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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/09/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
N.R.G. 81/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Simon Tschager, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 81/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. ALLEGRETTI Parte_1
GIANLUCA e dall'avv. FRAIOLI ANNA RITA giusta delega in atti, presso il cui studio in VIALE ROMA 11 in 00043 CIAMPINO ha eletto domicilio;
- parte attrice opponente - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. PASQUALI STEFANO CP_1 giusta delega in atti, presso il cui studio in VIALE DUCA D'AOSTA, 64 in
39100 BOLZANO ha eletto domicilio;
- parte convenuta opposta -
in punto: opposizione a precetto ex artt. 617 e 618 cpc;
causa trattenuta in decisione all'udienza del 25/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
formulate dalla parte opponente Parte_1 all'udienza del 25/09/2025: “Il procuratore di parte opponente
[…] conclude insistendo per l'accoglimento delle Parte_1 conclusioni formulate in atto di opposizione a precetto con richiesta di dichiarazione di nullità dell'atto di precetto per mancata notifica del titolo esecutivo (come ha ammesso controparte ammettendo l'omessa notifica della
pagina 1 di 9 Sentenza n. 91/2024 della Corte d'Appello di Trento e rinunciando alle relative somme), in subordine si chiede la dichiarazione di nullità parziale dell'atto di precetto opposto il cui importo complessivo dovrà essere ricalcolato e ridotto al giusto tenuto conto che gli interessi sono stati calcolati in modo errato per i motivi in atto di citazione in opposizione e che controparte ha rinunciato già ad alcune somme. […] si chiede la liquidazione delle spese legali come per legge.
Nel contempo si contesta ed impugna la Comparsa di costituzione e risposta oltre che tutti gli atti e scritti difensivi della controparte, chiedendo il rigetto delle istanze avversarie perchè infondate sia in fatto che in diritto per i motivi illustrati in atto di citazione in opposizione a precetto ed all'esecuzione.” in atto di opposizione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, dichiarare quanto segue:
In via principale: accertare quanto in premessa e per l'effetto, dichiarare la nullità parziale del precetto notificato in data 13.12.2024 per i motivi di cui sopra e per violazione dell'art. 480 c.p.c..
In via subordinata: accertata la non debenza della somma contestata e per
l'effetto dichiarare la parziale inefficacia dell'opposto precetto con relativa riduzione al giusto ed al vero delle somme dovute.
Con vittoria di spese e compensi come per legge da distrarsi.” formulate dalla parte opposta : CP_1
“Il procuratore di parte opposta conclude come in comparsa di costituzione
e risposta.” in comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- dichiarare infondata e pertanto respingere la domanda dell'opponente sul punto relativo alla mancata indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo n. 1206/2021 del Tribunale di Bolzano e su quello relativa all'eccessività, illegittimità, infondatezza degli interessi richiesti;
- tenuto conto della espressa rinuncia alle somme precettate derivanti dalle spese di condanna della sentenza della Corte d'appello di Trento – sezione
pagina 2 di 9 distaccata di Bolzano n. 91/2024, dichiarare l'efficacia del precetto per le residue voci e somme indicate nel precetto, come esposte in narrativa;
- con compensazione delle spese di lite.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Con “opposizione alla esecuzione ex art. 617 c.p.c. e 618 c.p.c” di data
02/01/2025 il IG ha proposto opposizione all'atto Parte_1 di precetto (per l'importo di € 166.111,19) notificato in data 13.12.2024 dal difensore del IG , chiedendo dichiararsene la nullità. CP_1
L'opponente espone tra l'altro che l'opposto precetto “trae forza e vigore dalla Sentenza 1073/2022 del Tribunale di Bolzano, dal Decreto ingiuntivo n. 1206/21 del Tribunale di Bolzano e dalla Sentenza della
Corte d'appello di Trento – Sezione di Bolzano”.
