CA
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 7686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7686 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6526/2019
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 6526/2019 All'udienza collegiale del giorno 17/12/2025 ore 10:45
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1
Avv. Parte_1
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MADONIA PIETRO Avv. Abbondanza in sostituzione
*** L'avv. Abbondanza si oppone alla richiesta di rinvio dell'avvocato pervenuta sul pct e chiede Pt_1 che la causa venga trattenuta in decisione.
La Corte considerata l'opposizione dell'avv. Abbondanza e la necessità di definire le cause dell'anno
2019 per gli obiettivi fissati dal PNRR rigetta l'istanza di rinvio invita la parte presente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Abbondanza discute riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte
trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE Antonio Perinelli Federica d'Amato Assistente giudiziario pagina 1 di 29 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott.ssa Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 17 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6526 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. (C.F. Parte_1 C.F._1
– PEC: , elettivamente domiciliato in C.F._1 Email_1
Roma, al Largo Messico n. 7, 00198, presso il proprio studio
– APPELLANTE – E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_1 C.F._2
Dardanelli 46, presso lo studio dell'avv. Pietro Madonia (C.F. – PEC: C.F._3
) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_2
– APPELLATA – RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello, l'avv. ha impugnato la sentenza n. Parte_1
18391/2019, emessa dal Tribunale di Roma – pubblicata il 28/09/19 – resa nel procedimento R.G. n.
3807/2016 promosso dallo stesso l'avv. , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
§ 2. – I fatti di causa sono riassumibili come segue.
Va premesso che aveva chiesto al Tribunale di Roma, con ricorso ex art. Controparte_1
612 c.p.c. - riqualificato dal giudice designato quale ricorso ex art. art. 669 duodecies c.p.c. - pagina 2 di 29 l'adozione, nei confronti di , delle modalità di esecuzione del provvedimento d'urgenza Parte_1 pronunciato dallo stesso Tribunale il 10/2/15, corretto il 5/3/15, con il quale era stato ordinato al di restituire tutti i mobili e oggetti personali, abbigliamento e masserizie di esclusiva proprietà Pt_1 della e dei suoi figli, analiticamente descritti nell' “Inventario dettagliato mobili ed effetti CP_1 personali da recuperare” allegato.
L'avv. , dopo aver premesso che, con ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c., il Parte_1
Giudice di prime cure aveva accolto integralmente il ricorso (determinando quindi le modalità di attuazione del suddetto provvedimento cautelare) e che controparte aveva provveduto a notificare un preavviso di consegna, presentava - con atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado - una
“Opposizione con istanza di sospensione inaudita altera parte” avverso il suddetto preavviso di consegna, formulando 20 motivi di opposizione [a) omessa notifica del titolo esecutivo;
b) omessa notifica del precetto;
c) omessa indicazione dei beni;
d) omessa descrizione sommaria dei beni;
e) omesse plurime previsioni di cui all'art. 605 c.p.c.; f) pendenza di giudizio di ricusazione, obbligo della sospensione;
f 1) omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nullità ed inammissibilità del ricorso per assoluta indeterminatezza del petitum, difetto di prova, violazione di legge: art. 2697 c.c.; f 2) inammissibilità dell'esecuzione, pericolosità sociale, ordinanza di divieto di avvicinamento emessa dal tribunale penale di Brindisi a carico della sig.ra f 3) CP_1 inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c. perchè trattasi di provvedimento cautelare;
f 4) inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c. per infungibilità della prestazione;
f 5) inammissibilità del preavviso;
f 6) disponibilità delle chiavi dell'immobile da parte della mora credendi;
CP_1 disponibilità a consentire il trasloco da parte del resistente;
rifiuto al trasloco della ricorrente;
mora credendi;
f 7) avvenuto ritiro di beni mobili;
f 8) omessa restituzione dei beni al resistente;
inadimplenti non est adimplendum;
f 9) inammissibilità del preavviso;
f 10) incompetenza del giudice del cautelare ed obbligo di astensione;
f 11) inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c.; h) difetto di legittimazione attiva, difetto di legittimazione processuale;
i) nullità ed inesistenza della notifica del titolo e del precetto;
l) violazione di legge: art. 479 c.p.c.] oltre a spiegare varie domande riconvenzionali.
In particolare il chiedeva di sospendere l'esecuzione, accogliere l'opposizione e in via Pt_1 riconvenzionale di “restituire gli importi di cui alle spese per la locazione, l'uso e l'abitazione dell'immobile sito in Roma alla via Chini n. 10 pari a € 36.000,00, nonché dell'immobile sito in Roma alla via Archimede n. 97, per le utenze di luce, acqua e gas, e per gli oneri condominiali, nonché per i lavori di ristrutturazione dell'immobile pari ad € 60.000,00, anche a titolo di arricchimento senza giusta causa e di una somma da determinarsi equitativamente per aver indotto lo stesso a Pt_1
pagina 3 di 29 vincolarsi contrattualmente sino al 2028 con il contratto di locazione finanziaria con canone mensile di € 11.834,21 per l'immobile sito in Roma alla via Archimede n. 97 adibito a residenza della
[...]
e dei di figli e di una somma da determinarsi equitativamente dal 14 agosto a tutt'oggi per il CP_1 deposito delle sue masserizie nell'immobile di via Archimede, nonché € 500,00 per la perizia del giudizio dinanzi al Tribunale sezione lavoro di Roma, nonché al pagamento della fattura della Nyce club per le vacanze dei figli, nati da altro matrimonio, della convenuta e della stessa e per CP_1 tutte le spese sostenute per le vacanze dagli stessi godute dal 2006 al 2014”; di condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi per lesione del diritto alla genitorialità dell'attore liquidando una somma rimessa all'equa valutazione del Tribunale nonché al risarcimento dei danni alla vita di relazione, esistenziale, morale subiti e subendi dall'attore per i comportamenti illeciti posti in essere dalla medesima dal 2006 a tutt'oggi, liquidando una somma rimessa all'equa CP_1 valutazione del Tribunale;
di condannare la convenuta alla restituzione dei beni personali dell'attore indebitamente trattenuti (ossia un anello di diamanti e un braccialetto tennis di diamanti, gli occhiali da vista nonché asciugamani, corredi e vestititi dell'attore che la convenuta aveva prelevato dalla casa di via Archimede nonché vestiti e giacconi griffati della minore comprati Persona_1 dall'attore e giammai restituiti;
di condannare la convenuta al pagamento del credito vantato dall'attore e dalla stessa convenuta riconosciuto per i giudizi n.r.g. 21697/05 del Tribunale di Roma, sezione VI penale, e n. r.g. 12647/2010 del Tribunale di Roma, sezione X civile, relativo alle spese di giudizio anticipate dall'attore in qualità di antistatario e dalla stessa vantato nei confronti del dott.
[...]
per le sentenze del Tribunale di Roma, sezione VI penale, e n.r.g. 12647/2010 del Tribunale di Per_2
Roma, sezione X civile.
Nel costituirsi la convenuta, dando atto - tra l'altro - che l'ordinanza era Controparte_1 stata già eseguita anche se aveva potuto recuperare soltanto una esigua parte di quanto indicato nella stessa, replicava a tutti i motivi di opposizione nonché eccepiva l'inammissibilità delle domande riconvenzionali spiegate dalla controparte, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1.
Respingere l'avversa opposizione per i motivi di cui in legenda che si intendono integralmente trascritti e dichiarare la validità dell'esecuzione;
2. Preliminarmente accertare l'inammissibilità delle domande riconvenzionali da parte opponente in un atto di opposizione agli atti esecutivi come motivato in legenda al punto G e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità delle stesse;
3. In subordine accertare il bis in idem di tutte le domande riconvenzionali sporte nell'attuale giudizio con gli atri giudizi prodotti in atti come dettagliati in legenda del presente atto;
4. In via riconvenzionale: accertare l'abuso del processo posto in essere da ai danni della dott.ssa come Parte_1 Controparte_1 dettagliato in legenda del presente atto ed a mezzo produzione documentale versata e per l'effetto pagina 4 di 29 condannare ex L. 69/2009, ex art. 96 c.p.c. ex art. 2043 e 2059 c.c. a rifondere alla Parte_1 dott.ssa l'importo di € 350.000,00 a titolo di danni materiali come dettagliati in Controparte_1 legenda e ad una somma equitativamente determinata a titolo di danni morali per lo stress ed il patimento emotivo cui la richiedente è sottoposta, per i motivi dettagliati in legenda;
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore della scrivente avvocato Livia Di
Taranto che si dichiara antistatario”
Nel corso del procedimento non veniva autorizzata la presentazione delle 7 querele di falso proposte dall'attore, delle quali sei aventi a oggetto la sottoscrizione apposta dalla convenuta sul conferimento della procura alle liti e la sottoscrizione di autentica apposta dal difensore, e la settima avente a oggetto la sottoscrizione del soggetto ricevente la notifica del ricorso e del decreto oggetto del giudizio (le prime sei non venivano autorizzate per carenza di interesse dell'attore, essendo persona diversa dalla firmataria unica interessata a far valere la falsità, e la settima per non essere CP_1
l'identità del soggetto ricevente oggetto di accertamento da parte dell'agente notificatore).
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso, “definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone: - rigetta le domande dell'attore; - rigetta la domanda di condanna come proposta dalla convenuta ex art. 96, primo comma,
c.p.c.; - condanna l'attore a pagare alla convenuta la somma di € 9.800,00 ex art. 96, terzo comma,
c.p.c.; - condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 982,00 per compensi oltre oneri e accessori come per legge e oltre al 15% a titolo di spese generali sui compensi e da distrarsi in favore del procuratore della parte dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
§ 4. — Con l'atto di appello, l'avv. ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia, a Codesto Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, in riforma e/o annullamento dell'impugnata sentenza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva inaudita altera parte, accogliere l'appello e annullare e/o riformare la sentenza gravata, per i motivi sovraesposti accogliendo l'opposizione avverso il preavviso di consegna, con conseguente illegittimità, nullità e invalidità del conseguente procedimento esecutivo. Voglia la Corte di Appello, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, sospendere il presente giudizio e trasmettere gli atti al competente
Collegio del Tribunale al fine di accertare la falsità sulla sottoscrizione sul mandato asseritamente conferito all'avv. Livia di Taranto dalla sig.ra apposto a margine del ricorso ex art. 612 CP_1
c.p.c. sottoscritto dall'avv. di Taranto e sul mandato asseritamente conferito all'avv. Di Taranto a margine della comparsa di costituzione nel presente giudizio nonché querela di falso avverso la firma di autentica della sottoscrizione della apposta dall'avv. Di Taranto, avverso la CP_1 sottoscrizione apposta per attestare la conformità all'originale del ricorso apposta dall'avv. Di pagina 5 di 29 Taranto benché priva di mandato avverso la sottoscrizione apposta in calce al ricorso a cura dell'avv.
Di Taranto, avverso la sottoscrizione apposta per la notifica del ricorso nonché della sottoscrizione apposta dalla sig.ra sul mandato a margine dell'atto di citazione ex art. 669 octies Controparte_1
c.p.c e della firma di autentica apposta dall'avv. Livia di Taranto nonché della sottoscrizione apposta dalla sig.ra sul mandato a margine del precetto e della firma di autentica apposta Controparte_1 dall'avv. Livia di Taranto, ammettendo sin d'ora come scritture di comparazione le firme apposte su atti pubblici e come mezzi di prova consulenza grafologica e prova per testi di e di Testimone_1
, con ogni conseguenza di legge e con vittoria in spese, diritti, onorari e compensi di Controparte_2 giudizio;
condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal dott.
[...]
anche per l'abuso del processo ex art. 88 c.p.c. e per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con Pt_1 vittoria in spese ed onorari di giudizio.”.
§ 5. — L' appellata costituitasi con comparsa di risposta, ha eccepito, in Controparte_1 via pregiudiziale, l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.. Nel merito, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “confermare la sentenza appellata e condannare il medesimo per lite temeraria con applicazione dell'art. 88 c.p.c. e 96 comma III c.p.c. con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario”.
§ 6. — Con ordinanza del 30/1/2020, la Corte ha respinto l'istanza di inibitoria e dichiarato l'inammissibilità delle querele di falso proposte dal con l'atto di gravame e ha rigettato Pt_1
l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. avanzata dalla CP_1
§ 7. —All'odierna udienza la Corte, considerata l'opposizione dell'avvocato della appellata e la necessità di definire le cause dell'anno 2019 per gli obiettivi fissati dal PNRR, ha rigettato l'istanza di rinvio per contemporaneo impegno professionale proposta dall'avv. . Pt_1
La Corte rileva altresì che la Suprema Corte ha chiarito che l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. cod. proc. civ., deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega
(facoltà generalmente consentita dall'art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituito l'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 4773 del
26/03/2012) e che, nel caso concreto, l'avv. non ha fatto riferimento, nell'istanza di rinvio, alla Pt_1 suddetta impossibilità di sostituzione.
Il difensore di parte appellata ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e ha discusso oralmente la causa. pagina 6 di 29 § 8. — L'appello è articolato in ventotto motivi, alcuni peraltro ripetuti più volte.
Va evidenziato in via preliminare, che i numerosi documenti prodotti per la prima volta dall'appellante con depositi del 29/1/20 e del 19/11/25 non possono essere utilizzati, essendo sempre preclusa in appello la produzione di nuovi documenti, salvo che ricorra una “causa non imputabile” alla parte, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione successiva alla novella di cui al D.L. n.
83/2012 (conv. nella L. n. 134/2012), nel caso concreto assolutamente non dimostrata.
§ 8.1 — Il primo motivo di appello è rubricato: “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa delibazione. Omessa notifica del titolo esecutivo”.
Si legge nella sentenza impugnata: “Nell'atto di citazione l'attore ha dedotto espressamente che
“Con ricorso ex art. 612 c.p.c. irritualmente notificato in quanto privo di decreto di fissazione di udienza la sig.ra conveniva in giudizio il dott. alfine di determinare Controparte_1 Parte_1 le modalità di esecuzione dell'obbligo di fare, designando l'Ufficiale Giudiziario che deve procedere all'esecuzione, disponendo l'intervento della forza pubblica e disponendo che la scrivente legale e la sig.ra presenzino alle operazioni al fine di verificare che sia asportato tutto quanto di CP_1 proprietà della parte. Con ordinanza del 25.06.2015 il G.E. Lauropoli disponeva la trasmissione degli atti al Presidente della sezione per i provvedimenti di competenza. L'ordinanza è stata gravata con atto di opposizione con giudizio a tutt'oggi pendente. Veniva quindi, prima individuato un primo Giudice, che veniva poi sostituito dal dott. Cirillo dell'VIII sezione del Tribunale di Roma che aveva già conosciuto la causa il quale provvedeva a fissare l'udienza dinanzi a sè per l'11 agosto 2015. Sospeso il procedimento per pendenza di giudizio di ricusazione, la causa veniva riassunta con fissazione di nuova udienza per il 19.10.2015. Con ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c. il Giudice di prime cure accoglieva integralmente il ricorso. Controparte provvedeva a notificare preavviso di consegna” (vds pagg. 1 e 2 della citazione). Il Tribunale osserva che l'attore in questa sede ha introdotto le domande di merito (qualificate come riconvenzionali) utilizzando un provvedimento di natura esecutiva quale è quello di cui all'art. 612 c.p.c. che presuppone già accertati i fatti costitutivi della pretesa fatta valere innanzi al giudice dell'esecuzione. E, infatti, gli eventuali vizi della notifica dei titoli devono essere proposti innanzi al giudice competente nel termine di cui al secondo comma dell'art. 617 c.p.c.. Ora non può non evidenziarsi che le domande proposte dall'attore in questa sede e qualificate come riconvenzionali sono infondate per difetto dei fatti costitutivi dal momento che l'attore ha posto come presupposto fondante le medesime i vizi attinenti ad un atto di natura esecutiva il cui sindacato è riservato ad altro giudice ed è comunque limitato agli elementi indicati nel codice di rito. Il giudizio di cognizione ha come presupposto un accertamento, quello di esecuzione ha come finalità quella di dare pagina 7 di 29 concreta attuazione al convincimento giudiziale quanto all'invocato accertamento. Non è possibile, quindi, utilizzare la fase esecutiva per accertare fatti che sono riservati a quella di cognizione come avvenuto nel caso di specie. A ulteriore riscontro della infondatezza delle domande attoree milita il fatto che lo stesso attore ha quantificato il contributo unificato in € 168,00 “trattandosi di opposizione agli atti esecutivi” (pag 43 della citazione).
1.1 Le domande proposte dall'attore sono, quindi, infondate in quanto non provate”.
Deduce l'appellante al riguardo: “già nell'incipit della motivazione, ci si rende immediatamente conto che il Giudice di prime cure non abbia compreso il thema decidendum confermando de facto et de iure la fondatezza dell'eccezione di incompetenza tabellare della X sezione. L'oggetto del presente giudizio è palesemente una legittima opposizione contenente sia i connotati dell'opposizione agli atti esecutivi sia i connotati dell'opposizione all'esecuzione: è notorio che l'opposizione è lo strumento attraverso il quale si possono legittimamente contestare i vizi afferenti le fasi e gli atti afferenti la procedura esecutiva. Erra, pertanto, il Giudice di prime cure allorquando – in violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del principio della domanda – omette di delibare sulla domanda principale afferente l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, l'annullamento e la riforma del preavviso di consegna e di tutti i conseguenziali atti, dichiarando l'inammissibilità dell'esecuzione e riduce immotivatamente il petitum
[...]Le predette domande costituiscono in realtà domande ed eccezioni riconvenzionali ed eccezioni di compensazione (assolutamente legittime in un giudizio di opposizione) e sono state provate attraverso la produzione documentale di fatture e ricevute fiscali non oggetto di disconoscimento da controparte.
D'altra parte, le predette eccezioni e domande sono state comunque provate quanto meno nella stessa misura in cui sono state provate le domande di riconsegna dei beni asseritamente della controparte
[...]
e a cui si riferisce il preavviso di consegna oggetto di opposizione nel presente giudizio. CP_1
L'eccezione di compensazione è ammissibile in sede di opposizione all'esecuzione, per principio del tutto consolidato: “La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all' esecuzione forzata” (cfr ex multis Cass. n. 9912 del 24/04/2007). In particolare, i motivi di opposizione (con cui si fa valere un fatto estintivo del diritto successivo alla formazione del titolo esecutivo come la stessa avvenuta consegna dei beni) vanno qualificati come opposizione ex art. 615 c.p.c., che non è soggetta a termini di decadenza. Orbene nella fattispecie in esame, sottraendosi al doveroso esame del petitum, il Giudice di prime cure omette di delibare in relazione alla dedotta inammissibilità, illegittimità e nullità dell'atto di preavviso di consegna discendente dall'omessa notifica del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza del 21.10.2015 di cui, peraltro, non è indicata neppure la data.”. pagina 8 di 29 § 8.2 — Il secondo motivo di appello è rubricato: “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa notifica del precetto.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sul presente motivo. La illegittimità e nullità dell'atto di preavviso di consegna discende dall'omessa notifica del precetto ex art. 480 ed ex art. 605 c.p.c. Con riferimento al predetto precetto è opportuno precisare che nel giudizio n.r.g. 53646/2015 il Tribunale di Roma, sezione XI, dott.ssa Cormio, ha accolto la querela di falso proposta dall'avv. (all.) ed ha accertato con CTU l'apocrificità della firma oggetto Pt_1 della querela di falso (all.). Le firme sul mandato sono state disconosciute - successivamente alla CTU
– sia dalla parte sia dall'avv. Di Taranto. (all.). Attualmente il giudizio è in decisione con CP_1 termini ex art. 190 c.p.c.. Attesa la rilevanza del predetto giudizio n.r.g. 53646/2015 sul presente, si chiede la sospensione del presente giudizio. Infatti, la declaratoria di falsità del mandato e l'inutilizzabilità del precetto produrrebbe come effetto l'illegittimità del preavviso di rilascio oggetto di opposizione nel presente giudizio che è atto propedeuticamente successivo al precetto e l'inammissibilità dell'intera procedura esecutiva.”.
§ 8.3 — Il terzo motivo di appello è rubricato: “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. violazione di legge: Art. 605 c.p.c. omessa indicazione dei beni.”
Sostiene l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sul presente motivo. La illegittimità, nullità dell'atto di preavviso di consegna discende dall'omessa ed imprescindibile indicazione dei beni oggetto del preavviso. Siffatta indicazione è imprescindibile per il disposto di cui all'art. 605 c.p.c.”.
§ 8.4 — Il quarto motivo di appello è rubricato: “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. violazione di legge: Art. 605 c.p.c. omessa descrizione sommaria dei beni”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sul seguente motivo. La illegittimità, nullità dell'atto di preavviso di consegna discende dall'omessa descrizione sommaria dei beni ex art. 605 c.p.c. secondo cui “Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi” In altri termini, Il precetto per consegna o rilascio deve avere, rispetto a quello che precede e annuncia l'esecuzione per espropriazione, una portata più specifica. Pertanto, se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, “l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura pagina 9 di 29 civile”: così, programmaticamente, l'art. 2930 c.c. che fissa la linea direttrice dell'esecuzione delle obbligazioni c. d. “di dare”. La consegna o il rilascio forzati (il termine consegna fa riferimento alle cose mobili, quello rilascio agli immobili) si riferiscono quindi ad una obbligazione il cui oggetto è costituito da una res determinata, un bene certo già singolarmente individuato nel titolo esecutivo. La specificità dell'esecuzione sta nella sua forma e nella sua direzione: essa presuppone l'identità tra bene dovuto e bene assoggettato ad esecuzione. L'azione esecutiva mira a conseguire il bene, e proprio il bene, individuato dal titolo esecutivo (la certezza del diritto, richiamata dall'art. 474, consiste qui nella preventiva individuazione della res”.
Aggiunge l'avv. : “questo tipo di esecuzione non dà luogo ad alcun effetto modificativo Pt_1 del quadro di titolarità dei diritti tutelati, poiché con essa non si persegue il trasferimento della titolarità di diritti dall'obbligato all'avente diritto. L'esecuzione di obblighi di dare produce solo la modificazione della realtà materiale concretantesi nel passaggio del bene dalla detenzione di un soggetto alla detenzione di un altro;
essa, quindi, opera il trasferimento dello jus possessionis (cioè del potere di fatto sul bene) dall'obbligato all'avente diritto. È a questi che il titolo esecutivo conferisce lo jus possidendi. Il bene oggetto dell'esecuzione per consegna o rilascio è dunque individuato dal titolo e compare poi nel precetto (art. 605 c. 1) che deve contenere, oltre alle indicazioni generali di cui all'articolo 480, “anche la descrizione sommaria dei beni stessi” (laddove il precetto che prelude all'espropriazione individua il credito tutelato ma non i beni da pignorare).”.
§ 8.5 — Il quinto motivo di appello è rubricato: “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. omesse delibazione su plurime previsioni”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sul seguente motivo. L'illegittimità del preavviso discende altresì: 1) dall'omessa previsione dell'obbligo ad adempiere, entro 10 giorni dalla data di notificazione dello stesso 2) dall'omessa previsione dei dati anagrafici del creditore e del debitore;
3) dall'omessa previsione della data di notifica del titolo esecutivo;
4) dall'omessa dichiarazione di residenza o domicilio del creditore nel comune in cui ha sede il Tribunale competente per l'esecuzione”.
§ 8.6 — Il sesto motivo di appello è rubricato: “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Nullità ed inammissibilità del ricorso per assoluta indeterminatezza del petitum. Difetto di prova. Violazione di legge: art. 2697 c.c.”.
pagina 10 di 29 Sostiene l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sul seguente motivo. è la nullità ed inammissibilità del preavviso di rilascio in ragione dell' assoluta CP_3 indeterminatezza del petitum, per assoluta genericità ed indeterminatezza degli stessi fatti costitutivi delle formulate pretese: a) non risultano individuati i beni asseritamente di proprietà della ricorrente;
b) né risulta provata la proprietà che si è contestata sin dalla costituzione in giudizio in sede cautelare, in assenza peraltro dell'assolvimento dell'onus probandi sulla stessa attrice gravante in manifesta violazione del disposto di cui all'art. 2697 c.c.. c) non si colloca temporalmente l'acquisto dei predetti beni;
d) non si indica il modo di acquisto dei predetti beni;
e) non si indica la provenienza dei predetti beni;
f) non si fornisce la prova dell'acquisto (fattura, ricevuta, assegno o quant'altro); g) non si fornisce la prova che i predetti beni – quand'anche esistenti – siano stati ritirati dalla medesima attrice;
h) non si fornisce la prova che i predetti beni – quand'anche esistenti – non rientrino in quelli ritirati e individuati nel verbale redatto dall'attuale procuratore e difensore della avv. Di CP_1
Taranto anche su delega dell'avv. Farina. In particolare, l'attrice non ha fornito assolutamente la prova dell'esclusività dei beni mobili che arrederebbero l'asserita e indimostrata casa comune (Corte
d' App. di Firenze 12 febbraio 1991, in Dir. Fam. e Per., 1992, II, pp. 633 e ss.): né siffatta titolarità risulta provata aliunde, venendo solo supportata da un mero elenco predisposto unilateralmente dalla che è stato e viene tutt'oggi disconosciuto e che comprende beni già consegnati in sede di CP_1 verbale di consegna del 26.10.2014 (mai neppure letto e giammai preso neppure in esame dal Giudice di prime cure) e di ulteriori beni la cui proprietà è insindacabilmente dell'odierno reclamante in ragione delle fatture esibite in atti. Tutti i mobili sono già stati ritirati: è sufficiente dare una mera lettura al verbale di consegna del 26.10.2014 a firma dell'attuale procuratore della sig.ra CP_1 avv. di Taranto (all.) dove si fa riferimento sia ai giochi dei bambini, sia ai vestiti dei bambini e della signora, sia ai libri sia giochi dei bambini sia a coperte sia a cornici e a quant'altro. Nel verbale non si fa alcun riferimento ad ulteriori mobili da ritirare (sic!) con conseguente completa satisfazione di qualsivoglia asserito ed improbabile diritto e/o pretesa della sig.ra né si può pensare ad CP_1 una dimenticanza, visto e considerato che a presiedere al recupero dei beni è addirittura l'avv. di
Taranto, quale anche attuale procuratore e difensore della sig.ra e come delegato finanche CP_1 di altro procuratore e difensore della medesima sig.ra sig. avv. Farina. A ciò si aggiunga la CP_1 manifesta indeterminatezza del petitum del ricorso per mancata determinazione dell'oggetto della domanda che è comunque totalmente priva della necessaria prova.”.
§ 8.7 — Il settimo motivo di appello è rubricato: “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. incompetenza tabellare dell'ottava sezione.”. pagina 11 di 29 Deduce l'appellante al riguardo: “manifesta è l'incompetenza tabellare del Giudice di prime cure. Finanche il precedente Giudice, dott. Cirillo, si è espresso in sede cautelare in un giudizio ex art. 700 c.p.c. pur non essendo la materia del giudizio oggetto della competenza tabellare dell'ottava sezione civile in quanto la controversia si incentra sui rapporti di convivenza tra le parti e sui dedotti comportamenti illeciti (anche per fatti di rilevanza penale) che la convenuta (sig.ra avrebbe CP_1 perpetrato in danno dell'attore (avv. ) nonché nei dedotti abusi connessi all'esercizio della Pt_1 genitoriale potestà sui figli). La circostanza risulta comprovata dall'ordinanza adottata sullo speculare atto introduttivo del giudizio n.r.g. 19641/15 adottata dal dott. Buscema dell'VIII sezione che trasmetteva al Presidente del Ruolo Generale. Sull'ordinanza di rimessione veniva espresso ASSENSO anche da parte del Presidente dell'VIII sezione dott. Santamaria e successivamente la causa veniva affidata alla I (prima) sezione (tabellarmente competente) al n.r.g. 19641/2015 al G.U. dott.ssa
ON TE.
§ 8.8 — L'ottavo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. inammissibilità dell'esecuzione. Pericolosità sociale. Ordinanza di divieto di avvicinamento emessa dal tribunale penale di Brindisi a carico della sig.ra . CP_1
Sostiene l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente domanda. Controparte sostiene che l'ordinanza di divieto di avvicinamento sarebbe stata revocata. In verità controparte omette di dire che la predetta ordinanza ha avuto la sua validità massima come misura restrittiva della libertà personale preventiva ed è decaduta naturalmente. In altri termini, avverso la predetta ordinanza di convalida dell'arresto, di irrogazione degli arresti domiciliari e di irrogazione di divieto di avvicinamento a tutela dell'odierno opponente, controparte ha omesso di proporre impugnativa dinanzi al Tribunale della Libertà, ha fatto acquiescenza alla predetta ordinanza su cui si è formato il giudicato cautelare. È solo il caso poi di evidenziare come nel dopo l'ordinanza restrittiva della libertà personale, la porta di accesso dell'immobile in cui l'opponente risiede è stato inciso con un coltello in circostanze in corso di accertamento in sede penale a dimostrazione della sussistenza della dichiarata pericolosità sociale. [...] Orbene, fermo restando il predetto divieto di avvicinamento disposto nei confronti della sig.ra non si vede come la CP_1 stessa possa legittimamente richiedere di accedere all'immobile in cui il dott. ha il proprio Pt_1 domicilio senza interferire con l'ordinanza del giudice penale. Da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso. D'altra parte, il dott. è a tutt'oggi in malattia in ragione delle patologie ingenerate Pt_1 dall'accoltellamento subito ad opera della ricorrente, giusti certificati e cartella clinica (all.ti 48-52 e
34, 35) e perizie medico legali del prof. e dei dott.ri e È opportuno Per_3 Per_4 Per_5
pagina 12 di 29 precisare che la sig.ra – oltre a non aver mostrato neanche un minimo segno di resipiscenza CP_1 per il grave gesto commesso – non ha minimamente inteso risarcire il dott. per i danni Pt_1 biologici, alla vita di relazione, materiali e professionali omettendo addirittura di corrispondere le somme dovute all'Ospedale di Ostuni ed all'AUSL di riferimento per le cure somministrate al dott.
.”. Pt_1
§ 8.9 — Il nono motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c. perché trattasi di provvedimento cautelare”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di considerare l'inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c. che discende dalla natura del provvedimento di cui si chiede l'esecuzione che è un provvedimento cautelare e non già una sentenza così come previsto dal testo dell'art. 612 c.p.c. Controparte potrà ben esperire il rimedio di cui all'art. 612 c.p.c. se e quando dovesse riuscire a dimostrare la proprietà dei beni nel giudizio di merito dalla stessa attivato.”.
§ 8.10 — Il decimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c. Per infungibilità della prestazione”.
Sostiene l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente eccezione. L'inammissibilità del preavviso discende dall'infungibilità della prestazione richiesta in quanto si pretende di acquisire la proprietà di beni di cui non si è dimostrata in alcun modo la titolarità che viene nella presente sede contestata attraverso l'introduzione in un bene immobile di proprietà di terzi ponendo in essere una violazione di domicilio e un attentato all'incolumità fisica del resistente.”.
§ 8.11 — L'undicesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. inammissibilità del preavviso”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente eccezione. Si omette di considerare che l'ordinanza è insuscettibile di esecuzione in quanto la stessa non contiene alcun ordine relativo ad un facere specifico, tale intendendo la restituzione di beni mobili specificamente individuati, accertati e descritti in sede cognitiva. Pertanto, l'ordine ed i beni devono essere esattamente perimetrati escludendo che gli stessi rientrino in quelli già restituiti così come si evince dal verbale sottoscritto inter-partes. La fruizione dello strumento esecutivo ex art. 612 c.p.c. importerebbe due insanabili anomalie: da un lato si attiverebbe una procedura finalizzata a sostituire una mancata condotta del debitore per attuare una condotta del creditore;
dall'altra si introdurrebbe pagina 13 di 29 in fase esecutiva un momento cognitivo necessario ad appurare quali siano i beni oggetto della restituzione. Pertanto, manca sia una condanna che si esaurisca in un'attività materiale e fungibile del debitore (Cass. 1969/917) sia un quid faciendum liquido, cioè specifico (Cass. 1976/2674) essendo Contr contestata la proprietà dei beni che risulta essere stata accertata e che costituisce oggetto di delibazione nel giudizio ex art. 669 octies c.p.c. attivato ex adverso e attualmente pendente. Né ci si può esimere dal rilevare che controparte avrebbe dovuto attivare strumenti rimediali di natura cognitiva (Trib Avezzano 27/09/2013).”.
§ 8.12 — Il dodicesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. disponibilità delle chiavi dell'immobile da parte della Disponibilità a CP_1 CP_5 consentire il trasloco da parte del resistente. Rifiuto al trasloco della ricorrente. Mora credendi”.
Sostiene l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente eccezione. La sig.ra ha da sempre avuto la disponibilità delle chiavi dell'immobile di cui CP_1 aveva la piena fruibilità potendo fare tutti i traslochi che voleva anche approfittando della forzata malattia e degenza del dott. in quel di Ostuni in conseguenza dell'accoltellamento subito ad Pt_1 opera della sig.ra La circostanza risulta per tabulas confermata dalla consegna delle CP_1 predette chiavi dell'immobile solo in data 26.10.2014. Il dott. ha dato da subito la propria Pt_1 disponibilità al trasloco delle masserizie fissando ripetute date, giuste missive che si allegano (all.ti 1 -
6, 8,9, 11-13, 17-29, 33) giungendo finanche al punto di rendersi disponibile a trovare personalmente la ditta di trasloco ma incontrando il rifiuto della ricorrente. La sig.ra si è sempre rifiutata CP_1 di operare il trasloco adducendo risibili, strumentali ed emulative motivazioni, integrando gli estremi della mora credendi e del comportamento persecutorio ed emulativo nei confronti del resistente e giustificando la richiesta di corresponsione del prezzo di € 50 al giorno per la custodia delle predette masserizie. Sotto tal profilo assoluta rilevanza assume l'atto di intimazione per offerta reale ex art. 1209 c.c. in relazione al quale si è realizzata la compiuta giacenza della racc.ta. Invero non è chi non vede come il ricorso ex art. 700 c.p.c. è stato capziosamente e scientificamente cercato dalla CP_1 al sol fine di creare ulteriori molestie, fastidi e problemi al dott. .”. Pt_1
§ 8.13 — Il tredicesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. avvenuto ritiro di beni mobili”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente eccezione: la sig.ra ha ritirato tutti gli oggetti preziosi (e non) di sua pertinenza e di CP_1
pagina 14 di 29 pertinenza dei suoi figli nel corso dell'accesso effettuato in data 26.10.2014 alla presenza dell'avv. di
Taranto, giusta verbale (all. 45).”.
§ 8.14 — Il quattordicesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa restituzione dei Beni al resistente. Inadimplenti non est adimplendum”.
Sostiene l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente eccezione. E' bene precisare che dopo l'accoltellamento di cui è stato vittima, il dott. ha Pt_1 chiesto ripetutamente la restituzione di taluni suoi beni personali, alcuni dei quali sono stati restituiti in occasione della visita del 26.10.2014, altri sono stati indebitamenti trattenuti: trattasi in particolare di un anello di diamanti e di un braccialetto tennis di diamanti visti di recente indossati dalla
[...] in occasioni pubbliche, gli occhiali da vista nonché asciugamani, corredi e vestiti del dott. CP_1
che la signora aveva prelevato dalla casa di via Archimede nonché vestiti e Pt_1 CP_1 giacconi della minore comprati dall'esponente e giammai restituiti. In Persona_1 proposito è da evidenziare che “patetiche” si appalesano le controdeduzioni di controparte secondo cui l'odierno opponente non avrebbe provato tale domanda. La domanda sorge spontanea: la
[...] ha provato la titolarità dei beni di cui ha chiesto ed ottenuto la restituzione? Perché applicare CP_1 due pesi e due misure con l'aggravante che l'opponente ha dimostrato la titolarità dei beni di cui si chiede la restituzione con plurime fatture depositate in atti. Si evidenzia altresì che la non ha CP_1 mai provveduto a restituire le somme anticipate per la perizia grafologica del giudizio definito dinanzi al Tribunale sezione lavoro di Roma pari a € 500: l'asserita restituzione rappresentata da controparte
“in contanti” è pateticamente falsa ed indimostrata. Ad ogni modo è opportuno osservare che con ricorso ritualmente notificato è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 19717/2015 che è stato ritualmente notificato nelle mani della sig.ra e sull'istanza ex art. 647 c.p.c. Controparte_1 ritualmente depositata telematicamente è stato dichiarato definitivamente esecutivo giusta decreto di esecutorietà n. cron. 40300/2015 del 24.11.2015 R.G. n. 53420/2015 a firma del Giudice dott. Renato
Castaldo.”.
§ 8.15 — Il quindicesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. inammissibilità del preavviso”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente eccezione. L'ordinanza di cui si chiede l'esecuzione è in toto ineseguibile: non sono indicati i beni su cui dovrebbe disporsi l'obbligo di fare, non ne è indicata né provata la proprietà: la circostanza è tanto nota a controparte che la stessa ha provveduto a iniziare un giudizio di merito per correggere il pagina 15 di 29 tiro. L'inammissibilità discende anche dalla circostanza che si vorrebbe attribuire alla la CP_1 potestà di attribuirsi previa mera indicazione la proprietà di beni che si troverebbero in altro contesto abitativo e che sono di proprietà di altri.”.
§ 8.16 — Il sedicesimo motivo di appello è rubricato “incompetenza del giudice del cautelare ed obbligo di astensione”.
Sostiene l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente eccezione. Si omette di considerare che la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto, in modo uniforme, con orientamento consolidato, che il beneficiario di un provvedimento d'urgenza possa, in via alternativa, seguire l'esecuzione sotto la direzione del giudice che ha emesso la tutela atipica fondandosi sull'ordinanza che ha disposto la cautela (esecuzione diretta) o ricorrere alle forme di esecuzione ordinaria ex art. 612 cpc (cfr. Cass. 1994 n. 5667; 1996 n. 80; 1996 n. 8221). Tale indirizzo interpretativo risponde all'esigenza di assicurare a chi ha agito in via d'urgenza una forma di esecuzione che ha, da un lato, il pregio dell'immediatezza riconducibile alla eseguibilità diretta in relazione alla sola emissione del titolo giurisdizionale (in specie provvedimento ex art 700 cpc) senza, dunque la necessità di fare ricorso alle forme dell'esecuzione ordinaria (apposizione della formula esecutiva, deposito del titolo in forma esecutiva, notifica dello stesso e del precetto), dall'altro presenta il vantaggio di poter eseguire il provvedimento sotto la direzione del giudice che lo ha adottato, giudice che, nel corso dell'esecuzione diretta, appositamente adito con un incidente ex art. 669 duodecies c.p.c., potrà adottare i provvedimenti in grado di assicurare un'esecuzione in accordo con la situazione riscontrata e con il fine specifico del provvedimento eseguendo. La sig.ra e CP_1 il suo procuratore hanno deciso di percorrere la strada di cui all'art. 612 c.p.c. introducendo un nuovo giudizio rispetto al cautelare che, infatti, ha un nuovo n.r.g. 5588/2015 e successivamente un nuovo ossia l'attuale n.r.g. 44682/2015. Pertanto, il Giudice che era stato inizialmente e correttamente indicato - ossia il dott. - era assolutamente competente ad adottare i provvedimenti richiesti. Per_6
Il dott. ha errato nel momento in cui ha ritenuto di interpretare come ricorso ex art. 669 Per_6 duodecies c.p.c. un ricorso che è stato presentato come ricorso ex art. 612 c.p.c.: il giudizio ex art. 612 non è di competenza del Giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.”.
§ 8.17 — Il diciassettesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente eccezione. Si consideri, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità non ha dubbi nel ritenere che il ricorso al processo esecutivo per l'attuazione di obblighi di fare o non fare sia del tutto estraneo alla pagina 16 di 29 logica della cautela, partendo dal presupposto che tale provvedimento - quale quello del caso che ci occupa - non ha natura di titolo esecutivo e, conseguentemente, non attribuisce il diritto di procedere ad esecuzione forzata (su tutte, Cass. 14.07.2003, n. 10994). Orbene, a fronte delle superiori argomentazioni e tenendo sempre a mente la fattispecie da cui la presente trattazione ha preso le mosse, possiamo pervenire alle seguenti conclusioni: a) il ricorso ex art. 612 c.p.c., non contemplato dall'ordinamento in subiecta materia, si appalesa non soltanto inutile e non dovuto - e, pertanto, non richiedibili né ripetibili le somme ivi riportate (vedasi, tra le tante, Cass. 481/2003, secondo cui, stante la “…inammissibilità del ricorso all'esecuzione in forma specifica ex artt. 612-ss. c.p.c…. i costi globali sopportati per intraprendere l'esecuzione stessa risultano irripetibili”) – ma altresì giuridicamente errato e, quindi, da dichiararsi inammissibile, b) non avendo i provvedimenti cautelari contenenti ordini di fare o non fare, come confermato di recente anche dalla Corte Costituzionale
(Corte Cost. 10994/03), natura di titolo esecutivo e non dando diritto a procedere ad esecuzione forzata, le relative ordinanze non possono essere munite di formula esecutiva, di guisa che la
Cancelleria del Tribunale, nonostante espressamente invitata dal richiedente, non potrebbe assolutamente apporre su tali atti il “comandiamo” di cui all'art. 475 c.p.c., a pena di incorrere in una eclatante violazione di legge;
c) qualsivoglia rimostranza e/o osservazione in ordine alla fase esecutiva potrebbe esser esclusivamente rivolta, adoperando lo specifico rimedio codicistico di cui all'art. 669 duodecies c.p.c., allo stesso giudice “cautelare”, unico, come evidenziato, ad aver il totale controllo della fase attuativa (ex plurimis, Trib. Novara 16.01.2006; Cass. 481/2003); d) è erroneo il ricorso al Giudice dell'Esecuzione ex art. 612 c.p.c, non foss'altro per il fatto che non sussistendo una fase esecutiva in senso tecnico - come sopra più volte rimarcato, il provvedimento interinale in questione non riveste natura di titolo esecutivo – conseguentemente non esiste, né si potrebbe creare ad arte, un Giudice deputato all'Esecuzione.”.
§ 8.18 — Il diciottesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. inammissibilità della Costituzione di nuovi procuratori successiva all'udienza di p.c. Richiesta di stralcio e querela di falso. Inammissibilità della modifica di conclusioni rispetto a quelle rassegnate in sede di p.c.”.
Sostiene l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente eccezione. Si consideri, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità non ha dubbi nel ritenere che il ricorso al processo esecutivo per l'attuazione di obblighi di fare o non fare sia del tutto estraneo alla logica della cautela, partendo dal presupposto che tale provvedimento - quale quello del caso che ci occupa - non ha natura di titolo esecutivo e, conseguentemente, non attribuisce il diritto di procedere pagina 17 di 29 ad esecuzione forzata (su tutte, Cass. 14.07.2003, n. 10994). Orbene, a fronte delle superiori argomentazioni e tenendo sempre a mente la fattispecie da cui la presente trattazione ha preso le mosse, possiamo pervenire alle seguenti conclusioni: a) il ricorso ex art. 612 c.p.c., non contemplato dall'ordinamento in subiecta materia, si appalesa non soltanto inutile e non dovuto - e, pertanto, non richiedibili né ripetibili le somme ivi riportate (vedasi, tra le tante, Cass. 481/2003, secondo cui, stante la “…inammissibilità del ricorso all'esecuzione in forma specifica ex artt. 612-ss. c.p.c…. i costi globali sopportati per intraprendere l'esecuzione stessa risultano irripetibili”) – ma altresì giuridicamente errato e, quindi, da dichiararsi inammissibile, b) non avendo i provvedimenti cautelari contenenti ordini di fare o non fare, come confermato di recente anche dalla Corte Costituzionale
(Corte Cost. 10994/03), natura di titolo esecutivo e non dando diritto a procedere ad esecuzione forzata, le relative ordinanze non possono essere munite di formula esecutiva, di guisa che la
Cancelleria del Tribunale, nonostante espressamente invitata dal richiedente, non potrebbe assolutamente apporre su tali atti il “comandiamo” di cui all'art. 475 c.p.c., a pena di incorrere in una eclatante violazione di legge;
c) qualsivoglia rimostranza e/o osservazione in ordine alla fase esecutiva potrebbe esser esclusivamente rivolta, adoperando lo specifico rimedio codicistico di cui all'art. 669 duodecies c.p.c., allo stesso giudice “cautelare”, unico, come evidenziato, ad aver il totale controllo della fase attuativa (ex plurimis, Trib. Novara 16.01.2006; Cass. 481/2003); d) è erroneo il ricorso al Giudice dell'Esecuzione ex art. 612 c.p.c, non foss'altro per il fatto che non sussistendo una fase esecutiva in senso tecnico - come sopra più volte rimarcato, il provvedimento interinale in questione non riveste natura di titolo esecutivo – conseguentemente non esiste, né si potrebbe creare ad arte, un Giudice deputato all'Esecuzione.”.
§ 8.19 — Il diciannovesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. sulle querele di falso”.
Deduce l'appellante al riguardo: “erra il Giudice di prime cure allorquando omette di delibare sulla querela di falso spiegata dall'odierno appellante e sulla conseguenziale istanza di sospensione del giudizio che si reiterano nella presente sede di gravame. È noto ai più che la querela di falso è lo strumento predisposto dal nostro ordinamento per eliminare la possibilità che il giudice decida erroneamente sulla base di un documento falso. In dottrina si dice che con la querela di falso viene sollecitato un potere-dovere di rilevanza pubblicistica, che ha come scopo l'eliminazione delle prove non genuine. In primis è da rilevare che la stella polare è rappresentata dal disposto di cui all'art. 221
c.p.c. che testualmente recita: “La querela di falso può proporsi tanto in via principale [162 c.p.c.] quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia pagina 18 di 29 stata accertata con sentenza passata in giudicato” Ne discende l'assoluta infondatezza delle avverse deduzioni che già di per sole giustificar ebbero la condanna alle spese per lite temeraria e per abuso del processo. La querela può proporsi pertanto anche in corso di causa (come nella fattispecie) in qualunque stato (quindi anche dopo la precisazione delle conclusioni) in qualunque grado del giudizio
(quindi anche in Cassazione, e pertanto anche dinanzi al Giudice di prime cure). La querela è stata proposta personalmente dalla parte (avv. ) che non ha bisogno, pertanto, di procura Parte_1 speciale di se medesimo [...] Erra il Giudice di prime cure allorquando omette di considerare che il
Giudice, davanti al quale la querela fosse incidentalmente proposta, non può legittimamente delibare su asserite ed infondate inammissibilità ma è tenuto a compiere esclusivamente l'indagine preliminare volta ad accertare l'esistenza o meno dei presupposti, che giustificano l'introduzione del giudizio di falso.”.
Aggiunge l'appellante: “il Giudice, davanti al quale la querela fosse incidentalmente proposta, non può legittimamente delibare su asserite ed infondate inammissibilità ma è tenuto a compiere esclusivamente l'indagine preliminare volta ad accertare l'esistenza o meno dei presupposti, che giustificano l'introduzione del giudizio di falso, ossia:- se la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell'art. 221 c.p.c.;(lo è, perché proposta personalmente dalla parte opponente)- e se il documento impugnato di falsità sia rilevante per la decisione della causa (lo è, trattandosi di relata e notifica dell'atto della cui opposizione si discute e dei mandati ad litem dei procuratori costituiti per l'opponente). A questo punto il Giudice dinanzi al quale è stata proposta querela di falso DEVE sospendere il giudizio e trasmettere gli atti al competente Tribunale in composizione collegiale. In altri termini, il Giudice monocratico di prime cure non è funzionalmente competente a delibare sulla querela di falso. D'altra parte, la controparte NON fa l'unica cosa che avrebbe dovuto fare: ossia procedere a dichiarare di volersi avvalere dei documenti in questione con una grave conseguenza processuale per la stessa ossia, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge”.
§ 8.20 — Il ventesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa delibazione”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente domanda. Si insiste nell'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale "da intendersi nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica" conseguente alla lesione pagina 19 di 29 dell'esercizio della genitorialità. A ciò si aggiunga che la dott.ssa è creditrice – Controparte_1 tra l'altro - nei confronti del dott. della somma pari a € 21.543,60 per diritti, Parte_2 onorari e spese nei giudizi n.r.g. 21697/05 dinanzi al Tribunale di Roma, sezione sesta penale, G.U. dott.ssa Pazienza, e 12647/2010 dinanzi al Tribunale di Roma, sezione X, G.U. Cecilia Pratesi. Nel contempo la dott.ssa è debitrice nei confronti dell'avv. della somma Controparte_1 Parte_1 pari a € 21.543,60 per diritti ed onorari maturati nello svolgimento dell'attività professionale in Suo favore per i giudizi n.r.g. 21697/05 dinanzi al Tribunale di Roma, sezione sesta penale, G.U. dott.ssa
Pazienza, e 12647/2010 dinanzi al Tribunale di Roma, sezione X, G.U. Cecilia Pratesi. D'altra parte, è stata anticipata dall'avv. , in qualità di antistatario, la somma pari a € 21.543,60 per Parte_1 diritti ed onorari maturati nello svolgimento dell'attività professionale in favore per i giudizi n.r.g.
21697/05 dinanzi al Tribunale di Roma, sezione sesta penale, G.U. dott.ssa Pazienza, e 12647/2010 dinanzi al Tribunale di Roma, sezione X, G.U. Cecilia Pratesi”.
§ 8.21 — Il ventunesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. difetto di legittimazione attiva. Difetto di legittimazione processuale”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice omette di delibare sulla presente eccezione. Si omette di considerare che l'attrice avanza improbabili e apodittiche azioni a nome dei figli CP_6
e . Ad una mera lettura dell'atto di citazione non è chi non veda come la citazione sia CP_7 Per_1 stata redatta dalla in proprio: ne discende la manifesta inammissibilità della domanda per CP_1 difetto di legittimazione attiva e per difetto di legittimazione processuale.”.
§ 8.22 — Il ventiduesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. nullità ed inesistenza della notifica del titolo e del precetto”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente eccezione. Si omette di considerare che l'odierno opposto non abbia giammai notificato all'opponente il titolo che non è stato mai notificato nemmeno separatamente.”.
§ 8.23 — Il ventitreesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. violazione di legge: art. 479 c.p.c.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente eccezione. Si omette di considerare che l'art. 479 c.p.c. statuisce claris verbis: “(…) la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti
(…)”. In una situazione di notificazione di un precetto la prescrizione della previa notificazione del pagina 20 di 29 titolo esecutivo nei confronti della parte personalmente è condizione di validità ed efficacia dell'atto di intimazione ad adempiere ex art. 479, primo e secondo comma, c.p.c.. Il precetto notificato non può contenere l'indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa sia fatta separatamente, appunto perché nessuna notificazione è stata effettuata in precedenza del titolo innanzi evocato. Tale indicazione è richiesta espressamente a pena di nullità dall'art. 480, secondo comma,
c.p.c.. All'esito, deve dunque essere dichiarata la nullità del precetto opposto (in tal senso, v. Trib.
Lamezia Terme, 04/02/2009). Il precetto risulterebbe notificato a tal “ “ ” che non Per_7 Per_8 risulta aver mai avuto alcun rapporto di lavoro con l'opponente né aver giammai altrimenti rivestito alcun tipo di funzione giuridicamente rilevante. L'unica cosa certa sarebbe che l' sarebbe Per_7 cristiano e non agnostico o musulmano. Pertanto, il precetto è stato erroneamente notificato.”.
§ 8.24 — Il ventiquattresimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa sospensione del giudizio per pregiudizialità”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sull'istanza di sospensione del presente giudizio per pregiudizialità del giudizio civile di introduzione del merito dinanzi al Tribunale di Roma, dott. , n.r.g. 16394/2015 in cui è stata disposta la CTU CP_8 grafologica sulla firma a mandato dell'atto introduttivo del giudizio di merito di esecuzione: qualora venga accertata l'apocrificità della firma, il preavviso e tutto il procedimento decadrebbe e sarebbe tamquam non esset per non essere stato iniziato il giudizio di merito nel termine perentorio di 60 gg. dall'adozione del cautelare così come previsto dall'art. 669 octies c.p.c.”.
§ 8.25 — Il venticinquesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa sospensione del giudizio per pregiudizialità”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sull'istanza di sospensione del presente giudizio per pregiudizialità del giudizio civile di introduzione del merito dinanzi al Tribunale di Roma, dott. , n.r.g. 16394/2015 in cui è stata disposta la CP_8 sospensione del giudizio in attesa della CTU grafologica sulla firma a mandato dell'atto introduttivo del giudizio di merito di esecuzione.”.
§ 8.26 — Il ventiseiesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa sospensione del giudizio per pregiudizialità”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sull'istanza di sospensione per pregiudizialità del giudizio civile di introduzione del merito dinanzi al Tribunale di pagina 21 di 29 Roma, dott. , n.r.g. 16394/2015 in cui occorre accertare la proprietà dei beni di cui si CP_8 chiede la restituzione. In via subordinata si chiede la riunione del presente giudizio a quello pendente dinanzi al Tribunale di Roma, dott. , n.r.g. 16394/2015 per connessione oggettiva e CP_8 soggettiva ed in ossequio ai principi di economicità processuale e del giusto processo.”.
Ulteriore ventiseiesimo motivo di appello è rubricato: “Omessa Istruttoria”.
Sostiene l'appellante al riguardo: “Erra il Giudice di prime cure allorquando dichiara inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto irrilevanti e superflue ai fini del decidere: in proposito l'assunto è palesemente contraddittorio nel momento in cui il Giudice di prime cure afferma l'infondatezza delle domande perché non provate”.
I suddetti motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente e non meritano accoglimento, pur essendo necessario integrare la motivazione del Tribunale.
Va infatti precisato che in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (cfr. Cass. Civ. Sez.
VI, 11/01/2019, n. 513).
Ebbene nella specie il Giudice a quo ha qualificato l'opposizione in esame quale opposizione agli atti esecutivi – come pure aveva fatto lo stesso attore quando in citazione aveva quantificato l'importo da versare a titolo di contributo unificato - e ha ritenuto che gli eventuali vizi della notifica dei titoli dovessero essere proposti innanzi al giudice competente nel termine di cui al secondo comma dell'art. 617 c.p.c..
Si deve evidenziare, tuttavia, che l'atto impugnato nel caso concreto è un “preavviso di consegna” che è un atto dell'ufficiale giudiziario che si innesta nel corso dell'attuazione di un provvedimento cautelare.
Risulta dagli atti che aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, un Controparte_1 provvedimento ex art. 700 c.p.c. che aveva ordinato a di restituire alla ricorrente “tutti i CP_9 mobili ed oggetti personali, abbigliamento e masserizie di esclusiva proprietà sua e dei suoi figli, analiticamente descritti nell' Inventario dettagliato mobili ed effetti personali da recuperare”, e che, a pagina 22 di 29 seguito dell'inadempimento dell'attuale appellante, la stessa aveva proposto ricorso ex art. 612 c.p.c., correttamente riqualificato dallo stesso Giudice della cautela quale ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., per ottenere la determinazione delle modalità di esecuzione del citato provvedimento d'urgenza (cfr. ordinanza del Tribunale del 10/2/2015 acclusa al fascicolo di parte convenuta in primo grado e ricorso ex art. 612 allegata al fascicolo di parte attrice in primo grado).
Il Giudice della cautela aveva dunque determinato le suddette modalità designando per l'attuazione dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. “l'Ufficiale giudiziario che dovrà recarsi sul luogo in cui le cose si trovano e dovrà ricercarle a norma dell'art. 513 c.p.c., con la facoltà prevista dal secondo comma di richiedere l'assistenza della forza pubblica, consegnandole alla parte istante o a persona a lei designata, anche avvalendosi della Ditta Pellicciari Traslochi indicata dalla ricorrente” (cfr. ordinanza del Tribunale del 21/10/2015 acclusa al fascicolo di parte convenuta in primo grado).
