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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/08/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1072/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1072/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ROCCHI GIAN LUIGI APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MAGNANI ROMINA APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Si chiede che codesta ecc.ma Corte d'Appello, qualora ritenga privi di legittimazione attiva i legali rappresentanti dell'appellante voglia dichiarare l'inefficacia della sentenza di primo grado per essere stata pronunciata contro gli stessi anziché contro il liquidatore e confermare il D.I. opposto.
Qualora, invece, ritenga essere stato legittimamente proposto l'appello per non avere C.P. eccepito e provata la carenza di legittimazione degli appellanti voglia condannare l'appellata al pagamento in loro favore della residua somma di €. 738,79, o di quella diversa somma ritenuta dovuta, oltre agli interessi maturati ex d.lgs 231/02, agli onorari ed alle spese del D.I. ed agli onorari delle cause di primo e secondo oltre accessori di legge ed al rimborso di quanto pagato dalla alla C.P. Parte_1 per il primo grado.
Poiché il tribunale ha quantificato arbitrariamente, con abuso d'ufficio non essendone qualificato, ed erroneamente il residuo debito nella minor somma di €.618,20, avendo imputato gli acconti prima alla pagina 1 di 6 sorte e poi agli interessi in violazione dell'art. 1194 c.c , nonostante si fosse prodotto il conteggio del residuo debito per la sorte che C.P. non aveva contestato si chiede, per tuziorismo, che venga disposta
C.T.U. contabile, già richiesta in caso di contestazione del residuo debito nella misura provata, per quantificare il residuo debito dell'appellata con condanna della stessa al pagamento oltre alla vittoria delle spese dei gradi e della C.T.U e rimborso di quanto pagato”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.Ma Corte Appello adita, adversis reiectis,
- Confermare in ogni sua parte la sentenza 480/2022 del 16.05.2022 notificata in pari data a parte appellante su RG 3911/2019 e conseguentemente - Respingere l'appello proposto da
[...] er tutti i motivi indicati e conseguentemente Parte_1
- CONFERMARE in ogni sua parte, per inammissibilità e/o inaccoglibilità nel merito dell'appello interposto, la sentenza - n. 480/2022 pubblicata il 16.05.2022 ed in pari data notificata su RG
3911/2019 resa da Tribunale civile di Forlì con cui il Tribunale così disponeva: “ definitivamente pronunciando, sul proc. 3911 /2019 ogni diversa eccezione assorbita o rigettata, così provvede: “
Accoglie l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1120/2019 del 31.07.2019;
Condanna parte convenuta a corrispondere in favore di le spese di Parte_2 lite che si liquidano in €. 237,00 per esborsi, €. 4.835,00 per compenso professionale, oltre spese a forfait 15%, IVA e CPA come per legge;
Dispone infine che ai sensi dell'art. 52 del dlgs 193/03, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;
-Confermare il provvedimento di revoca del decreto ingiuntivo n. 1120/2019 del 31.07.2019 emesso su
RG 2474/2019 dal Tribunale Civile di Forlì per cessata materia del contendere e/o per carenza di legittimazione all'azione ex art. 100 c.p.c. per intervenuta estinzione del debito principale costituito dalla sorte, prima della notifica dello stesso;
-Dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento della somma integrale oltre ad ulteriori €. 1.000,00 prima della notifica del decreto ingiuntivo;
- Accertare e dichiarare, quanto ad interessi moratori e spese legali della fase monitoria che
l'estinzione dell'obbligazione principale comporta l'estinzione delle obbligazioni accessorie stante la carenza di costituzione in mora del debitore;
-Dichiarare la carenza di legittimazione alla proposizione al socio amministratore essendo la società posta il liquidazione e non avendo il liquidatore nominato inteso proporre alcun gravame come da documentazione già depositata;
pagina 2 di 6 Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre oneri di legge per tutte le fasi di giudizio.
Si chiede altresì che la Corte voglia disporre responsabilità aggravata per la prosecuzione del giudizio di appello, con condanna ex art. 96 c.p.c. di al risarcimento Parte_1 in favore di di una somma, anche in via equitativa, secondo giustizia. Controparte_1
Si insiste nel chiedere che venga respinta qualunque istanza istruttoria e di CTU per i motivi spiegati in sede di comparsa di costituzione e risposta”.
IN FATTO
1. La società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il Controparte_1 quale le aveva ingiunto il pagamento di € 11.650,00, oltre interessi ex Parte_1 art. 5, d.lgs. n. 231/02 e spese, a titolo di corrispettivo residuo per lavori di ristrutturazione.
Deduceva l'opponente che il credito era estinto, in quanto, dopo avere versato una serie di acconti, in data 16.0.2019, ossia prima della notifica del decreto opposto, aveva saldato l'intero debito residuo, riconoscendo un importo aggiuntivo di € 1.000,00 a titolo di interessi e indennizzo da ritardo e avvisando di ciò la controparte, che non aveva fornito alcun riscontro e aveva proceduto comunque alla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
2. Si costitutiva l'opposta, affermando di essere ancora creditrice di € 11.650,00, non avendo mai pattuito alcuna rateizzazione della somma dovuta ed essendo ininfluente che il debitore avesse versato la quota aggiuntiva di € 1.000,00, a titolo di interessi.
3. Con sentenza n. 2496/2024 il Tribunale di Forlì accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la convenuta opposta alle spese di lite.
Osservava il giudice che parte opponente aveva documentato di avere pagato integralmente il proprio debito e che residuava la questione del versamento degli interessi ex d. lgs. n. 231/02.
Al riguardo, alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (15.7.2019), la debitrice aveva versato la somma complessiva di € 8.000,00, risultando ancora dovuti € 9.650,00; dunque la somma richiesta con il ricorso monitorio era stata indicata in eccesso in € 11.650,00.
Ad ogni modo, erano stati eseguiti ulteriori bonifici nei giorni 24.7.2019 (€ 1.000,00) e 16.8.2019 (€
9.650,00), e quindi molto prima della notifica del decreto alla debitrice (14.10.2019).
Ciononostante, il creditore insisteva per il riconoscimento dell'importo ulteriore di € 738,79, sostenendo di avere allegato un prospetto di calcolo degli interessi che, però, non risultava in atti.
Ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 231/02, in carenza di prova del ricevimento della fattura occorreva fare riferimento al sollecito di pagamento del 6.12.2018, con la conseguenza che il termine di decorrenza degli interessi andava fissato a trenta giorni dopo l'invio della richiesta di pagamento (5.1.2019).
pagina 3 di 6 A tale data, però, il debitore aveva già versato l'importo di € 5.000,00 e aveva chiesto un piano di rientro per il versamento del residuo.
Dunque, anche ipotizzando che spettassero al creditore gli interessi calcolati al saggio di cui al decreto legislativo n. 231/02 per l'intero importo residuo (€ 12.650,00), a partire dal 5.1.19 fino al 16.8.19
(giorno in cui era intervenuto l'ultimo versamento a saldo dell'intero), si otteneva un importo di €
618,29, inferiore all'importo di € 1.000,00, che il debitore aveva spontaneamente versato a tale titolo.
Tale ipotesi di calcolo era comunque maggiormente favorevole al creditore stesso, in quanto non teneva conto della diminuzione del debito corrispondente ai versamenti medio tempore intervenuti tra il termine iniziale di decorrenza degli interessi e quello finale di estinzione completa del debito, essendo stati nel frattempo eseguiti i bonifici di € 1.000,00 il 26.4.2019, di € 2.000,00 il 5.7.2019, di € 1.000,00 il 24.7.2019.
Pertanto, il versamento dell'importo di € 1.000,00, a titolo di interessi era ampiamente satisfattivo del danno da ritardo, cui sono finalizzati gli interessi moratori.
L'opposizione andava quindi accolta.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, doveva tenersi conto del comportamento del creditore, che non solo non aveva dato riscontro alla richiesta di pagamento rateale, ma aveva mantenuto un contegno scarsamente collaborativo durante l'esecuzione dei pagamenti periodici da parte del debitore, fino a mostrare un atteggiamento prevaricatorio all'indomani del pagamento integrale del debito e del riconoscimento di una quota aggiuntiva di € 1.000,00, quale danno da ritardo, determinando così
l'instaurazione e la prosecuzione del giudizio di opposizione, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza.
La parte convenuta opposta andava pertanto condannata a rifondere alla controparte le spese di lite.
4. ha impugnato la suddetta sentenza;
ha resistito Parte_1 [...]
