Articolo 34 della Legge 7 marzo 1981, n. 64
Articolo 33Articolo 35
Versione
31 marzo 1981
Art. 34.
Le amministrazioni competenti possono stipulare i contratti o comunque assumere impegni nei limiti della intera somma stanziata, fermo restando che i pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
Entrata in vigore il 31 marzo 1981