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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5998 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: BE LL de COURTELARY Presidente Maria DELLE DONNE Consigliere AR MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5008 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 20.10.2025 tra
(cod. fisc.: ), e per essa Parte_1 P.IVA_1 la mandataria (cod. fisc.: ), in persona del Parte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Caio AR n. 7, presso lo studio dell'Avv. Domenico Nolè (cod. fisc.:
[...]
, che la rappresenta e difende per procura generale alle C.F._1 liti per atto del notaio di Velletri in data 11.12.2023 Persona_1
(rep. n. 65175; racc. n. 19979), in atti;
-appellante- e
(cod. fisc.: E Parte_3 CodiceFiscale_2 Parte_4
(cod. fisc.: )
[...] CodiceFiscale_2
-appellati contumaci-
e
Controparte_1
-appellata contumace-
OGGETTO: intese e abuso di posizione dominante per violazione della nor- mativa antitrust nazionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1 adita:
- accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- accogliere il presente gravame per i motivi esposti e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 12884/2024 emessa dal Tribunale di Roma il 02.08.2024 a definizione del giudizio R. g. 5410/2020, altresì provvedendo alle statuizioni conseguenziali, con rigetto di tutte le domande ex adverso proposte;
- condannare gli appellati alla restituzione di quanto eventualmente l'appel- lante fosse stata nel frattempo chiamata a corrispondere, in eccesso rispetto
a ciò che all'esito del presente giudizio dovesse risultare effettivamente do- vuto;
- condannare gli appellati alla refusione dei compensi e delle spese di causa del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 9.1.2020, e Parte_3
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Parte_4 la e la chiedendo di “accertare e Controparte_1 Parte_1 dichiarare 1. In via principale, la nullità della fideiussione datata 3.11.2004 per essere stata redatta con l'utilizzo della modulistica predisposta dall'ABI, e, comunque, in attuazione di una intesa anticoncorrenziale, così come rile- vata dalla Autorità Garante per la Concorrenza e i mercati nel Provvedimento
Banca d'Italia n. 55/2005 citato in narrativa;
1. Conseguentemente, accertare e dichiarare la inesistenza di qualsivoglia obbligo di garanzia degli attori nei confronti della convenuta banca ed ei suoi aventi causa rispetto alla debitoria della società garantita.
2. In via subordinata, accertare e dichiarare comun- que la nullità delle clausole sub 2,6,8 della fideiussione datata 3.11.2004, per i motivi meglio espressi in narrativa:
3. Conseguentemente dichiarare la inefficacia della garanzia fideiussoria nei confronti della banca e dei suoi aventi causa per non avere azionato il preteso credito nei confronti del debi- tore principale nel termine di cui all'art. 1957 c.c.
4. Comunque, condannare le convenute in solido al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli attori in conseguenza dei fatti meglio descritti in narrativa da intendersi qui trascritti
e riportati. Danni da liquidarsi nella misura che risulterà provata in corso di 2 giudizio o ricorrendone i presupposti da liquidarsi secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c., comunque in non meno di € 130.000/00: Con vittoria di spese competenze ed onorari. Con clausola come per legge”.
A fondamento delle domande svolte gli attori hanno allegato di avere rila- sciato in data 3.11.2004 una fideiussione omnibus sino alla concorrenza di
€ 130.000,00 a garanzia delle obbligazioni contratte dalla debitrice princi- pale, la D'Orazio Costruzioni S.r.l., nei confronti di e che, a Controparte_1 seguito della revoca dei finanziamenti all'obbligata principale, la Banca ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per l'importo di € 130.000,00 nei con- fronti dei garanti, avverso cui hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., giudizio che all'epoca era ancora pendente presso il Tribunale di Roma. E hanno dedotto che, dunque, era loro interesse, ferme tutte le eccezioni svolte in quel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, chiedere al Tribunale di Roma di accertare l'invalidità delle fideiussioni rilasciate dagli stessi sotto il profilo della violazione della normativa antitrust, segnatamente deducendo la nullità totale o parziale per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 e chiedendo che, pertanto, venisse dichiarata anche la loro liberazione dal vincolo fideiussorio, ai sensi dell'art. 1957 c.c., e il risarcimento del danno, quantificato in € 130.000,00 o da determinarsi in via equitativa.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la che ha conte- Controparte_1 stato nel merito tutte le domande proposte dagli attori, concludendo per il rigetto delle stesse. Anche la e per essa la man- Parte_1 dataria si è costituita nel giudizio innanzi alla Sezione Spe- Parte_2 cializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili oltre che infondate in fatto e in diritto, deducendo altresì come le stesse fossero state rivolte nei confronti della cessionaria e attuale titolare del credito in palese difetto di legittima- zione passiva trattandosi di atti e fatti di molti anni antecedenti l'operazione di cartolarizzazione con cui è stato ceduto il credito garantito dagli odierni attori.
