Art. 36. Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1976 in 182.540 milioni di lire, si provvede con il maggior gettito contributivo comportato dalla legge stessa e quanto a lire 15.000 milioni mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1976 in 182.540 milioni di lire, si provvede con il maggior gettito contributivo comportato dalla legge stessa e quanto a lire 15.000 milioni mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.