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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente
VA ALESSANDRO, Relatore
MAZZUCA LUCIANO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1558/2025 depositato il 15/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maierato - Via Cavour 1 89843 Maierato VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 274 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 272 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 174 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 167 IMU 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 15.12.2025 la Ricorrente_2 proponeva opposizione avverso gli avvisi di accertamento n. 274/2020, n. 272/2021, n. 174/2022, n. 167/2023 del 5.6.2025, notificati il 10.10.2025 da
Pubblialifana s.r.l. per conto del Comune di Maierato ed aventi ad oggetto IMU per gli anni dal 2020 e 2023, chiedendone, previa sospensione, la declaratoria di nullità/illegittimità e di non debenza delle somme pretese e, in via subordinata, instando per la declaratoria di illegittimità nella parte riferita alla particella 446; in via ulteriormente gradata chiedeva accertare e dichiarare l'illegittimità parziale degli avvisi impugnati nella parte riferita alle sanzioni applicate con la rideterminazione in base al cumulo giuridico ex art. 12 D. Lgs. n. 472/1997.
Lamentava la illegittimità degli avvisi di accertamento per: 1) errata identificazione delle particelle oggetto di accertamento, deducendo di non essere proprietaria della particella 446; 2) omessa applicazione, quanto alle sanzioni, del cumulo giuridico ex art. 12 D. Lgs. n. 472/1997; 3) incongruenza delle rendite catastali utilizzate, evidenziando che in riferimento all'immobile foglio 29, particella 455, era stata utilizzata una base imponibile e una rendita di € 13.860,00 mentre la rendita era pari ad € 13.200,00; 4) errata applicazione delle aliquote, rilevando che in ciascun avviso di accertamento era menzionata una delibera comunale che stabiliva l'aliquota dell'8,60 per mille per "altri fabbricati" mentre nel dettaglio del calcolo, per tutti gli immobili, era stata utilizzata l'aliquota del 10,60 per mille;
5) difetto di motivazione.
Il Comune di Maierato, benché citato, non si costituiva in giudizio.
Con memoria depositata il 30.12.2025 s.p.a. si costituiva in giudizio Pubblialifana s.r.l. contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memorie illustrative depositate il 16.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.1.2026.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Non sussiste il denunciato difetto di motivazione.
Gli atti impugnati contengono, invero, il riferimento alla natura del tributo, all'ente locale impositore, all'annualità di riferimento ed ai relativi importi, ai dati identificativi degli immobili, in tal modo consentendo alla contribuente di comprendere i presupposti della pretesa impositiva e di esercitare appieno il diritto di difesa, come è avvenuto nella specie laddove la parte ricorrente si è doluta del difetto del presupposto impositivo in relazione alla particella 446, dell'omessa applicazione del cumulo giuridico per le sanzioni, della erroneità delle aliquote e della rendita catastale.
Neppure coglie nel segno la doglianza sulla errata identificazione delle particelle oggetto di accertamento.
Deduce parte ricorrente di essre proprietaria unicamente delle particelle nn. 455/441/442 e non anche della particella 446 ma la allegazione è smentita dalla ispezione ipotecaria prodotta dall'agente della riscossione dalla quale si ricava che l'immobile identificato con la particella 446 è in proprietà della ricorrente sin dal
6.9.2018 per effetto di decreto di trasferimento di immobili del Tribunale di Vibo Valentia.
Da disattendersi è pure la censura che fa leva sulla asserita incongruenza delle rendite catastali utilizzate.
Deduce, in proposito, la parte ricorrente che in riferimento all'immobile foglio 29, particella 455 era stata utilizzata una base imponibile e una rendita di € 13.860,00 mentre la rendita era pari ad € 13.200,00 (come da visura prodotta) ma, come correttamente osserva l'agente della riscossione, nella specie non v'è alcuna incongruenza se sol si consideri che il valore delle rendite è rivalutato del 5 per cento ex art. 3, comma 48, L. n. 662/1996.
È invece fondata la doglianza relativa all'omessa applicazione, quanto alle sanzioni, del regime del cumulo giuridico ex art. 12 D. Lgs. n. 472/1997.
