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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1016/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5520/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005422774000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 707/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 si opponeva alla cartella di pagamento in epigrafe relativa a tassa rifiuti anni 2006 e 2007. Nel chiedere l'annullamento del contestato atto, in particolare eccepiva la illegittimità/ nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito. Evidenziava, infatti, che fra la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 14-11-2018, e la notifica della cartella di pagamento, del
23-04-2025, era decorso il termine quinquennale di prescrizione del credito. Eccepiva, altresì, che anche gli atti presupposti alla intimazione di pagamento (fatture) non erano state notificate. Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con controdeduzioni del 30-12-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione la quale, preliminarmente, eccepiva la carenza di legittimazione passiva della riscossione, in quanto l'attività che precedeva la formazione e la consegna del ruolo era devoluta unicamente all'ente impositore. Nel merito, limitatamente all'attività posta in essere dalla Riscossione, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Ometteva l'ATO Me 1 Spa in liquidazione di costituirsi nei modi e termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente come preliminare motivo di ricorso è fondata e deve essere accolta. Tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento (insoluto cartella) n. 347820 asseritamente (ma non provata) avvenuta in data 14-11-2018 e la data di notifica dell'odierna cartella di pagamento, avvenuta in data 23-04-2025, risulta abbondantemente decorso il termine quinquennale di prescrizione del credito.
Dall'esame della documentazione in atti, però, non risulta provata la notifica dell'intimazione di pagamento e delle sottostanti fatture relative agli anni 2006 e 2007. La prova, ovviamente, doveva essere esibita dall'ATO Me 1 Spa in liquidazione la quale, non costituendosi in giudizio, di fatto si sottrae a tale onere.
Rimasta non provata la regolare notifica di tali atti, al caso in esame devono applicarsi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali: "In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato" (Cassazione,
SS.UU. sent. n. 10012 anno 2021).
L'ATO Me 1 Spa in liquidazione deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Spese compensate tra la ricorrente e l'ADER atteso che i motivi di ricorso sono riferibili ad attività imputabile esclusivamente all'ente impositore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnata cartella di pagamento. Condanna l'ATO Me 1 Spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Spese compensate tra la parte ricorrente e l'ADER.
Il Giudice monocratico – Dr. Carmelo Adile
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5520/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005422774000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 707/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 si opponeva alla cartella di pagamento in epigrafe relativa a tassa rifiuti anni 2006 e 2007. Nel chiedere l'annullamento del contestato atto, in particolare eccepiva la illegittimità/ nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito. Evidenziava, infatti, che fra la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 14-11-2018, e la notifica della cartella di pagamento, del
23-04-2025, era decorso il termine quinquennale di prescrizione del credito. Eccepiva, altresì, che anche gli atti presupposti alla intimazione di pagamento (fatture) non erano state notificate. Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con controdeduzioni del 30-12-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione la quale, preliminarmente, eccepiva la carenza di legittimazione passiva della riscossione, in quanto l'attività che precedeva la formazione e la consegna del ruolo era devoluta unicamente all'ente impositore. Nel merito, limitatamente all'attività posta in essere dalla Riscossione, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Ometteva l'ATO Me 1 Spa in liquidazione di costituirsi nei modi e termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente come preliminare motivo di ricorso è fondata e deve essere accolta. Tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento (insoluto cartella) n. 347820 asseritamente (ma non provata) avvenuta in data 14-11-2018 e la data di notifica dell'odierna cartella di pagamento, avvenuta in data 23-04-2025, risulta abbondantemente decorso il termine quinquennale di prescrizione del credito.
Dall'esame della documentazione in atti, però, non risulta provata la notifica dell'intimazione di pagamento e delle sottostanti fatture relative agli anni 2006 e 2007. La prova, ovviamente, doveva essere esibita dall'ATO Me 1 Spa in liquidazione la quale, non costituendosi in giudizio, di fatto si sottrae a tale onere.
Rimasta non provata la regolare notifica di tali atti, al caso in esame devono applicarsi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali: "In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato" (Cassazione,
SS.UU. sent. n. 10012 anno 2021).
L'ATO Me 1 Spa in liquidazione deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Spese compensate tra la ricorrente e l'ADER atteso che i motivi di ricorso sono riferibili ad attività imputabile esclusivamente all'ente impositore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnata cartella di pagamento. Condanna l'ATO Me 1 Spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Spese compensate tra la parte ricorrente e l'ADER.
Il Giudice monocratico – Dr. Carmelo Adile