta le parti della sentenza che intende censurare, indica la relativa disposizione di legge che assume violata e offre la ricostruzione in fatto e in diritto che assume corretta. A pag. 6 dell'atto di citazione in appello, infatti, la riporta in corsivo la parte di sentenza che ritiene Parte_1 scorretta, indica l'art. 115 c.p.c. come disposizione che assume essere stata violata dal giudice e offre la propria visione del fatto che assume essere quella corretta affermando che “si trattava con ogni probabilità di una protesi datata e degradata che nessun danno può aver subito in seguito all'evento del 06.03.2016.”
7. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante si duole dell'erronea valutazione dei fatti in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel riconoscere in capo alla Sig.ra il diritto al risarcimento anche del CP_1 danno subito al manufatto dentale, riconosciuto come fatto dannoso causalmente derivato dal sinistro stradale per cui è causa.Il motivo di impugnazione è infondato e deve essere respinto.
La argomenta affermando che “nessun medico ha certificato Parte_1 traumi, lesioni, tumefazioni … al volto e specificatamente alla bocca, pagina 4 di 10 labbra o al naso che … avrebbero potuto avere, come conseguenza, la frattura della protesi della Sig.ra Non risulta pertanto che CP_1
l'odierna appellata, anche perché indossava le cinture di sicurezza, abbia sbattuto il volto contro strutture del veicolo o altro ostacolo nel sinistro di cui è causa”. La predetta argomentazione non è condivisibile poiché è di comune esperienza che per causare la rottura di un impianto dentale non serva subire un urto frontale, cioè sbattere il volto, ma può essere sufficiente anche sbattere la testa. Ed è proprio quello che è successo nella fattispecie in esame in cui la Sig.ra a causa CP_1 dell'incidente, ha riportato una cervicodorsalgia post-trauma, ovvero il cd. colpo di frusta, che l'ha quindi verosimilmente portata a urtare la testa contro il poggia testa del sedile per il cd. contraccolpo. Ciò è coerente con l'affermazione dello specialista Dott. che in udienza Per_2 innanzi al Giudice di prime cure ha affermato che la causa della rottura dell'impianto dentale è stato un “trauma probabilmente diretto”, espressione con la quale si intende non necessariamente un urto frontale, come criticato dalla ma anche l'urto della parte Parte_1 posteriore del volto, la nuca, direttamente contro il sedile. Ne consegue che la rottura dell'apparato dentale è compatibile con la dinamica del sinistro stradale.
La ritiene impossibile “che la non abbia manifestato Parte_1 CP_1 tale fastidio al posto di P.S. e che un trauma di tale entità non sia stato osservato dai medici di P.S.”. La Corte ritiene che anche questa affermazione non sia condivisibile poiché è possibile che le fratture agli impianti dentali e la perdita di ancoraggio degli stessi non siano visibili ad occhio nudo e occorra un esame clinico e strumenti tecnici per una loro corretta valutazione. Ed è proprio quello che è accaduto nella fattispecie in esame, in cui la Sig.ra ha ricevuto la diagnosi dal Dott. che CP_1 Per_2
è specialista in odontostomatologia, cioè la scienza che studia il complesso di strutture che comprende denti, mandibola, articolazione temporo-mandibolare, muscoli, lingua e tessuti molli. Inoltre, il fatto che la Sig.ra non si sia accorta sin da subito del problema all'apparato CP_1 dentale, ma solo il giorno dopo, è comprensibile e comune, poiché a volte lo shock iniziale conseguente al trauma subìto può ridurre la percezione del dolore e alcuni sintomi possono emergere solo in un secondo momento.
La asserisce che, essendosi trattato di “autovettura Parte_1 lievemente tamponata da tergo e senza che vi sia stato un solo graffio al pagina 5 di 10 paraurti anteriore … si trattava con ogni probabilità di una protesi datata
e degradata che nessun danno può aver subito in seguito all'evento del
06/03/2016”. La predetta affermazione non corrisponde al vero poiché nella relazione del CTU si legge che “trattasi di urto ad alta energia cinetica”, come confermato anche dal CTP della che, nel presentare Parte_1 osservazioni al CTU relativamente al numero dei giorni di inabilità temporanea, ha affermato che si è trattato di un “sinistro dotato di idonea vis lesiva”.
