Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 13/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente rel.
2) dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
3) dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 335/2024 R.G., avente ad oggetto: ricorso per revisione dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne promosso da: elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
Daniele Panico, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Andrea Scorsolini in virtù di procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Samo Sanzin, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE nonchè
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENIENTE
Sulle seguenti conclusioni delle parti
Conclusioni del ricorrente:
Voglia il Tribunale Ill.mo rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, previe le più opportune declaratorie:
1
contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio Persona_1
stabilito con la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 545/2018, datata 25.10.2018.
IN VIA SUBORDINATA: ridurre sensibilmente l'importo del contributo dovuto dal sig. per il mantenimento ordinario e la percentuale di contributo Parte_1
per il mantenimento straordinario di Persona_1
Con condanna della convenuta al pagamento degli onorari e spese di causa.
Conclusioni della resistente
Nel merito: contrariis reiectis, previa conferma delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Gorizia n. 545/2018 dd. 25.10.2018 in ordine al mantenimento ordinario e straordinario di rigettarsi le richieste in Persona_1
via principale ed in via subordinata formulate dal ricorrente di revoca o riduzione del contributo di mantenimento per il figlio Persona_1
Conclusioni del P.M:
Visto, nulla si oppone.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato in data 08/05/2024 il signor esponeva Parte_1
che:
- le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Gorizia il 13 settembre 1997 e dalla loro unione sono nati a Gorizia i figli in data 3 settembre Persona_1
1998, e in data 8 marzo 2002, entrambi attualmente coabitanti con Persona_2
la convenuta;
- il Tribunale di Gorizia con sentenza n. 545/2018, di data 25.10.2018, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, assegnando la casa familiare alla convenuta e disponendo a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a a titolo di contributo al mantenimento dei Controparte_1 figli, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 650,00 (€ 325,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ed extrascolastiche documentate;
- il figlio è divenuto maggiorenne il 3 settembre 2016, si è diplomato presso Per_1
l'ITI di Gorizia e non si è iscritto ad altro corso di studi;
nel 2024 compirà 26 anni e
2 non risulta essersi attivato per cercare una occupazione lavorativa;
- il ricorrente, pensionato INPS, con contratto di donazione del 27 marzo 2023 ha donato ai due figli il proprio diritto di usufrutto vitalizio sulla casa sita in Capriva del
Friuli, via Gemona n. 7, e risiede presso la Casa Albergo della Fondazione “Osiride
Brovedani” Onlus a SC, che ospita persone sole con un reddito che non garantisce situazione di benessere;
- esso ricorrente, oltre a dover far fronte al contributo a titolo di compartecipazione alla spesa richiesto dalla Casa Albergo, ha regolarmente pagato tutte le somme dovute a titolo di mantenimento ordinario nonché le spese straordinarie per entrambi i figli.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe sia in considerazione del peggioramento sopravvenuto delle proprie condizioni economiche, ivi compresa la donazione ai figli dell'usufrutto vitalizio sulla casa di abitazione, idonee a mutare l'assetto patrimoniale accertato al momento del divorzio, sia in considerazione della circostanza che il figlio , benché abbia Per_1
completato da anni il proprio ciclo di studi, non si è attivato nella ricerca di occupazione lavorativa e, sebbene posto nelle condizioni di essere economicamente indipendente, non ne ha approfittato per propria colpevole inerzia.
Si costituiva in giudizio la SI , la quale rilevava preliminarmente taluni CP_1
errori compiuti nella ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente, che denotano scarsa conoscenza della vita dei figli;
premesso che il ricorrente era andato a risiedere presso la Casa Albergo della Fondazione Brovedani dove, con il modico contributo di euro
200 al mese, riceveva vitto alloggio e non doveva sostenere ulteriori esborsi, metteva in luce al contrario le significative spese sostenute dalla madre resistente per il mantenimento dei due figli;
quanto alla situazione del figlio , rilevava che lo Per_1
stesso risulta essere in attesa di occupazione ed in passato ha lavorato in prova per soli tre mesi;
pur avendo spedito il proprio curriculum a numerose imprese, risulta attualmente disoccupato.
II) All'udienza di comparizione il Giudice sentiva preliminarmente le parti sui fatti di causa;
parte ricorrente rinunciava ai capitoli di prova indicati in ricorso, in quanto in parte non contestati ed in parte provati documentalmente.