Lamenta l'opponente
- che in violazione dell'art. 480 c.p.c., nel precetto non sarebbe stata indicata “la data di notifica del Decreto ingiuntivo n. 1206/21 con formula esecutiva del Tribunale di Bolzano bensì una mera notifica del decreto emesso ed all'epoca opposto”;
- che la Sentenza n. 91/2024 della Corte d'Appello di Trento – Sezione di Bolzano non sarebbe stata notificata alla parte personalmente;
- la “nullità parziale del precetto opposto per quanto attiene alla condanna della Sentenza n. 91/2024 della Corte d'Appello di Trento
– Sezione di Bolzano”;
- che nel precetto sarebbero state “richieste spese ed interessi in misura eccessiva, illegittima, infondata e di guisa non dovuti”;
- che l'art. 1284 co. 4 c.c., richiamato nel precetto opposto, prevede
“che gli interessi vengano calcolati al saggio di quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, solo dal momento in cui è proposta domanda giudiziale e non dal di del dovuto, come nel precetto
pagina 3 di 9 impugnato”;
- che “per l'effetto, in subordine, deve essere dichiarata l'inefficacia parziale dell'atto opposto il cui importo complessivo dovrà essere ricalcolato e, conseguenzialmente, ridotto al giusto”.
L'opponente chiedeva pertanto
“… In via principale: accertare quanto in premessa e per l'effetto, dichiarare la nullità parziale del precetto notificato in data
13.12.2024 per i motivi di cui sopra e per violazione dell'art. 480
c.p.c..
In via subordinata: accertata la non debenza della somma contestata
e per l'effetto dichiarare la parziale inefficacia dell'opposto precetto con relativa riduzione al giusto ed al vero delle somme dovute.
Con vittoria di spese e compensi come per legge da distrarsi.”
2. Si costituiva in giudizio il IG deducendo tra l'altro: CP_1
- in ordine alla corretta indicazione nel precetto della data di notifica del decreto ingiuntivo:
o che nel precetto era stato chiaramente indicato: “il decreto ingiuntivo sopra menzionato veniva notificato a Parte_1 in data 02.10.2021”;
[...]
o che l'opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo era stata rigettata dal Tribunale di Bolzano con sentenza n. 1073/2022 e che quest'ultima sentenza aveva confermato il decreto ingiuntivo e lo ha dichiarato definitivamente esecutivo;
o che ai sensi dell'art. 654 c.p.c. ai fini dell'esecuzione non è necessario notificare nuovamente il decreto ingiuntivo, poiché era già stato notificato una volta emanato;
o che nel caso di specie un primo precetto è stato notificato unitamente alla sentenza, è stato rispettato l'art. 480 c.p.c. e la sentenza munita di formula esecutiva e che la sentenza aveva espressamente dichiarato l'esecutorietà del decreto ingiuntivo;
pagina 4 di 9 - in ordine alla mancata notifica della sentenza n. 91/2024 della Corte
d'Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano:
o che la detta sentenza della Corte di Appello aveva confermato integralmente la sentenza del Tribunale di Bolzano condannando a rifondere a , Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. l'importo di Euro 3.3.000 oltre interessi dalla data della sentenza al saldo, nonché le spese del giudizio, liquidate nell'importo complessivo di €
11.489,65 oltre iva e cap;
o che la detta sentenza della Corte di Appello “effettivamente non è stata notificata al sig. personalmente”; Pt_1
o che l'opposto “rinuncia espressamente alle somme precettate derivanti da tale sentenza: Euro 14.578,07 a titolo di spese di lite liquidate ed Euro 3.300,00 a titolo di condanna ex art. 96 cpc.”;
- in ordine agli interessi fatti valere nel precetto:
o che l'opponente aveva contestato “in maniera del tutto generica ed indeterminata l'ammontare degli interessi sulla sorte capitale indicata nel precetto”;
o che l'opponente “ha omesso del tutto di specificare le ragioni per cui ritiene l'importo illegittimo e infondato, ne quale sia il risultato che dovrebbe essere semmai corretto”;
o che con il decreto ingiuntivo n. 1206/21 il Tribunale di
Bolzano ordinava il pagamento a della somma CP_1 di € 64.557,00 oltre interessi, che vanno calcolati dal riconoscimento del debito di data 05.02.1992 al saldo.
L'opposto formulava pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito:
- dichiarare infondata e pertanto respingere la domanda dell'opponente sul punto relativo alla mancata indicazione della data di notifica del
pagina 5 di 9 decreto ingiuntivo n. 1206/2021 del Tribunale di Bolzano e su quello relativa all'eccessività, illegittimità, infondatezza degli interessi richiesti;
- tenuto conto della espressa rinuncia alle somme precettate derivanti dalle spese di condanna della sentenza della Corte d'appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano n. 91/2024, dichiarare l'efficacia del precetto per le residue voci e somme indicate nel precetto, come esposte in narrativa;
- con compensazione delle spese di lite.”
3. Dopo un breve rinvio onde consentire alla parte opponente di depositare nuova procura alle liti, il giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione della causa, dove le parti precisavano le conclusioni nei termini sopra indicati.
4. In ordine ai motivi di opposizione va osservato quanto segue:
a. Le deduzioni dell'opponente riguardanti l'asserita non corretta indicazione nel precetto della data di notifica del decreto ingiuntivo non sono fondate per le ragioni di seguito indicate:
o nel precetto si legge: “il decreto ingiuntivo sopra menzionato veniva notificato a in data 02.10.2021”; Parte_1 risulta quindi indicata in precetto la data della notifica del decreto ingiuntivo;
o nel precetto era stato inoltre indicato che la sentenza del
Tribunale di Bolzano n. 1073/2022 “… rigettava
l'opposizione promossa da e confermava il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1206/2021 dichiarandolo definitivamente esecutivo …”;
o nel caso di specie sono quindi soddisfatti (anche alla luce della costante giurisprudenza di legittimità – cfr. per tutte Cass.
22510/2014) i requisiti
▪ dell'art. 480 c.p.c. nella parte in cui richiede che “… Il
pagina 6 di 9 precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente …”;
▪ dell'art. 654 comma secondo c.p.c. laddove dispone che “Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo;
ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto
l'esecutorietà.”.
b. Le deduzioni dell'opponente in ordine alla mancata notifica della sentenza n. 91/2024 della Corte d'Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano sono fondate, avendo l'opposto ammesso di non aver notificato detta sentenza all'opponente.
L'opposto con la sua comparsa di costituzione “rinuncia espressamente alle somme precettate derivanti da tale sentenza:
Euro 14.578,07 a titolo di spese di lite liquidate ed Euro 3.300,00
a titolo di condanna ex art. 96 cpc.”
A tale riguardo va ricordato in diritto che “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.” (Cass. 2160/2013).
Ne consegue che a fronte della sopra citata rinuncia questo giudice dovrà procedere alla determinazione della somma precettata effettivamente spettante, determinazione che viene effettuata come segue (deve essere detratto dall'importo precettato l'importo di €14.578,07 ivi indicato per spese processuali per il giudizio di Appello 91/2024 ed € 3.300,00 per condanna ex art. 96
c.p.c. disposta nella sentenza 91/2024):
pagina 7 di 9 Importo precettato: € 166.111,19
Spese lite sentenza appello - € 14.578,07
condanna 96 cpc sentenza appello - € 3.300,00
minor importo precettato dovuto € 148.233,12
c. La doglianza dell'opponente secondo la quale nel precetto sarebbero state “richieste spese ed interessi in misura eccessiva, illegittima, infondata e di guisa non dovuti” è infondata e va, pertanto, disattesa.
Nel decreto ingiuntivo il giudice ha ingiunto al IG Parte_1 di pagare al IG € 64.557,00 a titolo di
[...] Parte_2 capitale e “gli interessi come da domanda sull'importo capitale”.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo era stato richiesto l'importo capitale di € 64.557,00 “oltre gli interessi legali dal 6.2.1992 al netto di € 2.400,00 e gli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, co. 4 cod. civ. dal presente ricorso al saldo”.
Nel precetto impugnato il IG fa valere “Interessi Pt_2 legali dal 06.02.1992 al 14.11.2024” per l'importo di €
70.022,09. Va quindi constatato che l'opposto ha addirittura applicato un saggio di interessi (quello legale) inferiore a quello previsto nel titolo (che prevedeva a partire dal ricorso interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 comma quarto c.c.), sicché la somma richiesta in precetto è sicuramente dovuta.
La somma degli interessi legali calcolata per il periodo indicato in precetto risulta corretta. La doglianza dell'opposto è quindi infondata.
5. Le spese di lite seguono l'esito della vertenza. Sussistendo nel caso di specie soccombenza reciproca (riduzione parziale degli importi precettati), le spese di lite vanno interamente compensate (art. 92 comma
2 c.p.c.).
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, ridetermina la somma dovuta di cui al precetto opposto nel minor importo di Euro 148.233,12.
2) dichiara compensate le spese del presente giudizio tra le parti.
Così deciso in Bolzano, il 25/09/2025.
