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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/05/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 488 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 14/05/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nata a [...] il [...], residente a [...]
2/A, C.F. , rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dagli C.F._1
Avv.ti Walter Miceli (C.F. , PEC , Fabio C.F._2 Email_1
Ganci (C.F. , PEC , Nicola Zampieri (C.F. C.F._3 Email_2
, PEC: e Giovanni Rinaldi C.F._4 Email_3
(C.F. , PEC , ed elettivamente C.F._5 Email_4
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A. I procuratori della parte ricorrente dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni riguardanti il procedimento de quo ai seguenti indirizzi PEC:
Email_2 Email_1 Email_3
e Email_4
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t., nonché rappresentante processuale ex art 75 c.p.c. per l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. , Controparte_2 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.
, fax 0862/410918, e-mail PEC P.IVA_2 Email_5
presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Email_6
1 Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domiciliano;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento della somma di € 3.957,73 e, Controparte_1 conseguentemente, o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”
Part : “- in via preliminare, dichiarare il difetto di integrazione del contraddittorio con l' per le ragioni esposte in narrativa, ed ordinare la relativa integrazione a CP_3 cura e spese del ricorrente;
- in ogni caso, rigettare il ricorso ovvero, in subordine, dichiarare dovuta la minor somma ritenuta di giustizia;
- in ogni caso con vittoria di spese.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 05/03/2025 Parte_1
docente supplente di scuola secondaria di secondo grado, conveniva in giudizio il
[...]
, al fine di ottenere il riconoscimento alla corresponsione Controparte_1
dell'indennità per ferie maturate e non fruite, quantificate nella misura di € 3.957,73.
A sostegno della domanda deduceva di aver prestato servizio, in qualità di docente supplente, negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, e di aver usufruito solo di alcune giornate di ferie, rispetto a quelle effettivamente maturate, rivendicando il pagamento della relativa per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti.
Rilevava come l'art. 1 comma 54 l. 228/2012 avesse previsto per il personale docente- senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti di ruolo- una specifica disciplina in forza delle quale le ferie dovevano essere fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali. Allegava che il comma 55 della citata disposizione aveva stabilito la non applicabilità dell'art. 5 comma 8 dl 95/2012 “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Precisava che, in base al combinato disposto del citato comma 54 art. 1 l. 228/2012 e dell'art. 13 del CCNL di Comparto, “Il docente con contratto fino al 30 giugno, così come il
2 docente di ruolo, anche se non è impegnato in attività di esami, nel periodo che intercorre dal termine delle lezioni sino al 30 giugno non può, dunque, essere collocato in ferie d'ufficio perché, in tale periodo, deve restare comunque a disposizione del per tutte le CP_1 attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria”.
Deduceva dunque che, non essendo configurabile una collocazione in ferie d'ufficio in relazione al periodo compreso tra la fine delle lezioni (solitamente 10 giugno) e il termine delle attività didattiche (30 giugno), aveva diritto al pagamento dell'importo dovuto, calcolato sottraendo alle ferie maturate per ciascun anno scolastico i giorni effettivamente fruiti.
Richiamava, in particolare, le pronunce della Corte di Cassazione del 03.06.2024 e n.16715 del 17.06.2024.
1.2. L'amministrazione scolastica convenuta si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' e contestando, CP_3
nel merito, il quantum debeatur, in ragione delle seguenti circostanze allegate:
-negli aa.ss. 2021/2022 – 2022/2023 la parte ricorrente ha prestato servizio presso l'I.I.S.
Di Poppa Rozzi di Teramo ove nell'.a.s. 2021/2022 ha fruito di 6 giorni di ferie su 23,833 maturate ( e non 26,83); (ALLEGATO 2)
- nell'a.s. 2022/2023 – n regime di part time - ha fruito di 1 giorno di ferie su 25,250 maturate ( e non 28,25); (ALLEGATO 3)
- nell'a.s. 2021/2022 il datore di lavoro ha adottato la circolare prot. n. 3497/U del
16/05/2022 comunicando ai docenti a tempo determinato la necessità di prendere le ferie residue pena la decadenza dal beneficio (ALLEGATO 4);
-nell'a.s. 2023/2024 la parte ricorrente ha prestato servizio presso il Liceo Statale G. Milli di Teramo e ivi non ha fruito di alcun giorno di ferie, ma trovandosi in regime di part time ha maturato 13 giorni di ferie e 1,5 giorni di festività soppresse (e non 24,42 e 3) (ALLEGATI 5-
6).