Lamenta, nello specifico, parte ricorrente che “[..] Nel caso di specie, il concessionario ha emesso quattro distinti avvisi di accertamento, notificati contestualmente, per le medesime presunte violazioni (omesso versamento IMU) commesse in periodi d'imposta consecutivi (2020-2023) irrogando, per ciascuna annualità, la sanzione edittale del 30%, senza procedere all'applicazione del più favorevole istituto del cumulo giuridico
[..]” e che “[..] in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo [..]” (così alla pag. 4).
L'agente della riscossione, richiamando a sostegno l'ordinanza di Cass. n. 5744/2021, sostiene invece la correttezza dell'applicazione delle sanzione per ciascuna annualità oggetto di accertamento.
La posizione difensiva dell'agente della riscossione non può essere condivisa.
Ed invero, premesso che il precedente giurisprudenziale menzionato da Pubblialifana s.r.l. è relativo ad ipotesi di controllo automatizzato, si osserva che la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
11432/2022; Cass. n. 22477/2022; Cass. n. 998/2023 e, nello stesso senso, più recentemente, Cass. n.
7710/2024) ha affermato che “[..] In linea generale, come è stato recentemente precisato da questa Corte (Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11432), in tema di cumulo di sanzioni, trova applicazione l'art. 12 del D.L. vo 18 dicembre 1997 n. 472 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.L.vo 5 giugno 1998 n. 203
e modificato dall'art.2, comma 1, lett. a, del D.L.vo 30 marzo 2000 n. 99); ai sensi di tale norma, il principio del c.d. "cumulo materiale", che prevede la sommatoria di tante sanzioni quante sono le violazioni, risulta derogato a favore del contribuente dal c.d. "cumulo giuridico", che consente l'applicazione di una sola sanzione maggiorata nei casi di: 1) concorso formale (art. 12, comma 1), che si ha quando un soggetto con una sola azione viola più norme anche relative a tributi diversi;
2) concorso materiale (art. 12, comma 1), ove la medesima disposizione sia violata, anche con più azioni, diverse volte;
3) progressione (art. 12, comma 2), che si ha quando, anche in tempi diversi, vengono commesse più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano «la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo»; 4) continuazione (art. 12, comma 5), per il caso in cui violazioni «della stessa indole vengono commesse in periodi d'imposta diversi»; 5) rilevanza delle stesse violazioni ai fini di più tributi (art. 12, comma 3). In particolare, la disposizione citata afferma che: «È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi» (comma 1, prima parte); soggiace alla stessa sanzione « chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo» (comma 2); si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo «quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi» (comma 5) La stessa norma ha riformulato la disciplina generale dell'istituto della continuazione nell'illecito tributario, confermando ed ampliando il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, che è stato reso obbligatorio e non più facoltativo (come, invece, disponeva l'art. 8, della Legge 7 gennaio 1929 n. 4), e disciplinando specificamente l'ipotesi delle violazioni riguardanti periodi di imposta diversi, stabilendo, per questa particolare fattispecie, regole di maggior rigore, fermo restando, tuttavia, l'obbligo di procedere al cumulo giuridico delle sanzioni. La nuova nozione di continuazione di cui all'art. 12 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472 ha determinato un superamento delle previgenti nel senso dell'obbligatorietà (in quanto la concessione del beneficio non è facoltativa per gli uffici); dell'irrilevanza dell'elemento psicologico (non essendo richiesta una «medesima risoluzione») e dell'elemento temporale (non essendo limitata allo stesso periodo di imposta); dell'ampliamento oggettivo (applicandosi alla generalità dei tributi ed anche tra violazioni non riguardanti lo stesso tributo). Si è, dunque, in presenza di una pluralità di regole correttive la cui applicazione risente, a sua volta, della natura dei singoli tributi, dando luogo a conseguenze diverse che non si pongono in contrasto tra loro perché riferite a fattispecie riduttive ed impositive differenti [..]”
Ebbene, facendo applicazione di quanto statuito dal giudice di legittimità, ne consegue che la condotta consistente nel ripetuto omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa agli stessi immobili, conseguente a identici accertamenti per più annualità successive (dal 2020 al 2023) è idonea a configurare il vincolo della continuazione tra le singole omissioni, con conseguente applicazione del cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, D. Lgs. n. 472/1972 ed irrogazione di un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
Deve, quindi, dichiararsi in parte qua l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati per l'omessa applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.
È altresì fondata la doglianza che attiene all'applicazione delle aliquote.
La ricorrente ha, sul punto, rilevato che gli avvisi di accertamento recano (cfr. pag. 1) l'indicazione di una delibera comunale con la quale per gli "altri fabbricati" è stabilita l'aliquota dell'8,60 per mille ed ha evidenziato che, di contro, nel dettaglio del calcolo, per tutti gli immobili, era stata applicata l'aliquota del 10,60 per mille.
L'agente della riscossione ha, in proposito, sostenuto la correttezza dell'aliquota applicata deducendo che la misura del 10,60 era frutto di quanto stabilito per gli immobili di categoria D dalla Delibera n. 9 dell'8.9.2020 ed ha al riguardo depositato la delibera richiamata.
Trattasi di posizione difensiva che la Corte non ritiene meritevole di accoglimento.
Premesso che la delibera richiamata avrebbe, al più, valenza esclusivamente per l'anno 2020 e non per tutte le annualità che qui rilevano (cfr. pag. 8), si osserva, in ogni caso, che detta delibera non è in alcun modo richiamata negli avvisi di accertamento impugnati (essendo in essi menzionata unicamente una non meglio precisata deliberazione relativa all'aliquota dell'imposta per l'anno in argomento, cfr. pag. 1 avviso di accertamento) e che dalla sua lettura è dato ricavarsi (cfr. pag. 8) che l'Ente locale ha deliberato di approvare, per l'anno di imposta 2020, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
l'aliquota dell'1,60%: non è dato quindi comprendere le ragioni per cui, per ciascuna annualità accertata, è stata applicata un'aliquota differente da quella indicata nelle premesse degli avvisi di accertamento (8,60 per mille). Ne consegue che anche nella parte relativa all'applicazione delle aliquote non può che dichiararsi la illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziandocon sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. n. 546/1992, sul ricorso proposto in data 04.12.2025 dalla società Ricorrente_2 srls nei confronti della società Pubblialifana srl e del Comune di Maierato, ritualmente notificato in data 05.12.2025 e depositato in data 15.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati, relativamente alla mancata applicazione del cumulo giuridico e all'applicazione dell'aliquota del 10,60 per mille;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti. Così deciso in Vibo Valentia in data 29.01.2026. Il Giudice estensore Il Presidente dott.
AL LA dott. Luigi Barrella
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente
VA ALESSANDRO, Relatore
MAZZUCA LUCIANO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1558/2025 depositato il 15/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maierato - Via Cavour 1 89843 Maierato VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 274 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 272 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 174 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 167 IMU 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 15.12.2025 la Ricorrente_2 proponeva opposizione avverso gli avvisi di accertamento n. 274/2020, n. 272/2021, n. 174/2022, n. 167/2023 del 5.6.2025, notificati il 10.10.2025 da
Pubblialifana s.r.l. per conto del Comune di Maierato ed aventi ad oggetto IMU per gli anni dal 2020 e 2023, chiedendone, previa sospensione, la declaratoria di nullità/illegittimità e di non debenza delle somme pretese e, in via subordinata, instando per la declaratoria di illegittimità nella parte riferita alla particella 446; in via ulteriormente gradata chiedeva accertare e dichiarare l'illegittimità parziale degli avvisi impugnati nella parte riferita alle sanzioni applicate con la rideterminazione in base al cumulo giuridico ex art. 12 D. Lgs. n. 472/1997.
Lamentava la illegittimità degli avvisi di accertamento per: 1) errata identificazione delle particelle oggetto di accertamento, deducendo di non essere proprietaria della particella 446; 2) omessa applicazione, quanto alle sanzioni, del cumulo giuridico ex art. 12 D. Lgs. n. 472/1997; 3) incongruenza delle rendite catastali utilizzate, evidenziando che in riferimento all'immobile foglio 29, particella 455, era stata utilizzata una base imponibile e una rendita di € 13.860,00 mentre la rendita era pari ad € 13.200,00; 4) errata applicazione delle aliquote, rilevando che in ciascun avviso di accertamento era menzionata una delibera comunale che stabiliva l'aliquota dell'8,60 per mille per "altri fabbricati" mentre nel dettaglio del calcolo, per tutti gli immobili, era stata utilizzata l'aliquota del 10,60 per mille;
5) difetto di motivazione.
Il Comune di Maierato, benché citato, non si costituiva in giudizio.
Con memoria depositata il 30.12.2025 s.p.a. si costituiva in giudizio Pubblialifana s.r.l. contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memorie illustrative depositate il 16.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.1.2026.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Non sussiste il denunciato difetto di motivazione.