Con sentenza n. 12884/2024 pubblicata in data 2.8.2024 il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha così statuito: “-di- chiara la nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta dagli attori il
3.04.2004 fino alla concorrenza di € 130.000,00, a garanzia delle
3 obbligazioni assunte dalla s.r.l. D'Orazio Costruzioni nei confronti della
[...]
limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8; Controparte_2
-dichiara inammissibile ogni altra domanda;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rimborsare agli attori due terzi delle spese di lite che per tale ammontare liquida in euro 6.000,00, oltre spese generali e tributi di legge;
-dichiara compensate tra le parti il restante terzo delle spese di lite”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello la
[...]
e per essa la mandataria che ha svolto Parte_1 Parte_2 le censure riportate di seguito e ha concluso come in epigrafe.
Sebbene ritualmente evocati, non si sono costituiti sia e Parte_3
sia la e quindi con la presente sentenza ne Parte_4 Controparte_1 deve essere dichiarata la contumacia.
2. Con il primo motivo di appello si censura la decisione della Sezione Spe- cializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma per avere accertato e dichiarato la nullità parziale, e segnatamente relativamente alle clausole di cui ai nn. 2, 6 e 8 della fideiussione sottoscritta in data 3.11.2004 da
[...]
e con la a garanzia delle Persona_2 Parte_4 Controparte_1 obbligazioni assunte dalla In particolare, la Controparte_3 [...] ritiene “non accettabili e conformi alla normativa vigente Parte_1 alcuni profili interpretativi invece accolti” dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021, e ciò in quanto “in parte della dottrina e della giurisprudenza si continua a ritenere che la nullità per violazione della disci- plina antitrust sia stata espressamente prevista per le sole intese illecite tra imprenditori, e non per i contratti stipulati a valle, rispetto ai quali, qualora e sempre che – e soltanto in ipotesi da comprovare debitamente in giudizio – effettivamente costituiscano lo sbocco delle intese illecite e ne rappresentino effettivamente l'esecuzione, l'ordinamento giuridico prevede soltanto la tutela risarcitoria a favore del contraente danneggiato”.
Il motivo non merita accoglimento.
In ragione dell'epoca di sottoscrizione da parte degli stessi della fideiussione oggetto di accertamento, quella proposta da e Parte_3 Pt_4
è un'azione follow-on, vale a dire fondata su di una violazione delle
[...] regole antitrust già accertata dall'Autorità di concorrenza (sia essa nazionale 4 o comunitaria) con un provvedimento definitivo. Queste azioni prendono le mosse dal provvedimento di detta Autorità, che è stato prodotto nell'intro- durre il giudizio di primo grado (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte appellata
– primo grado di giudizio), e di cui viene invocata – in buona sostanza – l'efficacia di prova privilegiata. Conseguentemente, il richiamo del contenuto dello stesso ha condivisibilmente consentito al giudice di primo grado di ritenere provata sulla scorta di tale provvedimento, in virtù della presunzione probatoria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della condotta violativa della normativa antitrust.
e hanno sottoscritto la fideiussione om- Parte_3 Parte_4 nibus in favore della in data 3.4.2004, vale a dire in epoca in Controparte_1 cui la banca in questione adottava un modello di contratto di fideiussione in cui erano trasposte le norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI nel 2002
e in relazione a cui la Banca d'Italia ha aperto un'istruttoria per violazione dell'art. 2, co. 2, della legge n. 287/1990 nel 2003. All'esito di tale istrut- toria tale Autorità ha adottato il provvedimento n. 55/2005 del 2.5.2005, con cui è stata ritenuta sussistente un'intesa restrittiva della concorrenza tra le banche associate all'ABI con riguardo alle condizioni contrattuali delle fi- deiussioni omnibus che venivano sottoscritte dai loro clienti, in particolare alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale, e precisamente: a) la c.d. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incas- sate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) la c.d. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (art. 6); c) la c.d. clausola di sopravvivenza, a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
5 Ed è appena il caso di rilevare come parte appellante non censuri la sentenza di primo grado deducendo come le condizioni contrattuali sopra riportate del contratto di fideiussione stipulato in data 3.4.2004 da Controparte_4 zio e non fossero conformi a quelle di cui al modello ABI Parte_4 censurato dal suddetto provvedimento della Banca d'Italia, e quindi – in buona sostanza – la mancanza del presupposto stesso della nullità parziale ritenuta dalla sentenza appellata.
Ciò ritenuto, questo giudicante intende dare continuità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021, che ha statuito che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a) della legge n. 287/1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - per- ché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumi- bile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Le argomentazioni svolte dall'odierna parte appellante in senso con- trario a tale approdo giurisprudenziale sono state tutte esaminate e disattese dalle Sezioni Unite con la decisione suddetta, alle cui motivazioni è allora possibile in questa sede rinviare.
Del resto, la pronuncia suddetta aveva ad oggetto una fideiussione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al provvedimento n. 55 adottato dalla Banca d'Italia il 2.5.2005, con cui alcune clausole dello stesso sono state ritenute espressione di un'intesa restrittiva della concorrenza po- ste in essere dalle banche in Italia. Era allora possibile presumere, in quel caso, che le banche non avessero ancora predisposto modelli contrattuali diversi e utilizzassero ancora quello predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia con il più volte richiamato provvedimento n. 55/2005, salvo ovviamente che risultasse il contrario. Nel caso in esame, invece, Parte_3
e hanno stipulato in data 3.4.2004 la fideiussione
[...] Parte_4 omnibus in cui sono inserite le clausole sovrapponibili a quelle dello schema
ABI del 2002, e quindi prima che intervenisse il provvedimento che ha ac- certato il contrasto delle tre clausole suddette con l'art. 2, co. 2, lett. a) della legge n. 287/1990 e 101 del TFUE, sicché queste sono sicuramente frutto 6 dell'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla Banca d'Italia con il provvedimento in questione.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere disatteso l'eccezione di parte convenuta di carenza di interesse all'azione di accertamento proposta con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e ciò in quanto e non Parte_3 Parte_4 hanno tempestivamente sollevato l'eccezione ex art. 1957 c.c. nel giudizio in cui la (a cui è succeduta nella titolarità del credito la Controparte_1 [...]
ha chiesto ai due garanti della D'Orazio Costruzioni Parte_1
S.r.l. il pagamento della somma di € 130.000,00, oltre interessi al tasso le- gale dal 25.6.2012.
La rileva che il giudice di prime cure ha ritenuto Parte_1
“inammissibile (…) tale domanda subordinata proposta fondata sulla impos- sibilità di paralizzare l'avversa escussione della garanzia sollevando l'ecce- zione di decadenza ex art. 1957 c.c., norma a cui la banca aveva illegittima- mente derogato con l'inserimento dell'art. 6 dello schema di fideiussione om- nibus dichiarato nullo dalla Banca d'Italia per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 e sul risarcimento del danno, dovendosi far valere la decadenza della creditrice dalla escussione della garanzia, in presenza dei relativi pre- supposti, e la conseguente richiesta di risarcimento del danno nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto prospettazioni riferite ad uno spe- cifico credito, la cui fondatezza è oggetto di accertamento in quel giudizio al fine di non eludere le decadenze processuali proprie di questo, come peraltro evidenziato nella sentenza prodotta dalla stessa Corte di Appello”. E deduce che, tuttavia, la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma non ha ritenuto inammissibile la domanda di accertamento della do- manda di accertamento della nullità parziale del contratto di fideiussione del
3.4.2004 stipulata dagli stessi con la per non avere tempe- Controparte_1 stivamente sollevato tale eccezione nel giudizio in cui la Banca creditrice ha domandato la loro condanna a pagare quanto dovuto a fronte del saldo pas- sivo dell'apertura di credito accordata alla D'Orazio Costruzioni S.r.l. sul conto corrente n. 10260395.
Il motivo non è fondato.
7 In conformità all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la locuzione "chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che, non avendo sottoscritto il contratto, sono rimasti estranei ad esso e non già alle parti stipulanti che, in quanto tali, sono sem- pre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 27.7.1994, n. 7017), sic- ché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 28.4.2004, n. 8135; Cass. civ., Sez. I, 14.2.2000, n. 1619), ma non anche le parti, le quali hanno sempre interesse in proposito in ragione dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 23.4.2025, n. 10703; Cass. civ., Sez. II, 5.2.2020, n. 2670; Cass. civ.,
Sez. I, 7.7/1977, n. 3024; Cass., Sez. 1, 7/3/1967, n. 526).
Vero è, allora, che nel giudizio in cui la ha azionato nei con- Controparte_1 fronti di e il credito vantato nei confronti Parte_3 Parte_4 della debitrice principale, la razio Costruzioni S.r.l., gli odierni appellati
(e originari attori) non avrebbero potuto far valere l'accertamento richiesto con l'atto introduttivo del presente giudizio, non avendo tempestivamente eccepito la decadenza della Banca dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., e non essendo questa rilevabile d'ufficio (in quanto eccezione in senso proprio: cfr., solo tra le ultime, Cass. civ., Sez. III, ord. 24.3.2024, n. 8023). Questo preclude il rilievo d'ufficio, in quel giudizio, della nullità in questione, ma non impedisce un accertamento della stessa nel presente giu- dizio.
Come ha affermato la Suprema Corte, il rilievo officioso della nullità parziale del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale presuppone che risultino dagli atti non solo tutte le circostanza fattuali necessari alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali con- formi al modello ABI - quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della Banca d'Italia – “sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito nume- rosissime volte (e come afferma anche dalla sentenza gravata) l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di 8 mera difesa, di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (così Cass. civ., Sez. I, 25.11.2024, n. 30383). Nel caso in esame, tuttavia, non viene in rilievo un rilievo officioso nello stesso giudi- zio, ma si tratta di un'azione autonomamente proposta, senza che possa in- cidere il rilievo per cui gli originari attori abbiano dedotto un interesse all'ac- certamento in quanto – come si legge nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado – “A seguito della revoca dei finanziamenti la banca chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo di pagamento per l'importo di € 130.000/00 (all.n.2) somma massima garantita dagli attuali concludenti con la fideiussione di cui sopra. Avverso il suddetto decreto veniva proposta formale opposizione (all.n. 3) ed il relativo procedimento è ancora pendente avanti a questo Tribu- nale (n.r.g. 81912/2013)”.