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 14/05/2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
3 A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di parte resistente in ordine al difetto di integrazione del contradditorio e ciò per due ordini di ragioni.
In primo luogo, l'eventuale mancata evocazione in giudizio dell' non determina, CP_3 quale immediata conseguenza, la inammissibilità del ricorso, ma semmai impone l'estensione del contradditorio nei confronti dell'ente previdenziale, nel caso in cui si ritenga che lo stesso sia litisconsorte necessario.
In secondo luogo, si ritiene che nel caso di specie non via alcuna necessità di integrazione del contradditorio nei confronti dell' , non avendo la parte ricorrente chiesto la condanna CP_3
alla regolarizzazione contributiva.
2.1. Nel merito la domanda merita parziale accoglimento.
La questione giuridica oggetto della presente controversia riguarda il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, richiesta dal personale docente non di ruolo, che ha prestato servizio in forza di contratti di supplenza breve o fino al termine delle attività didattiche.
La questione è stata oggetto di un vasto contenzioso a livello nazionale, su cui può dirsi ormai consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione che, dopo una prima pronuncia del 2022 (n. 14268/2022) in senso favorevole ai docenti, si è compiutamente espressa nelle pronunce successive di cui alle Ordinanze n.15415 del 03.06.2024 e n.16715 del 17.06.2024,
e da ultimo in data 7.5.2025 (ordinanza n. sezionale 365/2025), la cui motivazione è possibile richiamare integralmente, anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c.
Ad ogni modo, appare utile una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
3. Come noto, sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto:
4 "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a
56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
5 Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L.
n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere
(anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, secondo la Corte di Cassazione, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8,
D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in
6 applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle
7 lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In particolare, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno
(data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del
1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.
In conclusione, il principio di diritto a cui è necessario dare seguito è il seguente:
"il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
8 C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno" (Cassazione civile sez. lav.,
17/06/2024 n.16715, come confermata con ordinanza del 7.5.2025).
4. Trasponendo tali principi al caso di specie, come sopra esposto la domanda merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
La ricorrente ha prestato servizio di supplenza nelle seguenti annualità:
-negli aa.ss. 2021/2022 – 2022/2023 ha prestato servizio presso l'I.I.S. Di Poppa Rozzi di
Teramo; nell'.a.s. 2021/2022 ha fruito di 6 giorni di ferie su 23,833 maturate, mentre nell'anno scolastico 2022/2023 era in regime di part time ed ha fruito di 1 giorno di ferie su
25,250 maturate ( e non 28,25);
- nell'a.s. 2023/2024 la parte ricorrente ha prestato servizio presso il Liceo Statale G. Milli di Teramo e ivi non ha fruito di alcun giorno di ferie, ma trovandosi in regime di part time ha maturato 13 giorni di ferie e 1,5 giorni di festività soppresse (e non 24,42).
Ebbene, per quanto riguarda l'annualità 2021/2022, il resistente ha depositato in CP_1
atti una circolare adottata dall'I.I.S. Di Poppa Rozzi di Teramo del 16.5.2022, afferente proprio il godimento delle ferie anno 2021/2022, nella quale si rappresentava espressamente che per il personale a tempo determinato, le ferie e le festività soppresse dovevano essere fruite entro il termine della supplenza, pena la decadenza dal beneficio.
Tale circolare, alla luce dei principi di diritto sopra espressi, vale certamente ad integrare il presupposto fattuale dell'informazione adeguata della docente circa la perdita delle ferie nel caso di mancato godimento nel termine di scadenza della supplenza, sicchè sotto tale profilo la domanda non merita accoglimento. A nulla rileva la contestazione di parte ricorrente secondo cui la circolare avrebbe dovuto essere emanata ad inizio dell'anno scolastico, in quanto ciò che richiede la giurisprudenza di legittimità è che il docente sia posto nella condizione di avere contezza della necessità di dover usufruire delle ferie prima della scadenza della supplenza, pena la perdita delle stesse. Ed è ciò che è avvenuto nel caso concreto, ben potendone richiedere la fruizione la docente per tempo.
9 Per le annualità 2022/2023 e 2023/2024, invece, non risulta che sia stata adottata una circolare analoga, sicchè la domanda deve essere accolta, nei limiti, però dei giorni di ferie e festività soppresse maturate, per come indicate dalla parte resistente.
Ebbene, facendo applicazione dei principi formulati dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, in relazione alle annualità scolastiche sopra indicate (2022/2023 e 2023/2024), nella misura pari alla differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli effettivamente goduti, come indicati dalla parte resistente, senza, di converso, tenere in considerazione i giorni intercorrenti tra la chiusura delle lezioni e la scadenza al 30 giugno del contratto a termine (Cassazione civile sez. lav., 17/06/2024
n.16715).
In ordine al quantum debeatur si ritiene di poter adottare solo una pronuncia di condanna generica, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda e dei rilievi in ordine alla correttezza dei calcoli effettuati.
5. L'accoglimento parziale della domanda giustifica una compensazione parziale delle spese di lite, per il resto poste a carico del resistente come indicato in dispositivo, CP_1
facendo applicazione del D.M. n. 147 del 2022 nei valori minimi, stante la non complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 488 /2025, così provvede:
• In accoglimento parziale della domanda, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute per gli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024, così come meglio indicati dalla parte resistente e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento del relativo importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp att. Cod.Proc.Civ. dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre
1994 n. 724;
• Rigetta per il resto la domanda;
• Previa compensazione della metà, condanna il a Controparte_1 rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 24,50 per esborsi
10 ed € 514,75 per compensi (già al netto della compensazione), oltre spese generali
I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Teramo, 14/05/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 14/05/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nata a [...] il [...], residente a [...]
2/A, C.F. , rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dagli C.F._1
Avv.ti Walter Miceli (C.F. , PEC , Fabio C.F._2 Email_1
Ganci (C.F. , PEC , Nicola Zampieri (C.F. C.F._3 Email_2
, PEC: e Giovanni Rinaldi C.F._4 Email_3
(C.F. , PEC , ed elettivamente C.F._5 Email_4
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A. I procuratori della parte ricorrente dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni riguardanti il procedimento de quo ai seguenti indirizzi PEC:
Email_2 Email_1 Email_3
e Email_4
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t., nonché rappresentante processuale ex art 75 c.p.c. per l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. , Controparte_2 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.
, fax 0862/410918, e-mail PEC P.IVA_2 Email_5
presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Email_6
1 Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domiciliano;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento della somma di € 3.957,73 e, Controparte_1 conseguentemente, o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”
Part : “- in via preliminare, dichiarare il difetto di integrazione del contraddittorio con l' per le ragioni esposte in narrativa, ed ordinare la relativa integrazione a CP_3 cura e spese del ricorrente;
- in ogni caso, rigettare il ricorso ovvero, in subordine, dichiarare dovuta la minor somma ritenuta di giustizia;
- in ogni caso con vittoria di spese.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 05/03/2025 Parte_1
docente supplente di scuola secondaria di secondo grado, conveniva in giudizio il
[...]
, al fine di ottenere il riconoscimento alla corresponsione Controparte_1
dell'indennità per ferie maturate e non fruite, quantificate nella misura di € 3.957,73.
A sostegno della domanda deduceva di aver prestato servizio, in qualità di docente supplente, negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, e di aver usufruito solo di alcune giornate di ferie, rispetto a quelle effettivamente maturate, rivendicando il pagamento della relativa per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti.
