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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/07/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 9 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n.
149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 9 luglio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2343, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. CAPPUCCIO ROBERTA,
- ricorrente -
E
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (avv.
MAIO VINCENZINA),
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 04.05.2023 la parte ricorrente Pt_1
ha chiamato in giudizio la parte convenuta
[...] [...]
e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha CP_1 presentato le conclusioni di cui alla pag. 8 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
-Accertare e dichiarare che il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di Vittima del dovere non è prescritto;
-accertare e dichiarare sussistente il nesso causale tra il servizio svolto dal sig. Pt_1 in data 15.12.1999 ed il danno riportato;
[...]
-conseguentemente condannare il , a partire dalla data dell'evento del Controparte_1
15.12.1999:
1. al pagamento della speciale elargizione pari a € 2.000 per ogni punto percentuale di invalidità, entro un massimo di € 200.000, esente Irpef, oltre rivalutazione monetaria;
2. qualora, l'invalidità sia pari o superiore al 25%, al pagamento dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, L. n. 206 del 2004, non reversibile, di €1.033 mensili, esente Irpef, soggetto alla perequazione automatica, nonché, dell'assegno vitalizio non reversibile, pari a € 500 mensili (raddoppiato rispetto a € 258,23) esente Irpef, soggetto a perequazione automatica, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b DPR 7 luglio 2006 n.243;
3. al riconoscimento del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica;
-condannare il convenuto alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del CP_1 giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando – limitatamente a taluni profili – le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte convenuta ha inoltre eccepito che i diritti esercitati dalla parte ricorrente – vale a dire il diritto all'azione di accertamento della qualità di vittima del dovere e i correlati diritti a benefici e prestazioni patrimoniali previsti dalla legge in relazione alla qualità in parola – sarebbero estinti per
2 intervenuta prescrizione decennale: nel dettaglio, ad avviso della parte convenuta, il predetto diritto all'azione risulterebbe già estinto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., allo spirare del decennio decorrente dalla data di entrata in vigore della L. n. 266/2005 (1.01.2006) o del
D.P.R. n. 243/2006 (23.08.2006), e, in ogni caso, il diritto al pagamento della speciale elargizione di cui al D.L. n. 159/2007 e s.m.i. risulterebbe comunque già estinto allo spirare del decennio decorrente dalla data di entrata in vigore della L. n. 222/2007 di conversione del D.L. n. 159/2007 (1.12.2007), mentre il diritto al pagamento dei ratei e/o degli arretrati dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio (spettanti solo in presenza di una invalidità complessiva non inferiore al 25%) risulterebbe comunque estinto parzialmente, cioè in relazione al periodo anteriore al decennio precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa (ovverosia, in concreto, al periodo anteriore al 23.09.2009).
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite ed è stata altresì disposta una C.T.U. medico legale.
La controversia, in tal modo istruita, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti suindicate.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti indicati appresso.
La parte ricorrente – premesso (a) di essere Assistente Capo
Coordinatore della Polizia di Stato, (b) di avere riportato, durante lo svolgimento di un servizio di ordine pubblico correlato a una manifestazione studentesca tenutasi a Firenze in data 15.12.1999, delle lesioni per opera di alcuni manifestanti rimasti non identificati (all.ti 1, 2, 3 al fascicolo di parte ricorrente), (c) che in data 18.04.2001 tali lesioni sono state riconosciute come dipendenti da causa di servizio (all. 3 al fascicolo di parte ricorrente), (d) di avere
3 presentato, in data 23.09.2019, istanza per il riconoscimento dello status di vittima del dovere (all. 4 al fascicolo di parte ricorrente), (e) che tale istanza è stata rigettata dalla odierna parte convenuta in ragione della (ritenuta) estinzione del diritto per intervenuta prescrizione dello stesso – ha chiesto di accertare la sussistenza dei presupposti per ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, co. 563, della L. n. 266/2005, di accertare il grado di invalidità complessiva (ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n.
181/2009 e/o di cui all'art. 1082 del D.P.R. n. 90/2010) correlata alle lesioni riportate durante il servizio svolto in data 15.12.1999, e di condannare la parte convenuta all'erogazione dei benefici e delle prestazioni consequenziali.
In punto di diritto occorre ricordare che l'art. 1, co. 563, della L. n.
