TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/12/2025, n. 3862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3862 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 803 del ruolo generale per l'anno 2024, tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. BARBARO ALESSANDRO;
parte attrice e
Controparte_1 parte convenuta
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società a riassunto il Parte_1 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, originariamente iscritto al n. R.G. 2380/2020, a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio e di revoca del decreto ingiuntivo pronunciata con sentenza n. 3061/2023. A sostegno della domanda, la società ha rappresentato che il proprio credito era fondato sul contratto di finanziamento n. 24393895 sottoscritto dal convenuto in data 02.08.2021 nonché sull'estratto conto ex art. 50 TUB. Pertanto, ha chiesto condannarsi la controparte a corrispondere la somma di €. 26.256,62 - oltre interessi di mora al tasso contrattualmente previsto, da calcolarsi sul solo capitale, dal dovuto all'effettivo soddisfo - relativamente al mancato pagamento delle rate del finanziamento. non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto Controparte_1 introduttivo. Pertanto, va dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, la domanda va accolta.
La società attrice ha provato il proprio credito, avendo prodotto sia il contratto di finanziamento n. 24393895 sottoscritto dal sia il piano di ammortamento che CP_1
l'estratto conto ex art. 50 TUB, dal quale risulta la somma dovuta a titolo di rate non corrisposte del finanziamento. Com'è noto, quanto al debito derivante da un rapporto di finanziamento, la banca non ha alcun onere di produrre l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 T.U.B., essendo sufficiente la produzione del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento.
Infatti, la banca ha prodotto – oltre al contratto di finanziamento e al piano di ammortamento
– anche l'estratto di saldaconto (v. documenti depositati in allegato all'atto di citazione); da tali documenti si desume chiaramente il numero delle rate, la periodicità delle stesse ed il tasso applicabile.
Di contro, il non ha svolto nessuna contestazione sul quantum della somma né nel CP_1 giudizio originariamente proposto innanzi al Tribunale di Torre Annunziata né tantomeno nel presente giudizio (in cui ha omesso di costituirsi).
Pertanto, può richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte (Cass. 12818/2024).
Ne deriva che risulta ampiamente provato il saldo debitore posto a fondamento della domanda formulata dalla società attrice.
Pertanto, va condannato a corrispondere alla controparte la somma di €. Controparte_1
26.256,62 oltre ad interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito sulla sorte capitale.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe previste per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 26.000,00 ed €. 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a corrispondere Controparte_1 alla società a somma di €. 26.256,62 oltre ad interessi di mora Parte_1 nei termini indicati in parte motiva;
2) condanna a corrispondere alla società a Controparte_1 Parte_1 somma di €. 4.000,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge.
Così deciso il 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso