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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro RE H. AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2983.2024 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
Avv. Rizzo
Contro
[...]
[...]
Controparte_1
Parte ricorrente ha adito, in data 6.3.24, questo Tribunale chiedendo: “ in via principale 1. previo accertamento ed opportuna declaratoria del caso dichiarare, per tutte le censure svolte nel presente ricorso, la caducazione/cessazione di efficacia dell'accordo siglato dalla Controparte_1
e dalle Organizzazioni Sindacali il 20 dicembre 2018, nonché dell'accordo individuale del
[...]
29 dicembre 2018 siglato tra la società convenuta e il ricorrente;
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla riespansione dell'orario lavorativo settimanale da 36 ore (part-time) a 40 ore (full-time), con conseguente aumento proporzionale del trattamento retributivo e contributivo in favore del ricorrente.
2. accertare e dichiarare che il Sig.
[...]
sin dall'1.1.2019 svolge mansioni “di impiegato di concetto” corrispondenti al Parte_1 livello VI del CCNL per il personale dipendente da imprese servizi di pulizia e sevizi integrativi/multiservizi e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad essere reinquadrato, fin da tale data, nel livello VI, con qualifica di “impiegato di concetto”; conseguentemente, per tutte le motivazioni di cui in ricorso, accertare e dichiarare che l'istante va creditore nei confronti della Società convenuta della somma dovuta a titolo di differenze retributive tabellari, esistenti tra il livello di formale inquadramento (IV) ed il livello VI;
3. conseguentemente condannare la società (p.iva ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione della complessiva somma pari a
€. 20.145,88 a titolo di differenze retributive, come rinveniente dall'analitico conteggio che si esibisce in allegato e da considerarsi qui integralmente richiamato, e/o comunque al pagamento della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia o essere accertata da apposita CTU, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Oltre interessi e rivalutazioni monetaria fino al dì dell'effettivo soddisfo;
4. Con riferimento al credito contributivo , determinato CP_1 dalla suddetta irregolarità contributiva, condannare (p.iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, per l'interezza del periodo P.IVA_1 sopra indicato, al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, dovuti nei confronti dell' per i titoli e le causali di cui sopra;
5. Condannare la predetta resistente al pagamento CP_1 di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
6. Dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva. b) in via subordinata 1. previo accertamento ed opportuna declaratoria del caso dichiarare, per tutte le censure svolte nel presente ricorso, la caducazione/cessazione di efficacia dell'accordo siglato dalla Controparte_1
e dalle Organizzazioni Sindacali il 20 dicembre 2018, nonché dell'accordo individuale del
[...]
29 dicembre 2018 siglato tra la società convenuta e il ricorrente;
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla riespansione dell'orario lavorativo settimanale da 36 ore (part-time) a 40 ore (full-time), con conseguente aumento proporzionale del trattamento retributivo e contributivo in favore del ricorrente.
2. accertare e dichiarare che il Sig.
[...]
sin dall'1.1.2019 svolge mansioni “di impiegato di concetto” corrispondenti al Parte_1 livello V del CCNL per il personale dipendente da imprese servizi di pulizia e sevizi integrativi/multiservizi e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad essere reinquadrato, fin da tale data, nel livello V, con qualifica di “impiegato di concetto”; conseguentemente, per tutte le motivazioni di cui in ricorso, accertare e dichiarare che l'istante va creditore nei confronti della Società convenuta della somma dovuta a titolo di differenze retributive tabellari, esistenti tra il livello di formale inquadramento (IV) ed il livello V;
3. conseguentemente condannare la società (p.iva ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione della complessiva somma pari a
€. 5.261,86 a titolo di differenze retributive, come rinveniente dall'analitico conteggio che si esibisce in allegato e da considerarsi qui integralmente richiamato, e/o comunque al pagamento della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia o essere accertata da apposita CTU, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Oltre interessi e rivalutazioni monetaria fino al dì dell'effettivo soddisfo;
4. Con riferimento al credito contributivo , determinato CP_1 dalla suddetta irregolarità contributiva, condannare (p.iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, per l'interezza del periodo P.IVA_1 sopra indicato, al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, dovuti nei confronti dell' per i titoli e le causali di cui sopra”. Il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa CP_1 antistataria. Fissata l'udienza di discussione, non si è costituita nessuna delle parti convenute.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile in quanto non è stata offerta prova alcuna dell'avvenuta notifica a parti convenute del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e pertanto di una valida instaurazione del contraddittorio.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
dichiara l'improcedibilità del ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 26/11/2025
RE AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro RE H. AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2983.2024 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
Avv. Rizzo
Contro
[...]
[...]
Controparte_1
Parte ricorrente ha adito, in data 6.3.24, questo Tribunale chiedendo: “ in via principale 1. previo accertamento ed opportuna declaratoria del caso dichiarare, per tutte le censure svolte nel presente ricorso, la caducazione/cessazione di efficacia dell'accordo siglato dalla Controparte_1
e dalle Organizzazioni Sindacali il 20 dicembre 2018, nonché dell'accordo individuale del
[...]
29 dicembre 2018 siglato tra la società convenuta e il ricorrente;
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla riespansione dell'orario lavorativo settimanale da 36 ore (part-time) a 40 ore (full-time), con conseguente aumento proporzionale del trattamento retributivo e contributivo in favore del ricorrente.
2. accertare e dichiarare che il Sig.
[...]
sin dall'1.1.2019 svolge mansioni “di impiegato di concetto” corrispondenti al Parte_1 livello VI del CCNL per il personale dipendente da imprese servizi di pulizia e sevizi integrativi/multiservizi e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad essere reinquadrato, fin da tale data, nel livello VI, con qualifica di “impiegato di concetto”; conseguentemente, per tutte le motivazioni di cui in ricorso, accertare e dichiarare che l'istante va creditore nei confronti della Società convenuta della somma dovuta a titolo di differenze retributive tabellari, esistenti tra il livello di formale inquadramento (IV) ed il livello VI;
3. conseguentemente condannare la società (p.iva ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione della complessiva somma pari a
€. 20.145,88 a titolo di differenze retributive, come rinveniente dall'analitico conteggio che si esibisce in allegato e da considerarsi qui integralmente richiamato, e/o comunque al pagamento della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia o essere accertata da apposita CTU, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Oltre interessi e rivalutazioni monetaria fino al dì dell'effettivo soddisfo;
4. Con riferimento al credito contributivo , determinato CP_1 dalla suddetta irregolarità contributiva, condannare (p.iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, per l'interezza del periodo P.IVA_1 sopra indicato, al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, dovuti nei confronti dell' per i titoli e le causali di cui sopra;
5. Condannare la predetta resistente al pagamento CP_1 di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
6. Dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva. b) in via subordinata 1. previo accertamento ed opportuna declaratoria del caso dichiarare, per tutte le censure svolte nel presente ricorso, la caducazione/cessazione di efficacia dell'accordo siglato dalla Controparte_1
e dalle Organizzazioni Sindacali il 20 dicembre 2018, nonché dell'accordo individuale del
[...]
29 dicembre 2018 siglato tra la società convenuta e il ricorrente;
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla riespansione dell'orario lavorativo settimanale da 36 ore (part-time) a 40 ore (full-time), con conseguente aumento proporzionale del trattamento retributivo e contributivo in favore del ricorrente.
2. accertare e dichiarare che il Sig.
[...]
sin dall'1.1.2019 svolge mansioni “di impiegato di concetto” corrispondenti al Parte_1 livello V del CCNL per il personale dipendente da imprese servizi di pulizia e sevizi integrativi/multiservizi e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad essere reinquadrato, fin da tale data, nel livello V, con qualifica di “impiegato di concetto”; conseguentemente, per tutte le motivazioni di cui in ricorso, accertare e dichiarare che l'istante va creditore nei confronti della Società convenuta della somma dovuta a titolo di differenze retributive tabellari, esistenti tra il livello di formale inquadramento (IV) ed il livello V;
3. conseguentemente condannare la società (p.iva ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione della complessiva somma pari a
€. 5.261,86 a titolo di differenze retributive, come rinveniente dall'analitico conteggio che si esibisce in allegato e da considerarsi qui integralmente richiamato, e/o comunque al pagamento della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia o essere accertata da apposita CTU, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Oltre interessi e rivalutazioni monetaria fino al dì dell'effettivo soddisfo;
4. Con riferimento al credito contributivo , determinato CP_1 dalla suddetta irregolarità contributiva, condannare (p.iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, per l'interezza del periodo P.IVA_1 sopra indicato, al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, dovuti nei confronti dell' per i titoli e le causali di cui sopra”. Il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa CP_1 antistataria. Fissata l'udienza di discussione, non si è costituita nessuna delle parti convenute.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile in quanto non è stata offerta prova alcuna dell'avvenuta notifica a parti convenute del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e pertanto di una valida instaurazione del contraddittorio.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
dichiara l'improcedibilità del ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 26/11/2025
RE AN