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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 4030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4030 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel.
d.ssa Laura Laureti Consigliere
a seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 20.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1007/2025 del ruolo generale lavoro avverso la sentenza n.7499/2024 del Tribunale di Napoli pubblicata il 9.11.2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatore Parte_1
Carro
APPELLANTE
E
in persona Controparte_1 del Direttore Generale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo
TA e MA AS
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda della , collaboratrice professionale sanitaria CP_2 [...]
(tecnico di laboratorio) presso la Parte_2 CP_3
, volta a dichiarare nulla e/o illegittima la sospensione
[...] dal lavoro senza retribuzione disposta nei suoi confronti dal
26/10/2022 al 12/1/2022 per l'avvenuta violazione della L. 76/2021
(per omesso adempimento all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2) con conseguente obbligo della convenuta al pagamento delle retribuzioni e contribuzioni non pagate durante il periodo di sospensione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ha proposto appello la lavoratrice rilevando:
-che la sua attività lavorativa si svolge(va) in una stanza presso il laboratorio di patologia clinica e non comporta(va) contatti né con l'utenza dell'ospedale né con altri dipendenti a loro volta in contatto con il pubblico;
-che non era stata adeguatamente informata presso la “tenda vaccinazioni” in merito al vaccino (sul meccanismo di induzione della risposta anticorpale, se l'effetto del RNA inoculato sarebbe stato circoscritto alle ghiandole del braccio in cui avrebbero effettuato l'iniezione, quali fossero le precedenti utilizzazioni di tale sistema, se fosse necessaria una preliminare indagine sulle eventuali risposte allergiche ai suoi componenti e se la valutazione rischi/benefici effettuata dal PRAC dell'EMA nel marzo/aprile 2020, su cui è basata l'autorizzazione alla somministrazione del prodotto fosse stata aggiornata mediante rilevazione e comparazione di eventuali altri effetti del prodotto rispetto alla sua efficacia, se nonostante tale vaccinazione potesse essere comunque veicolo del virus o ammalarsi nonché quali fossero i rischi a breve, medio e lungo termine della pag. 2/6 somministrazione) per cui aveva rifiutato di sottoscrivere il modulo del consenso informato,
-che gli addetti alla vaccinazione le avevano pertanto rifiutato la somministrazione e la datrice, con delibera del 26/10/2021, l'aveva sospesa con effetto immediato,
-che nel corso della sospensione dal lavoro aveva contratto il
CoViD19 e, guarita, era stata riammessa in servizio dal 12/1/2022 rimanendo perciò senza stipendio dal 26/10/2021 al 12/1/2022,
-che la datrice non aveva dato prova sulla impossibilità di impiego alternativo a mansioni che non comporta(va)no contatti interpersonali o rischi di diffusione della malattia,
-che alla data della sospensione (12/1/2022) era vigente il D.L.
176 del 26/11/2021 in virtù del quale l'onere delle verifiche relative all'effettuazione delle vaccinazioni e delle conseguenti comunicazioni ai datori di lavoro per i provvedimenti di loro competenza, era attribuito agli ordini professionali, per cui essendo ella iscritta all'Ordine dei Tecnici di Laboratorio, era onere legale di questo procedere alle necessarie verifiche e comunicazioni prodromiche alla sospensione dal lavoro,
-che il Tribunale non aveva neppure preso in esame l'illegittimità ex 219/2017 della procedura relativa al “consenso informato” a cui era stata sottoposta, chiedendo “1) dichiarare nulla e/o illegittima la sospensione dal lavoro senza retribuzione disposta nei confronti di Parte_3
dal 26/10/2022 al 12/1/2022; in conseguenza dichiarare che
[...]
l' è obbligata al pagamento delle retribuzioni Controparte_4
e contribuzioni non pagate alla ricorrente durante il suddetto periodo di sospensione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare l' al pagamento delle spese e Controparte_4 delle competenze di lite con attribuzione”.
pag. 3/6 Si è costituita la Controparte_1
avversando il gravame.
[...]
La appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto dei requisiti di cui all'art.434 c.p., l'infondatezza nel merito attesa la legittimità (Corte Cost. n.14/23) dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov-2 per il personale sanitario, il deserto assertivo del ricorso quanto alla possibilità di un “impiego alternativo”, la impossibilità di
“repechage” attese le mansioni altamente specializzate e infungibili svolte dalla ricorrente, l'inammissibilità della censura in ordine alla competenza degli Ordini Professionali in quanto proposta solo per la prima volta in appello e, comunque,
l'inconferenza atteso che il D.L. 176 del 26.11.2021 invocato non era in vigore al momento dell'adozione del provvedimento di sospensione del 26.10.21.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 13.11.25 parte appellante non depositava le note di udienza ed il Collegio rinviava alla udienza del 20.11.25 ex art.127 ter cpc;
alla udienza del 20.11.25 parte appellante non depositava le note di udienza.
*********
L'appello è improcedibile.
L'art. 348, co.2, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Lav., Sentenza
n.5643 del 09/03/2009).
pag. 4/6 Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione (mediante il deposito delle note sostitutive della presenza), né a quella successiva, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Nella fattispecie in esame parte appellante, alla udienza del
13.11.25 a seguito della rituale comunicazione del decreto del
14.10.25 che disponeva la trattazione scritta non ha depositato le note (sostitutive della presenza); la Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati, parte appellante non ha ritenuto di produrre note (sostitutive della presenza); si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore della appellata delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 1.458,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo pag. 5/6 unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 20.11.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel.
d.ssa Laura Laureti Consigliere
a seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 20.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1007/2025 del ruolo generale lavoro avverso la sentenza n.7499/2024 del Tribunale di Napoli pubblicata il 9.11.2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatore Parte_1
Carro
APPELLANTE
E
in persona Controparte_1 del Direttore Generale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo
TA e MA AS
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda della , collaboratrice professionale sanitaria CP_2 [...]