4. Con il terzo motivo di appello viene censurata la sentenza di primo grado per non avere disposto la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello di opposizione a decreto ingiuntivo pendente in Cassa- zione al momento dell'adozione della decisione impugnata, avendo ritenuto che “dove[sse] (…) operare il meccanismo della sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di appello fino all'esito della presente controversia, che riveste natura pregiudiziale rispetto a quello pendente avanti alla Corte d'Appello”.
Il motivo – che si sarebbe ritenuto non fondato, a seguito dell'ordinanza n.
1851 emessa il 25.1.2025 dalla Suprema Corte – è inammissibile.
Premesso che la mancata sospensione del giudizio, nei casi in cui se ne as- sume la necessarietà, integra un vizio della decisione, astrattamente idoneo ad inficiare la successiva pronuncia di merito (cfr. Cass. civ., Sez. III,
22.4.2013, n. 9714; Cass. civ., Sez. I, 1°.8.2007, n. 16992), quello che parte appellante deduce è che l'arresto del presente giudizio sarebbe funzionale all'attesa di una pronuncia che influirebbe sull'esito della lite. In particolare,
e censurano la mancata sospensione Parte_3 Parte_4 disposta dal giudice di primo grado deducendo che l'esito favorevole della causa pregiudicante avrebbe determinato il rigetto della domanda di accer- tamento fatta valere nella causa pregiudicata, che andrebbe proprio per tale ragione sospesa.
9 Di contro, in ragione di quanto si è detto sopra in ordine al rapporto tra il presente giudizio e quello che era pendente in Cassazione, avente ad og- getto la condanna degli odierni appellanti a corrispondere alla CP_1
e quindi alla sua cessionaria, quanto dovuto dall'obbligata principale,
[...] non vi era quella pregiudizialità necessaria. Ne consegue che la censura era in ogni caso infondata.
Con note di trattazione scritta per l'odierna udienza, depositate in data 3.10.2025, l'appellante ha eccepito il giudicato in ragione dell'intervenuta ordinanza n. 1851 del 25.1.2025 emessa dalla Suprema Corte a conclusione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da Parte_3
e , giudizio in attesa del cui esito l'odierna parte
[...] Parte_4 appellante ha chiesto disporsi la sospensione del giudizio. La decisione in questione non ha però efficacia di giudicato nel presente giudizio, non avendo statuito sull'oggetto del presente giudizio di appello.
A ben considerare, la decisione del giudice di legittimità, che ha ritenuto come la parte ricorrente non avesse interesse a un rilievo d'ufficio della nul- lità della fideiussione per non avere tempestivamente sollevato l'eccezione di decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., da un lato, assumerebbe rilevanza con riguardo al secondo motivo di appello, di cui si è detto sopra;
e, dall'altro, determina l'inammissibilità del terzo motivo di appello, essendo stato definito il giudizio in attesa del cui esito si sarebbe dovuto sospendere quello in esame.
5. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure, che le ha compensate per un terzo e ha posto a carico della parte opposta (odierna appellante) i restanti due terzi in quanto ritenuta “preva- lentemente soccombente”.
In particolare, la deduce che, “in considerazione Parte_1 delle argomentazioni di cui ai motivi precedenti, il capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite va certamente riformato con condanna degli attuali appellati al pagamento del doppio grado di giudizio, condannando altresì questi ultimi alla restituzione di quanto, invece, dovesse aver nel frattempo ricevuto dall'esponente in esecuzione della sentenza
10 impugnata o, in via alternativa, dell'importo corrispondente dell'eventuale ri- duzione del relativo controcredito”.
È di tutta evidenza, allora, come non venga proposta una censura avverso la statuizione di primo grado, ma piuttosto la parte appellante chieda che, in ragione dell'auspicato accoglimento dell'impugnazione, questo giudicante voglia provvedere sulle spese di lite a favore della stessa, come peraltro im- posto dall'art. 336 c.p.c.
6. In conclusione, l'appello proposto dalla avverso Parte_1 la sentenza n. 12884/2024 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Spe- cializzata in Materia di Impresa in data 2.8.2024 deve essere rigettato.
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese del presente grado di giudizio essendo rimasti gli appellati contumaci, e dunque non avendo svolto alcuna difesa.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia di , di e della Parte_3 Parte_4
; Controparte_1
rigetta l'appello proposto dalla e per essa la Parte_1 mandataria avverso la sentenza n. 12884/2024 emessa dal Parte_2
Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa in data 2.8.2024; nulla per le spese di lite tra la e per essa la Parte_1 mandataria da un lato, e e Parte_2 Parte_3 CP_5 zio, dall'altro; nulla per le spese di lite tra la e per essa la Parte_1 mandataria e la Parte_2 Controparte_1
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. 11 Roma, 20.10.2025
IL GIUDICE EST.
