TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/03/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2072/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2072/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GIORIO ENRICO che la rappresenta e difende in Parte_1
virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. PERETTI MANUEL che lo rappresenta e difende Controparte_1
in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 5/3/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da note di trattazione scritta, rispettivamente del 21.1.2025 e del 23.1.2025, contenenti conclusioni congiunte
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in RUBIANA il 29.08.2015.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RUBIANA (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio sono nati due figli: in data 9.7.2013 ed in data 11.4.2011. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 31.01.2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, di disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Villardora (TO), via Don Oreste Caramello n. 30C, con tutti gli arredi che la compongono, alla sig.ra chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli ed in via con collocazione Pt_1 Per_1 Per_2
prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione materna;
chiedeva, inoltre, accogliersi il calendario di visite padre – minori enunciato in sede di ricorso;
chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari a 600,00 euro mensili (300,00 euro a figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie, nonché darsi atto della percezione dell'Assegno Unico Universale, nella misura del 100%, in capo alla madre.
Con decreto del 2.2.2023, il Presidente, dott.ssa Silva Renata, per quanto qui interessi, fissava udienza di convocazione delle parti al 3.5.2023.
Si costituiva ritualmente non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma ne Controparte_1 chiedeva l'addebito alla moglie. Domandava, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre ed il diritto del sig. a percepire il 50% Controparte_1 dell'assegno unico universale;
chiedeva, poi, di accogliersi il calendario di visite enunciato in sede di comparsa di costituzione;
chiedeva, infine, disporsi che le spese straordinarie venissero ripartite nella misura del 50%.
All'udienza del 3.5.2023, il Presidente si riservava in punto provvedimenti provvisori;
in seguito, con ordinanza del 8.6.2023, provvedeva come da dispositivo e fissava udienza di comparizione e trattazione avanti al G.I. al 26.9.2023.
All'udienza del 26.9.2024, il Giudice fissava udienza, ex art. 185 bis c.p.c., al 5.12.2023 (poi rinviata al
12.3.2024 e ancora al 2.7.2024)
All'udienza del 2.7.2024, il Giudice, per quanto qui interessi, concedeva alle parti, a decorrere dal
1.9.2024, i termini di cui ai n. 1,2,3 comma 6 dell'art. 183 c.p.c., e rinviava all'udienza del 17.12.2024
(poi revocata e rinviata al 21.1.2025). Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.
Rispettivamente, in data 21.1.2025 e in data 23.1.2025, le parti depositavano in atti note scritte, contenenti le conclusioni congiunte;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo raggiunto dalle parti con note di trattazione scritta del 21.1.2025, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
151 co. 1 c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RUBIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre;
DÀ ATTO del diritto del sig. a percepire il 50% dell'assegno unico universale;
Controparte_1
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé;
DISPONE che il sig. corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento dei Controparte_1 figli, l'assegno periodico di € 500,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il
Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
DISPONE che sia osservato il seguente calendario di visita padre/figli come indicato con ordinanza del
08.06.2023: - durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
- resta salva la possibilità di gestire gli incontri secondo le esigenze e volontà dei figli.
DÀ ATTO che gli esponenti, con la volontà di definire con il presente ricorso anche i loro rapporti economici e patrimoniali, convengono quale elemento funzionale e condizione indispensabile ai fini della risoluzione e della definizione della crisi familiare che il sig. ceda alla sig.ra a fronte CP_1 Pt_1 dell'accollo liberatorio da parte della stessa dell'intero mutuo restante n. 0096862100000 presso la Banca
Credit Agricole Cariparma Spa e del pagamento del prezzo di € 30.000,00 (trentamila/00), la quota di un mezzo (1/2) della proprietà, di cui il medesimo è titolare dell'immobile coniugale sito in Villardora (TO), via Don Oreste Caramello, n. 30/C, censito al Catasto fabbricati: - al foglio 9, mappale numero 1045, sub
4, via Oreste Caramello n. 30/C piano T -1-2- categoria A/2, classe 2, vani 7, Superficie Catastale totale
155 metri quadrati totale escluse aree scoperte:155 metri quadrati, RC euro 524,20; - al foglio 9 mappale
1045, sub 5, via Don Oreste Caramello n. 30/C, piano S1, categoria C6, classe 2, metri quadrati 52, superficie catastale 55 metri quadrati, RC euro 147,71. I signori e si obbligano, CP_1 Pt_1
reciprocamente, ad addivenire al trasferimento immobiliare, all'accollo contestuale del mutuo di cui sopra e al pagamento del prezzo di € 30.000,00 da parte della sig.ra entro sei mesi dalla Pt_1
sottoscrizione del presente accordo. Le spese notarili ed ogni altro onere accessorio relativo al trasferimento immobiliare rimarranno a carico della sig.ra Pt_1
DÀ ATTO che gli arredi contenuti nell'abitazione coniugale rimarranno di proprietà della sig.ra Pt_1
DÀ ATTO che con l'esatta esecuzione del presente accordo di cui ai punti 6 e 7, ogni questione economica/patrimoniale è stata risolta tra i coniugi e che il mutuo bancario relativo all'abitazione famigliare sarà integralmente pagato dalla sig.ra sino alla integrale surroga nel mutuo da parte Pt_1
della stessa e che la medesima non potrà richiedere in rimborso spese condominiali, imposte, ratei di mutuo o qualsivoglia altra spesa, costo o imposta relativa all'immobile ed alle relative pertinenza ed accessori, facendosene integralmente carico.