266/2005 e s.m.i. stabilisce che “1. 563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
L'art. 1, co. 564, della L. n. 266/2005 e s.m.i., prevede inoltre che “1.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
La giurisprudenza ha chiarito, in riferimento alle disposizioni di legge sopra richiamate, che “il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel
4 comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. 12. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, si sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura. 13 E' stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni
o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. 14. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione. 15. E', dunque, essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico. 16. La nozione di "particolari condizioni ambientali o operative" è stata chiarita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che si intendono:"... condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente
a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". 17. Con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (Cassazione civile sez. lav., 05/10/2018, n. 24592, Cassazione civile sez. lav., 25/09/2018, n.
22686, Cassazione civile SS.UU., 22/06/2017, n. 15485), che “12. Tali circostanze straordinarie devono esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure possono
5 essere sopraggiunte improvvisamente, anche inaspettate. Parlando di circostanze straordinarie
e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento, che però abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. 13. Le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte sopra citate [cfr. Cassazione civile SS.UU., 22/06/2017, n. 15485] hanno, dunque, concluso la disamina della fattispecie astratta ribadendo che occorre identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (Cassazione civile sez. lav., 25/09/2018, n. 22686) e, ancora, che
“perchè si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico. […] Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (cfr.
Cassazione civile SS.UU., 22/06/2017, n. 15485).
Nel caso di specie è pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato (all.ti 1, 2, 3 al fascicolo di parte ricorrente), che in data 15.12.1999 la parte ricorrente abbia riportato lesioni durante lo svolgimento di un servizio di ordine pubblico in Firenze: pertanto, in ragione dello specifico contesto in cui si sono verificate le lesioni in questione – rientrante nella apposita previsione di cui all'art. 1, co. 563, lett. b, della L. n. 266/2005 – la parte ricorrente deve essere riconosciuta quale “vittima del dovere”.
A tale proposito va evidenziato che la giurisprudenza ha chiarito che “In tema di vittime del dovere, ricorre la fattispecie del comma 563, lett. a), l. n.
266/2005 quando l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, senza che sia richiesto un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie
6 attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è necessaria l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari” (Cassazione civile sez. lav., 08/03/2023, n. 6881) e che gli stessi principi pretori appena illustrati devono ritenersi pienamente validi anche in relazione all'ipotesi di cui al co. 563, lett. b, dell'art. 1 della L. n. 266/2005, cioè all'ipotesi di lesioni riportate durante lo svolgimento di servizi di ordine pubblico.
Al fine di quantificare la esatta percentuale di invalidità complessiva della parte ricorrente – ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009 e/o di cui all'art. 1082 del D.P.R. n. 90/2010 (cfr. Cassazione civile, sez. un.,
24/02/2022, n. 6215) – è stata disposta una C.T.U. medico legale.
All'esito delle operazioni peritali svolte il consulente incaricato ha stimato che, in ragione delle lesioni subite dalla parte ricorrente in data
15.12.1999, la stessa ha riportato una invalidità complessiva pari al 28%.
Apparendo le valutazioni e le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio corrette, razionali, chiare, logiche e dunque pienamente condivisibili, esse possono essere fatte interamente proprie dal giudice ai fini della decisione: pertanto l'invalidità complessiva di cui sopra può essere stimata nella misura del 28%.
Spettano quindi alla parte ricorrente, quantomeno in astratto, tutte le prestazioni e tutti i benefici previsti dalla legge – e riepilogati, in ampia misura, nell'art. 4 del D.P.R. n. 243/2006 – in relazione allo status di vittima del dovere e alla percentuale di invalidità complessiva indicata in precedenza.
La parte ricorrente ha quindi diritto, tra l'altro, alla speciale elargizione – pari a 2.000,00 euro per ogni punto percentuale di invalidità riportata e nella misura massima di euro 200.000,00 – prevista dal combinato disposto dell'art. 34 del D.L. n. 159/2007 e s.m.i., dell'art. 5 della L. n. 206/2004 e dell'art. 1 della L. n. 302/1990 e s.m.i.