AR AN
IL PRESIDENTE
BE Thellung de Courtelary
12
così composta: BE LL de COURTELARY Presidente Maria DELLE DONNE Consigliere AR MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5008 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 20.10.2025 tra
(cod. fisc.: ), e per essa Parte_1 P.IVA_1 la mandataria (cod. fisc.: ), in persona del Parte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Caio AR n. 7, presso lo studio dell'Avv. Domenico Nolè (cod. fisc.:
[...]
, che la rappresenta e difende per procura generale alle C.F._1 liti per atto del notaio di Velletri in data 11.12.2023 Persona_1
(rep. n. 65175; racc. n. 19979), in atti;
-appellante- e
(cod. fisc.: E Parte_3 CodiceFiscale_2 Parte_4
(cod. fisc.: )
[...] CodiceFiscale_2
-appellati contumaci-
e
Controparte_1
-appellata contumace-
OGGETTO: intese e abuso di posizione dominante per violazione della nor- mativa antitrust nazionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1 adita:
- accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- accogliere il presente gravame per i motivi esposti e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 12884/2024 emessa dal Tribunale di Roma il 02.08.2024 a definizione del giudizio R. g. 5410/2020, altresì provvedendo alle statuizioni conseguenziali, con rigetto di tutte le domande ex adverso proposte;
- condannare gli appellati alla restituzione di quanto eventualmente l'appel- lante fosse stata nel frattempo chiamata a corrispondere, in eccesso rispetto
a ciò che all'esito del presente giudizio dovesse risultare effettivamente do- vuto;
- condannare gli appellati alla refusione dei compensi e delle spese di causa del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 9.1.2020, e Parte_3
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Parte_4 la e la chiedendo di “accertare e Controparte_1 Parte_1 dichiarare 1. In via principale, la nullità della fideiussione datata 3.11.2004 per essere stata redatta con l'utilizzo della modulistica predisposta dall'ABI, e, comunque, in attuazione di una intesa anticoncorrenziale, così come rile- vata dalla Autorità Garante per la Concorrenza e i mercati nel Provvedimento
Banca d'Italia n. 55/2005 citato in narrativa;
1. Conseguentemente, accertare e dichiarare la inesistenza di qualsivoglia obbligo di garanzia degli attori nei confronti della convenuta banca ed ei suoi aventi causa rispetto alla debitoria della società garantita.
2. In via subordinata, accertare e dichiarare comun- que la nullità delle clausole sub 2,6,8 della fideiussione datata 3.11.2004, per i motivi meglio espressi in narrativa:
3. Conseguentemente dichiarare la inefficacia della garanzia fideiussoria nei confronti della banca e dei suoi aventi causa per non avere azionato il preteso credito nei confronti del debi- tore principale nel termine di cui all'art. 1957 c.c.
4. Comunque, condannare le convenute in solido al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli attori in conseguenza dei fatti meglio descritti in narrativa da intendersi qui trascritti
e riportati. Danni da liquidarsi nella misura che risulterà provata in corso di 2 giudizio o ricorrendone i presupposti da liquidarsi secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c., comunque in non meno di € 130.000/00: Con vittoria di spese competenze ed onorari. Con clausola come per legge”.
A fondamento delle domande svolte gli attori hanno allegato di avere rila- sciato in data 3.11.2004 una fideiussione omnibus sino alla concorrenza di
€ 130.000,00 a garanzia delle obbligazioni contratte dalla debitrice princi- pale, la D'Orazio Costruzioni S.r.l., nei confronti di e che, a Controparte_1 seguito della revoca dei finanziamenti all'obbligata principale, la Banca ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per l'importo di € 130.000,00 nei con- fronti dei garanti, avverso cui hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., giudizio che all'epoca era ancora pendente presso il Tribunale di Roma. E hanno dedotto che, dunque, era loro interesse, ferme tutte le eccezioni svolte in quel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, chiedere al Tribunale di Roma di accertare l'invalidità delle fideiussioni rilasciate dagli stessi sotto il profilo della violazione della normativa antitrust, segnatamente deducendo la nullità totale o parziale per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 e chiedendo che, pertanto, venisse dichiarata anche la loro liberazione dal vincolo fideiussorio, ai sensi dell'art. 1957 c.c., e il risarcimento del danno, quantificato in € 130.000,00 o da determinarsi in via equitativa.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la che ha conte- Controparte_1 stato nel merito tutte le domande proposte dagli attori, concludendo per il rigetto delle stesse. Anche la e per essa la man- Parte_1 dataria si è costituita nel giudizio innanzi alla Sezione Spe- Parte_2 cializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili oltre che infondate in fatto e in diritto, deducendo altresì come le stesse fossero state rivolte nei confronti della cessionaria e attuale titolare del credito in palese difetto di legittima- zione passiva trattandosi di atti e fatti di molti anni antecedenti l'operazione di cartolarizzazione con cui è stato ceduto il credito garantito dagli odierni attori.