3 Il Giudice, visto l'art. 473 bis.22 comma IV c.p.c., rilevato che la causa era matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava alla precisazione delle conclusioni, che le parti precisavano come da rispettivi atti introduttivi.
Il Giudice ordinava la discussione orale della causa e, su istanza delle parti, fissava a tal fine nuova udienza.
Alla successiva udienza le parti procedevano alla discussione, richiamandosi ai propri atti e chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il Giudice, udita la discussione della causa, visto l'473 bis 22. ultimo comma c.p.c., tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
III) Rileva il Tribunale che il quadro fattuale posto alla base della presente decisione, descritto nei rispettivi atti introduttivi richiamati al punto I), appare ben delineato e non risulta oggetto di significative contestazioni tra le parti.
In particolare, deve rilevarsi che vi è stato un obiettivo peggioramento delle condizioni economiche e patrimoniali del signor il quale nel 2023 ha donato l'usufrutto Pt_1
vitalizio sulla ex casa familiare di Capriva del Friuli ai figli e che Per_1 Per_2
hanno così realizzato il consolidamento di usufrutto e nuda proprietà sull'immobile, di cui già disponevano.
Nel contempo il ha dimostrato documentalmente di dover provvedere Pt_1
mensilmente con un (contenuto) contributo alla compartecipazione alla spesa per il mantenimento presso la Casa Albergo della Fondazione Brovedani che lo ospita a
SC d'ZO (mentre nella sentenza di divorzio si dava atto che all'epoca egli non sosteneva costi a tal fine); a fronte di tali dati obiettivi, a poco rileva la circostanza, posta in luce dalla resistente, secondo la quale avrebbe donato l'usufrutto ai Pt_1
figli al fine di risultare privo di proprietà immobiliari e poter pagare quindi un minor contributo all'Istituto che lo ospita.
IV) Più rilevante ancora risulta, peraltro, la circostanza che il figlio Persona_1
divenuto maggiorenne già il 3 settembre 2016, diplomatosi presso l'Istituto Tecnico
Deledda-Fabiani di Trieste nel 2020, non si è iscritto ad altro corso di studi e risulta tuttora privo di occupazione, pur avendo già ampiamente compiuto l'età di 26 anni.
4 Al riguardo risultano illuminanti le statuizioni recentemente assunte dalla Suprema
Corte, secondo le quali “I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (Cass. 20.09.2023, n. 26875).
In ordine alla ripartizione dell'onere della prova, la medesima sentenza ha precisato che
“In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”.
V) Nel caso di specie il figlio adulto (e la madre a ciò interessata) non ha fornito adeguata prova di essersi attivato nella ricerca di un'attività lavorativa tale da renderlo economicamente indipendente in tempi ragionevoli.
Deve anche rilevarsi che “Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare
5 destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito” (Cass. 6.5.2024, n. 12123).
Da ultimo, va osservato che la quasi totalità degli esborsi comprovati dalla resistente ed elencati a pag. 3 della comparsa di costituzione riguarda la figlia , studentessa Per_2
universitaria, in relazione alla quale non è in alcun modo in discussione l'obbligo paterno al contributo di mantenimento.
VI) In sintesi, ricorrono nel caso di specie quei "giustificati motivi" sopravvenuti, previsti dall'articolo 473-bis.29 c.p.c., per poter procedere a una revisione delle condizioni di divorzio, per l'intervento di nuove circostanze modificative della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa.
Va quindi disposta la revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio disposto a carico del padre ed a favore Persona_1 Parte_1
di stabilito da questo Tribunale con sentenza n. 545/18 dd. Controparte_1
25/10/2018, per le ragioni dianzi esposte, fermo restando il contributo stabilito per il mantenimento della figlia la revoca può essere fatta decorrere dalla data di Per_2
deposito della presente sentenza, in considerazione del compimento nelle more del ventiseiesimo anno di età da parte di Persona_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, con una riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto e tenuto conto della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) revoca a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza il contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio disposto a carico Persona_1
del padre ed a favore di , stabilito da Parte_1 Controparte_1
questo Tribunale con sentenza n. 545/18 dd. 25/10/2018;
6 2) condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese CP_1
del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.377,90 oltre al contributo spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Gorizia, 23/01/2025
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
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