Ciò posto va evidenziato in diritto che “l'attuazione dei suddetti provvedimenti (i provvedimenti cautelari) non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma, in attuazione di una finalità di "deformalizzazione", costituisce una fase del procedimento cautelare nella quale il giudice (ufficio: Cass., 12 gennaio 2005, n. 443) che ha emesso il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le difficoltà e contestazioni cui quest'ultima da luogo. Ne consegue che le eccezioni proposte dalla controparte tenuta all'osservanza del provvedimento non assumono natura di opposizione agli atti esecutivi, ma mantengono la loro natura di eccezioni da far valere nel giudizio di merito. Ne consegue altresì che è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità formale degli atti posti in essere in attuazione di un provvedimento cautelare, essendo il provvedimento d'urgenza inseparabile dal procedimento nell'ambito del quale è pronunciato. E la sua esecuzione, proprio per garantire il conseguimento delle finalità cautelari e conservative che l'hanno determinato, non può che appartenere al giudice che lo ha emesso (Cass.,9 gennaio 1996, n. 80)” (cfr Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5010 del 26 febbraio 2008).
Ne consegue che eventuali contestazioni relative all'attuazione del provvedimento cautelare devono essere proposte oltre che al giudice che ha emesso il provvedimento, o con apposito reclamo
(cfr. sulla reclamabilità dell'ordinanza ex art. ex art. 669 duodecies c.p.c. cfr. Cass. Civ. Sez. II,
17/04/2019, n.10758), oppure nel corso del successivo giudizio di merito azionato ai sensi dell'art. 669 octies c.p.c..
Appare dunque evidente che l'opposizione avanzata dall'avv. con autonomo giudizio di Pt_1 opposizione sia essa classificabile quale opposizione agli atti esecutivi - come dallo stesso avvocato qualificata in primo grado - o quale opposizione all'esecuzione - come dallo stesso avvocato pagina 23 di 29 qualificata, per intuibili motivi, nell'atto di atto appello (essendo inappellabile la sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi: cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. III, 29/04/2025, n.11278) sia inammissibile per un duplice ordine di motivi.
Innanzitutto, il “preavviso di consegna” è un atto dell'ufficiale giudiziario e come tale non è autonomamente impugnabile in sede giurisdizionale.
In secondo luogo, l'ordinanza determinativa delle modalità di attuazione del provvedimento cautelare (che è l'atto presupposto del preavviso di consegna) non è impugnabile con autonomo atto di citazione in opposizione - come ha fatto il - ma, come già detto, con reclamo ex art. 669 Pt_1 terdecies c.p.c., durante la fase cautelare, o nel corso del giudizio di merito opportunamente instaurato ex art. 669 octies c.p.c. su iniziativa di una delle parti.
Dall'inammissibilità dell'opposizione avanzata in primo grado dal discende Pt_1
l'assorbimento dei motivi di appello raggruppati come segue e relativi: 1) alla più volte eccepita omessa notifica del titolo esecutivo e del precetto, che peraltro risultano invece essere stati notificati precedentemente (cfr. documenti allegati dallo stesso ); 2) alle più volte eccepite violazioni Pt_1 delle previsioni di cui all'art. 605 c.p.c., norma non applicabile nella procedura ex art. 669 duodecies c.p.c.; 3) alla asserita indeterminatezza del petitum, che, invece, nell'atto presupposto costituito dal citato provvedimento che indica le modalità di attuazione, risulta determinato;
4) all'inammissibilità dell'esecuzione per il divieto di avvicinamento a carico della trattandosi di procedura di CP_1 attuazione eseguita sotto il controllo dell'ufficiale giudiziario;
5) alla più volte eccepita inammissibilità del preavviso, che invece – come si è detto – è atto pienamente legittimo emesso nell'interesse del soggetto attinto da misura cautelare;
6) alla incompetenza tabellare dell'ottava sezione, che, peraltro, se anche fosse sussistente, avendo rilevanza interna al Tribunale, non determinerebbe alcuna incompetenza o nullità; 7) alla più volte eccepita inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c., avendo il giudice a quo riqualificato il ricorso ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., con conseguente inconferenza della eccepita incompetenza del giudice del cautelare;
8) alla disponibilità delle chiavi Co dell'immobile da parte della posto che dal verbale di riconsegna del 29/12/2015 emerge che CP_1
l'ufficiale giudiziario aveva dovuto servirsi di un fabbro per aprire la cantina ove era detenuta, peraltro, solo una parte dei beni da restituire all'attuale appellata;
9) alla omessa restituzione dei beni al , Pt_1 non essendo applicabile in fase esecutiva l'eccezione di inadempimento.
L'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado assorbe, inoltre, anche i motivi di opposizione relativi: 10) al difetto di legittimazione attiva della 11) alla più volte eccepita CP_1 mancata sospensione del processo per pregiudizialità; 12) alla asserita violazione di norme processuali pagina 24 di 29 durante il giudizio di primo grado;
13) alle molteplici querele di falso proposte dal , peraltro Pt_1 dichiarate inammissibili da questa Corte con ordinanza del 30/1/2020.
Quanto alle domande riconvenzionali spiegate dal in primo grado e oggetto dei motivi Pt_1 di appello ai nn. 1 (solo incidentalmente occupandosi tale motivo di gravame principalmente dell'omessa pronuncia sulla opposizione) e 20, e reputate inammissibili dal Tribunale per essere state proposte in un giudizio di opposizione a un atto esecutivo si osserva quanto segue.
Va premesso che nel giudizio di opposizione all'esecuzione il debitore esecutato può chiedere non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna dello stesso al pagamento dell'eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 12436 dell'11/05/2021).
Si evidenzia tuttavia che la maggior parte dei crediti che il sostiene di vantare nei Pt_1 confronti della sono di natura pecuniaria (“gli importi di cui alle spese per la locazione, l'uso CP_1
e l'abitazione dell'immobile sito in Roma alla via Chini n. 10 pari a € 36.000,00, nonché dell'immobile sito in Roma alla via Archimede n. 97, per le utenze di luce, acqua e gas, e per gli oneri condominiali, nonché per i lavori di ristrutturazione dell'immobile pari ad € 60.000,00, anche a titolo di arricchimento senza giusta causa e di una somma da determinarsi equitativamente per aver indotto lo stesso a vincolarsi contrattualmente sino al 2028 con il contratto di locazione finanziaria con Pt_1 canone mensile di € 11.834,21 per l'immobile sito in Roma alla via Archimede n. 97 adibito a residenza della e dei di figli e di una somma da determinarsi equitativamente dal 14 agosto CP_1
a tutt'oggi per il deposito delle sue masserizie nell'immobile di via Archimede, nonché € 500,00 per la perizia del giudizio dinanzi al Tribunale sezione lavoro di Roma, nonché al pagamento della fattura della Nyce club per le vacanze dei figli, nati da altro matrimonio, della convenuta e della CP_1 stessa e per tutte le spese sostenute per le vacanze dagli stessi godute dal 2006 al 2014”…. credito vantato dall'attore e dalla stessa convenuta riconosciuto per i giudizi n.r.g. 21697/05 del Tribunale di
Roma, sezione VI penale, e n. r.g. 12647/2010 del Tribunale di Roma, sezione X civile, relativo alle spese di giudizio anticipate dall'attore in qualità di antistatario e dalla stessa vantato nei confronti del dott. per le sentenze del Tribunale di Roma, sezione VI penale, e n.r.g. 12647/2010 del Per_2
Tribunale di Roma, sezione X civile”) e in merito ad essi, ai sensi dell'art. 1243 c.c. non può operare alcuna compensazione, non essendo omogenei rispetto al credito restitutorio di beni determinati in titolarità della in forza della citata ordinanza cautelare. CP_1
Con riferimento invece al credito restitutorio asseritamente vantato dal per “beni Pt_1 personali dell'attore indebitamente trattenuti (ossia un anello di diamanti e un braccialetto tennis di diamanti, gli occhiali da vista nonché asciugamani, corredi e vestititi dell'attore che la convenuta pagina 25 di 29 aveva prelevato dalla casa di via Archimede nonché vestiti e giacconi griffati della minore
[...]
comprati dall'attore” va evidenziato che anche a volerlo ritenere dimostrato, in Persona_1 merito a esso comunque non può operare alcuna compensazione in quanto il procedimento per modalità di attuazione dell'ordinanza cautelare per cui è causa risulta essersi pacificamente concluso ben prima dell'instaurazione del procedimento di primo grado (per il si sarebbe concluso in data Pt_1
26/10/2014: cfr. citazione in primo grado pag. 12, e per la in data 29/12/2015, con il recupero CP_1 di solo parte dei beni in una cantina, secondo quanto emerge dal citato verbale dell'Ufficiale
Giudiziario).
Quanto infine alla domanda risarcitoria avanzata dal “per i danni subiti e subendi per Pt_1 lesione del diritto alla genitorialità dell'attore liquidando una somma rimessa all'equa valutazione del
Tribunale nonché al risarcimento dei danni alla vita di relazione, esistenziale, morale subiti e subendi dall'attore per i comportamenti illeciti posti in essere dalla medesima dal 2006 a tutt'oggi, CP_1 liquidando una somma rimessa all'equa valutazione del Tribunale” è appena il caso di rilevare che la stessa oltre ad essere evidentemente inammissibile in un giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, è anche infondata, essendo rimasti i suddetti danni del tutto indimostrati.
Si evidenzia al riguardo che il motivo di appello 26 (bis) relativo alla omessa istruttoria è del tutto inammissibile non avendo l'avv. avanzato istanze istruttorie in primo grado, essendosi Pt_1 limitato a copiose produzioni documentali (al contrario della convenuta che invece ha formulato istanze istruttorie rigettate dal giudice a quo).
§ 8.27 — Il ventisettesimo motivo di appello è rubricato “violazione di legge: artt. 91 e 96
c.p.c.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “erra il Giudice di prime cure allorquando con la sentenza gravata “condanna l'attore a pagare alla convenuta la somma di € 9.800,00 ex art. 96, terzo comma,
c.p.c. e condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 982,00 per compensi oltre oneri e accessori come per legge e oltre al 15% a titolo di spese generali sui compensi e da distrarsi in favore del procuratore della parte dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.. Il Giudice di prime cure non si avvede della reciproca soccombenza ossia il rigetto sia delle domande dell'attore sia il rigetto della domanda di condanna come proposta dalla convenuta ex art. 96, primo comma,
c.p.c. addirittura nell'abnorme importo di € 350.000 che avrebbe giustificato da sola la lite temeraria da irrogare però nei confronti dell'appellata. Assolutamente illogica ed illegittima appare poi la condanna alla refusione delle spese di giudizio oltre accessori di legge disposta nei confronti dell'odierno ricorrente che non trova alcuna giustificazione né sotto il profilo dell'an né sotto il profilo del quantum e appare in violazione dei parametri forensi. Trattasi di un giudizio avente ad oggetto pagina 26 di 29 l'introduzione del merito che non ha richiesto neppure lo svolgimento di qualsivoglia attività istruttoria e si è concluso con una laconica, sommaria e superficiale delibazione di rigetto. Ne discende la illegittimità della condanna dell'odierno ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.”.
Il motivo è infondato.
Quanto alle spese legali, il Giudicante ha applicato il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., non potendo essere individuata soccombenza reciproca nel rigetto della domanda ex art. 96
c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 28/07/2023, n. 23035) avanzata dalla convenuta ai sensi del primo comma del citato articolo, stante l'accessorietà di tale domanda rispetto all'effettivo tema di lite, e ha peraltro sottostimato la liquidazione in favore dell'appellante, quantificando le spese processuali in soli €
982,00, oltre accessori.
Infine, con riferimento alla condanna ex art. 96 c.p.c., deve sottolinearsi che “in tema di procedimento civile, la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ha natura sanzionatoria ed officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o la colpa grave del processo ed è indipendente dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario, perseguendo indirettamente interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo con lo scoraggiare le cause pretestuose” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, 17/10/2017, n. 24410).