Inoltre, la si è lamentata del fatto che il danno al Parte_1 manufatto dentale “in alcun modo è risultato dall'istruttoria come riferibile in nesso causale con le lesioni patite dalla Sig.ra
[...]
nell'evento dannoso del giorno 06/03/2016”. Occorre precisare che CP_1 dalla relazione di CTU emerge che il Giudice di prime cure aveva escluso dalla valutazione del CTU l'analisi dell'individuazione del nesso causale del danno subito all'apparato dentale, evidentemente ritenendolo superfluo;
nesso causale che è stato ricostruito e ritenuto provato dal Giudice, così come motivato nella sentenza impugnata. Correttamente, infatti, il Giudice di prime cure ha affermato, come già riportato sopra, che accorgersi uno o due giorni dopo, rispetto al sinistro stradale, del problema alla protesi dentale è un tempo assolutamente congruo con la dinamica del sinistro che, essendo stato caratterizzato da un'elevata energia cinetica, è ragionevolmente compatibile con il trauma dentale subito. Alla luce di tutti gli elementi sussistenti nel caso concreto, ovvero che la Sig.ra CP_1
è stata vittima di un incidente stradale da tamponamento con energia cinetica violenta, che ha riportato una cervicodorsalgia post-trauma, che il giorno dopo l'incidente ha notato un fastidio alla protesi dentale e che due giorni dopo l'incidente un medico specialista le abbia diagnosticato una frattura della protesi in due punti con perdita di ancoraggio, è ragionevole ritenere che la causa della frattura della protesi dentale è stata il sinistro per cui è causa. In applicazione del criterio del più probabile che non, infatti, è più probabile che, in virtù delle circostanze anzidette della fattispecie concreta, il danno della protesi si sia verificato a causa del sinistro, piuttosto che a causa di un movimento strano di occlusione dei denti effettuato dalla Sig.ra o a causa CP_1 dell'asserita vetustà della protesi, come ipotizzato dalla
[...]
. Parte_1
pagina 6 di 10 L'utilizzo del criterio del “più probabile che non” in ambito civilistico è giustificato dalla consolidata giurisprudenza che afferma che “È nota la giurisprudenza di questa Corte sulla prova del nesso di causalità e dunque sulla regola secondo cui il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del "più probabile che no". Nel caso di concorso di cause, che è ciò che si tratta di accertare qui, ossia nel caso in cui si tratta di verificare se la cosa ha contribuito causalmente all'evento insieme ad altre concause, quel principio di diritto è specificato nel modo seguente: "qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della
"probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa
l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente". (Cass. 25885 del 2022)” (Cass. Civ. n. 10978/2023). “Sotto questo profilo, ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328,
Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti, come rilevato da attenta dottrina che ha esaminato l'identità di tali standards delle prove in tutti gli ordinamenti occidentali, con la predetta differenza tra processo civile e penale (in questo senso vedasi: Cass. S.U. 11/01/2008, n.
576; Cass. S.U. 11/01/2008, n. 582. Cass. 16.10.2007, n. 21619; Cass.
18.4.2007, n. 9238)” (Cass. Civ. n. 10285/2009).
A nulla rileva, inoltre, quanto si legge nella memoria conclusionale dalla nel punto in cui afferma che “addirittura nella perizia Parte_1 medico legale del Dott. redatta in favore di si legge: Per_1 CP_1 pagina 7 di 10 “agli esiti di trauma dentale, per avere verosimilmente serrato sub- occludendo involontariamente la bocca “. Quindi, ed eventualmente, fu questa la causa della frattura della protesi, un motivo non riconducibile all'incidente”. Infatti, il riferimento al fatto che la Sig.ra abbia CP_1 serrato i denti sub-occludendo la bocca non è indicato dal Dott. come Per_1 un fatto avvenuto in un momento diverso dal sinistro per cui è causa ma, al contrario, come un fatto avvenuto proprio in costanza dell'incidente, dovuto verosimilmente ad un riflesso involontario della Sig.ra CP_1 scaturito dal trauma del tamponamento.
