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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8745 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 56571/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
NO RI Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 56571/2023, vertente tra
, Parte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Gaia Pirisi e dell'avv. Eleonora Imbriale e
Controparte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Gaetano Longobardi
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire dichiarare la loro separazione personale e hanno chiesto altresì di pronunciare, nel medesimo procedimento, la cessazione degli effetti civili del
1 matrimonio tra loro contratto in Roma in data 11 dicembre 1999, precisando che dalla loro unione sono nati i figli (classe 2001), (classe Per_1 Per_2
2006) e (classe 2012). Per_3
Con sentenza non definitiva n. 11156/2024, pubblicata il 1° luglio 2024,
l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti alle condizioni concordemente rassegnate dalle medesime e, con separata ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti e allegate alle note di trattazione scritta depositate rispettivamente in data 26 e 27 maggio 2025, che di seguito si trascrivono:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Roma.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma, in Circonvallazione Clodia, 88, a favore del sig. Controparte_1
PIANO GENITORIALE PER I GL RE
3. Confermare che i figli minori della coppia, di anni 17, Per_2
e di anni 11, sono affidati congiuntamente ad entrambi Per_3
i genitori. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole, saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed ispirazioni dei figli, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
2 4. Confermare che la figlia maggiorenne ma non Per_1
economicamente autonoma ed autosufficiente, e la figlia Per_2
quasi maggiorenne, risiederanno in via prevalente presso l'abitazione paterna, in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 88, mentre la madre potrà vederle e tenerle con sé quando vorrà, previo accordo direttamente con le figlie in ragione del età delle stesse, e per quanto concerne (non ancora Per_2 maggiorenne) in accordo con l'atro genitore;
in ogni caso, durante le festività natalizie, la figlia minore starà con l'uno o l'altro genitore in maniera alternata, di anno in anno;
durante le vacanze estive almeno due settimane con la madre (consecutive o non). Anche durante le festività pasquali, la figlia minore starà con l'uno o l'altro genitore, sempre secondo il criterio dell'alternanza;
5. Confermare che il figlio minore , di anni 11, risiederà Per_3 in via prevalente presso l'abitazione della madre, in Roma, Via
CO TA n. 7, mentre il padre potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, previo accordo con l'atro genitore. In ogni caso il padre vedrà il figlio a weekend alternati, dal sabato mattina alla domenica sera;
nella settimana in cui avrà il figlio durante il weekend lo terrà anche un pomeriggio a settimana, con cena presso di lui e rientro nella casa materna per il pernotto;
nella settimana in cui il figlio trascorrerà il weekend con la madre, il padre lo terrà un pomeriggio a settimana con un pernotto infrasettimanale presso di lui;
durante le festività natalizie, il minore starà con l'uno o l'altro genitore in maniera alternata, di anno in anno, dal giorno 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il ragazzo starà con il padre almeno due settimane (consecutive o non) durante le vacanze estive da decidere, di comune accordo con l'altro genitore, entro il 30 giugno di ogni anno. Durante le festività pasquali, il minore starà con l'uno o l'altro genitore, sempre secondo il criterio dell'alternanza, dal
3 Venerdì Santo sino al Lunedì dell'Angelo o dal Lunedì dell'Angelo sino al Mercoledì successivo;
tutte le altre festività saranno organizzate in via alternata, da un anno all'altro, previo accordo tra i coniugi. Infine il minore starà con ciascun genitore il giorno dei rispettivi compleanni, mentre i genitori trascorreranno insieme con il figlio i compleanni dello stesso;
In aggiunta a tutto quanto precede – nel precipuo interesse dei minori - sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
6. Confermare che il padre contribuirà in via diretta al mantenimento delle figlie e che sono collocate in Per_1 Per_2
via prevalente presso di lui, la madre contribuirà al mantenimento in via diretta del figlio che è collocato in via prevalente Per_3 presso di lei;
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
8. Le spese di giudizio sia per la separazione che per il divorzio sono interamente compensate tra le parti.”
La domanda formulata congiuntamente dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta.
4 Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 11 dicembre 1999, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
Spese compensate come da domanda congiunta.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 11 dicembre 1999 tra , nata il [...] a [...], e Parte_1 CP_1
nato il [...] a [...]; matrimonio trascritto nel Registro
[...]
