Articolo 36 della Legge 29 aprile 1976, n. 177
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22 maggio 1976
Art. 36. Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1976 in 182.540 milioni di lire, si provvede con il maggior gettito contributivo comportato dalla legge stessa e quanto a lire 15.000 milioni mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 22 maggio 1976