Rilevava come l'art. 1 comma 54 l. 228/2012 avesse previsto per il personale docente- senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti di ruolo- una specifica disciplina in forza delle quale le ferie dovevano essere fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali. Allegava che il comma 55 della citata disposizione aveva stabilito la non applicabilità dell'art. 5 comma 8 dl 95/2012 “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Precisava che, in base al combinato disposto del citato comma 54 art. 1 l. 228/2012 e dell'art. 13 del CCNL di Comparto, “Il docente con contratto fino al 30 giugno, così come il
2 docente di ruolo, anche se non è impegnato in attività di esami, nel periodo che intercorre dal termine delle lezioni sino al 30 giugno non può, dunque, essere collocato in ferie d'ufficio perché, in tale periodo, deve restare comunque a disposizione del per tutte le CP_1 attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria”.
Deduceva dunque che, non essendo configurabile una collocazione in ferie d'ufficio in relazione al periodo compreso tra la fine delle lezioni (solitamente 10 giugno) e il termine delle attività didattiche (30 giugno), aveva diritto al pagamento dell'importo dovuto, calcolato sottraendo alle ferie maturate per ciascun anno scolastico i giorni effettivamente fruiti.
Richiamava, in particolare, le pronunce della Corte di Cassazione del 03.06.2024 e n.16715 del 17.06.2024.
1.2. L'amministrazione scolastica convenuta si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' e contestando, CP_3
nel merito, il quantum debeatur, in ragione delle seguenti circostanze allegate:
-negli aa.ss. 2021/2022 – 2022/2023 la parte ricorrente ha prestato servizio presso l'I.I.S.
Di Poppa Rozzi di Teramo ove nell'.a.s. 2021/2022 ha fruito di 6 giorni di ferie su 23,833 maturate ( e non 26,83); (ALLEGATO 2)
- nell'a.s. 2022/2023 – n regime di part time - ha fruito di 1 giorno di ferie su 25,250 maturate ( e non 28,25); (ALLEGATO 3)
- nell'a.s. 2021/2022 il datore di lavoro ha adottato la circolare prot. n. 3497/U del
16/05/2022 comunicando ai docenti a tempo determinato la necessità di prendere le ferie residue pena la decadenza dal beneficio (ALLEGATO 4);
-nell'a.s. 2023/2024 la parte ricorrente ha prestato servizio presso il Liceo Statale G. Milli di Teramo e ivi non ha fruito di alcun giorno di ferie, ma trovandosi in regime di part time ha maturato 13 giorni di ferie e 1,5 giorni di festività soppresse (e non 24,42 e 3) (ALLEGATI 5-
6).
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 14/05/2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
3 A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di parte resistente in ordine al difetto di integrazione del contradditorio e ciò per due ordini di ragioni.
In primo luogo, l'eventuale mancata evocazione in giudizio dell' non determina, CP_3 quale immediata conseguenza, la inammissibilità del ricorso, ma semmai impone l'estensione del contradditorio nei confronti dell'ente previdenziale, nel caso in cui si ritenga che lo stesso sia litisconsorte necessario.
In secondo luogo, si ritiene che nel caso di specie non via alcuna necessità di integrazione del contradditorio nei confronti dell' , non avendo la parte ricorrente chiesto la condanna CP_3
alla regolarizzazione contributiva.
2.1. Nel merito la domanda merita parziale accoglimento.
La questione giuridica oggetto della presente controversia riguarda il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, richiesta dal personale docente non di ruolo, che ha prestato servizio in forza di contratti di supplenza breve o fino al termine delle attività didattiche.
La questione è stata oggetto di un vasto contenzioso a livello nazionale, su cui può dirsi ormai consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione che, dopo una prima pronuncia del 2022 (n. 14268/2022) in senso favorevole ai docenti, si è compiutamente espressa nelle pronunce successive di cui alle Ordinanze n.15415 del 03.06.2024 e n.16715 del 17.06.2024,
e da ultimo in data 7.5.2025 (ordinanza n. sezionale 365/2025), la cui motivazione è possibile richiamare integralmente, anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c.
Ad ogni modo, appare utile una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
3. Come noto, sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto:
4 "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a
56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
5 Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L.
n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere
(anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, secondo la Corte di Cassazione, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8,
D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in
6 applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle
7 lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In particolare, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno
(data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del
1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.
