Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 1016
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del credito

    Tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento (non provata) e la data di notifica della cartella di pagamento è decorso il termine quinquennale di prescrizione.

  • Accolto
    Nullità degli atti presupposti

    Non è provata la notifica dell'intimazione di pagamento e delle sottostanti fatture. L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 1016
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1016
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo