CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1395/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3162/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Viale Xx Settembre 45 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3332/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA e pubblicata il 26/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 IMP. REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 IVA-ALTRO 2002 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2119/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione emetteva intimazione di pagamento n. 29320239009246491000 relativa alle sottese dieci cartelle (nn. 29320100021058853000 - 29320100031335858000 -
29320160059176918000 - 29320170008286889000 - 29320170031769086000 -
29320180011677534000 - 29320180012478344000 - 29320180022189564000 -
29320190022536475000 - 293202101120684803000), relative a tributi diversi e a diverse annualità, aventi valore complessivo pari a euro 480.400,46, nei confronti del sig. Resistente_1.
Il destinatario di tale atto proponeva ricorso eccependo: la nullità dell'intimazione per omessa notificazione delle cartelle prodromiche;
la decadenza dell'Amministrazione del diritto al recupero delle imposte;
la maturata prescrizione decennale del credito riferita alle cartelle nn. 29320100021058853000 –
29320100031335858000; la prescrizione quinquennale relativa alla cartella n. 29320160059176918000; la prescrizione triennale del credito riferito alle cartelle nn.
29320160059176918000 -29320170008286889000; e infine la prescrizione del credito relativo ad interessi e sanzioni. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione, costituita in giudizio, eccepiva la legittimità dell'atto impugnato controdeducendo alle censure esposte nel ricorso. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n.3332 depositata in data 26 aprile
2024, dichiarando la nullità dell'intimazione di pagamento limitatamente alle cartelle nn.
29320170031769086000 (Imposta di registro 2014) - 29320180011677534000 (Iva - Irap - Irpef 2006) -
29320100021058853000 (Tassa auto 2016), accoglieva parzialmente il ricorso compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate/Riscossione rilevando che coh nel fascicolo del primo grado di giudizio risultano inserite le relate di notifica delle cartelle di pagamento riportanti finali 8853, 5858, 6475 e 6889, per cui sostiene che i termini di prescrizione sono rimasti sospesi per 542 per effetto della normativa emergenziale a seguito dell'emanazione del DL 18/2020, chiede la riforma della sentenza impugna e la conferma dell'intimazione di pagamento. Con vittoria di spese onorari.
Il contribuente con atto di controdeduzione e appello incidentale sostiene l'inammissibilità della documentazione offerta solo in grado di appello in violazione dell'art. 58 del D.Lgs. 546/92 e chiede la riforma della sentenza nei punti ad esso sfavorevoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto dall'Agenzia in ragione delle argomentazioni che seguono.
In merito alla produzione di nuovi documenti la Corte rileva che l'art. 58 del D.Lgs 546/92, novellata nel
2023, prevede il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo. La norma, nella versione ante 2023, consentiva la produzione di “nuovi documenti” in appello senza limiti. Con la riforma, in questo grado d'appello, non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Per il requisito dell'indispensabilità, poiché la norma ricalca la previgente disciplina civile, si deve far riferimento alla c.d. indispensabilità ristretta, come delineata dalle S.U., cioè quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio. La Corte ritiene questi documenti allegati indispensabili per cui li acquisisce. E invero, sulla scorta della documentazione allegata agli atti del presente giudizio, risulta perfezionata la corretta notificazione delle cartelle prodromiche all'atto impugnato, le quali hanno consentito al contribuente di avere puntuale conoscenza della pretesa impositiva. Egualmente infondate le doglianze relative alla violazione dei termini prescrizionali, rispettivamente: delle cartelle nn. 29320160059176918000 e 29320170008286889000, considerato che il D.L. n. 18/2020 ha disposto la sospensione dell'attività di riscossione dal 17.03.2020 al
31.08.2021.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate/Riscossione, riforma la sentenza impugnata n. 3332/2024 depositata in data 26/04/2024 e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'intimazione opposta. Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_1, sono liquidate in euro 4.889,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziali e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma l'ingiunzione di pagamento opposta. Condanna parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 14.11.2025 Il Presidente
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3162/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Viale Xx Settembre 45 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3332/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA e pubblicata il 26/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 IMP. REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 IVA-ALTRO 2002 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009246491000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2119/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione emetteva intimazione di pagamento n. 29320239009246491000 relativa alle sottese dieci cartelle (nn. 29320100021058853000 - 29320100031335858000 -
29320160059176918000 - 29320170008286889000 - 29320170031769086000 -
29320180011677534000 - 29320180012478344000 - 29320180022189564000 -
29320190022536475000 - 293202101120684803000), relative a tributi diversi e a diverse annualità, aventi valore complessivo pari a euro 480.400,46, nei confronti del sig. Resistente_1.
