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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 5600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5600 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 7.7.2025, tenutasi ex art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 5844.2025
Tra
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Capua Vetere (CE), il 22.10.1967 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Foglia (C.F.
), elettivamente domiciliata in Marcianise (CE) alla C.F._2
Via F. Evangelista n. 135
RICORRENTE
E
C.F. Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Eliana Covino, C.F.
, elettivamente domiciliato presso la Direzione C.F._3 metropolitana dell' di Napoli sita in Via Alcide De Gasperi n. 55. CP_1
RESISTENTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.3.2025 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe ricorreva in giudizio deducendo:
- Di aver presentato, in data 28.09.2023, domanda n.
3930976701993 presso la sede di Napoli per il CP_1 riconoscimento dell'invalidità civile;
CP_
- che la CML con verbale redatto nella seduta del 19.04.2024, sulla base dell'anamnesi, dell'esame obiettivo e della documentazione acquisita, riconosceva la ricorrente “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)”, con decorrenza 28.09.2023;
- con provvedimento del 03.09.2024, l'ente previdenziale comunicava l'accoglimento della domanda e la liquidazione della prestazione comprensiva dell'indennità di accompagnamento n. 044-
510007265624 Cat. INVCIV, con decorrenza dal 01.10.2023, precisando che “nella determinazione dell'importo si è tenuto conto dei periodi di ricovero presso struttura pubblica”.
- Ciò nonostante, di non aver ricevuto nulla a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo novembre 2023 - ottobre 2024;
- Che, infatti, sebbene effettivamente ricoverata alla data di decorrenza della prestazione indicata nel verbale della CML ovvero a settembre del 2023, il periodo di ricovero terminava in data 12 novembre 2023, con conseguente diritto a percepire la relativa indennità assistenziale;
-
- Che, nel frattempo, convocata a visita di revisione il 11.11.2024, la CP_ commissione CML riconosceva alla ricorrente una invalidità totale ma senza il diritto all'indennità di accompagnamento.
2 Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “
1. In via principale, in accoglimento delle argomentazioni di fatto e di diritto sopra esposte, dichiarare ed accertare il diritto della sig.ra alla Parte_1 riscossione dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati da novembre 2023 ad ottobre 2024 e, per l'effetto, condannare l al CP_1 pagamento in suo favore della somma € 6.371,92, come sopra calcolata ovvero della somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia oltre gli interessi e rivalutazione maturati.
2. Condannare l al pagamento CP_1 delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Ritualmente evocato in giudizio si costituiva l deducendo che in data CP_1
21/06/2025 la sede di Napoli metteva in liquidazione, in favore della CP_1 sig.ra , gli arretrati dell'indennità di accompagnamento Parte_1 con decorrenza dal mese di ottobre 2023. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere.
Con note di trattazione scritta del 30.6.2025, parte ricorrente, preso atto della liquidazione degli arretrati, si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 7.7.2025, tenutasi ex art. 127- ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
In ragione dell'intervenuta liquidazione degli arretrati dell'indennità di accompagnamento avvenuta in data 21.6.2025, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della
3 domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630;
Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, la liquidazione degli arretrati dell'indennità di accompagnamento avvenuto successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere,
4 perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
La liquidazione degli arretrati dell'indennità di accompagnamento avvenuta oramai pendente il giudizio impone la condanna alle spese a CP_ carico dell' .
P.Q.M.
La dott.ssa Maria Gaia Majorano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere CP_
- condanna l al pagamento delle spese complessive di lite liquidate in euro 900,00 oltre Cpa, spese generali e Iva, con attribuzione.
Napoli, 7.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
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