Il giudice dott. Simon Tschager
(firma digitale)
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
N.R.G. 81/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Simon Tschager, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 81/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. ALLEGRETTI Parte_1
GIANLUCA e dall'avv. FRAIOLI ANNA RITA giusta delega in atti, presso il cui studio in VIALE ROMA 11 in 00043 CIAMPINO ha eletto domicilio;
- parte attrice opponente - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. PASQUALI STEFANO CP_1 giusta delega in atti, presso il cui studio in VIALE DUCA D'AOSTA, 64 in
39100 BOLZANO ha eletto domicilio;
- parte convenuta opposta -
in punto: opposizione a precetto ex artt. 617 e 618 cpc;
causa trattenuta in decisione all'udienza del 25/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
formulate dalla parte opponente Parte_1 all'udienza del 25/09/2025: “Il procuratore di parte opponente
[…] conclude insistendo per l'accoglimento delle Parte_1 conclusioni formulate in atto di opposizione a precetto con richiesta di dichiarazione di nullità dell'atto di precetto per mancata notifica del titolo esecutivo (come ha ammesso controparte ammettendo l'omessa notifica della
pagina 1 di 9 Sentenza n. 91/2024 della Corte d'Appello di Trento e rinunciando alle relative somme), in subordine si chiede la dichiarazione di nullità parziale dell'atto di precetto opposto il cui importo complessivo dovrà essere ricalcolato e ridotto al giusto tenuto conto che gli interessi sono stati calcolati in modo errato per i motivi in atto di citazione in opposizione e che controparte ha rinunciato già ad alcune somme. […] si chiede la liquidazione delle spese legali come per legge.
Nel contempo si contesta ed impugna la Comparsa di costituzione e risposta oltre che tutti gli atti e scritti difensivi della controparte, chiedendo il rigetto delle istanze avversarie perchè infondate sia in fatto che in diritto per i motivi illustrati in atto di citazione in opposizione a precetto ed all'esecuzione.” in atto di opposizione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, dichiarare quanto segue:
In via principale: accertare quanto in premessa e per l'effetto, dichiarare la nullità parziale del precetto notificato in data 13.12.2024 per i motivi di cui sopra e per violazione dell'art. 480 c.p.c..
In via subordinata: accertata la non debenza della somma contestata e per
l'effetto dichiarare la parziale inefficacia dell'opposto precetto con relativa riduzione al giusto ed al vero delle somme dovute.
Con vittoria di spese e compensi come per legge da distrarsi.” formulate dalla parte opposta : CP_1
“Il procuratore di parte opposta conclude come in comparsa di costituzione
e risposta.” in comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- dichiarare infondata e pertanto respingere la domanda dell'opponente sul punto relativo alla mancata indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo n. 1206/2021 del Tribunale di Bolzano e su quello relativa all'eccessività, illegittimità, infondatezza degli interessi richiesti;
- tenuto conto della espressa rinuncia alle somme precettate derivanti dalle spese di condanna della sentenza della Corte d'appello di Trento – sezione
pagina 2 di 9 distaccata di Bolzano n. 91/2024, dichiarare l'efficacia del precetto per le residue voci e somme indicate nel precetto, come esposte in narrativa;
- con compensazione delle spese di lite.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Con “opposizione alla esecuzione ex art. 617 c.p.c. e 618 c.p.c” di data
02/01/2025 il IG ha proposto opposizione all'atto Parte_1 di precetto (per l'importo di € 166.111,19) notificato in data 13.12.2024 dal difensore del IG , chiedendo dichiararsene la nullità. CP_1
L'opponente espone tra l'altro che l'opposto precetto “trae forza e vigore dalla Sentenza 1073/2022 del Tribunale di Bolzano, dal Decreto ingiuntivo n. 1206/21 del Tribunale di Bolzano e dalla Sentenza della
Corte d'appello di Trento – Sezione di Bolzano”.