La parte ricorrente ha altresì diritto all'assegno vitalizio di euro 500,00 mensili di cui al combinato disposto dell'art. 2 della L. n. 407/1998 e s.m.i.,
7 dell'art. 4, co. 238, della L. 350/2003 e s.m.i. e dell'art. 4, co. 1, lett. b, n. 1, del
D.P.R. n. 243/2006 (presupponente, oltre che lo status di vittima del dovere, una invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa, cioè una invalidità complessiva non inferiore al 25%).
La parte ricorrente ha pure diritto allo speciale assegno vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica, di cui al combinato disposto dell'art. 2, co. 105-106, della L. n. 244/2007 e dell'art. 5, co. 3-4, della L. n. 206/2004 e s.m.i. (presupponente anch'esso, oltre che lo status di vittima del dovere, una invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa, cioè una invalidità complessiva non inferiore al
25%).
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta è tuttavia parzialmente fondata: più nel dettaglio, essa (1) è infondata per quanto riguarda l'asserita estinzione del diritto all'azione di accertamento della qualità di vittima del dovere, (2) è fondata in riferimento al diritto al pagamento della speciale elargizione di cui al D.L. n. 159/2007 e s.m.i., (3) è parzialmente fondata in riferimento al diritto al pagamento degli arretrati dell'assegno vitalizio di cui al combinato disposto dell'art. 2 della L. n. 407/1998 e s.m.i., dell'art. 4, co. 238, della L. 350/2003 e s.m.i. e dell'art. 4, co. 1, lett. b, n. 1, del
D.P.R. n. 243/2006 e dello speciale assegno vitalizio non reversibile di cui al combinato disposto dell'art. 2, co. 105-106, della L. n. 244/2007 e dell'art. 5, co. 3-4, della L. n. 206/2004 e s.m.i.
La giurisprudenza ha chiarito che “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cassazione civile sez. lav., 30/05/2022, n. 17440).
Nel dettaglio, secondo la citata giurisprudenza, “la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle
8 possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass.
n. 29204 del 2021), […] valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dal D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4. […] nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3 (che statuisce che "in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio") alcuna valenza derogatoria ad un principio […] di libertà costituzionalmente garantito […]. […] l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come […] il diritto all'assegno mensile vitalizio L. n. 407 del 2008, ex art. 2, e all'assegno mensile vitalizio L. n. 206 del
2004, ex art. 5, comma 3, i quali – unitamente al diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e all'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati in classe "C", L. n.
206 del 2004, ex artt. 6 e 9 – sono […] riconosciuti […] nei limiti prescrizionali;
[…] si tratta di individuare, in assenza di una specifica disposizione di legge, quale sia la generale disciplina della prescrizione delle provvidenze in questione e, in specie, se ed in che termini essa vada ripetuta dalla norma generale dell'art. 2934 c.c., comma 2” (Cassazione civile sez. lav., 30/05/2022, n. 17440).
La successiva giurisprudenza ha ritenuto che la disciplina della prescrizione applicabile ai diritti patrimoniali derivanti dal riconoscimento dello status di vittima del dovere – ivi compreso il diritto ai ratei dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio, menzionati in precedenza, e il diritto alla speciale elargizione parimenti indicata in precedenza – sia quella ordinaria,
9 cioè decennale, di cui all'art. 2946 c.c. (Corte d'appello di Lecce, sez. lav.,
23/05/2023, n. 349; Corte d'appello di Roma, sez. lav., 24/10/2022 , n. 3908).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha presentato la domanda amministrativa per il riconoscimento del proprio status di vittima del dovere in data 23.09.2019.
Il diritto di azione avente per oggetto l'accertamento dello status di vittima del dovere è, come già illustrato, imprescrittibile;
pertanto:
(a) la parte ricorrente era pienamente legittimata ad esercitare tale diritto tramite la presentazione, in sede amministrativa, della suddetta domanda del
23.09.2019 e il diniego opposto dalla parte convenuta in tale sede – motivato dalla (ritenuta) insussistenza del diritto dell'istante in ragione della intervenuta prescrizione dello stesso (all. 5 al fascicolo di parte ricorrente) – risulta quindi illegittimo e, come tale, deve essere disapplicato;
(b) l'eccezione di prescrizione del predetto diritto all'azione, sollevata dalla parte convenuta nel presente procedimento, deve essere rigettata.