Con sentenza n. 12884/2024 pubblicata in data 2.8.2024 il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha così statuito: “-di- chiara la nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta dagli attori il
3.04.2004 fino alla concorrenza di € 130.000,00, a garanzia delle
3 obbligazioni assunte dalla s.r.l. D'Orazio Costruzioni nei confronti della
[...]
limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8; Controparte_2
-dichiara inammissibile ogni altra domanda;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rimborsare agli attori due terzi delle spese di lite che per tale ammontare liquida in euro 6.000,00, oltre spese generali e tributi di legge;
-dichiara compensate tra le parti il restante terzo delle spese di lite”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello la
[...]
e per essa la mandataria che ha svolto Parte_1 Parte_2 le censure riportate di seguito e ha concluso come in epigrafe.
Sebbene ritualmente evocati, non si sono costituiti sia e Parte_3
sia la e quindi con la presente sentenza ne Parte_4 Controparte_1 deve essere dichiarata la contumacia.
2. Con il primo motivo di appello si censura la decisione della Sezione Spe- cializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma per avere accertato e dichiarato la nullità parziale, e segnatamente relativamente alle clausole di cui ai nn. 2, 6 e 8 della fideiussione sottoscritta in data 3.11.2004 da
[...]
e con la a garanzia delle Persona_2 Parte_4 Controparte_1 obbligazioni assunte dalla In particolare, la Controparte_3 [...] ritiene “non accettabili e conformi alla normativa vigente Parte_1 alcuni profili interpretativi invece accolti” dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021, e ciò in quanto “in parte della dottrina e della giurisprudenza si continua a ritenere che la nullità per violazione della disci- plina antitrust sia stata espressamente prevista per le sole intese illecite tra imprenditori, e non per i contratti stipulati a valle, rispetto ai quali, qualora e sempre che – e soltanto in ipotesi da comprovare debitamente in giudizio – effettivamente costituiscano lo sbocco delle intese illecite e ne rappresentino effettivamente l'esecuzione, l'ordinamento giuridico prevede soltanto la tutela risarcitoria a favore del contraente danneggiato”.
Il motivo non merita accoglimento.
In ragione dell'epoca di sottoscrizione da parte degli stessi della fideiussione oggetto di accertamento, quella proposta da e Parte_3 Pt_4
è un'azione follow-on, vale a dire fondata su di una violazione delle
[...] regole antitrust già accertata dall'Autorità di concorrenza (sia essa nazionale 4 o comunitaria) con un provvedimento definitivo. Queste azioni prendono le mosse dal provvedimento di detta Autorità, che è stato prodotto nell'intro- durre il giudizio di primo grado (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte appellata
– primo grado di giudizio), e di cui viene invocata – in buona sostanza – l'efficacia di prova privilegiata. Conseguentemente, il richiamo del contenuto dello stesso ha condivisibilmente consentito al giudice di primo grado di ritenere provata sulla scorta di tale provvedimento, in virtù della presunzione probatoria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della condotta violativa della normativa antitrust.
e hanno sottoscritto la fideiussione om- Parte_3 Parte_4 nibus in favore della in data 3.4.2004, vale a dire in epoca in Controparte_1 cui la banca in questione adottava un modello di contratto di fideiussione in cui erano trasposte le norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI nel 2002
e in relazione a cui la Banca d'Italia ha aperto un'istruttoria per violazione dell'art. 2, co. 2, della legge n. 287/1990 nel 2003. All'esito di tale istrut- toria tale Autorità ha adottato il provvedimento n. 55/2005 del 2.5.2005, con cui è stata ritenuta sussistente un'intesa restrittiva della concorrenza tra le banche associate all'ABI con riguardo alle condizioni contrattuali delle fi- deiussioni omnibus che venivano sottoscritte dai loro clienti, in particolare alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale, e precisamente: a) la c.d. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incas- sate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) la c.d. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (art. 6); c) la c.d. clausola di sopravvivenza, a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
5 Ed è appena il caso di rilevare come parte appellante non censuri la sentenza di primo grado deducendo come le condizioni contrattuali sopra riportate del contratto di fideiussione stipulato in data 3.4.2004 da Controparte_4 zio e non fossero conformi a quelle di cui al modello ABI Parte_4 censurato dal suddetto provvedimento della Banca d'Italia, e quindi – in buona sostanza – la mancanza del presupposto stesso della nullità parziale ritenuta dalla sentenza appellata.
Ciò ritenuto, questo giudicante intende dare continuità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021, che ha statuito che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a) della legge n. 287/1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - per- ché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumi- bile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Le argomentazioni svolte dall'odierna parte appellante in senso con- trario a tale approdo giurisprudenziale sono state tutte esaminate e disattese dalle Sezioni Unite con la decisione suddetta, alle cui motivazioni è allora possibile in questa sede rinviare.