Lamenta l'opponente
- che in violazione dell'art. 480 c.p.c., nel precetto non sarebbe stata indicata “la data di notifica del Decreto ingiuntivo n. 1206/21 con formula esecutiva del Tribunale di Bolzano bensì una mera notifica del decreto emesso ed all'epoca opposto”;
- che la Sentenza n. 91/2024 della Corte d'Appello di Trento – Sezione di Bolzano non sarebbe stata notificata alla parte personalmente;
- la “nullità parziale del precetto opposto per quanto attiene alla condanna della Sentenza n. 91/2024 della Corte d'Appello di Trento
– Sezione di Bolzano”;
- che nel precetto sarebbero state “richieste spese ed interessi in misura eccessiva, illegittima, infondata e di guisa non dovuti”;
- che l'art. 1284 co. 4 c.c., richiamato nel precetto opposto, prevede
“che gli interessi vengano calcolati al saggio di quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, solo dal momento in cui è proposta domanda giudiziale e non dal di del dovuto, come nel precetto
pagina 3 di 9 impugnato”;
- che “per l'effetto, in subordine, deve essere dichiarata l'inefficacia parziale dell'atto opposto il cui importo complessivo dovrà essere ricalcolato e, conseguenzialmente, ridotto al giusto”.
L'opponente chiedeva pertanto
“… In via principale: accertare quanto in premessa e per l'effetto, dichiarare la nullità parziale del precetto notificato in data
13.12.2024 per i motivi di cui sopra e per violazione dell'art. 480
c.p.c..
In via subordinata: accertata la non debenza della somma contestata
e per l'effetto dichiarare la parziale inefficacia dell'opposto precetto con relativa riduzione al giusto ed al vero delle somme dovute.
Con vittoria di spese e compensi come per legge da distrarsi.”
2. Si costituiva in giudizio il IG deducendo tra l'altro: CP_1
- in ordine alla corretta indicazione nel precetto della data di notifica del decreto ingiuntivo:
o che nel precetto era stato chiaramente indicato: “il decreto ingiuntivo sopra menzionato veniva notificato a Parte_1 in data 02.10.2021”;
[...]
o che l'opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo era stata rigettata dal Tribunale di Bolzano con sentenza n. 1073/2022 e che quest'ultima sentenza aveva confermato il decreto ingiuntivo e lo ha dichiarato definitivamente esecutivo;
o che ai sensi dell'art. 654 c.p.c. ai fini dell'esecuzione non è necessario notificare nuovamente il decreto ingiuntivo, poiché era già stato notificato una volta emanato;
o che nel caso di specie un primo precetto è stato notificato unitamente alla sentenza, è stato rispettato l'art. 480 c.p.c. e la sentenza munita di formula esecutiva e che la sentenza aveva espressamente dichiarato l'esecutorietà del decreto ingiuntivo;
pagina 4 di 9 - in ordine alla mancata notifica della sentenza n. 91/2024 della Corte
d'Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano:
o che la detta sentenza della Corte di Appello aveva confermato integralmente la sentenza del Tribunale di Bolzano condannando a rifondere a , Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. l'importo di Euro 3.3.000 oltre interessi dalla data della sentenza al saldo, nonché le spese del giudizio, liquidate nell'importo complessivo di €
11.489,65 oltre iva e cap;
o che la detta sentenza della Corte di Appello “effettivamente non è stata notificata al sig. personalmente”; Pt_1
o che l'opposto “rinuncia espressamente alle somme precettate derivanti da tale sentenza: Euro 14.578,07 a titolo di spese di lite liquidate ed Euro 3.300,00 a titolo di condanna ex art. 96 cpc.”;
- in ordine agli interessi fatti valere nel precetto:
o che l'opponente aveva contestato “in maniera del tutto generica ed indeterminata l'ammontare degli interessi sulla sorte capitale indicata nel precetto”;
o che l'opponente “ha omesso del tutto di specificare le ragioni per cui ritiene l'importo illegittimo e infondato, ne quale sia il risultato che dovrebbe essere semmai corretto”;
o che con il decreto ingiuntivo n. 1206/21 il Tribunale di
Bolzano ordinava il pagamento a della somma CP_1 di € 64.557,00 oltre interessi, che vanno calcolati dal riconoscimento del debito di data 05.02.1992 al saldo.
L'opposto formulava pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito:
- dichiarare infondata e pertanto respingere la domanda dell'opponente sul punto relativo alla mancata indicazione della data di notifica del
pagina 5 di 9 decreto ingiuntivo n. 1206/2021 del Tribunale di Bolzano e su quello relativa all'eccessività, illegittimità, infondatezza degli interessi richiesti;
- tenuto conto della espressa rinuncia alle somme precettate derivanti dalle spese di condanna della sentenza della Corte d'appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano n. 91/2024, dichiarare l'efficacia del precetto per le residue voci e somme indicate nel precetto, come esposte in narrativa;
- con compensazione delle spese di lite.”