Parimenti non condivisibile è la doglianza che la presenta Parte_1 nella memoria conclusionale relativa al fatto che “il Giudie non si è neppure chiesto se … la protesi stessa potesse conservare, al momento dell'evento, lo stesso valore di una protesi nuova o se comunque ne dovesse essere riconosciuto, semmai, solo il valore residuo in virtù della vetustà
e dell'usura”. Il fatto che la protesi danneggiata non potesse conservare lo stesso valore di una protesi nuova è un dato ricavabile dalla comune esperienza, dato che una protesi rotta in due punti non garantisce più la giusta funzionalità e va sostituita con un impianto nuovo, come infatti effettuato dal Dott. che ha dichiarato di aver dapprima effettuato un Per_2 intervento solo provvisorio di riparazione e poi ricostruito e sostituito la protesi.
8. Con il secondo motivo di appello, l'appellante si lamenta delle spese di lite come quantificate dal Giudice di prime cure, poiché asserisce che per la causa in esame “anche volendo assumere che la dovesse essere Pt_1 condannata alle spese di lite di primo grado per il danno liquidato con a
CTU … la tabella di riferimento cui al DM 55/2014 è quella da € 1.101,00 ad
€ 5.200,00 e le spese legali, ai valori medi, non superano € 2.500,00”.
Il motivo di impugnazione in esame non è corretto e va respinto in conseguenza del respingimento del primo motivo di appello.
La doglianza della infatti, sarebbe fondata ove il Parte_1
Giudice di prime cure avesse riconosciuto e condannato la stessa
[...]
a risarcire il solo danno non patrimoniale, ovvero € 4.132,90. Parte_1
Invece il Giudice di prime cure ha correttamente accertato, per le motivazioni esposte in riferimento al primo motivo di impugnazione, che al danno accertato dal CTU deve essere aggiunto il danno patrimoniale relativo al manufatto dentale che ammonta a € 8.550,00, per un totale di €
12.682,90, cui vanno sottratti i € 4.442,79 già versati dalla Pt_1 pagina 8 di 10 , residuando quindi la definitiva somma di € 8.240,11. Pertanto, Parte_1 essendo la condannata al risarcimento del danno di € 8.240,11, il Pt_1 valore della controversia è € 8.240,11 e, conseguentemente, il corretto scaglione di riferimento da utilizzare per il calcolo delle spese è quello
“Da € 5.201 a € 26.000”.
Come affermato dalla giurisprudenza, infatti, “Il D.M. 10 marzo 2014, n.
55, art. 5, stabilisce che ai fini della regolazione delle spese di lite
"nei giudizi per (..) liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata".
Ciò vuol dire che, quando la domanda sia accolta, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese deve essere pari alla somma attribuita dal giudice (c.d. principio del disputatum: in tal senso, ex permultis,
Sez. 1, Sentenza n. 5381 del 11/03/2006, Rv. 587441 - 01; Sez. 1, Sentenza
n. 16707 del 24/08/2004, Rv. 576188 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 13113 del
15/07/2004, Rv. 574614 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2407 del 04/03/1998, Rv.
513341 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2477 del 09/04/1986, Rv. 445574 - 01)”
(Cass. Civ. n. 35195/2022).
10. Conclusivamente l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata, anche in punto di spese di lite.
11.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 in considerazione della lieve difficoltà della causa e dell'assenza di particolari questioni giuridiche.
12. La domanda dell'appellata di condanna della al Parte_1 risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. è infondata e va respinta per i motivi che seguono. L'art. 96 c.p.c., infatti, afferma che il diritto al risarcimento del danno nasce “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” e nella fattispecie in esame parte appellata non ha fornito la prova né si ravvisa altrimenti la sussistenza della mala fede o della colpa grave dell'appellante.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
1469/2022, emessa dal Tribunale di Perugia, in data 24.10.2022, pubblicata in data 24.10.2022, nella causa iscritta al n. r. g.
2628/2017; pagina 9 di 10 2. Condanna la alla refusione Parte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della
Sig.ra che liquida in € 2.906,00, oltre rimborso CP_1 forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
3. Dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento a carico della di una somma pari al Parte_1 contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025
Minuta di sentenza redatta con l'ausilio del Magistrato ordinario in tirocinio dr.ssa Claudia Bernacchi.
Il Consigliere estensore
LA de LI
Il Presidente
SI LC
pagina 10 di 10
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. SI LC Presidente
Dott.ssa LA de LI Consigliere estensore
Dott.ssa AN De Martino
Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 254/2023 promossa da:
in persona del legale p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenza Parlani, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello, via S. Lapi n. 10
( ) Email_1
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
AB IN, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Perugia, via Marconi n. 6 ( ) Email_2
APPELLATA
E
CP_2
APPELLATO-CONTUMACE
Avente ad OGGETTO: “Lesione personale”.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la
[...]
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1469/2022, emessa Parte_1 dal Tribunale di Perugia, in data 24.10.2022, pubblicata in data
24.10.2022, nella causa iscritta al n. r. g. 2628/2017, con la quale era stata accolta la domanda della Sig.ra di condanna del Sig. e CP_1 CP_2 della al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro Parte_1 pagina 1 di 10 stradale di cui era stata vittima. Parte appellante ha proposto appello per i seguenti motivi: 1) errata valutazione delle prove con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., illogicità e contraddittorietà della motivazione;
2) conseguente errata condanna alla refusione delle spese e competenze di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita l' appellata eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello per CP_1 violazione degli artt. 342 e 248 bis c.p.c. e contestando tutti i motivi di impugnazione e le richieste avverse, chiedendo di accertare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. dell'appellante per temerarietà della lite.
3. cui è stato regolarmente notificato l'atto di citazione in CP_2 appello, non si è costituito, rimanendo pertanto contumace.
4. Con ordinanza del 07.08.2024 la Corte ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica, sostituendo l'udienza del 20.11.2025 con il deposito di note scritte.
5. Appare opportuno, preliminarmente, ricostruire il fatto per cui è causa.
Il 06.03.2016 la Sig.ra a bordo della Fiat del Sig. quel CP_1 CP_2 giorno condotta da un terzo, veniva urtata da tergo da un'altra auto, che faceva sbalzare la Fiat ad oltre 200 metri di distanza. In seguito all'incidente, la Sig.ra veniva trasportata al Pronto Soccorso di CP_1
Perugia, presso il quale le veniva diagnosticata una “cervicodorsalgia post-traumatica”.
Con atto di citazione con domanda di risarcimento dei danni subiti a causa dell'incidente, la Sig.ra conveniva il Sig. e la CP_1 CP_2 [...]
innanzi al Giudice di Pace, che si dichiarava incompetente per Parte_1 valore e il giudizio veniva riassunto innanzi al Tribunale di Perugia. La
Sig.ra chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_1 patrimoniali subiti, tra cui il danno biologico accertato dal medico legale
Dott. da lei incaricato e il danno riportato alla protesi Persona_1 dentale e asseritamente collegato all'incidente per cui è causa. Infatti, due giorni dopo l'incidente, la Sig.ra si accorgeva, masticando, di un CP_1 problema alla propria protesi e si faceva visitare dal medico chirurgo specialista in odontostomatologia Dott. che, all'udienza del Persona_2
13 settembre 2018, affermava che la Sig.ra “aveva un ponte sui denti CP_1 pagina 2 di 10 naturali davanti che si presentava rotto e mobile e pertanto l'ho ricementato. … L'attrice non mi riferì alcunché circa la dinamica dell'incidente. Ricordo che il problema era sicuramente derivante da trauma probabilmente diretto”. Il Giudice di prime cure nominava il CTU Dott.ssa medico chirurgo specialista in medicina legale, Persona_3 affidandole il compito di descrivere la sintomatologia della Sig.ra CP_1 accertare la natura e l'entità delle lesioni da lei subite e il loro rapporto causale con il sinistro stradale, la durata dell'inabilità temporanea e gli eventuali postumi permanenti. Il Giudice di prime cure allora procedente escludeva dalla valutazione chiesta al CTU l'analisi del danno di natura odontoiatrica lamentato dalla Sig.ra (pag. 4 della CP_1 relazione di CTU). Il CTU accertava che il trauma distorsivo cervico- dorsale subito dalla Sig.ra era stato causato dall'evento traumatico CP_1 del sinistro stradale, al quale è seguito un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 20 giorni, al 50% di 15 giorni e al 25% di 10 giorni, con un'invalidità permanente biologica del 2%.