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01610, Parte 2, Serie A01,
Anno 1999;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 10 giugno 2025
Il Giudice estensore
NO RI
Il Presidente
TA ZI
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
NO RI Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 56571/2023, vertente tra
, Parte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Gaia Pirisi e dell'avv. Eleonora Imbriale e
Controparte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Gaetano Longobardi
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire dichiarare la loro separazione personale e hanno chiesto altresì di pronunciare, nel medesimo procedimento, la cessazione degli effetti civili del
1 matrimonio tra loro contratto in Roma in data 11 dicembre 1999, precisando che dalla loro unione sono nati i figli (classe 2001), (classe Per_1 Per_2
2006) e (classe 2012). Per_3
Con sentenza non definitiva n. 11156/2024, pubblicata il 1° luglio 2024,
l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti alle condizioni concordemente rassegnate dalle medesime e, con separata ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti e allegate alle note di trattazione scritta depositate rispettivamente in data 26 e 27 maggio 2025, che di seguito si trascrivono:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Roma.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma, in Circonvallazione Clodia, 88, a favore del sig. Controparte_1
PIANO GENITORIALE PER I GL RE
3. Confermare che i figli minori della coppia, di anni 17, Per_2
e di anni 11, sono affidati congiuntamente ad entrambi Per_3
i genitori. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole, saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed ispirazioni dei figli, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
2 4. Confermare che la figlia maggiorenne ma non Per_1
economicamente autonoma ed autosufficiente, e la figlia Per_2
quasi maggiorenne, risiederanno in via prevalente presso l'abitazione paterna, in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 88, mentre la madre potrà vederle e tenerle con sé quando vorrà, previo accordo direttamente con le figlie in ragione del età delle stesse, e per quanto concerne (non ancora Per_2 maggiorenne) in accordo con l'atro genitore;
in ogni caso, durante le festività natalizie, la figlia minore starà con l'uno o l'altro genitore in maniera alternata, di anno in anno;
durante le vacanze estive almeno due settimane con la madre (consecutive o non). Anche durante le festività pasquali, la figlia minore starà con l'uno o l'altro genitore, sempre secondo il criterio dell'alternanza;
5. Confermare che il figlio minore , di anni 11, risiederà Per_3 in via prevalente presso l'abitazione della madre, in Roma, Via
CO TA n. 7, mentre il padre potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, previo accordo con l'atro genitore. In ogni caso il padre vedrà il figlio a weekend alternati, dal sabato mattina alla domenica sera;
nella settimana in cui avrà il figlio durante il weekend lo terrà anche un pomeriggio a settimana, con cena presso di lui e rientro nella casa materna per il pernotto;
nella settimana in cui il figlio trascorrerà il weekend con la madre, il padre lo terrà un pomeriggio a settimana con un pernotto infrasettimanale presso di lui;
durante le festività natalizie, il minore starà con l'uno o l'altro genitore in maniera alternata, di anno in anno, dal giorno 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il ragazzo starà con il padre almeno due settimane (consecutive o non) durante le vacanze estive da decidere, di comune accordo con l'altro genitore, entro il 30 giugno di ogni anno. Durante le festività pasquali, il minore starà con l'uno o l'altro genitore, sempre secondo il criterio dell'alternanza, dal
3 Venerdì Santo sino al Lunedì dell'Angelo o dal Lunedì dell'Angelo sino al Mercoledì successivo;
tutte le altre festività saranno organizzate in via alternata, da un anno all'altro, previo accordo tra i coniugi. Infine il minore starà con ciascun genitore il giorno dei rispettivi compleanni, mentre i genitori trascorreranno insieme con il figlio i compleanni dello stesso;
In aggiunta a tutto quanto precede – nel precipuo interesse dei minori - sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
6. Confermare che il padre contribuirà in via diretta al mantenimento delle figlie e che sono collocate in Per_1 Per_2
via prevalente presso di lui, la madre contribuirà al mantenimento in via diretta del figlio che è collocato in via prevalente Per_3 presso di lei;
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
8. Le spese di giudizio sia per la separazione che per il divorzio sono interamente compensate tra le parti.”
La domanda formulata congiuntamente dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta.
4 Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 11 dicembre 1999, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
Spese compensate come da domanda congiunta.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 11 dicembre 1999 tra , nata il [...] a [...], e Parte_1 CP_1
nato il [...] a [...]; matrimonio trascritto nel Registro
[...]
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01610, Parte 2, Serie A01,
Anno 1999;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 10 giugno 2025
Il Giudice estensore
NO RI
Il Presidente
TA ZI
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