3. Dopo un breve rinvio onde consentire alla parte opponente di depositare nuova procura alle liti, il giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione della causa, dove le parti precisavano le conclusioni nei termini sopra indicati.
4. In ordine ai motivi di opposizione va osservato quanto segue:
a. Le deduzioni dell'opponente riguardanti l'asserita non corretta indicazione nel precetto della data di notifica del decreto ingiuntivo non sono fondate per le ragioni di seguito indicate:
o nel precetto si legge: “il decreto ingiuntivo sopra menzionato veniva notificato a in data 02.10.2021”; Parte_1 risulta quindi indicata in precetto la data della notifica del decreto ingiuntivo;
o nel precetto era stato inoltre indicato che la sentenza del
Tribunale di Bolzano n. 1073/2022 “… rigettava
l'opposizione promossa da e confermava il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1206/2021 dichiarandolo definitivamente esecutivo …”;
o nel caso di specie sono quindi soddisfatti (anche alla luce della costante giurisprudenza di legittimità – cfr. per tutte Cass.
22510/2014) i requisiti
▪ dell'art. 480 c.p.c. nella parte in cui richiede che “… Il
pagina 6 di 9 precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente …”;
▪ dell'art. 654 comma secondo c.p.c. laddove dispone che “Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo;
ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto
l'esecutorietà.”.
b. Le deduzioni dell'opponente in ordine alla mancata notifica della sentenza n. 91/2024 della Corte d'Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano sono fondate, avendo l'opposto ammesso di non aver notificato detta sentenza all'opponente.
L'opposto con la sua comparsa di costituzione “rinuncia espressamente alle somme precettate derivanti da tale sentenza:
Euro 14.578,07 a titolo di spese di lite liquidate ed Euro 3.300,00
a titolo di condanna ex art. 96 cpc.”
A tale riguardo va ricordato in diritto che “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.” (Cass. 2160/2013).
Ne consegue che a fronte della sopra citata rinuncia questo giudice dovrà procedere alla determinazione della somma precettata effettivamente spettante, determinazione che viene effettuata come segue (deve essere detratto dall'importo precettato l'importo di €14.578,07 ivi indicato per spese processuali per il giudizio di Appello 91/2024 ed € 3.300,00 per condanna ex art. 96
c.p.c. disposta nella sentenza 91/2024):
pagina 7 di 9 Importo precettato: € 166.111,19
Spese lite sentenza appello - € 14.578,07
condanna 96 cpc sentenza appello - € 3.300,00
minor importo precettato dovuto € 148.233,12
c. La doglianza dell'opponente secondo la quale nel precetto sarebbero state “richieste spese ed interessi in misura eccessiva, illegittima, infondata e di guisa non dovuti” è infondata e va, pertanto, disattesa.
Nel decreto ingiuntivo il giudice ha ingiunto al IG Parte_1 di pagare al IG € 64.557,00 a titolo di
[...] Parte_2 capitale e “gli interessi come da domanda sull'importo capitale”.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo era stato richiesto l'importo capitale di € 64.557,00 “oltre gli interessi legali dal 6.2.1992 al netto di € 2.400,00 e gli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, co. 4 cod. civ. dal presente ricorso al saldo”.
Nel precetto impugnato il IG fa valere “Interessi Pt_2 legali dal 06.02.1992 al 14.11.2024” per l'importo di €
70.022,09. Va quindi constatato che l'opposto ha addirittura applicato un saggio di interessi (quello legale) inferiore a quello previsto nel titolo (che prevedeva a partire dal ricorso interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 comma quarto c.c.), sicché la somma richiesta in precetto è sicuramente dovuta.
La somma degli interessi legali calcolata per il periodo indicato in precetto risulta corretta. La doglianza dell'opposto è quindi infondata.
5. Le spese di lite seguono l'esito della vertenza. Sussistendo nel caso di specie soccombenza reciproca (riduzione parziale degli importi precettati), le spese di lite vanno interamente compensate (art. 92 comma
2 c.p.c.).
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, ridetermina la somma dovuta di cui al precetto opposto nel minor importo di Euro 148.233,12.
2) dichiara compensate le spese del presente giudizio tra le parti.
Così deciso in Bolzano, il 25/09/2025.
Il giudice dott. Simon Tschager
(firma digitale)
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