Gli atti impugnati contengono, invero, il riferimento alla natura del tributo, all'ente locale impositore, all'annualità di riferimento ed ai relativi importi, ai dati identificativi degli immobili, in tal modo consentendo alla contribuente di comprendere i presupposti della pretesa impositiva e di esercitare appieno il diritto di difesa, come è avvenuto nella specie laddove la parte ricorrente si è doluta del difetto del presupposto impositivo in relazione alla particella 446, dell'omessa applicazione del cumulo giuridico per le sanzioni, della erroneità delle aliquote e della rendita catastale.
Neppure coglie nel segno la doglianza sulla errata identificazione delle particelle oggetto di accertamento.
Deduce parte ricorrente di essre proprietaria unicamente delle particelle nn. 455/441/442 e non anche della particella 446 ma la allegazione è smentita dalla ispezione ipotecaria prodotta dall'agente della riscossione dalla quale si ricava che l'immobile identificato con la particella 446 è in proprietà della ricorrente sin dal
6.9.2018 per effetto di decreto di trasferimento di immobili del Tribunale di Vibo Valentia.
Da disattendersi è pure la censura che fa leva sulla asserita incongruenza delle rendite catastali utilizzate.
Deduce, in proposito, la parte ricorrente che in riferimento all'immobile foglio 29, particella 455 era stata utilizzata una base imponibile e una rendita di € 13.860,00 mentre la rendita era pari ad € 13.200,00 (come da visura prodotta) ma, come correttamente osserva l'agente della riscossione, nella specie non v'è alcuna incongruenza se sol si consideri che il valore delle rendite è rivalutato del 5 per cento ex art. 3, comma 48, L. n. 662/1996.
È invece fondata la doglianza relativa all'omessa applicazione, quanto alle sanzioni, del regime del cumulo giuridico ex art. 12 D. Lgs. n. 472/1997.
Lamenta, nello specifico, parte ricorrente che “[..] Nel caso di specie, il concessionario ha emesso quattro distinti avvisi di accertamento, notificati contestualmente, per le medesime presunte violazioni (omesso versamento IMU) commesse in periodi d'imposta consecutivi (2020-2023) irrogando, per ciascuna annualità, la sanzione edittale del 30%, senza procedere all'applicazione del più favorevole istituto del cumulo giuridico
[..]” e che “[..] in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo [..]” (così alla pag. 4).
L'agente della riscossione, richiamando a sostegno l'ordinanza di Cass. n. 5744/2021, sostiene invece la correttezza dell'applicazione delle sanzione per ciascuna annualità oggetto di accertamento.
La posizione difensiva dell'agente della riscossione non può essere condivisa.
Ed invero, premesso che il precedente giurisprudenziale menzionato da Pubblialifana s.r.l. è relativo ad ipotesi di controllo automatizzato, si osserva che la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
11432/2022; Cass. n. 22477/2022; Cass. n. 998/2023 e, nello stesso senso, più recentemente, Cass. n.
7710/2024) ha affermato che “[..] In linea generale, come è stato recentemente precisato da questa Corte (Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11432), in tema di cumulo di sanzioni, trova applicazione l'art. 12 del D.L. vo 18 dicembre 1997 n. 472 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.L.vo 5 giugno 1998 n. 203
e modificato dall'art.2, comma 1, lett. a, del D.L.vo 30 marzo 2000 n. 99); ai sensi di tale norma, il principio del c.d. "cumulo materiale", che prevede la sommatoria di tante sanzioni quante sono le violazioni, risulta derogato a favore del contribuente dal c.d. "cumulo giuridico", che consente l'applicazione di una sola sanzione maggiorata nei casi di: 1) concorso formale (art. 12, comma 1), che si ha quando un soggetto con una sola azione viola più norme anche relative a tributi diversi;
2) concorso materiale (art. 12, comma 1), ove la medesima disposizione sia violata, anche con più azioni, diverse volte;
3) progressione (art. 12, comma 2), che si ha quando, anche in tempi diversi, vengono commesse più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano «la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo»; 4) continuazione (art. 12, comma 5), per il caso in cui violazioni «della stessa indole vengono commesse in periodi d'imposta diversi»; 5) rilevanza delle stesse violazioni ai fini di più tributi (art. 12, comma 3). In particolare, la disposizione citata afferma che: «È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi» (comma 1, prima parte); soggiace alla stessa sanzione « chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo» (comma 2); si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo «quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi» (comma 5) La stessa norma ha riformulato la disciplina generale dell'istituto della continuazione nell'illecito tributario, confermando ed ampliando il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, che è stato reso obbligatorio e non più facoltativo (come, invece, disponeva l'art. 8, della Legge 7 gennaio 1929 n. 4), e disciplinando specificamente l'ipotesi delle violazioni riguardanti periodi di imposta diversi, stabilendo, per questa particolare fattispecie, regole di maggior rigore, fermo restando, tuttavia, l'obbligo di procedere al cumulo giuridico delle sanzioni. La nuova nozione di continuazione di cui all'art. 12 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472 ha determinato un superamento delle previgenti nel senso dell'obbligatorietà (in quanto la concessione del beneficio non è facoltativa per gli uffici); dell'irrilevanza dell'elemento psicologico (non essendo richiesta una «medesima risoluzione») e dell'elemento temporale (non essendo limitata allo stesso periodo di imposta); dell'ampliamento oggettivo (applicandosi alla generalità dei tributi ed anche tra violazioni non riguardanti lo stesso tributo). Si è, dunque, in presenza di una pluralità di regole correttive la cui applicazione risente, a sua volta, della natura dei singoli tributi, dando luogo a conseguenze diverse che non si pongono in contrasto tra loro perché riferite a fattispecie riduttive ed impositive differenti [..]”
Ebbene, facendo applicazione di quanto statuito dal giudice di legittimità, ne consegue che la condotta consistente nel ripetuto omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa agli stessi immobili, conseguente a identici accertamenti per più annualità successive (dal 2020 al 2023) è idonea a configurare il vincolo della continuazione tra le singole omissioni, con conseguente applicazione del cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, D. Lgs. n. 472/1972 ed irrogazione di un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
Deve, quindi, dichiararsi in parte qua l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati per l'omessa applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.
È altresì fondata la doglianza che attiene all'applicazione delle aliquote.
La ricorrente ha, sul punto, rilevato che gli avvisi di accertamento recano (cfr. pag. 1) l'indicazione di una delibera comunale con la quale per gli "altri fabbricati" è stabilita l'aliquota dell'8,60 per mille ed ha evidenziato che, di contro, nel dettaglio del calcolo, per tutti gli immobili, era stata applicata l'aliquota del 10,60 per mille.
L'agente della riscossione ha, in proposito, sostenuto la correttezza dell'aliquota applicata deducendo che la misura del 10,60 era frutto di quanto stabilito per gli immobili di categoria D dalla Delibera n. 9 dell'8.9.2020 ed ha al riguardo depositato la delibera richiamata.
Trattasi di posizione difensiva che la Corte non ritiene meritevole di accoglimento.
Premesso che la delibera richiamata avrebbe, al più, valenza esclusivamente per l'anno 2020 e non per tutte le annualità che qui rilevano (cfr. pag. 8), si osserva, in ogni caso, che detta delibera non è in alcun modo richiamata negli avvisi di accertamento impugnati (essendo in essi menzionata unicamente una non meglio precisata deliberazione relativa all'aliquota dell'imposta per l'anno in argomento, cfr. pag. 1 avviso di accertamento) e che dalla sua lettura è dato ricavarsi (cfr. pag. 8) che l'Ente locale ha deliberato di approvare, per l'anno di imposta 2020, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
l'aliquota dell'1,60%: non è dato quindi comprendere le ragioni per cui, per ciascuna annualità accertata, è stata applicata un'aliquota differente da quella indicata nelle premesse degli avvisi di accertamento (8,60 per mille). Ne consegue che anche nella parte relativa all'applicazione delle aliquote non può che dichiararsi la illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziandocon sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. n. 546/1992, sul ricorso proposto in data 04.12.2025 dalla società Ricorrente_2 srls nei confronti della società Pubblialifana srl e del Comune di Maierato, ritualmente notificato in data 05.12.2025 e depositato in data 15.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati, relativamente alla mancata applicazione del cumulo giuridico e all'applicazione dell'aliquota del 10,60 per mille;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti. Così deciso in Vibo Valentia in data 29.01.2026. Il Giudice estensore Il Presidente dott.
AL LA dott. Luigi Barrella