TAR Bari, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 340
TAR
Ordinanza collegiale 16 maggio 2025
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TAR
Sentenza 19 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità del bando per disparità di trattamento

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, affermando che il diploma di laurea vecchio ordinamento costituisce un titolo di studio superiore rispetto alla laurea triennale e che la sua esclusione dalla valutazione come titolo aggiuntivo genera un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati. Ha inoltre chiarito che il principio di autoresponsabilità dichiarativa non è applicabile in questo caso a causa dell'illegittimo impedimento previsto dal bando.

  • Accolto
    Illegittimità dei verbali per applicazione del bando contestato

    La Corte ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati nei limiti in cui sono stati basati sull'illegittima valutazione dei titoli aggiuntivi secondo l'art. 7 del bando. Di conseguenza, anche i verbali che riflettono tale valutazione sono annullati.

  • Accolto
    Illegittimità della determina per conseguenze della graduatoria contestata

    La Corte ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati nei limiti in cui sono stati basati sull'illegittima valutazione dei titoli aggiuntivi. La determina di assunzione, essendo consequenziale alla graduatoria viziata, viene annullata nei limiti indicati.

  • Accolto
    Illegittimità del bando per mancato riconoscimento punteggio aggiuntivo

    La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'art. 7 del bando di concorso in parte qua, nella parte in cui ha escluso la valutazione del Diploma di Laurea (DL) 'vecchio ordinamento' a ciclo unico quale titolo aggiuntivo.

  • Accolto
    Diritto al punteggio aggiuntivo per titolo universitario

    La Corte ha accolto la doglianza, riconoscendo il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 1,5 punti per il possesso del titolo ulteriore/aggiuntivo costituito dalla laurea 'vecchio ordinamento' in Economia e ER.

  • Accolto
    Adempimento della Pubblica Amministrazione

    La Corte, accogliendo il ricorso e annullando gli atti impugnati nei limiti indicati, riconosce implicitamente la necessità che l'Amministrazione adotti le conseguenti misure per adeguarsi alla sentenza, pur lasciando ferma ogni decisione conseguente che la Regione Puglia riterrà di adottare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 340
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 340
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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