CASS
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2025, n. 37246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37246 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/11/2024 della Corte d'appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN Luisa Angela CI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale FABIO PICUTI che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37246 Anno 2025 Presidente: CAPPELLO GABRIELLA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 04/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna, in data 12 novembre 2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 17 novembre 2022 di condanna di GI ER in ordine al delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 2, 61 n. 7 e 11 cod. pen. commesso a Cavriago il 31 dicembre 2011; con la stessa sentenza è stato invece assolto HE NA dallo stesso reato contestato in concorso. Il Tribunale in primo grado aveva già assolto in ordine alla stessa imputazione l’ulteriore concorrente HE AL. ER è stato ritenuto responsabile per essersi impossessato, in qualità di guardia particolare giurata dipendente della BTV spa, incaricata del servizio di trasporto valori per complessivi euro 588.360,00 prelevati presso la sede BTV di Vicenza, di n. 2 ballette composte da 1000 pezzi ciascuna di banconote da 50,00 euro e di n. 2 mazzette composte da 100 pezzi ciascuna di banconote da 50 euro per un totale di 120.000 euro, sottraendole ad un plico inserito all’interno della cassa trasportata sul camion porta valori, mediante effrazione dei sigilli apposti. Con le aggravanti di avere cagionato alla persona offesa un danno di rilevante gravità, di aver commesso il fatto con abuso di prestazione di opera, con violenza sulle cose e di essersi avvalsi i colpevoli di un mezzo fraudolento. 2. Avverso la sentenza ER, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso, formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 157 e 159 cod. pen. per avere la Corte ritenuto che il rinvio operato all’udienza del 12 maggio 2022 non fosse motivato da legittimo impedimento del difensore e, conseguentemente, avere ritenuto la prescrizione sospesa per tutta la durata del rinvio sino al 10 novembre 2022, in tal modo non rilevando la prescrizione già maturata prima del processo di appello. Il difensore osserva: -che il termine massimo di prescrizione per il reato in esame era di anni 12 e mesi 6; -che tale termine era rimasto sospeso ex art. 159 n. 3 cod. pen. e 420 ter cod. proc. pen. per 60 giorni dal 12 maggio 2022, allorquando il difensore aveva chiesto che l’udienza fosse differita per proprio legittimo impedimento dovuto ad un concomitante impegno professionale e il Tribunale aveva rinviato il processo al 10 novembre 2022; -che, pertanto, il termine massimo di prescrizione del delitto, commesso il 31 dicembre 2011 era maturato al 31 agosto 2024, prima della celebrazione del processo di appello, sicché la Corte all’udienza del 12 novembre 2024 avrebbe 3 dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. La Corte di appello, a cui era stata avanzata la richiesta, aveva rilevato che il difensore si era limitato a chiedere un rinvio per concomitante impegno professionale senza documentare quest’ultimo e aveva, dunque, ritenuto che la sospensione della prescrizione avesse operato per tutta la durata del rinvio: quest’ultimo, secondo la Corte, doveva essere interpretato come concesso non già per legittimo impedimento del difensore, bensì su semplice richiesta della parte, con conseguente sospensione della prescrizione per tutta la sua durata. In tesi difensiva, la Corte sarebbe così incorsa nella violazione delle norme su indicate, in quanto il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell’udienza a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l’assenza di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato e l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen.. Nel caso di specie, dopo che il difensore aveva rappresentato tutti tali presupposti, il Tribunale aveva rinviato il processo, evidentemente sottintendendo che la richiesta fosse legittima e accoglibile, con l’effetto che una volta accolta la richiesta, non avrebbe né potuto, né dovuto sospendere la durata della prescrizione per tutta la durata del rinvio. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell’imputato. In maniera illogica la Corte aveva dato atto che l’imputato, resosi autore della sottrazione dei valori nel momento in cui si trovava all’interno del furgone, era uscito dallo stesso tenendo il plico, facendosi in tal modo riprendere dalle telecamere e vedere dai colleghi. La Corte, inoltre, aveva travisato le dichiarazioni del teste TI, il quale aveva riferito che ER teneva qualcosa in mano, ovvero “un foglio di carta o una busta” e non già, come ritenuto dai giudici, “qualcosa di sospetto”. La Corte, infine, aveva sostenuto che la cassa movimentata dal collega HE LE, mentre ER era all’interno del mezzo, fosse destinata a Milano, ma fosse diversa da quella contenente la busta divelta, senza ancorare tale valutazione ad alcun dato preciso. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e in particolare alla mancata riduzione della pena pur a fronte della assoluzione del coimputato e quindi della necessaria esclusione dell’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento. Il difensore ricorda che nella originaria contestazione gli imputati avevano agito con mezzo fraudolento, consistito nell’avere il AL e il NA, mentre ER si trovava 4 all’interno del mezzo, effettuato la movimentazione di una cassa voluminosa, al fine di creare un diversivo. La Corte di appello, dopo che il Tribunale aveva assolto il coimputato HE AL con la formula per non aver commesso il fatto, aveva adottato analoga pronuncia con riferimento al restante coimputato HE LE, rilevando che non erano state provate le movimentazioni sospette a lui contestate. La Corte, dunque, avrebbe dovuto coerentemente escludere la circostanza aggravante del mezzo fraudolento fondata, in ipotesi di accusa, proprio sul coinvolgimento del LE e avrebbe dovuto trarne conseguenze anche in tema di trattamento sanzionatorio. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Fabio Picuti, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. 4.La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, tenuto conto del titolo di reato (furto pluriaggravato di cui agli artt. art. 624 e 625, comma 2, cod. pen.) e della data di consumazione (31 dicembre 2011), in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. Il termine massimo di prescrizione, infatti, è pari ad anni 12 e mesi 6, decorso al 30 giugno 2024, cui deve essere aggiunto il periodo di sospensione in conseguenza del rinvio su richiesta dell’imputato: anche a volere considerare l’intero periodo fino alla data della udienza successiva, pari a 179 giorni, la prescrizione in via definitiva, in assenza di ulteriori periodi di sospensione, è maturata al 29 dicembre 2024. 5. La non manifesta infondatezza del primo motivo, con cui si è censurato il conteggio del periodo di sospensione, e la fondatezza del terzo motivo, con cui si è censurata la mancata esclusione della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, in conseguenza della assoluzione del coimputato cui era stata contestata l’azione volta a creare un diversivo, ha consentito la valida instaurazione del rapporto di impugnazione davanti a questa Corte di legittimità e, dunque, determinato la rilevanza del fatto estintivo. In presenza di una declaratoria di interervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione uno scrutinio finalizzato all’eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio “…l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione” (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, Rv. 253458) che deve risultare dal 5 testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 258169). Nel caso all’esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce dei motivi di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 4 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN CI LL PP
udita la relazione svolta dal Consigliere AN Luisa Angela CI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale FABIO PICUTI che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37246 Anno 2025 Presidente: CAPPELLO GABRIELLA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 04/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna, in data 12 novembre 2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 17 novembre 2022 di condanna di GI ER in ordine al delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 2, 61 n. 7 e 11 cod. pen. commesso a Cavriago il 31 dicembre 2011; con la stessa sentenza è stato invece assolto HE NA dallo stesso reato contestato in concorso. Il Tribunale in primo grado aveva già assolto in ordine alla stessa imputazione l’ulteriore concorrente HE AL. ER è stato ritenuto responsabile per essersi impossessato, in qualità di guardia particolare giurata dipendente della BTV spa, incaricata del servizio di trasporto valori per complessivi euro 588.360,00 prelevati presso la sede BTV di Vicenza, di n. 2 ballette composte da 1000 pezzi ciascuna di banconote da 50,00 euro e di n. 2 mazzette composte da 100 pezzi ciascuna di banconote da 50 euro per un totale di 120.000 euro, sottraendole ad un plico inserito all’interno della cassa trasportata sul camion porta valori, mediante effrazione dei sigilli apposti. Con le aggravanti di avere cagionato alla persona offesa un danno di rilevante gravità, di aver commesso il fatto con abuso di prestazione di opera, con violenza sulle cose e di essersi avvalsi i colpevoli di un mezzo fraudolento. 2. Avverso la sentenza ER, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso, formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 157 e 159 cod. pen. per avere la Corte ritenuto che il rinvio operato all’udienza del 12 maggio 2022 non fosse motivato da legittimo impedimento del difensore e, conseguentemente, avere ritenuto la prescrizione sospesa per tutta la durata del rinvio sino al 10 novembre 2022, in tal modo non rilevando la prescrizione già maturata prima del processo di appello. Il difensore osserva: -che il termine massimo di prescrizione per il reato in esame era di anni 12 e mesi 6; -che tale termine era rimasto sospeso ex art. 159 n. 3 cod. pen. e 420 ter cod. proc. pen. per 60 giorni dal 12 maggio 2022, allorquando il difensore aveva chiesto che l’udienza fosse differita per proprio legittimo impedimento dovuto ad un concomitante impegno professionale e il Tribunale aveva rinviato il processo al 10 novembre 2022; -che, pertanto, il termine