Del resto, la pronuncia suddetta aveva ad oggetto una fideiussione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al provvedimento n. 55 adottato dalla Banca d'Italia il 2.5.2005, con cui alcune clausole dello stesso sono state ritenute espressione di un'intesa restrittiva della concorrenza po- ste in essere dalle banche in Italia. Era allora possibile presumere, in quel caso, che le banche non avessero ancora predisposto modelli contrattuali diversi e utilizzassero ancora quello predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia con il più volte richiamato provvedimento n. 55/2005, salvo ovviamente che risultasse il contrario. Nel caso in esame, invece, Parte_3
e hanno stipulato in data 3.4.2004 la fideiussione
[...] Parte_4 omnibus in cui sono inserite le clausole sovrapponibili a quelle dello schema
ABI del 2002, e quindi prima che intervenisse il provvedimento che ha ac- certato il contrasto delle tre clausole suddette con l'art. 2, co. 2, lett. a) della legge n. 287/1990 e 101 del TFUE, sicché queste sono sicuramente frutto 6 dell'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla Banca d'Italia con il provvedimento in questione.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere disatteso l'eccezione di parte convenuta di carenza di interesse all'azione di accertamento proposta con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e ciò in quanto e non Parte_3 Parte_4 hanno tempestivamente sollevato l'eccezione ex art. 1957 c.c. nel giudizio in cui la (a cui è succeduta nella titolarità del credito la Controparte_1 [...]
ha chiesto ai due garanti della D'Orazio Costruzioni Parte_1
S.r.l. il pagamento della somma di € 130.000,00, oltre interessi al tasso le- gale dal 25.6.2012.
La rileva che il giudice di prime cure ha ritenuto Parte_1
“inammissibile (…) tale domanda subordinata proposta fondata sulla impos- sibilità di paralizzare l'avversa escussione della garanzia sollevando l'ecce- zione di decadenza ex art. 1957 c.c., norma a cui la banca aveva illegittima- mente derogato con l'inserimento dell'art. 6 dello schema di fideiussione om- nibus dichiarato nullo dalla Banca d'Italia per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 e sul risarcimento del danno, dovendosi far valere la decadenza della creditrice dalla escussione della garanzia, in presenza dei relativi pre- supposti, e la conseguente richiesta di risarcimento del danno nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto prospettazioni riferite ad uno spe- cifico credito, la cui fondatezza è oggetto di accertamento in quel giudizio al fine di non eludere le decadenze processuali proprie di questo, come peraltro evidenziato nella sentenza prodotta dalla stessa Corte di Appello”. E deduce che, tuttavia, la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma non ha ritenuto inammissibile la domanda di accertamento della do- manda di accertamento della nullità parziale del contratto di fideiussione del
3.4.2004 stipulata dagli stessi con la per non avere tempe- Controparte_1 stivamente sollevato tale eccezione nel giudizio in cui la Banca creditrice ha domandato la loro condanna a pagare quanto dovuto a fronte del saldo pas- sivo dell'apertura di credito accordata alla D'Orazio Costruzioni S.r.l. sul conto corrente n. 10260395.
Il motivo non è fondato.
7 In conformità all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la locuzione "chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che, non avendo sottoscritto il contratto, sono rimasti estranei ad esso e non già alle parti stipulanti che, in quanto tali, sono sem- pre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 27.7.1994, n. 7017), sic- ché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 28.4.2004, n. 8135; Cass. civ., Sez. I, 14.2.2000, n. 1619), ma non anche le parti, le quali hanno sempre interesse in proposito in ragione dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 23.4.2025, n. 10703; Cass. civ., Sez. II, 5.2.2020, n. 2670; Cass. civ.,
Sez. I, 7.7/1977, n. 3024; Cass., Sez. 1, 7/3/1967, n. 526).
Vero è, allora, che nel giudizio in cui la ha azionato nei con- Controparte_1 fronti di e il credito vantato nei confronti Parte_3 Parte_4 della debitrice principale, la razio Costruzioni S.r.l., gli odierni appellati
(e originari attori) non avrebbero potuto far valere l'accertamento richiesto con l'atto introduttivo del presente giudizio, non avendo tempestivamente eccepito la decadenza della Banca dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., e non essendo questa rilevabile d'ufficio (in quanto eccezione in senso proprio: cfr., solo tra le ultime, Cass. civ., Sez. III, ord. 24.3.2024, n. 8023). Questo preclude il rilievo d'ufficio, in quel giudizio, della nullità in questione, ma non impedisce un accertamento della stessa nel presente giu- dizio.
Come ha affermato la Suprema Corte, il rilievo officioso della nullità parziale del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale presuppone che risultino dagli atti non solo tutte le circostanza fattuali necessari alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali con- formi al modello ABI - quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della Banca d'Italia – “sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito nume- rosissime volte (e come afferma anche dalla sentenza gravata) l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di 8 mera difesa, di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (così Cass. civ., Sez. I, 25.11.2024, n. 30383). Nel caso in esame, tuttavia, non viene in rilievo un rilievo officioso nello stesso giudi- zio, ma si tratta di un'azione autonomamente proposta, senza che possa in- cidere il rilievo per cui gli originari attori abbiano dedotto un interesse all'ac- certamento in quanto – come si legge nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado – “A seguito della revoca dei finanziamenti la banca chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo di pagamento per l'importo di € 130.000/00 (all.n.2) somma massima garantita dagli attuali concludenti con la fideiussione di cui sopra. Avverso il suddetto decreto veniva proposta formale opposizione (all.n. 3) ed il relativo procedimento è ancora pendente avanti a questo Tribu- nale (n.r.g. 81912/2013)”.