(tecnico di laboratorio) presso la Parte_2 CP_3
, volta a dichiarare nulla e/o illegittima la sospensione
[...] dal lavoro senza retribuzione disposta nei suoi confronti dal
26/10/2022 al 12/1/2022 per l'avvenuta violazione della L. 76/2021
(per omesso adempimento all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2) con conseguente obbligo della convenuta al pagamento delle retribuzioni e contribuzioni non pagate durante il periodo di sospensione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ha proposto appello la lavoratrice rilevando:
-che la sua attività lavorativa si svolge(va) in una stanza presso il laboratorio di patologia clinica e non comporta(va) contatti né con l'utenza dell'ospedale né con altri dipendenti a loro volta in contatto con il pubblico;
-che non era stata adeguatamente informata presso la “tenda vaccinazioni” in merito al vaccino (sul meccanismo di induzione della risposta anticorpale, se l'effetto del RNA inoculato sarebbe stato circoscritto alle ghiandole del braccio in cui avrebbero effettuato l'iniezione, quali fossero le precedenti utilizzazioni di tale sistema, se fosse necessaria una preliminare indagine sulle eventuali risposte allergiche ai suoi componenti e se la valutazione rischi/benefici effettuata dal PRAC dell'EMA nel marzo/aprile 2020, su cui è basata l'autorizzazione alla somministrazione del prodotto fosse stata aggiornata mediante rilevazione e comparazione di eventuali altri effetti del prodotto rispetto alla sua efficacia, se nonostante tale vaccinazione potesse essere comunque veicolo del virus o ammalarsi nonché quali fossero i rischi a breve, medio e lungo termine della pag. 2/6 somministrazione) per cui aveva rifiutato di sottoscrivere il modulo del consenso informato,
-che gli addetti alla vaccinazione le avevano pertanto rifiutato la somministrazione e la datrice, con delibera del 26/10/2021, l'aveva sospesa con effetto immediato,
-che nel corso della sospensione dal lavoro aveva contratto il
CoViD19 e, guarita, era stata riammessa in servizio dal 12/1/2022 rimanendo perciò senza stipendio dal 26/10/2021 al 12/1/2022,
-che la datrice non aveva dato prova sulla impossibilità di impiego alternativo a mansioni che non comporta(va)no contatti interpersonali o rischi di diffusione della malattia,
-che alla data della sospensione (12/1/2022) era vigente il D.L.
176 del 26/11/2021 in virtù del quale l'onere delle verifiche relative all'effettuazione delle vaccinazioni e delle conseguenti comunicazioni ai datori di lavoro per i provvedimenti di loro competenza, era attribuito agli ordini professionali, per cui essendo ella iscritta all'Ordine dei Tecnici di Laboratorio, era onere legale di questo procedere alle necessarie verifiche e comunicazioni prodromiche alla sospensione dal lavoro,
-che il Tribunale non aveva neppure preso in esame l'illegittimità ex 219/2017 della procedura relativa al “consenso informato” a cui era stata sottoposta, chiedendo “1) dichiarare nulla e/o illegittima la sospensione dal lavoro senza retribuzione disposta nei confronti di Parte_3
dal 26/10/2022 al 12/1/2022; in conseguenza dichiarare che
[...]
l' è obbligata al pagamento delle retribuzioni Controparte_4
e contribuzioni non pagate alla ricorrente durante il suddetto periodo di sospensione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare l' al pagamento delle spese e Controparte_4 delle competenze di lite con attribuzione”.
pag. 3/6 Si è costituita la Controparte_1
avversando il gravame.
[...]
La appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto dei requisiti di cui all'art.434 c.p., l'infondatezza nel merito attesa la legittimità (Corte Cost. n.14/23) dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov-2 per il personale sanitario, il deserto assertivo del ricorso quanto alla possibilità di un “impiego alternativo”, la impossibilità di
“repechage” attese le mansioni altamente specializzate e infungibili svolte dalla ricorrente, l'inammissibilità della censura in ordine alla competenza degli Ordini Professionali in quanto proposta solo per la prima volta in appello e, comunque,
l'inconferenza atteso che il D.L. 176 del 26.11.2021 invocato non era in vigore al momento dell'adozione del provvedimento di sospensione del 26.10.21.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 13.11.25 parte appellante non depositava le note di udienza ed il Collegio rinviava alla udienza del 20.11.25 ex art.127 ter cpc;
alla udienza del 20.11.25 parte appellante non depositava le note di udienza.
*********
L'appello è improcedibile.
L'art. 348, co.2, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Lav., Sentenza
n.5643 del 09/03/2009).
pag. 4/6 Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione (mediante il deposito delle note sostitutive della presenza), né a quella successiva, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Nella fattispecie in esame parte appellante, alla udienza del
13.11.25 a seguito della rituale comunicazione del decreto del
14.10.25 che disponeva la trattazione scritta non ha depositato le note (sostitutive della presenza); la Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati, parte appellante non ha ritenuto di produrre note (sostitutive della presenza); si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore della appellata delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 1.458,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo pag. 5/6 unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 20.11.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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