massimo di prescrizione del delitto, commesso il 31 dicembre 2011 era maturato al 31 agosto 2024, prima della celebrazione del processo di appello, sicché la Corte all’udienza del 12 novembre 2024 avrebbe 3 dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. La Corte di appello, a cui era stata avanzata la richiesta, aveva rilevato che il difensore si era limitato a chiedere un rinvio per concomitante impegno professionale senza documentare quest’ultimo e aveva, dunque, ritenuto che la sospensione della prescrizione avesse operato per tutta la durata del rinvio: quest’ultimo, secondo la Corte, doveva essere interpretato come concesso non già per legittimo impedimento del difensore, bensì su semplice richiesta della parte, con conseguente sospensione della prescrizione per tutta la sua durata. In tesi difensiva, la Corte sarebbe così incorsa nella violazione delle norme su indicate, in quanto il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell’udienza a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l’assenza di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato e l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen.. Nel caso di specie, dopo che il difensore aveva rappresentato tutti tali presupposti, il Tribunale aveva rinviato il processo, evidentemente sottintendendo che la richiesta fosse legittima e accoglibile, con l’effetto che una volta accolta la richiesta, non avrebbe né potuto, né dovuto sospendere la durata della prescrizione per tutta la durata del rinvio. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell’imputato. In maniera illogica la Corte aveva dato atto che l’imputato, resosi autore della sottrazione dei valori nel momento in cui si trovava all’interno del furgone, era uscito dallo stesso tenendo il plico, facendosi in tal modo riprendere dalle telecamere e vedere dai colleghi. La Corte, inoltre, aveva travisato le dichiarazioni del teste TI, il quale aveva riferito che ER teneva qualcosa in mano, ovvero “un foglio di carta o una busta” e non già, come ritenuto dai giudici, “qualcosa di sospetto”. La Corte, infine, aveva sostenuto che la cassa movimentata dal collega HE LE, mentre ER era all’interno del mezzo, fosse destinata a Milano, ma fosse diversa da quella contenente la busta divelta, senza ancorare tale valutazione ad alcun dato preciso. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e in particolare alla mancata riduzione della pena pur a fronte della assoluzione del coimputato e quindi della necessaria esclusione dell’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento. Il difensore ricorda che nella originaria contestazione gli imputati avevano agito con mezzo fraudolento, consistito nell’avere il AL e il NA, mentre ER si trovava 4 all’interno del mezzo, effettuato la movimentazione di una cassa voluminosa, al fine di creare un diversivo. La Corte di appello, dopo che il Tribunale aveva assolto il coimputato HE AL con la formula per non aver commesso il fatto, aveva adottato analoga pronuncia con riferimento al restante coimputato HE LE, rilevando che non erano state provate le movimentazioni sospette a lui contestate. La Corte, dunque, avrebbe dovuto coerentemente escludere la circostanza aggravante del mezzo fraudolento fondata, in ipotesi di accusa, proprio sul coinvolgimento del LE e avrebbe dovuto trarne conseguenze anche in tema di trattamento sanzionatorio. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Fabio Picuti, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. 4.La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, tenuto conto del titolo di reato (furto pluriaggravato di cui agli artt. art. 624 e 625, comma 2, cod. pen.) e della data di consumazione (31 dicembre 2011), in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. Il termine massimo di prescrizione, infatti, è pari ad anni 12 e mesi 6, decorso al 30 giugno 2024, cui deve essere aggiunto il periodo di sospensione in conseguenza del rinvio su richiesta dell’imputato: anche a volere considerare l’intero periodo fino alla data della udienza successiva, pari a 179 giorni, la prescrizione in via definitiva, in assenza di ulteriori periodi di sospensione, è maturata al 29 dicembre 2024. 5. La non manifesta infondatezza del primo motivo, con cui si è censurato il conteggio del periodo di sospensione, e la fondatezza del terzo motivo, con cui si è censurata la mancata esclusione della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, in conseguenza della assoluzione del coimputato cui era stata contestata l’azione volta a creare un diversivo, ha consentito la valida instaurazione del rapporto di impugnazione davanti a questa Corte di legittimità e, dunque, determinato la rilevanza del fatto estintivo. In presenza di una declaratoria di interervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione uno scrutinio finalizzato all’eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio “…l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione” (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, Rv. 253458) che deve risultare dal 5 testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 258169). Nel caso all’esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce dei motivi di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 4 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN CI LL PP