Il destinatario di tale atto proponeva ricorso eccependo: la nullità dell'intimazione per omessa notificazione delle cartelle prodromiche;
la decadenza dell'Amministrazione del diritto al recupero delle imposte;
la maturata prescrizione decennale del credito riferita alle cartelle nn. 29320100021058853000 –
29320100031335858000; la prescrizione quinquennale relativa alla cartella n. 29320160059176918000; la prescrizione triennale del credito riferito alle cartelle nn.
29320160059176918000 -29320170008286889000; e infine la prescrizione del credito relativo ad interessi e sanzioni. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione, costituita in giudizio, eccepiva la legittimità dell'atto impugnato controdeducendo alle censure esposte nel ricorso. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n.3332 depositata in data 26 aprile
2024, dichiarando la nullità dell'intimazione di pagamento limitatamente alle cartelle nn.
29320170031769086000 (Imposta di registro 2014) - 29320180011677534000 (Iva - Irap - Irpef 2006) -
29320100021058853000 (Tassa auto 2016), accoglieva parzialmente il ricorso compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate/Riscossione rilevando che coh nel fascicolo del primo grado di giudizio risultano inserite le relate di notifica delle cartelle di pagamento riportanti finali 8853, 5858, 6475 e 6889, per cui sostiene che i termini di prescrizione sono rimasti sospesi per 542 per effetto della normativa emergenziale a seguito dell'emanazione del DL 18/2020, chiede la riforma della sentenza impugna e la conferma dell'intimazione di pagamento. Con vittoria di spese onorari.
Il contribuente con atto di controdeduzione e appello incidentale sostiene l'inammissibilità della documentazione offerta solo in grado di appello in violazione dell'art. 58 del D.Lgs. 546/92 e chiede la riforma della sentenza nei punti ad esso sfavorevoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto dall'Agenzia in ragione delle argomentazioni che seguono.
In merito alla produzione di nuovi documenti la Corte rileva che l'art. 58 del D.Lgs 546/92, novellata nel
2023, prevede il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo. La norma, nella versione ante 2023, consentiva la produzione di “nuovi documenti” in appello senza limiti. Con la riforma, in questo grado d'appello, non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Per il requisito dell'indispensabilità, poiché la norma ricalca la previgente disciplina civile, si deve far riferimento alla c.d. indispensabilità ristretta, come delineata dalle S.U., cioè quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio. La Corte ritiene questi documenti allegati indispensabili per cui li acquisisce. E invero, sulla scorta della documentazione allegata agli atti del presente giudizio, risulta perfezionata la corretta notificazione delle cartelle prodromiche all'atto impugnato, le quali hanno consentito al contribuente di avere puntuale conoscenza della pretesa impositiva. Egualmente infondate le doglianze relative alla violazione dei termini prescrizionali, rispettivamente: delle cartelle nn. 29320160059176918000 e 29320170008286889000, considerato che il D.L. n. 18/2020 ha disposto la sospensione dell'attività di riscossione dal 17.03.2020 al
31.08.2021.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate/Riscossione, riforma la sentenza impugnata n. 3332/2024 depositata in data 26/04/2024 e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'intimazione opposta. Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_1, sono liquidate in euro 4.889,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziali e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma l'ingiunzione di pagamento opposta. Condanna parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 14.11.2025 Il Presidente