Il Tribunale di Perugia, con la sentenza impugnata, accertava la responsabilità del Sig. per il sinistro stradale e condannava il CP_2
Sig. e la al risarcimento dei danni subiti dalla CP_2 Parte_1
Sig.ra in conseguenza del predetto sinistro che quantificava in € CP_1
8.240,11; cifra ottenuta dalla differenza tra € 12.682,90 (somma complessiva dei danni subiti dalla Sig.ra in conseguenza del sinistro CP_1 stradale) e € 4.442,79 (somma versata in corso di causa dalla
[...]
alla Sig.ra ). Nella somma complessiva riconosciuta dal Parte_1 CP_1
Tribunale come risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale, è stata compresa anche la voce di € 8.550,00 relativa al danno patrimoniale relativo ai costi per il rifacimento del manufatto dentale. Il Giudice di prime cure ha infatti riconosciuto il predetto danno come causalmente collegato al sinistro stradale, superando le eccezioni sollevate dalla in virtù del fatto che la circostanza per cui la Sig.ra Parte_1 si era accorta del problema odontoiatrico solo due giorni dopo CP_1
l'incidente stradale è un “tempo assolutamente congruo perché il problema potesse presentarsi pur non essendo stato inizialmente avvertito” e in virtù del fatto che “ciò è ragionevolmente compatibile con il trauma dentale concretamente subito che non ha dato luogo, in conseguenza dell'urto, al distacco integrale del manufatto ma ad una sua lesione in due punti”, poiché “è lo stesso CTU che evidenzia come l'urto avvenuto fosse pagina 3 di 10 connotato da elevata energia cinetica, conseguendone, pertanto, che lo stesso abbia presentato una vis lesiva certamente idonea a provocare una rottura del manufatto in conseguenza della frattura al punto superiore in metallo ceramica”, quindi “la dinamica è ampiamente compatibile con il danno lamentato e, al contempo, la sua percezione a distanza di un – in ogni caso più che contenuto – arco temporale di appena due giorni” (pag. 27 della sentenza impugnata).
6. Preliminarmente, occorre analizzare l'eccezione di parte appellata relativa all'asserita inammissibilità dell'atto di appello ex artt. 342
c.p.c..La doglianza è infondata e va respinta. L'art. 342 c.p.c. richiede che l'atto di appello debba essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico e che per ciascuno dei motivi di appello debba essere individuare lo specifico capo della decisione impugnato, le relative censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.La predetta disposizione è rispettata dall'atto di appello che, contrariamente a quanto lamentato da parte appellata che asserisce che l'atto di appello si sia limitato a “critiche generiche” e a riproporre
“pedissequamente le medesime tesi sostenute in I grado” (pag. 7 e 8 dell'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello), riporta le parti della sentenza che intende censurare, indica la relativa disposizione di legge che assume violata e offre la ricostruzione in fatto e in diritto che assume corretta. A pag. 6 dell'atto di citazione in appello, infatti, la riporta in corsivo la parte di sentenza che ritiene Parte_1 scorretta, indica l'art. 115 c.p.c. come disposizione che assume essere stata violata dal giudice e offre la propria visione del fatto che assume essere quella corretta affermando che “si trattava con ogni probabilità di una protesi datata e degradata che nessun danno può aver subito in seguito all'evento del 06.03.2016.”
7. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante si duole dell'erronea valutazione dei fatti in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel riconoscere in capo alla Sig.ra il diritto al risarcimento anche del CP_1 danno subito al manufatto dentale, riconosciuto come fatto dannoso causalmente derivato dal sinistro stradale per cui è causa.Il motivo di impugnazione è infondato e deve essere respinto.
La argomenta affermando che “nessun medico ha certificato Parte_1 traumi, lesioni, tumefazioni … al volto e specificatamente alla bocca, pagina 4 di 10 labbra o al naso che … avrebbero potuto avere, come conseguenza, la frattura della protesi della Sig.ra Non risulta pertanto che CP_1
l'odierna appellata, anche perché indossava le cinture di sicurezza, abbia sbattuto il volto contro strutture del veicolo o altro ostacolo nel sinistro di cui è causa”. La predetta argomentazione non è condivisibile poiché è di comune esperienza che per causare la rottura di un impianto dentale non serva subire un urto frontale, cioè sbattere il volto, ma può essere sufficiente anche sbattere la testa. Ed è proprio quello che è successo nella fattispecie in esame in cui la Sig.ra a causa CP_1 dell'incidente, ha riportato una cervicodorsalgia post-trauma, ovvero il cd. colpo di frusta, che l'ha quindi verosimilmente portata a urtare la testa contro il poggia testa del sedile per il cd. contraccolpo. Ciò è coerente con l'affermazione dello specialista Dott. che in udienza Per_2 innanzi al Giudice di prime cure ha affermato che la causa della rottura dell'impianto dentale è stato un “trauma probabilmente diretto”, espressione con la quale si intende non necessariamente un urto frontale, come criticato dalla ma anche l'urto della parte Parte_1 posteriore del volto, la nuca, direttamente contro il sedile. Ne consegue che la rottura dell'apparato dentale è compatibile con la dinamica del sinistro stradale.
La ritiene impossibile “che la non abbia manifestato Parte_1 CP_1 tale fastidio al posto di P.S. e che un trauma di tale entità non sia stato osservato dai medici di P.S.”. La Corte ritiene che anche questa affermazione non sia condivisibile poiché è possibile che le fratture agli impianti dentali e la perdita di ancoraggio degli stessi non siano visibili ad occhio nudo e occorra un esame clinico e strumenti tecnici per una loro corretta valutazione. Ed è proprio quello che è accaduto nella fattispecie in esame, in cui la Sig.ra ha ricevuto la diagnosi dal Dott. che CP_1 Per_2
è specialista in odontostomatologia, cioè la scienza che studia il complesso di strutture che comprende denti, mandibola, articolazione temporo-mandibolare, muscoli, lingua e tessuti molli. Inoltre, il fatto che la Sig.ra non si sia accorta sin da subito del problema all'apparato CP_1 dentale, ma solo il giorno dopo, è comprensibile e comune, poiché a volte lo shock iniziale conseguente al trauma subìto può ridurre la percezione del dolore e alcuni sintomi possono emergere solo in un secondo momento.
La asserisce che, essendosi trattato di “autovettura Parte_1 lievemente tamponata da tergo e senza che vi sia stato un solo graffio al pagina 5 di 10 paraurti anteriore … si trattava con ogni probabilità di una protesi datata
e degradata che nessun danno può aver subito in seguito all'evento del
06/03/2016”. La predetta affermazione non corrisponde al vero poiché nella relazione del CTU si legge che “trattasi di urto ad alta energia cinetica”, come confermato anche dal CTP della che, nel presentare Parte_1 osservazioni al CTU relativamente al numero dei giorni di inabilità temporanea, ha affermato che si è trattato di un “sinistro dotato di idonea vis lesiva”.
Inoltre, la si è lamentata del fatto che il danno al Parte_1 manufatto dentale “in alcun modo è risultato dall'istruttoria come riferibile in nesso causale con le lesioni patite dalla Sig.ra
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nell'evento dannoso del giorno 06/03/2016”. Occorre precisare che CP_1 dalla relazione di CTU emerge che il Giudice di prime cure aveva escluso dalla valutazione del CTU l'analisi dell'individuazione del nesso causale del danno subito all'apparato dentale, evidentemente ritenendolo superfluo;
nesso causale che è stato ricostruito e ritenuto provato dal Giudice, così come motivato nella sentenza impugnata. Correttamente, infatti, il Giudice di prime cure ha affermato, come già riportato sopra, che accorgersi uno o due giorni dopo, rispetto al sinistro stradale, del problema alla protesi dentale è un tempo assolutamente congruo con la dinamica del sinistro che, essendo stato caratterizzato da un'elevata energia cinetica, è ragionevolmente compatibile con il trauma dentale subito. Alla luce di tutti gli elementi sussistenti nel caso concreto, ovvero che la Sig.ra CP_1
è stata vittima di un incidente stradale da tamponamento con energia cinetica violenta, che ha riportato una cervicodorsalgia post-trauma, che il giorno dopo l'incidente ha notato un fastidio alla protesi dentale e che due giorni dopo l'incidente un medico specialista le abbia diagnosticato una frattura della protesi in due punti con perdita di ancoraggio, è ragionevole ritenere che la causa della frattura della protesi dentale è stata il sinistro per cui è causa. In applicazione del criterio del più probabile che non, infatti, è più probabile che, in virtù delle circostanze anzidette della fattispecie concreta, il danno della protesi si sia verificato a causa del sinistro, piuttosto che a causa di un movimento strano di occlusione dei denti effettuato dalla Sig.ra o a causa CP_1 dell'asserita vetustà della protesi, come ipotizzato dalla
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. Parte_1
pagina 6 di 10 L'utilizzo del criterio del “più probabile che non” in ambito civilistico è giustificato dalla consolidata giurisprudenza che afferma che “È nota la giurisprudenza di questa Corte sulla prova del nesso di causalità e dunque sulla regola secondo cui il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del "più probabile che no". Nel caso di concorso di cause, che è ciò che si tratta di accertare qui, ossia nel caso in cui si tratta di verificare se la cosa ha contribuito causalmente all'evento insieme ad altre concause, quel principio di diritto è specificato nel modo seguente: "qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della
"probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa
l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente". (Cass. 25885 del 2022)” (Cass. Civ. n. 10978/2023). “Sotto questo profilo, ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328,
Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti, come rilevato da attenta dottrina che ha esaminato l'identità di tali standards delle prove in tutti gli ordinamenti occidentali, con la predetta differenza tra processo civile e penale (in questo senso vedasi: Cass. S.U. 11/01/2008, n.
576; Cass. S.U. 11/01/2008, n. 582. Cass. 16.10.2007, n. 21619; Cass.
18.4.2007, n. 9238)” (Cass. Civ. n. 10285/2009).
A nulla rileva, inoltre, quanto si legge nella memoria conclusionale dalla nel punto in cui afferma che “addirittura nella perizia Parte_1 medico legale del Dott. redatta in favore di si legge: Per_1 CP_1 pagina 7 di 10 “agli esiti di trauma dentale, per avere verosimilmente serrato sub- occludendo involontariamente la bocca “. Quindi, ed eventualmente, fu questa la causa della frattura della protesi, un motivo non riconducibile all'incidente”. Infatti, il riferimento al fatto che la Sig.ra abbia CP_1 serrato i denti sub-occludendo la bocca non è indicato dal Dott. come Per_1 un fatto avvenuto in un momento diverso dal sinistro per cui è causa ma, al contrario, come un fatto avvenuto proprio in costanza dell'incidente, dovuto verosimilmente ad un riflesso involontario della Sig.ra CP_1 scaturito dal trauma del tamponamento.
