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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/07/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice TR DO OZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 4195 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Velletri viale Roma n. 83, presso lo studio del Parte_1 procuratore Avv. Alberto Colella, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in CP_1 CP_2
Roma via delle Sette Chiese n. 144, presso lo studio dei procuratori Avv. Lorenzo Mosca e Avv.
AN CO, che la rappresentano e difendono
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 2 agosto 2023, ha rappresentato: di aver lavorato Parte_1 alle dipendenze di dal 3 settembre 2013 al 9 febbraio 2023, con contratto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato e inquadramento al 3° livello c.c.n.l. applicato;
di non essere stato retribuito in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;
di essere stato licenziato per giusta causa.
In diritto, il lavoratore ha affermato di essere creditore della indennità sostitutiva dei permessi e riposi non goduti e del compenso per lavoro straordinario, l'insussistenza dei fatti contestati e della giusta causa di licenziamento e, pertanto, la nullità e l'illegittimità del licenziamento. ha quindi convenuto in giudizio chiedendo che il giudice: dichiari Parte_1 CP_1 la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato il 3 febbraio 2023, chiedendo l'applicazione delle tutele previste dall'art. 18 legge 300/1970, nella formulazione precedente la modifica introdotta dalla legge 92/2012 o, in subordine, dal d.lgs. 23/2015, e condanni la datrice di lavoro alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria, oltre che del compenso per lavoro straordinario per 15 ore settimanali, dall'assunzione al 2020, e per 20 ore settimanali, per il periodo successivo, e dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti.
1.1. si è costituita in giudizio, contestando quanto dedotto dal lavoratore e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
2. La causa è stata assegnata al presente giudice il 15 aprile 2024.
2.1. Esaurita l'istruttoria, con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza dell'1 luglio 2025
è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 22 luglio 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.2. Le parti hanno depositato tempestivamente note di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle rispettive domande.
2.3. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati dopo la data del 28 febbraio 2023.
3. Tenuto conto della domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, ferma in ogni caso l'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge 300/1970, nella formulazione successiva alle modifiche disposte con legge 92/2012, occorre valutare innanzitutto la sussistenza dei fatti contestati e, laddove sussistenti, la loro rilevanza disciplinare.
3.1. In tema di licenziamento disciplinare, la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4,
St.Lav. novellato, applicabile ove sia ravvisata l'insussistenza del fatto contestato, comprende l'ipotesi di assenza ontologica del fatto e quella di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità.
Laddove sussista proporzionalità e conformità a buona fede nel rifiuto opposto dal lavoratore allo svolgimento di prestazioni inferiori e non pertinenti alla sua qualifica, la condotta contestata risulta deprivata del carattere di illiceità disciplinare che connota il licenziamento, il quale deve ritenersi, dunque, illegittimamente intimato (Cass. ord. 18 ottobre 2022 n. 30543); inoltre, quando vengono contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, il giudice del merito non deve esaminarli atomisticamente, ma deve valutare complessivamente la loro incidenza sul rapporto di lavoro. In questa valutazione, la mancanza di effettive conseguenze negative, in danno del datore o di terzi, ovvero l'assenza di concreti vantaggi, a favore del lavoratore o di terzi, così come l'eventuale comportamento successivo volto ad eliminare gli effetti dannosi dell'atto contestato, non valgono, da soli, ad escludere l'inadempimento (Cass. ord. 29 agosto 2024, n. 23318).
Il principio dell'immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell'art. 7 dello statuto lavoratori preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non vieta di considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio del datore di lavoro (Cass. 19 gennaio 2011, n. 1145).
3.1.1. L'art. 242 c.c.n.l. applicato prevede, al 1° comma: “Ai sensi dell'art. 2119 c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto e a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa)” (doc. 4 di parte ricorrente).
3.2. Nel caso di specie, la lettera di contestazione datata 3 febbraio 2023 recita: “Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché della regolamentazione disciplinare collettiva e aziendale, le contestiamo quanto segue:
A) Ella, dopo aver ricevuto la precedente contestazione disciplinare del 27/01/2023, in pari data e nei giorni successivi ha minacciato l'Azienda di chiamare i Carabinieri "se non veniva levata la contestazione" proferendo tali parole ai Suoi superiori Sig. , al Socio Sig. Parte_2
e al Direttore , così creando malumori e turbative sul luogo di lavoro. Parte_3 Parte_4
B) Ella, al fine di esercitare indebite pressioni e come sopra detto, ha inviato il seguente messaggio WhatsApp alle 6:24 del mattino al suo superiore gerarchico;
"Buongiorno Parte_2
Sig. ... Se è possibile può venire a Velletri alle 8? Che io alle 8:30 stacco e vado dai Pt_2
Carabinieri. Non ho dormito tutta la notte pensando alle calunnie scritte sulla lettere di richiamo
(a seguire emoticon viso arrabbiato)".
Il Sig. rispondeva ... ho un problema a Ciampino comunque dopo vengo". Parte_2
Lei non contento rispondeva "comunque stamattina vado a fare la denuncia ai carabinieri.
C) Lei, senza alcun motivo di salute e senza il permesso del direttore o di altri superiori gerarchici, contravvenendo al preciso ordine di non lasciare il suo posto di lavoro, in data
28/01/2023 usciva dal punto vendita dalle 10.00 alle 11.00 e tornato riferiva di essere stato dai
Carabinieri, sempre con lo scopo di insistere con indebite pressioni e creando turbamento sul luogo di lavoro. D) Nella sua lettera di risposta alla nostra precedente lettera di richiamo ella ha affermato del tutto gratuitamente fatti gravissimi, tanto nei confronti dell'Azienda che nei confronti di altri suoi superiori gerarchici, sostenendo che presso il punto vendita di Velletri vengano commessi reati, consistenti nel riciclare prodotti scaduti e nell'usarli in altri reparti che noi tratteremmo come una "pattumiera".
Spero si renda conto di quanto sostenuto, visto il lungo rapporto che ci lega. La invitiamo sin da ora e nuovamente, a non persistere con tali accuse non rispondenti al vero per indurre ulteriori pressioni in azienda e a procedere, come da precise direttive aziendali, a buttare i pretesi eventuali prodotti scaduti che lei dovesse eventualmente rinvenire con la diligenza che le viene richiesta nell'adempimento delle sue mansioni e nel suo reparto, invece di creare allarmismi alla
Proprietà e agli altri dipendenti e superiori.
Questi comportamenti, volontari, provocatori e incomprensibili, rappresentano palese insubordinazione e violazione di direttive e dei suoi doveri di lavoratore dipendente, e stanno ledendo l'immagine, il decoro e la reputazione del Suo Datore di Lavoro, oltre a creare un grave danno nei confronti degli altri lavoratori e turbamento sul luogo di lavoro, con l'evidente fine da
Lei stesso ammesso, di percepire quella che prima chiamava "buonuscita" e oggi chiama
"arretrati" nella sua stessa lettera” (doc. 12 di parte ricorrente).
3.3. Sulle condotte contestate, il teste dipendente dal 2019 o 2020 della Parte_4 resistente come Direttore di punto vendita, ha riferito: “il 28 gennaio 2023 il ricorrente ha abbandonato il posto di lavoro, mi ha detto “io vado via, vado dai carabinieri, non so se torno”, non mi ha dato tempo di rispondere e se ne è andato, non ricordo se quel giorno si è ripresentato.
Nei giorni precedenti mi aveva detto che sarebbe andato dai carabinieri se noi non avessimo eliminato la contestazione disciplinare”.
Il teste , dipendente della resistente dal 2007 come ispettore dell'azienda, ha Testimone_1 affermato in udienza: “il 28 gennaio 2023 ero nel punto vendita, era il giorno in cui da programma dovevo essere in quel punto vendita. Ho quindi assistito al fatto che il ricorrente è andato al box del direttore dicendo che andava via, non ricordo se ha dato una gisutificazione, poi è andato via, non ricordo se il Direttore ha risposto qualcosa, poi ne abbiamo parlato io e lui e gli ho detto di comunicare il fatto alla sede centrale. Io il 27 gennaio non c'ero nel punto vendita. Io stavo dietro alle casse che stanno vicino al bax ma ho assistito alla scena e ho sentito distintamente”.
La teste la teste e il teste non hanno potuto Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 riferire circostanze conferenti in relazione all'oggetto della causa.
Il teste , dipendente della società, ha invece confermato di essere stato Parte_2 contattato dal ricorrente attraverso messaggi: “si tratta di un messaggio inviatomi dal ricorrente il 28 gennaio 2023, che mi chiedeva di passare a Velletri al punto vendita Top Supermercati per parlarmi”.
3.4. Tali essendo le risultanze istruttorie, rileva l'Ufficio che è stata data la prova del fatto che il ricorrente, in data 28 gennaio 2025, dopo aver ricevuto una precedente contestazione disciplinare, in data 27 gennaio 2025, ha dapprima contattato con un messaggio telefonico il superiore e, nel corso del proprio turno, ha abbandonato il posto di lavoro dalle 10:00 Parte_2 alle 11:00, in assenza di autorizzazione (non concessa dal direttore del punto vendita, Parte_4 come emerso in giudizio e diversamente da quanto affermato dal ricorrente).
Il comportamento ha certamente rilevanza disciplinare, in quanto con essa il lavoratore ha violato l'obbligo su di lui incombente di rispettare l'orario di lavoro e di non abbandonare il posto di lavoro (annoverabili tra i doveri di cui all'art. 233 1° comma c.c.n.l. applicato).
Per la valutazione delle conseguenze disciplinari di tale condotta, la società ha affermato la necessità di tener conto dei precedenti del lavoratore (nel limite di due anni precedenti il licenziamento, ex art. 7 legge 300/1970), mai impugnati: richiamo scritto del 15 giugno 2021, irrogato per diverbio e grave insubordinazione (doc. 5 di parte resistente); sospensione di due giorni dal lavoro e dalla retribuzione, del 18 luglio 2022, a seguito di contestazione del 14 giugno 2022, per abbandono del posto di lavoro (doc. 4A di parte resistente): sospensione di due giorni dal lavoro e dalla retribuzione, del 18 luglio 2022, a seguito di contestazione del 21 giugno 2022, per abbandono del posto di lavoro (doc. 4B di parte resistente).
3.5. Ritiene l'Ufficio al contrario che la condotta contestata e qui provata, che il ricorrente ha tenuto, allontanandosi dal posto di lavoro senza alcuna autorizzazione durante l'orario di lavoro, considerati anche i precedenti dello stesso tenore (sanzioni del 18 luglio 2022) e in ogni caso la condotta complessiva del lavoratore, nell'arco dei due anni precedenti, configura pienamente una giusta causa di licenziamento, in quanto il ricorrente ha violato uno dei doveri fondamentali incombenti su di lui, ovvero la presenza sul posto di lavoro durante il proprio turno, e il divieto di allontanarsene, compromettendo in via definitiva il rapporto di fiducia che deve sussistere tra la datrice di lavoro e il lavoratore.
Tale condotta ha escluso così la possibilità di una prosecuzione del rapporto di lavoro e ha integrato una giusta causa di licenziamento.
4. Il lavoratore ha affermato la mancata affissione del codice disciplinare, da parte della società.
4.1. Sentito sul punto, il teste , ha riferito: “il codice disciplinare era affisso Parte_2 appena fuori dall'ufficio del direttore, nel punto vendita di Velletri, da quando abbiamo aperto, l'11 marzo 2020”; e la circostanza è stata confermata dalla teste , responsabile del Testimone_5 personale per la società resistente.
La teste non ha potuto riferire elementi certi, in proposito. Testimone_2
4.2. Sulla base delle dichiarazioni testimoniali, ritiene l'Ufficio che è stata data la prova dell'affissione del codice disciplinare, con rigetto del motivo di ricorso.
5. Il ricorrente ha domandato il pagamento di compenso per lavoro straordinario, per un ammontare pari a 15 ore settimanali.
5.1. Al riguardo, occorre ricordare che sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. 19 giugno 2018
n. 16150).
5.2. Nel caso in esame, ritenuta la genericità delle istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, in assenza della indicazione degli orari di lavoro rispettati (come peraltro rilevato dal giudice all'udienza del 30 gennaio 2024), la domanda non può essere accolta.
6. Il lavoratore ha domandato infine il pagamento dell'indennità sostitutiva per permessi non goduti e dell'indennità sostitutiva per riposi settimanali non goduti.
6.1. In proposito, le istanze istruttorie risultano generiche, in difetto della deduzione delle specifiche giornate di riposo non fruito e dei permessi non goduti, assente anche nei conteggi depositati e richiamati in ricorso (doc. 16 del ricorso).
7. Conclusivamente, il ricorso non può trovare accoglimento.
8. Il ricorrente, soccombente, deve essere condannato al pagamento, nei confronti della società resistente, delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, nei confronti di dei compensi professionali Parte_1 CP_1 di avvocato liquidati in € 6.700,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Velletri, 24 luglio 2024
Il giudice
TR DO OZ