Art. 34.
Le amministrazioni competenti possono stipulare i contratti o comunque assumere impegni nei limiti della intera somma stanziata, fermo restando che i pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
Le amministrazioni competenti possono stipulare i contratti o comunque assumere impegni nei limiti della intera somma stanziata, fermo restando che i pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.