Parimenti non condivisibile è la doglianza che la presenta Parte_1 nella memoria conclusionale relativa al fatto che “il Giudie non si è neppure chiesto se … la protesi stessa potesse conservare, al momento dell'evento, lo stesso valore di una protesi nuova o se comunque ne dovesse essere riconosciuto, semmai, solo il valore residuo in virtù della vetustà
e dell'usura”. Il fatto che la protesi danneggiata non potesse conservare lo stesso valore di una protesi nuova è un dato ricavabile dalla comune esperienza, dato che una protesi rotta in due punti non garantisce più la giusta funzionalità e va sostituita con un impianto nuovo, come infatti effettuato dal Dott. che ha dichiarato di aver dapprima effettuato un Per_2 intervento solo provvisorio di riparazione e poi ricostruito e sostituito la protesi.
8. Con il secondo motivo di appello, l'appellante si lamenta delle spese di lite come quantificate dal Giudice di prime cure, poiché asserisce che per la causa in esame “anche volendo assumere che la dovesse essere Pt_1 condannata alle spese di lite di primo grado per il danno liquidato con a
CTU … la tabella di riferimento cui al DM 55/2014 è quella da € 1.101,00 ad
€ 5.200,00 e le spese legali, ai valori medi, non superano € 2.500,00”.
Il motivo di impugnazione in esame non è corretto e va respinto in conseguenza del respingimento del primo motivo di appello.
La doglianza della infatti, sarebbe fondata ove il Parte_1
Giudice di prime cure avesse riconosciuto e condannato la stessa
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a risarcire il solo danno non patrimoniale, ovvero € 4.132,90. Parte_1
Invece il Giudice di prime cure ha correttamente accertato, per le motivazioni esposte in riferimento al primo motivo di impugnazione, che al danno accertato dal CTU deve essere aggiunto il danno patrimoniale relativo al manufatto dentale che ammonta a € 8.550,00, per un totale di €
12.682,90, cui vanno sottratti i € 4.442,79 già versati dalla Pt_1 pagina 8 di 10 , residuando quindi la definitiva somma di € 8.240,11. Pertanto, Parte_1 essendo la condannata al risarcimento del danno di € 8.240,11, il Pt_1 valore della controversia è € 8.240,11 e, conseguentemente, il corretto scaglione di riferimento da utilizzare per il calcolo delle spese è quello
“Da € 5.201 a € 26.000”.
Come affermato dalla giurisprudenza, infatti, “Il D.M. 10 marzo 2014, n.
55, art. 5, stabilisce che ai fini della regolazione delle spese di lite
"nei giudizi per (..) liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata".
Ciò vuol dire che, quando la domanda sia accolta, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese deve essere pari alla somma attribuita dal giudice (c.d. principio del disputatum: in tal senso, ex permultis,
Sez. 1, Sentenza n. 5381 del 11/03/2006, Rv. 587441 - 01; Sez. 1, Sentenza
n. 16707 del 24/08/2004, Rv. 576188 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 13113 del
15/07/2004, Rv. 574614 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2407 del 04/03/1998, Rv.
513341 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2477 del 09/04/1986, Rv. 445574 - 01)”
(Cass. Civ. n. 35195/2022).
10. Conclusivamente l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata, anche in punto di spese di lite.
11.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 in considerazione della lieve difficoltà della causa e dell'assenza di particolari questioni giuridiche.
12. La domanda dell'appellata di condanna della al Parte_1 risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. è infondata e va respinta per i motivi che seguono. L'art. 96 c.p.c., infatti, afferma che il diritto al risarcimento del danno nasce “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” e nella fattispecie in esame parte appellata non ha fornito la prova né si ravvisa altrimenti la sussistenza della mala fede o della colpa grave dell'appellante.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
1469/2022, emessa dal Tribunale di Perugia, in data 24.10.2022, pubblicata in data 24.10.2022, nella causa iscritta al n. r. g.
2628/2017; pagina 9 di 10 2. Condanna la alla refusione Parte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della
Sig.ra che liquida in € 2.906,00, oltre rimborso CP_1 forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
3. Dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento a carico della di una somma pari al Parte_1 contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025
Minuta di sentenza redatta con l'ausilio del Magistrato ordinario in tirocinio dr.ssa Claudia Bernacchi.
Il Consigliere estensore
LA de LI
Il Presidente
SI LC
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