In conclusione, il principio di diritto a cui è necessario dare seguito è il seguente:
"il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
8 C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno" (Cassazione civile sez. lav.,
17/06/2024 n.16715, come confermata con ordinanza del 7.5.2025).
4. Trasponendo tali principi al caso di specie, come sopra esposto la domanda merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
La ricorrente ha prestato servizio di supplenza nelle seguenti annualità:
-negli aa.ss. 2021/2022 – 2022/2023 ha prestato servizio presso l'I.I.S. Di Poppa Rozzi di
Teramo; nell'.a.s. 2021/2022 ha fruito di 6 giorni di ferie su 23,833 maturate, mentre nell'anno scolastico 2022/2023 era in regime di part time ed ha fruito di 1 giorno di ferie su
25,250 maturate ( e non 28,25);
- nell'a.s. 2023/2024 la parte ricorrente ha prestato servizio presso il Liceo Statale G. Milli di Teramo e ivi non ha fruito di alcun giorno di ferie, ma trovandosi in regime di part time ha maturato 13 giorni di ferie e 1,5 giorni di festività soppresse (e non 24,42).
Ebbene, per quanto riguarda l'annualità 2021/2022, il resistente ha depositato in CP_1
atti una circolare adottata dall'I.I.S. Di Poppa Rozzi di Teramo del 16.5.2022, afferente proprio il godimento delle ferie anno 2021/2022, nella quale si rappresentava espressamente che per il personale a tempo determinato, le ferie e le festività soppresse dovevano essere fruite entro il termine della supplenza, pena la decadenza dal beneficio.
Tale circolare, alla luce dei principi di diritto sopra espressi, vale certamente ad integrare il presupposto fattuale dell'informazione adeguata della docente circa la perdita delle ferie nel caso di mancato godimento nel termine di scadenza della supplenza, sicchè sotto tale profilo la domanda non merita accoglimento. A nulla rileva la contestazione di parte ricorrente secondo cui la circolare avrebbe dovuto essere emanata ad inizio dell'anno scolastico, in quanto ciò che richiede la giurisprudenza di legittimità è che il docente sia posto nella condizione di avere contezza della necessità di dover usufruire delle ferie prima della scadenza della supplenza, pena la perdita delle stesse. Ed è ciò che è avvenuto nel caso concreto, ben potendone richiedere la fruizione la docente per tempo.
9 Per le annualità 2022/2023 e 2023/2024, invece, non risulta che sia stata adottata una circolare analoga, sicchè la domanda deve essere accolta, nei limiti, però dei giorni di ferie e festività soppresse maturate, per come indicate dalla parte resistente.
Ebbene, facendo applicazione dei principi formulati dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, in relazione alle annualità scolastiche sopra indicate (2022/2023 e 2023/2024), nella misura pari alla differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli effettivamente goduti, come indicati dalla parte resistente, senza, di converso, tenere in considerazione i giorni intercorrenti tra la chiusura delle lezioni e la scadenza al 30 giugno del contratto a termine (Cassazione civile sez. lav., 17/06/2024
n.16715).
In ordine al quantum debeatur si ritiene di poter adottare solo una pronuncia di condanna generica, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda e dei rilievi in ordine alla correttezza dei calcoli effettuati.
5. L'accoglimento parziale della domanda giustifica una compensazione parziale delle spese di lite, per il resto poste a carico del resistente come indicato in dispositivo, CP_1
facendo applicazione del D.M. n. 147 del 2022 nei valori minimi, stante la non complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 488 /2025, così provvede:
• In accoglimento parziale della domanda, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute per gli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024, così come meglio indicati dalla parte resistente e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento del relativo importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp att. Cod.Proc.Civ. dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre
1994 n. 724;
• Rigetta per il resto la domanda;
• Previa compensazione della metà, condanna il a Controparte_1 rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 24,50 per esborsi
10 ed € 514,75 per compensi (già al netto della compensazione), oltre spese generali
I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Teramo, 14/05/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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