4. Con il terzo motivo di appello viene censurata la sentenza di primo grado per non avere disposto la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello di opposizione a decreto ingiuntivo pendente in Cassa- zione al momento dell'adozione della decisione impugnata, avendo ritenuto che “dove[sse] (…) operare il meccanismo della sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di appello fino all'esito della presente controversia, che riveste natura pregiudiziale rispetto a quello pendente avanti alla Corte d'Appello”.
Il motivo – che si sarebbe ritenuto non fondato, a seguito dell'ordinanza n.
1851 emessa il 25.1.2025 dalla Suprema Corte – è inammissibile.
Premesso che la mancata sospensione del giudizio, nei casi in cui se ne as- sume la necessarietà, integra un vizio della decisione, astrattamente idoneo ad inficiare la successiva pronuncia di merito (cfr. Cass. civ., Sez. III,
22.4.2013, n. 9714; Cass. civ., Sez. I, 1°.8.2007, n. 16992), quello che parte appellante deduce è che l'arresto del presente giudizio sarebbe funzionale all'attesa di una pronuncia che influirebbe sull'esito della lite. In particolare,
e censurano la mancata sospensione Parte_3 Parte_4 disposta dal giudice di primo grado deducendo che l'esito favorevole della causa pregiudicante avrebbe determinato il rigetto della domanda di accer- tamento fatta valere nella causa pregiudicata, che andrebbe proprio per tale ragione sospesa.
9 Di contro, in ragione di quanto si è detto sopra in ordine al rapporto tra il presente giudizio e quello che era pendente in Cassazione, avente ad og- getto la condanna degli odierni appellanti a corrispondere alla CP_1
e quindi alla sua cessionaria, quanto dovuto dall'obbligata principale,
[...] non vi era quella pregiudizialità necessaria. Ne consegue che la censura era in ogni caso infondata.
Con note di trattazione scritta per l'odierna udienza, depositate in data 3.10.2025, l'appellante ha eccepito il giudicato in ragione dell'intervenuta ordinanza n. 1851 del 25.1.2025 emessa dalla Suprema Corte a conclusione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da Parte_3
e , giudizio in attesa del cui esito l'odierna parte
[...] Parte_4 appellante ha chiesto disporsi la sospensione del giudizio. La decisione in questione non ha però efficacia di giudicato nel presente giudizio, non avendo statuito sull'oggetto del presente giudizio di appello.
A ben considerare, la decisione del giudice di legittimità, che ha ritenuto come la parte ricorrente non avesse interesse a un rilievo d'ufficio della nul- lità della fideiussione per non avere tempestivamente sollevato l'eccezione di decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., da un lato, assumerebbe rilevanza con riguardo al secondo motivo di appello, di cui si è detto sopra;
e, dall'altro, determina l'inammissibilità del terzo motivo di appello, essendo stato definito il giudizio in attesa del cui esito si sarebbe dovuto sospendere quello in esame.
5. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure, che le ha compensate per un terzo e ha posto a carico della parte opposta (odierna appellante) i restanti due terzi in quanto ritenuta “preva- lentemente soccombente”.
In particolare, la deduce che, “in considerazione Parte_1 delle argomentazioni di cui ai motivi precedenti, il capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite va certamente riformato con condanna degli attuali appellati al pagamento del doppio grado di giudizio, condannando altresì questi ultimi alla restituzione di quanto, invece, dovesse aver nel frattempo ricevuto dall'esponente in esecuzione della sentenza
10 impugnata o, in via alternativa, dell'importo corrispondente dell'eventuale ri- duzione del relativo controcredito”.
È di tutta evidenza, allora, come non venga proposta una censura avverso la statuizione di primo grado, ma piuttosto la parte appellante chieda che, in ragione dell'auspicato accoglimento dell'impugnazione, questo giudicante voglia provvedere sulle spese di lite a favore della stessa, come peraltro im- posto dall'art. 336 c.p.c.
6. In conclusione, l'appello proposto dalla avverso Parte_1 la sentenza n. 12884/2024 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Spe- cializzata in Materia di Impresa in data 2.8.2024 deve essere rigettato.
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese del presente grado di giudizio essendo rimasti gli appellati contumaci, e dunque non avendo svolto alcuna difesa.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia di , di e della Parte_3 Parte_4
; Controparte_1
rigetta l'appello proposto dalla e per essa la Parte_1 mandataria avverso la sentenza n. 12884/2024 emessa dal Parte_2
Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa in data 2.8.2024; nulla per le spese di lite tra la e per essa la Parte_1 mandataria da un lato, e e Parte_2 Parte_3 CP_5 zio, dall'altro; nulla per le spese di lite tra la e per essa la Parte_1 mandataria e la Parte_2 Controparte_1
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. 11 Roma, 20.10.2025
IL GIUDICE EST.
AR AN
IL PRESIDENTE
BE Thellung de Courtelary
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