Parte_2
All'esito dell'udienza cartolare del 17.9.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
5. L'appellante ha dedotto, quali motivi di gravame, la mancata autorizzazione del pagamento differito e rateizzato, la errata imputazione dei versamenti prima alla sorte, poi agli interessi, la mancata estinzione del debito in corso di causa con conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, non avendo il pagamento effettuato ricompreso le spese e le competenze liquidate nel decreto ingiuntivo al momento della sentenza.
Deduce altresì che sarebbe spettato all'appellata dare prova della data del ricevimento della fattura;
gli spetterebbe pertanto, in base ai propri conteggi, il residuo importo di € 739,79. pagina 4 di 6 6. Il gravame è totalmente infondato.
In primo luogo, come accertato dal primo giudice con statuizione non oggetto di specifica impugnazione, alla data del ricorso per decreto ingiuntivo l'odierna appellante risultava creditrice della somma in linea capitale di € 9.650,00, anzichè di quella, maggiore, richiesta con il ricorso, di €
11.650,00.
Inoltre, tra la data del deposito e quella della notifica il credito in linea capitale è stato integralmente estinto e la debitrice ha versato in aggiunta un importo forfettario a titolo di interessi di € 1.000,00.
In proposito, il tribunale ha affermato che, anche a voler riconoscere alla creditrice gli interessi calcolati al saggio di cui al decreto legislativo n. 231/02 per l'intero importo residuo (€ 12.650,00) alla data del 5.1.19 fino al 16.8.19 (giorno in cui era intervenuto l'ultimo versamento a saldo) e quindi senza tenere conto dei versamenti effettui nelle more, si otterrebbe un importo di € 618,29 a titolo di interessi, inferiore all'importo di € 1.000,00 corrisposto a tale titolo, e il suddetto conteggio non è stato specificamente contestato.
7. Quanto alle spese processuali, si osserva che “nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento” (Cass., n. 17469/2007).
8. La sentenza impugnata va quindi confermata integralmente, assorbita ogni ulteriore questione, e l'appellante va condannata a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, ragguagliate alla somma di € 739,79, che costituisce l'effettivo oggetto del contendere.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti dell'appellante principale, integralmente soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 673,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello,
l'08.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1072/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ROCCHI GIAN LUIGI APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MAGNANI ROMINA APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Si chiede che codesta ecc.ma Corte d'Appello, qualora ritenga privi di legittimazione attiva i legali rappresentanti dell'appellante voglia dichiarare l'inefficacia della sentenza di primo grado per essere stata pronunciata contro gli stessi anziché contro il liquidatore e confermare il D.I. opposto.
Qualora, invece, ritenga essere stato legittimamente proposto l'appello per non avere C.P. eccepito e provata la carenza di legittimazione degli appellanti voglia condannare l'appellata al pagamento in loro favore della residua somma di €. 738,79, o di quella diversa somma ritenuta dovuta, oltre agli interessi maturati ex d.lgs 231/02, agli onorari ed alle spese del D.I. ed agli onorari delle cause di primo e secondo oltre accessori di legge ed al rimborso di quanto pagato dalla alla C.P. Parte_1 per il primo grado.