Alla luce di quanto ricavato dagli atti, la avvenuta proposizione di una opposizione avverso un mero preavviso di consegna, formulando ben 20 motivi di opposizione tutti inammissibili e svariate riconvenzionali parimenti inammissibili integra gli estremi della colpa grave e rende pertanto legittima la misura sanzionatoria prevista dall'art. 96 c.p.c..
Deve pertanto ritenersi corretta e condivisibile la decisione del Tribunale che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
§ 9. — Così integrata la motivazione della sentenza di primo grado, l'appello proposto dall'avv.
deve essere pertanto respinto. Pt_1
§ 10. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (indeterminabile, complessità alta attesa la complessità e soprattutto il numero delle questioni giuridiche trattate, valori medi, ad eccezione della fase istruttoria e/o di trattazione per la quale si applicano i valori minimi vista l'assenza di attività istruttoria) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00 pagina 27 di 29 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 12.154,00
Esse vanno distratte in favore del procuratore dell'appellata dichiaratasi antistataria.
§ 11. — Dal rigetto dell'appello avanzato dall'avv. deriva il rigetto della domanda ex Pt_1 art. 96 c.p.c. proposta dal medesimo.
Occorre inoltre evidenziare che non risulta che i procuratori delle parti (che nel caso del coincide con la parte appellante) siano venuti meno al dovere di lealtà e probità o che abbiano Pt_1 utilizzato espressioni sconvenienti o offensive.
Si condivide, infatti, l'orientamento giurisprudenziale in base al quale non sussistono “i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 31/08/2015,
n.17325).
In applicazione di tale principio, si ritiene che i procuratori delle parti non abbiano travalicato i limiti del diritto di difesa, limitandosi a contestare, pur in maniera decisa, le tesi avanzate dalla rispettiva controparte.
Ne deriva che anche le domande formulate reciprocamente dalle parti ai sensi degli artt. 88 e 89
c.p.c. devono essere rigettate.
Alla luce del rigetto dell'appello, della natura palesemente infondata dei 28 motivi di gravame e della precedente condanna in primo grado (confermata in questa sede) ex art.96 III co. c.p.c., essendo evidente l'abuso dello strumento processuale che il LO ha continuato a porre in essere anche in questo grado di giudizio, sussistono i presupposti per irrogare al medesimo analoga condanna risarcitoria dell'importo, in questo caso, pari a € 1.470,00 (ovvero 10 volte il valore del contributo unificato di € 147,00) in favore di Controparte_1
§ 12. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto. pagina 28 di 29
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, proposto dall'avv. nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 18391/2019 del 28/09/2019, emessa dal Tribunale di Roma, Controparte_1 così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dall'avv. ; Parte_1
2. Rigetta le domande formulate dall'avv. ai sensi degli artt. 88 e 96 c.p.c. e la domanda Parte_1 formulata da ai sensi dell'artt. 88 c.p.c.; Controparte_1
3. Condanna l'avv. a rifondere le spese di lite a da distrarsi in Parte_1 Controparte_1 favore dell'avv. Pietro Madonia dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
4. Condanna l'avv. al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
1.470,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico dell'avv. . Parte_1
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
pagina 29 di 29
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 6526/2019 All'udienza collegiale del giorno 17/12/2025 ore 10:45
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1
Avv. Parte_1
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MADONIA PIETRO Avv. Abbondanza in sostituzione
*** L'avv. Abbondanza si oppone alla richiesta di rinvio dell'avvocato pervenuta sul pct e chiede Pt_1 che la causa venga trattenuta in decisione.
La Corte considerata l'opposizione dell'avv. Abbondanza e la necessità di definire le cause dell'anno
2019 per gli obiettivi fissati dal PNRR rigetta l'istanza di rinvio invita la parte presente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Abbondanza discute riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte
trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE Antonio Perinelli Federica d'Amato Assistente giudiziario pagina 1 di 29 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott.ssa Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 17 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6526 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. (C.F. Parte_1 C.F._1
– PEC: , elettivamente domiciliato in C.F._1 Email_1
Roma, al Largo Messico n. 7, 00198, presso il proprio studio
– APPELLANTE – E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_1 C.F._2
Dardanelli 46, presso lo studio dell'avv. Pietro Madonia (C.F. – PEC: C.F._3
) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_2
– APPELLATA – RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello, l'avv. ha impugnato la sentenza n. Parte_1
18391/2019, emessa dal Tribunale di Roma – pubblicata il 28/09/19 – resa nel procedimento R.G. n.
3807/2016 promosso dallo stesso l'avv. , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
§ 2. – I fatti di causa sono riassumibili come segue.
Va premesso che aveva chiesto al Tribunale di Roma, con ricorso ex art. Controparte_1
612 c.p.c. - riqualificato dal giudice designato quale ricorso ex art. art. 669 duodecies c.p.c. - pagina 2 di 29 l'adozione, nei confronti di , delle modalità di esecuzione del provvedimento d'urgenza Parte_1 pronunciato dallo stesso Tribunale il 10/2/15, corretto il 5/3/15, con il quale era stato ordinato al di restituire tutti i mobili e oggetti personali, abbigliamento e masserizie di esclusiva proprietà Pt_1 della e dei suoi figli, analiticamente descritti nell' “Inventario dettagliato mobili ed effetti CP_1 personali da recuperare” allegato.
L'avv. , dopo aver premesso che, con ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c., il Parte_1
Giudice di prime cure aveva accolto integralmente il ricorso (determinando quindi le modalità di attuazione del suddetto provvedimento cautelare) e che controparte aveva provveduto a notificare un preavviso di consegna, presentava - con atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado - una
“Opposizione con istanza di sospensione inaudita altera parte” avverso il suddetto preavviso di consegna, formulando 20 motivi di opposizione [a) omessa notifica del titolo esecutivo;
b) omessa notifica del precetto;
c) omessa indicazione dei beni;
d) omessa descrizione sommaria dei beni;
e) omesse plurime previsioni di cui all'art. 605 c.p.c.; f) pendenza di giudizio di ricusazione, obbligo della sospensione;
f 1) omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nullità ed inammissibilità del ricorso per assoluta indeterminatezza del petitum, difetto di prova, violazione di legge: art. 2697 c.c.; f 2) inammissibilità dell'esecuzione, pericolosità sociale, ordinanza di divieto di avvicinamento emessa dal tribunale penale di Brindisi a carico della sig.ra f 3) CP_1 inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c. perchè trattasi di provvedimento cautelare;
f 4) inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c. per infungibilità della prestazione;
f 5) inammissibilità del preavviso;
f 6) disponibilità delle chiavi dell'immobile da parte della mora credendi;
CP_1 disponibilità a consentire il trasloco da parte del resistente;
rifiuto al trasloco della ricorrente;
mora credendi;
f 7) avvenuto ritiro di beni mobili;
f 8) omessa restituzione dei beni al resistente;
inadimplenti non est adimplendum;
f 9) inammissibilità del preavviso;
f 10) incompetenza del giudice del cautelare ed obbligo di astensione;
f 11) inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c.; h) difetto di legittimazione attiva, difetto di legittimazione processuale;
i) nullità ed inesistenza della notifica del titolo e del precetto;
l) violazione di legge: art. 479 c.p.c.] oltre a spiegare varie domande riconvenzionali.
In particolare il chiedeva di sospendere l'esecuzione, accogliere l'opposizione e in via Pt_1 riconvenzionale di “restituire gli importi di cui alle spese per la locazione, l'uso e l'abitazione dell'immobile sito in Roma alla via Chini n. 10 pari a € 36.000,00, nonché dell'immobile sito in Roma alla via Archimede n. 97, per le utenze di luce, acqua e gas, e per gli oneri condominiali, nonché per i lavori di ristrutturazione dell'immobile pari ad € 60.000,00, anche a titolo di arricchimento senza giusta causa e di una somma da determinarsi equitativamente per aver indotto lo stesso a Pt_1
pagina 3 di 29 vincolarsi contrattualmente sino al 2028 con il contratto di locazione finanziaria con canone mensile di € 11.834,21 per l'immobile sito in Roma alla via Archimede n. 97 adibito a residenza della
[...]
e dei di figli e di una somma da determinarsi equitativamente dal 14 agosto a tutt'oggi per il CP_1 deposito delle sue masserizie nell'immobile di via Archimede, nonché € 500,00 per la perizia del giudizio dinanzi al Tribunale sezione lavoro di Roma, nonché al pagamento della fattura della Nyce club per le vacanze dei figli, nati da altro matrimonio, della convenuta e della stessa e per CP_1 tutte le spese sostenute per le vacanze dagli stessi godute dal 2006 al 2014”; di condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi per lesione del diritto alla genitorialità dell'attore liquidando una somma rimessa all'equa valutazione del Tribunale nonché al risarcimento dei danni alla vita di relazione, esistenziale, morale subiti e subendi dall'attore per i comportamenti illeciti posti in essere dalla medesima dal 2006 a tutt'oggi, liquidando una somma rimessa all'equa CP_1 valutazione del Tribunale;
di condannare la convenuta alla restituzione dei beni personali dell'attore indebitamente trattenuti (ossia un anello di diamanti e un braccialetto tennis di diamanti, gli occhiali da vista nonché asciugamani, corredi e vestititi dell'attore che la convenuta aveva prelevato dalla casa di via Archimede nonché vestiti e giacconi griffati della minore comprati Persona_1 dall'attore e giammai restituiti;
di condannare la convenuta al pagamento del credito vantato dall'attore e dalla stessa convenuta riconosciuto per i giudizi n.r.g. 21697/05 del Tribunale di Roma, sezione VI penale, e n. r.g. 12647/2010 del Tribunale di Roma, sezione X civile, relativo alle spese di giudizio anticipate dall'attore in qualità di antistatario e dalla stessa vantato nei confronti del dott.
[...]
per le sentenze del Tribunale di Roma, sezione VI penale, e n.r.g. 12647/2010 del Tribunale di Per_2
Roma, sezione X civile.
Nel costituirsi la convenuta, dando atto - tra l'altro - che l'ordinanza era Controparte_1 stata già eseguita anche se aveva potuto recuperare soltanto una esigua parte di quanto indicato nella stessa, replicava a tutti i motivi di opposizione nonché eccepiva l'inammissibilità delle domande riconvenzionali spiegate dalla controparte, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1.
Respingere l'avversa opposizione per i motivi di cui in legenda che si intendono integralmente trascritti e dichiarare la validità dell'esecuzione;
2. Preliminarmente accertare l'inammissibilità delle domande riconvenzionali da parte opponente in un atto di opposizione agli atti esecutivi come motivato in legenda al punto G e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità delle stesse;
3. In subordine accertare il bis in idem di tutte le domande riconvenzionali sporte nell'attuale giudizio con gli atri giudizi prodotti in atti come dettagliati in legenda del presente atto;
4. In via riconvenzionale: accertare l'abuso del processo posto in essere da ai danni della dott.ssa come Parte_1 Controparte_1 dettagliato in legenda del presente atto ed a mezzo produzione documentale versata e per l'effetto pagina 4 di 29 condannare ex L. 69/2009, ex art. 96 c.p.c. ex art. 2043 e 2059 c.c. a rifondere alla Parte_1 dott.ssa l'importo di € 350.000,00 a titolo di danni materiali come dettagliati in Controparte_1 legenda e ad una somma equitativamente determinata a titolo di danni morali per lo stress ed il patimento emotivo cui la richiedente è sottoposta, per i motivi dettagliati in legenda;
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore della scrivente avvocato Livia Di
Taranto che si dichiara antistatario”
Nel corso del procedimento non veniva autorizzata la presentazione delle 7 querele di falso proposte dall'attore, delle quali sei aventi a oggetto la sottoscrizione apposta dalla convenuta sul conferimento della procura alle liti e la sottoscrizione di autentica apposta dal difensore, e la settima avente a oggetto la sottoscrizione del soggetto ricevente la notifica del ricorso e del decreto oggetto del giudizio (le prime sei non venivano autorizzate per carenza di interesse dell'attore, essendo persona diversa dalla firmataria unica interessata a far valere la falsità, e la settima per non essere CP_1
l'identità del soggetto ricevente oggetto di accertamento da parte dell'agente notificatore).
