Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00523/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00343/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 343 del 2025, proposto da AH AI MO AW, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'accertamento
del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza del 10 dicembre 2024, relativa all’espletamento degli incombenti prodromici al conseguimento di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia del Soggetto pubblico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025 il dott. IO MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. AH AI MO AW in data 10 dicembre 2024 inoltrava, per il tramite del proprio legale, istanza alla Prefettura di Pescara, relativa all’espletamento degli incombenti (identificazione, rilascio del codice fiscale, precompilazione mod. 209) prodromici al conseguimento di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione.
A fronte dell’inerzia del Soggetto pubblico, l’interessato presentava ricorso, ex art.117 c.p.a., volto all’accertamento del silenzio-inadempimento della predetta Amministrazione, deducendo la violazione dell’art.2, comma 6 della Legge n.241 del 1990, dell’art.5, comma 9 del D.Lgs. n.286 del 1998, sostenendo tra l’altro la fondatezza nel merito della propria richiesta, richiedendo inoltre la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia del Soggetto pubblico.
La Prefettura di Pescara si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, segnalando tra l’altro in fatto che con nota del 19 dicembre 2024 comunicava di non potere allo stato assumere alcuna determinazione sul punto, risultando pendente il ricorso sulla revoca del nulla osta al lavoro subordinato e depositando nota del 14 febbraio 2025, confermativa del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato.
Con determina n.51 del 18 settembre 2025 l’interessato veniva ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorrente inoltre replicava alla relazione difensiva dell’Amministrazione.
Nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso appare fondato e dunque da accogliere, non risultando che l’Amministrazione abbia fornito risposta nel merito all’istanza dell’interessato del 10 dicembre 2024, limitandosi a rappresentare, con mera nota interlocutoria, del successivo 19 dicembre 2024, di non poter fornire riscontro alla domanda de qua per altro contenzioso in corso (cfr. già TAR Abruzzo-Pescara, nn.288, 295 del 2025).
Né poteva fungere da riscontro alla domanda del ricorrente il foglio del 14 febbraio 2025, recante nota meramente confermativa del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, per giunta non conferente con l’istanza in esame.
Ne consegue che la Prefettura di Pescara deve dare riscontro alla domanda del ricorrente del 10 dicembre 2024, provvedendo di conseguenza, ex art.117, comma 2 c.p.a., nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
In caso di mancata ottemperanza si procederà alla nomina di un commissario ad acta.
Sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie, nei modi e termini di cui in motivazione, il ricorso n.343/2025 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti; spese della parte ricorrente, liquidate in €800,00 (Ottocento/00) oltre ad accessori di legge, poste a carico dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA AS, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
IO MA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO MA | PA AS |
IL SEGRETARIO