Poiché il tribunale ha quantificato arbitrariamente, con abuso d'ufficio non essendone qualificato, ed erroneamente il residuo debito nella minor somma di €.618,20, avendo imputato gli acconti prima alla pagina 1 di 6 sorte e poi agli interessi in violazione dell'art. 1194 c.c , nonostante si fosse prodotto il conteggio del residuo debito per la sorte che C.P. non aveva contestato si chiede, per tuziorismo, che venga disposta
C.T.U. contabile, già richiesta in caso di contestazione del residuo debito nella misura provata, per quantificare il residuo debito dell'appellata con condanna della stessa al pagamento oltre alla vittoria delle spese dei gradi e della C.T.U e rimborso di quanto pagato”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.Ma Corte Appello adita, adversis reiectis,
- Confermare in ogni sua parte la sentenza 480/2022 del 16.05.2022 notificata in pari data a parte appellante su RG 3911/2019 e conseguentemente - Respingere l'appello proposto da
[...] er tutti i motivi indicati e conseguentemente Parte_1
- CONFERMARE in ogni sua parte, per inammissibilità e/o inaccoglibilità nel merito dell'appello interposto, la sentenza - n. 480/2022 pubblicata il 16.05.2022 ed in pari data notificata su RG
3911/2019 resa da Tribunale civile di Forlì con cui il Tribunale così disponeva: “ definitivamente pronunciando, sul proc. 3911 /2019 ogni diversa eccezione assorbita o rigettata, così provvede: “
Accoglie l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1120/2019 del 31.07.2019;
Condanna parte convenuta a corrispondere in favore di le spese di Parte_2 lite che si liquidano in €. 237,00 per esborsi, €. 4.835,00 per compenso professionale, oltre spese a forfait 15%, IVA e CPA come per legge;
Dispone infine che ai sensi dell'art. 52 del dlgs 193/03, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;
-Confermare il provvedimento di revoca del decreto ingiuntivo n. 1120/2019 del 31.07.2019 emesso su
RG 2474/2019 dal Tribunale Civile di Forlì per cessata materia del contendere e/o per carenza di legittimazione all'azione ex art. 100 c.p.c. per intervenuta estinzione del debito principale costituito dalla sorte, prima della notifica dello stesso;
-Dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento della somma integrale oltre ad ulteriori €. 1.000,00 prima della notifica del decreto ingiuntivo;
- Accertare e dichiarare, quanto ad interessi moratori e spese legali della fase monitoria che
l'estinzione dell'obbligazione principale comporta l'estinzione delle obbligazioni accessorie stante la carenza di costituzione in mora del debitore;
-Dichiarare la carenza di legittimazione alla proposizione al socio amministratore essendo la società posta il liquidazione e non avendo il liquidatore nominato inteso proporre alcun gravame come da documentazione già depositata;
pagina 2 di 6 Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre oneri di legge per tutte le fasi di giudizio.
Si chiede altresì che la Corte voglia disporre responsabilità aggravata per la prosecuzione del giudizio di appello, con condanna ex art. 96 c.p.c. di al risarcimento Parte_1 in favore di di una somma, anche in via equitativa, secondo giustizia. Controparte_1
Si insiste nel chiedere che venga respinta qualunque istanza istruttoria e di CTU per i motivi spiegati in sede di comparsa di costituzione e risposta”.
IN FATTO
1. La società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il Controparte_1 quale le aveva ingiunto il pagamento di € 11.650,00, oltre interessi ex Parte_1 art. 5, d.lgs. n. 231/02 e spese, a titolo di corrispettivo residuo per lavori di ristrutturazione.
Deduceva l'opponente che il credito era estinto, in quanto, dopo avere versato una serie di acconti, in data 16.0.2019, ossia prima della notifica del decreto opposto, aveva saldato l'intero debito residuo, riconoscendo un importo aggiuntivo di € 1.000,00 a titolo di interessi e indennizzo da ritardo e avvisando di ciò la controparte, che non aveva fornito alcun riscontro e aveva proceduto comunque alla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
2. Si costitutiva l'opposta, affermando di essere ancora creditrice di € 11.650,00, non avendo mai pattuito alcuna rateizzazione della somma dovuta ed essendo ininfluente che il debitore avesse versato la quota aggiuntiva di € 1.000,00, a titolo di interessi.
3. Con sentenza n. 2496/2024 il Tribunale di Forlì accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la convenuta opposta alle spese di lite.
Osservava il giudice che parte opponente aveva documentato di avere pagato integralmente il proprio debito e che residuava la questione del versamento degli interessi ex d. lgs. n. 231/02.
Al riguardo, alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (15.7.2019), la debitrice aveva versato la somma complessiva di € 8.000,00, risultando ancora dovuti € 9.650,00; dunque la somma richiesta con il ricorso monitorio era stata indicata in eccesso in € 11.650,00.
Ad ogni modo, erano stati eseguiti ulteriori bonifici nei giorni 24.7.2019 (€ 1.000,00) e 16.8.2019 (€
9.650,00), e quindi molto prima della notifica del decreto alla debitrice (14.10.2019).
Ciononostante, il creditore insisteva per il riconoscimento dell'importo ulteriore di € 738,79, sostenendo di avere allegato un prospetto di calcolo degli interessi che, però, non risultava in atti.
Ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 231/02, in carenza di prova del ricevimento della fattura occorreva fare riferimento al sollecito di pagamento del 6.12.2018, con la conseguenza che il termine di decorrenza degli interessi andava fissato a trenta giorni dopo l'invio della richiesta di pagamento (5.1.2019).
pagina 3 di 6 A tale data, però, il debitore aveva già versato l'importo di € 5.000,00 e aveva chiesto un piano di rientro per il versamento del residuo.
Dunque, anche ipotizzando che spettassero al creditore gli interessi calcolati al saggio di cui al decreto legislativo n. 231/02 per l'intero importo residuo (€ 12.650,00), a partire dal 5.1.19 fino al 16.8.19
(giorno in cui era intervenuto l'ultimo versamento a saldo dell'intero), si otteneva un importo di €
618,29, inferiore all'importo di € 1.000,00, che il debitore aveva spontaneamente versato a tale titolo.
Tale ipotesi di calcolo era comunque maggiormente favorevole al creditore stesso, in quanto non teneva conto della diminuzione del debito corrispondente ai versamenti medio tempore intervenuti tra il termine iniziale di decorrenza degli interessi e quello finale di estinzione completa del debito, essendo stati nel frattempo eseguiti i bonifici di € 1.000,00 il 26.4.2019, di € 2.000,00 il 5.7.2019, di € 1.000,00 il 24.7.2019.
Pertanto, il versamento dell'importo di € 1.000,00, a titolo di interessi era ampiamente satisfattivo del danno da ritardo, cui sono finalizzati gli interessi moratori.
L'opposizione andava quindi accolta.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, doveva tenersi conto del comportamento del creditore, che non solo non aveva dato riscontro alla richiesta di pagamento rateale, ma aveva mantenuto un contegno scarsamente collaborativo durante l'esecuzione dei pagamenti periodici da parte del debitore, fino a mostrare un atteggiamento prevaricatorio all'indomani del pagamento integrale del debito e del riconoscimento di una quota aggiuntiva di € 1.000,00, quale danno da ritardo, determinando così
l'instaurazione e la prosecuzione del giudizio di opposizione, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza.
La parte convenuta opposta andava pertanto condannata a rifondere alla controparte le spese di lite.
4. ha impugnato la suddetta sentenza;
ha resistito Parte_1 [...]
Parte_2
All'esito dell'udienza cartolare del 17.9.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
5. L'appellante ha dedotto, quali motivi di gravame, la mancata autorizzazione del pagamento differito e rateizzato, la errata imputazione dei versamenti prima alla sorte, poi agli interessi, la mancata estinzione del debito in corso di causa con conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, non avendo il pagamento effettuato ricompreso le spese e le competenze liquidate nel decreto ingiuntivo al momento della sentenza.
Deduce altresì che sarebbe spettato all'appellata dare prova della data del ricevimento della fattura;
gli spetterebbe pertanto, in base ai propri conteggi, il residuo importo di € 739,79. pagina 4 di 6 6. Il gravame è totalmente infondato.
In primo luogo, come accertato dal primo giudice con statuizione non oggetto di specifica impugnazione, alla data del ricorso per decreto ingiuntivo l'odierna appellante risultava creditrice della somma in linea capitale di € 9.650,00, anzichè di quella, maggiore, richiesta con il ricorso, di €
11.650,00.
Inoltre, tra la data del deposito e quella della notifica il credito in linea capitale è stato integralmente estinto e la debitrice ha versato in aggiunta un importo forfettario a titolo di interessi di € 1.000,00.
In proposito, il tribunale ha affermato che, anche a voler riconoscere alla creditrice gli interessi calcolati al saggio di cui al decreto legislativo n. 231/02 per l'intero importo residuo (€ 12.650,00) alla data del 5.1.19 fino al 16.8.19 (giorno in cui era intervenuto l'ultimo versamento a saldo) e quindi senza tenere conto dei versamenti effettui nelle more, si otterrebbe un importo di € 618,29 a titolo di interessi, inferiore all'importo di € 1.000,00 corrisposto a tale titolo, e il suddetto conteggio non è stato specificamente contestato.
7. Quanto alle spese processuali, si osserva che “nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento” (Cass., n. 17469/2007).
8. La sentenza impugnata va quindi confermata integralmente, assorbita ogni ulteriore questione, e l'appellante va condannata a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, ragguagliate alla somma di € 739,79, che costituisce l'effettivo oggetto del contendere.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti dell'appellante principale, integralmente soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 673,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello,
l'08.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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