Il diritto della parte ricorrente alla speciale elargizione più volte ricordata risulta invece estinto per prescrizione, giacché prima della presentazione della domanda amministrativa del 23.09.2019 era già spirato il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. decorrente dal giorno 1.12.2007, in cui è entrata in vigore la L. n. 222/2007 (cfr. art. 34 della L. ult. cit., in materia di “Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto
2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo”), recante conversione, con modificazioni, del D.L. n.
159/2007.
Pertanto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta deve essere accolta in relazione al diritto attoreo appena indicato.
Il diritto della parte ricorrente al pagamento dei ratei dell'assegno vitalizio di euro 500,00 mensili (di cui al combinato disposto dell'art. 2 della L.
10 n. 407/1998 e s.m.i., dell'art. 4, co. 238, della L. 350/2003 e s.m.i. e dell'art. 4, co. 1, lett. b, n. 1, del D.P.R. n. 243/2006) risulta parzialmente estinto, in relazione al periodo decorrente dal 23.08.2006 (data di entrata in vigore del
D.P.R. n. 243/2006) e anteriore al 23.09.2009, essendo la domanda amministrativa stata presentata in data 23.09.2019.
Pertanto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta deve essere parzialmente accolta in relazione al diritto appena menzionato.
Il diritto della parte ricorrente al pagamento dei ratei dello speciale assegno vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 mensili soggetto a perequazione automatica (di cui al combinato disposto dell'art. 2, co. 105-106, della L. n. 244/2007 e dell'art. 5, co. 3-4, della L. n. 206/2004 e s.m.i.) risulta parzialmente estinto, in relazione al periodo decorrente dal 1.01.2008 (data di entrata in vigore dell'art. 2, co. 105, della L. n. 244/2007) e anteriore al
23.09.2009, essendo la domanda amministrativa stata presentata in data
23.09.2019.
Pertanto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta deve essere parzialmente accolta anche in relazione al diritto appena menzionato.
La parte ricorrente ha inoltre diritto agli altri benefici previsti dalla legge in riferimento allo status di vittima del dovere, ivi compresa l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto, nei limiti indicati in precedenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della parte convenuta: tali spese si liquidano nella misura di euro 4.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di cui sopra devono tuttavia essere parzialmente compensate, nella misura di 1/2, tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
11 - accertata la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei presupposti per ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere di cui all'art. 1, co. 563, lett. b, della L. n. 266/2005 e s.m.i., e accertata l'esistenza, in capo alla stessa, di una invalidità complessiva pari al 28%, dichiara, previa disapplicazione della nota riservata amministrativa prot. n.
0018557 emessa dalla parte convenuta in data 26.06.2020 (all. 5 al fascicolo di parte ricorrente), il diritto della parte ricorrente ad ottenere l'erogazione delle prestazioni e dei benefici correlati al suddetto status e alla suddetta percentuale di invalidità complessiva, ivi compresa l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica;
- per l'effetto, condanna la parte convenuta all'erogazione, in favore della parte ricorrente, dei benefici e delle prestazioni appena indicate, salvo quanto stabilito appresso;
- dichiara l'estinzione, per intervenuta prescrizione, del diritto della parte ricorrente alla speciale elargizione di cui al combinato disposto dell'art. 34 del D.L. n. 159/2007 e s.m.i., dell'art. 5 della L. n. 206/2004 e dell'art. 1 della L. n. 302/1990 e s.m.i.;
- dichiara l'estinzione (parziale) del diritto della parte ricorrente al pagamento dell'assegno vitalizio di euro 500,00 mensili di cui al combinato disposto dell'art. 2 della L. n. 407/1998 e s.m.i., dell'art. 4, co. 238, della L. 350/2003 e s.m.i. e dell'art. 4, co. 1, lett. b, n. 1, del
D.P.R. n. 243/2006, limitatamente agli arretrati di tale assegno riguardanti il periodo anteriore al 23.09.2009;
- dichiara l'estinzione (parziale) del diritto della parte ricorrente al pagamento dello speciale assegno vitalizio non reversibile di euro
1.033,00 mensili soggetto a perequazione automatica di cui al combinato disposto dell'art. 2, co. 105-106, della L. n. 244/2007 e dell'art. 5, co. 3-4, della L. n. 206/2004 e s.m.i., limitatamente agli
12 arretrati di tale assegno riguardanti il periodo anteriore al 23.09.2009;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, in euro 2.250,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 9 luglio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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