Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 22/12/2025, n. 23373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23373 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23373/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08991/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8991 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da La.G.A. Costruzioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Mario Pagliarulo e Vincenzo Pagano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Legale Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Capitolina, via del Tempio di Giove, 21;
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Roma Capitale – Municipio Roma XV, Direzione Tecnica P.O. Edilizia Privata e Abusivismo Edilizio, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo,
- della Determinazione Dirigenziale Rep. n. CU/884/2022 del 22.5.2022, notificata a mezzo PEC in data 27.5.2022, con la quale il Municipio Roma XV, Direzione Tecnica P.O. Edilizia Privata e Abusivismo Edilizio, ingiungeva a LA.G.A. Costruzioni s.r.l. “ la rimozione o demolizione, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente, di tutte le opere abusivamente realizzate cosi come specificate in narrativa e delle ulteriori eventuali opere abusive nel frattempo eseguite sul fabbricato preesistente sito in Roma in Via Cassia 65 su area che ricade in sistema di P.R.G. vigente insediativo tessuti/ambiti CITTÀ STORICA – EDIFICI E COMPLESSI SPECIALI VILLE STORICHE distinto al nuovo catasto urbano al FOGLIO 240 PARTICELLA 49-176 pervenuto a LA.GA. COSTRUZIONI SRL, in qualità di proprietaria, con atto del 09.04.2018, rep. 13824 – trasformazione di società – nota presentata con modello unico n. 30068.1/2018 reparto PI di Roma 1 in atti dal 13.04.2018 ”;
nonché per quanto occorrer possa:
- dell’esito dell’accertamento tecnico concernente l’esistenza dell’abuso edilizio prot. n. CU/2020/57051 del 10.7.2020 – Modello B, richiamato a pag. 3 della D.D. rep. n. CU/884/2022 e non conosciuto;
- dell’integrazione dell’accertamento tecnico – Modello C – trasmesso dal XV Gruppo di Polizia Locale XV Gruppo Cassia con prot. n. VU/21424/2022 ed acquisito al Municipio XV con prot. CU/27363 del 30.03.2022, richiamato a pag. 3 della D.D. rep. n. CU/884/2022 e non conosciuto;
- della Determinazione Dirigenziale Rep. n. CU/1374/2020 del 15.7.2020;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 22 dicembre 2022 e depositato in data 27 dicembre 2022,
- della Determinazione Dirigenziale Rep. n. CU/1789/2022 del 27.10.2022, notificata a mezzo PEC in data 21.11.2022, con la quale il Municipio Roma XV, Direzione Tecnica P.O. Edilizia Privata e Abusivismo Edilizio – accertata a seguito di sopralluogo l’inottemperanza al suddetto provvedimento Rep. n. CU/884/2022 – nuovamente ingiungeva a LA.G.A. Costruzioni S.r.l. “ la rimozione o demolizione d’ufficio dei sopraindicati interventi di ristrutturazione edilizia realizzati abusivamente e di ogni altra opera nel frattempo eseguita ”;
- nonché, si opus sit , del Verbale di constatazione inottemperanza all’ingiunzione a demolire “ trasmesso dal XV Gruppo Cassia con prot. n. 67371 del 14/10/2022 ed acquisito al Municipio XV al prot. n. CU/94955 del 14/10/2022 ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. CA IF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che la società ricorrente, con la proposizione del presente gravame, ha impugnato gli atti e provvedimenti in epigrafe con i quali l’amministrazione comunale resistente le ha ingiunto la rimozione e demolizione di alcune opere realizzate abusivamente, lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili, e ne ha chiesto l’annullamento;
Rilevato che nelle more del presente giudizio è sopravvenuta l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria delle opere realizzate dalla società ricorrente e oggetto degli atti e provvedimenti impugnati (cfr. doc. 19 della produzione di parte ricorrente). Per tale ragione, in data 7 agosto 2023 la società ricorrente ha presentato, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 22 della legge regionale n. 15/2008 e dell’articolo 36 del d.P.R. n. 380/2001, una SCIA avente ad oggetto l’accertamento di conformità delle opere in questione e il Municipio XV di Roma Capitale, con nota prot. n. 9060 del 26 giugno 2024, ha dapprima reso parere favorevole sull’accertamento di conformità presentato dalla società ricorrente (cfr. doc. 34 della produzione di parte ricorrente) e ha poi disposto l’archiviazione del procedimento amministrativo relativo alla Determinazione Dirigenziale rep. n. CU/1374 prot. n. CU/58039 del 15/07/2020, con la quale era stata disposta la immediata sospensione di ogni ulteriore attività edilizia sulla proprietà della società ricorrente (cfr. doc. 36 della produzione di parte ricorrente);
Rilevato che, alla luce di tali sopravvenienze, la società ricorrente, con atto depositato in data 2 settembre 2025, ha chiesto che il presente giudizio venisse definito mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere o, in subordine, con l’accoglimento dell’intero gravame;
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 ottobre 2025, la causa è stata discussa.
Nel corso della discussione il patrono dell’amministrazione resistente ha preso atto della richiesta formulata dalla parte ricorrente in ordine alla definizione del giudizio mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere, rimettendosi alla determinazione del Collegio quanto alla regolazione delle spese di lite; ciò è stato fatto debitamente constare nel verbale d’udienza.
All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che, sulla scorta delle sopravvenienze provvedimentali intervenute lite pendente , la controversia in esame possa essere definita mediante declaratoria della cessazione della materia del contendere ai sensi dell’articolo 34, comma 5, c.p.a.;
Ritenuto che “ La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615; id., sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378). È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332) ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 2247 del 28 marzo 2022);
Ritenute sussistenti giuste ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in ragione della complessità in fatto della vicenda contenziosa e della circostanza per cui la richiesta formulata dalla società ricorrente in data 2 settembre 2025 costituisce il portato di una pluralità di sopravvenienze provvedimentali maturatesi lungo tutto il corso del giudizio in maniera non simultanea,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LI AN, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
CA IF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA IF | LI AN |
IL SEGRETARIO