Spese legali compensate tra le parti.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/3/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2072/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GIORIO ENRICO che la rappresenta e difende in Parte_1
virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. PERETTI MANUEL che lo rappresenta e difende Controparte_1
in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 5/3/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da note di trattazione scritta, rispettivamente del 21.1.2025 e del 23.1.2025, contenenti conclusioni congiunte
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in RUBIANA il 29.08.2015.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RUBIANA (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio sono nati due figli: in data 9.7.2013 ed in data 11.4.2011. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 31.01.2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, di disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Villardora (TO), via Don Oreste Caramello n. 30C, con tutti gli arredi che la compongono, alla sig.ra chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli ed in via con collocazione Pt_1 Per_1 Per_2
prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione materna;
chiedeva, inoltre, accogliersi il calendario di visite padre – minori enunciato in sede di ricorso;
chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari a 600,00 euro mensili (300,00 euro a figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie, nonché darsi atto della percezione dell'Assegno Unico Universale, nella misura del 100%, in capo alla madre.
Con decreto del 2.2.2023, il Presidente, dott.ssa Silva Renata, per quanto qui interessi, fissava udienza di convocazione delle parti al 3.5.2023.
Si costituiva ritualmente non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma ne Controparte_1 chiedeva l'addebito alla moglie. Domandava, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre ed il diritto del sig. a percepire il 50% Controparte_1 dell'assegno unico universale;
chiedeva, poi, di accogliersi il calendario di visite enunciato in sede di comparsa di costituzione;
chiedeva, infine, disporsi che le spese straordinarie venissero ripartite nella misura del 50%.
All'udienza del 3.5.2023, il Presidente si riservava in punto provvedimenti provvisori;
in seguito, con ordinanza del 8.6.2023, provvedeva come da dispositivo e fissava udienza di comparizione e trattazione avanti al G.I. al 26.9.2023.
All'udienza del 26.9.2024, il Giudice fissava udienza, ex art. 185 bis c.p.c., al 5.12.2023 (poi rinviata al
12.3.2024 e ancora al 2.7.2024)
All'udienza del 2.7.2024, il Giudice, per quanto qui interessi, concedeva alle parti, a decorrere dal
1.9.2024, i termini di cui ai n. 1,2,3 comma 6 dell'art. 183 c.p.c., e rinviava all'udienza del 17.12.2024
(poi revocata e rinviata al 21.1.2025). Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.
Rispettivamente, in data 21.1.2025 e in data 23.1.2025, le parti depositavano in atti note scritte, contenenti le conclusioni congiunte;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo raggiunto dalle parti con note di trattazione scritta del 21.1.2025, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
151 co. 1 c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RUBIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre;
DÀ ATTO del diritto del sig. a percepire il 50% dell'assegno unico universale;
Controparte_1
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé;
DISPONE che il sig. corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento dei Controparte_1 figli, l'assegno periodico di € 500,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il
Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
DISPONE che sia osservato il seguente calendario di visita padre/figli come indicato con ordinanza del
08.06.2023: - durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
- resta salva la possibilità di gestire gli incontri secondo le esigenze e volontà dei figli.
DÀ ATTO che gli esponenti, con la volontà di definire con il presente ricorso anche i loro rapporti economici e patrimoniali, convengono quale elemento funzionale e condizione indispensabile ai fini della risoluzione e della definizione della crisi familiare che il sig. ceda alla sig.ra a fronte CP_1 Pt_1 dell'accollo liberatorio da parte della stessa dell'intero mutuo restante n. 0096862100000 presso la Banca
Credit Agricole Cariparma Spa e del pagamento del prezzo di € 30.000,00 (trentamila/00), la quota di un mezzo (1/2) della proprietà, di cui il medesimo è titolare dell'immobile coniugale sito in Villardora (TO), via Don Oreste Caramello, n. 30/C, censito al Catasto fabbricati: - al foglio 9, mappale numero 1045, sub
4, via Oreste Caramello n. 30/C piano T -1-2- categoria A/2, classe 2, vani 7, Superficie Catastale totale
155 metri quadrati totale escluse aree scoperte:155 metri quadrati, RC euro 524,20; - al foglio 9 mappale
1045, sub 5, via Don Oreste Caramello n. 30/C, piano S1, categoria C6, classe 2, metri quadrati 52, superficie catastale 55 metri quadrati, RC euro 147,71. I signori e si obbligano, CP_1 Pt_1
reciprocamente, ad addivenire al trasferimento immobiliare, all'accollo contestuale del mutuo di cui sopra e al pagamento del prezzo di € 30.000,00 da parte della sig.ra entro sei mesi dalla Pt_1
sottoscrizione del presente accordo. Le spese notarili ed ogni altro onere accessorio relativo al trasferimento immobiliare rimarranno a carico della sig.ra Pt_1
DÀ ATTO che gli arredi contenuti nell'abitazione coniugale rimarranno di proprietà della sig.ra Pt_1
DÀ ATTO che con l'esatta esecuzione del presente accordo di cui ai punti 6 e 7, ogni questione economica/patrimoniale è stata risolta tra i coniugi e che il mutuo bancario relativo all'abitazione famigliare sarà integralmente pagato dalla sig.ra sino alla integrale surroga nel mutuo da parte Pt_1
della stessa e che la medesima non potrà richiedere in rimborso spese condominiali, imposte, ratei di mutuo o qualsivoglia altra spesa, costo o imposta relativa all'immobile ed alle relative pertinenza ed accessori, facendosene integralmente carico.
Spese legali compensate tra le parti.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/3/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.