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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 24/02/2026, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2794/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PIZZA STEFANO, Giudice monocratico in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3414/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401443953 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401443953 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401443953 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401443953 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401443953 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401443953 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9546/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugnava con ricorso, proposto
contro
Roma Capitale, un avviso di accertamento in materia di TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023, emesso il 28.10.2024.
Si sconoscono le ragioni della contribuente, atteso che agli atti del fascicolo telematico non è stato reperito l'atto di ricorso notificato a Roma Capitale ma non depositato ex art. 22 del del d.Lgs. n. 546/1992.
Si costituiva tuttavia in giudizio Roma Capitale, la quale comunicava l'annullamento totale dell'avviso di accertamento perché: “l'immobile oggetto di accertamento risulta nella disponibilità di terzi come da documentazione comprovante allegata all'istanza. Pertanto gli importi richiesti a titolo di tassa, sanzioni ed interessi non sono dovuti”.
Alla stregua di quanto detto la parte resistente chiedeva la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese delle spese di lite.
All'odierna udienza camerale il Giudice in composizione monocratica decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il fatto che non sia stato depositato il ricorso presso la segreteria di questa Corte di giustizia tributaria rende il ricorso inammissibile ex art. 22 del d.Lgs. n. 546/1992, a nulla rilevando che la controparte si è costituita e che addirittura ha comunicato l'annullamento totale in autotutela dell'atto opposto.
Ogni altro motivo resta assorbito da quanto esposto.
Le spese sono compensate, attesa la particolarità del caso ed in specie tenuto conto dell'annullamento in autotutela da parte di Roma Capitale dell'avviso di accertamento impugnato.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PIZZA STEFANO, Giudice monocratico in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3414/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401443953 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401443953 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401443953 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401443953 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401443953 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401443953 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9546/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugnava con ricorso, proposto
contro
Roma Capitale, un avviso di accertamento in materia di TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023, emesso il 28.10.2024.
Si sconoscono le ragioni della contribuente, atteso che agli atti del fascicolo telematico non è stato reperito l'atto di ricorso notificato a Roma Capitale ma non depositato ex art. 22 del del d.Lgs. n. 546/1992.
Si costituiva tuttavia in giudizio Roma Capitale, la quale comunicava l'annullamento totale dell'avviso di accertamento perché: “l'immobile oggetto di accertamento risulta nella disponibilità di terzi come da documentazione comprovante allegata all'istanza. Pertanto gli importi richiesti a titolo di tassa, sanzioni ed interessi non sono dovuti”.
Alla stregua di quanto detto la parte resistente chiedeva la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese delle spese di lite.
All'odierna udienza camerale il Giudice in composizione monocratica decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il fatto che non sia stato depositato il ricorso presso la segreteria di questa Corte di giustizia tributaria rende il ricorso inammissibile ex art. 22 del d.Lgs. n. 546/1992, a nulla rilevando che la controparte si è costituita e che addirittura ha comunicato l'annullamento totale in autotutela dell'atto opposto.
Ogni altro motivo resta assorbito da quanto esposto.
Le spese sono compensate, attesa la particolarità del caso ed in specie tenuto conto dell'annullamento in autotutela da parte di Roma Capitale dell'avviso di accertamento impugnato.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese