Articolo 7 della Legge 23 dicembre 1972, n. 920
Articolo 6Articolo 8
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7 febbraio 1973
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27 luglio 2007
Art. 7.
E' istituita una commissione con i compiti di cui al successivo art. 8, nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli della pubblica istruzione e del tesoro, cosi' composta:
un presidente di sezione del Consiglio superiore per i lavori pubblici, designato dal Ministro per i lavori pubblici, presidente della commissione;
un magistrato del Consiglio di Stato designato dal presidente del medesimo;
il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Toscana o un suo delegato;
il sindaco del comune di Firenze od un suo delegato;
quattro membri designati rispettivamente dai Ministri per la pubblica istruzione, per gli affari esteri, per il tesoro e per le finanze.
All'atto delle designazioni le amministrazioni indicano anche il nominativo di un supplente che sostituisce il membro titolare della commissione in caso di sua assenza o impedimento.
Per la validita' delle sedute della commissione e' necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Per i compiti di cui ai successivi articoli 8, lettere b) e c), 9 e 10 la commissione e' integrata da due esperti tecnici designati rispettivamente dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per i lavori pubblici e scelti tra docenti universitari o funzionari tecnici dell'amministrazione statale, nonche' dal competente sovrintendente ai monumenti. La presenza dei membri predetti e quella del magistrato del Consiglio di Stato e' obbligatoria per la validita' delle deliberazioni relative alle materie indicate nel presente comma.
Detta commissione cessera' dalle sue funzioni allorche' saranno state eseguite le opere di cui al primo comma del precedente art. 6, che verranno consegnate al demanio, per la destinazione in uso dell'istituto universitario europeo. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 14 maggio 2007, n.92 . ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I comitati e gli organismi di seguito indicati, per tutte le attivita' di segreteria e supporto al funzionamento, si avvalgono direttamente delle competenti strutture delle articolazioni ministeriali rispettivamente indicate, con conseguente soppressione di ogni altrastruttura di supporto diversa da quelle cosi' indicate, in modo da conseguire la corrispondente riduzione della spesa complessiva sostenuta dall'Amministrazione per il loro funzionamento, nonche' la eliminazione delle connesse duplicazioni organizzative e funzionali:
c) Commissione interministeriale di cui all' articolo 7 della legge 23 dicembre 1972, n. 920 , di ratifica della convenzione relativa alla creazione dell'Istituto universitario europeo con sede in Firenze, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Consiglio superiore dei lavori pubblici."
Entrata in vigore il 27 luglio 2007