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso, “definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone: - rigetta le domande dell'attore; - rigetta la domanda di condanna come proposta dalla convenuta ex art. 96, primo comma,
c.p.c.; - condanna l'attore a pagare alla convenuta la somma di € 9.800,00 ex art. 96, terzo comma,
c.p.c.; - condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 982,00 per compensi oltre oneri e accessori come per legge e oltre al 15% a titolo di spese generali sui compensi e da distrarsi in favore del procuratore della parte dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
§ 4. — Con l'atto di appello, l'avv. ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia, a Codesto Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, in riforma e/o annullamento dell'impugnata sentenza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva inaudita altera parte, accogliere l'appello e annullare e/o riformare la sentenza gravata, per i motivi sovraesposti accogliendo l'opposizione avverso il preavviso di consegna, con conseguente illegittimità, nullità e invalidità del conseguente procedimento esecutivo. Voglia la Corte di Appello, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, sospendere il presente giudizio e trasmettere gli atti al competente
Collegio del Tribunale al fine di accertare la falsità sulla sottoscrizione sul mandato asseritamente conferito all'avv. Livia di Taranto dalla sig.ra apposto a margine del ricorso ex art. 612 CP_1
c.p.c. sottoscritto dall'avv. di Taranto e sul mandato asseritamente conferito all'avv. Di Taranto a margine della comparsa di costituzione nel presente giudizio nonché querela di falso avverso la firma di autentica della sottoscrizione della apposta dall'avv. Di Taranto, avverso la CP_1 sottoscrizione apposta per attestare la conformità all'originale del ricorso apposta dall'avv. Di pagina 5 di 29 Taranto benché priva di mandato avverso la sottoscrizione apposta in calce al ricorso a cura dell'avv.
Di Taranto, avverso la sottoscrizione apposta per la notifica del ricorso nonché della sottoscrizione apposta dalla sig.ra sul mandato a margine dell'atto di citazione ex art. 669 octies Controparte_1
c.p.c e della firma di autentica apposta dall'avv. Livia di Taranto nonché della sottoscrizione apposta dalla sig.ra sul mandato a margine del precetto e della firma di autentica apposta Controparte_1 dall'avv. Livia di Taranto, ammettendo sin d'ora come scritture di comparazione le firme apposte su atti pubblici e come mezzi di prova consulenza grafologica e prova per testi di e di Testimone_1
, con ogni conseguenza di legge e con vittoria in spese, diritti, onorari e compensi di Controparte_2 giudizio;
condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal dott.
[...]
anche per l'abuso del processo ex art. 88 c.p.c. e per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con Pt_1 vittoria in spese ed onorari di giudizio.”.
§ 5. — L' appellata costituitasi con comparsa di risposta, ha eccepito, in Controparte_1 via pregiudiziale, l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.. Nel merito, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “confermare la sentenza appellata e condannare il medesimo per lite temeraria con applicazione dell'art. 88 c.p.c. e 96 comma III c.p.c. con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario”.
§ 6. — Con ordinanza del 30/1/2020, la Corte ha respinto l'istanza di inibitoria e dichiarato l'inammissibilità delle querele di falso proposte dal con l'atto di gravame e ha rigettato Pt_1
l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. avanzata dalla CP_1
§ 7. —All'odierna udienza la Corte, considerata l'opposizione dell'avvocato della appellata e la necessità di definire le cause dell'anno 2019 per gli obiettivi fissati dal PNRR, ha rigettato l'istanza di rinvio per contemporaneo impegno professionale proposta dall'avv. . Pt_1
La Corte rileva altresì che la Suprema Corte ha chiarito che l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. cod. proc. civ., deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega
(facoltà generalmente consentita dall'art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituito l'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 4773 del
26/03/2012) e che, nel caso concreto, l'avv. non ha fatto riferimento, nell'istanza di rinvio, alla Pt_1 suddetta impossibilità di sostituzione.
Il difensore di parte appellata ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e ha discusso oralmente la causa. pagina 6 di 29 § 8. — L'appello è articolato in ventotto motivi, alcuni peraltro ripetuti più volte.
Va evidenziato in via preliminare, che i numerosi documenti prodotti per la prima volta dall'appellante con depositi del 29/1/20 e del 19/11/25 non possono essere utilizzati, essendo sempre preclusa in appello la produzione di nuovi documenti, salvo che ricorra una “causa non imputabile” alla parte, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione successiva alla novella di cui al D.L. n.
83/2012 (conv. nella L. n. 134/2012), nel caso concreto assolutamente non dimostrata.
§ 8.1 — Il primo motivo di appello è rubricato: “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa delibazione. Omessa notifica del titolo esecutivo”.
Si legge nella sentenza impugnata: “Nell'atto di citazione l'attore ha dedotto espressamente che
“Con ricorso ex art. 612 c.p.c. irritualmente notificato in quanto privo di decreto di fissazione di udienza la sig.ra conveniva in giudizio il dott. alfine di determinare Controparte_1 Parte_1 le modalità di esecuzione dell'obbligo di fare, designando l'Ufficiale Giudiziario che deve procedere all'esecuzione, disponendo l'intervento della forza pubblica e disponendo che la scrivente legale e la sig.ra presenzino alle operazioni al fine di verificare che sia asportato tutto quanto di CP_1 proprietà della parte. Con ordinanza del 25.06.2015 il G.E. Lauropoli disponeva la trasmissione degli atti al Presidente della sezione per i provvedimenti di competenza. L'ordinanza è stata gravata con atto di opposizione con giudizio a tutt'oggi pendente. Veniva quindi, prima individuato un primo Giudice, che veniva poi sostituito dal dott. Cirillo dell'VIII sezione del Tribunale di Roma che aveva già conosciuto la causa il quale provvedeva a fissare l'udienza dinanzi a sè per l'11 agosto 2015. Sospeso il procedimento per pendenza di giudizio di ricusazione, la causa veniva riassunta con fissazione di nuova udienza per il 19.10.2015. Con ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c. il Giudice di prime cure accoglieva integralmente il ricorso. Controparte provvedeva a notificare preavviso di consegna” (vds pagg. 1 e 2 della citazione). Il Tribunale osserva che l'attore in questa sede ha introdotto le domande di merito (qualificate come riconvenzionali) utilizzando un provvedimento di natura esecutiva quale è quello di cui all'art. 612 c.p.c. che presuppone già accertati i fatti costitutivi della pretesa fatta valere innanzi al giudice dell'esecuzione. E, infatti, gli eventuali vizi della notifica dei titoli devono essere proposti innanzi al giudice competente nel termine di cui al secondo comma dell'art. 617 c.p.c.. Ora non può non evidenziarsi che le domande proposte dall'attore in questa sede e qualificate come riconvenzionali sono infondate per difetto dei fatti costitutivi dal momento che l'attore ha posto come presupposto fondante le medesime i vizi attinenti ad un atto di natura esecutiva il cui sindacato è riservato ad altro giudice ed è comunque limitato agli elementi indicati nel codice di rito. Il giudizio di cognizione ha come presupposto un accertamento, quello di esecuzione ha come finalità quella di dare pagina 7 di 29 concreta attuazione al convincimento giudiziale quanto all'invocato accertamento. Non è possibile, quindi, utilizzare la fase esecutiva per accertare fatti che sono riservati a quella di cognizione come avvenuto nel caso di specie. A ulteriore riscontro della infondatezza delle domande attoree milita il fatto che lo stesso attore ha quantificato il contributo unificato in € 168,00 “trattandosi di opposizione agli atti esecutivi” (pag 43 della citazione).
1.1 Le domande proposte dall'attore sono, quindi, infondate in quanto non provate”.
Deduce l'appellante al riguardo: “già nell'incipit della motivazione, ci si rende immediatamente conto che il Giudice di prime cure non abbia compreso il thema decidendum confermando de facto et de iure la fondatezza dell'eccezione di incompetenza tabellare della X sezione. L'oggetto del presente giudizio è palesemente una legittima opposizione contenente sia i connotati dell'opposizione agli atti esecutivi sia i connotati dell'opposizione all'esecuzione: è notorio che l'opposizione è lo strumento attraverso il quale si possono legittimamente contestare i vizi afferenti le fasi e gli atti afferenti la procedura esecutiva. Erra, pertanto, il Giudice di prime cure allorquando – in violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del principio della domanda – omette di delibare sulla domanda principale afferente l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, l'annullamento e la riforma del preavviso di consegna e di tutti i conseguenziali atti, dichiarando l'inammissibilità dell'esecuzione e riduce immotivatamente il petitum
[...]Le predette domande costituiscono in realtà domande ed eccezioni riconvenzionali ed eccezioni di compensazione (assolutamente legittime in un giudizio di opposizione) e sono state provate attraverso la produzione documentale di fatture e ricevute fiscali non oggetto di disconoscimento da controparte.
D'altra parte, le predette eccezioni e domande sono state comunque provate quanto meno nella stessa misura in cui sono state provate le domande di riconsegna dei beni asseritamente della controparte
[...]
e a cui si riferisce il preavviso di consegna oggetto di opposizione nel presente giudizio. CP_1
L'eccezione di compensazione è ammissibile in sede di opposizione all'esecuzione, per principio del tutto consolidato: “La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all' esecuzione forzata” (cfr ex multis Cass. n. 9912 del 24/04/2007). In particolare, i motivi di opposizione (con cui si fa valere un fatto estintivo del diritto successivo alla formazione del titolo esecutivo come la stessa avvenuta consegna dei beni) vanno qualificati come opposizione ex art. 615 c.p.c., che non è soggetta a termini di decadenza. Orbene nella fattispecie in esame, sottraendosi al doveroso esame del petitum, il Giudice di prime cure omette di delibare in relazione alla dedotta inammissibilità, illegittimità e nullità dell'atto di preavviso di consegna discendente dall'omessa notifica del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza del 21.10.2015 di cui, peraltro, non è indicata neppure la data.”. pagina 8 di 29 § 8.2 — Il secondo motivo di appello è rubricato: “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa notifica del precetto.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sul presente motivo. La illegittimità e nullità dell'atto di preavviso di consegna discende dall'omessa notifica del precetto ex art. 480 ed ex art. 605 c.p.c. Con riferimento al predetto precetto è opportuno precisare che nel giudizio n.r.g. 53646/2015 il Tribunale di Roma, sezione XI, dott.ssa Cormio, ha accolto la querela di falso proposta dall'avv. (all.) ed ha accertato con CTU l'apocrificità della firma oggetto Pt_1 della querela di falso (all.). Le firme sul mandato sono state disconosciute - successivamente alla CTU
– sia dalla parte sia dall'avv. Di Taranto. (all.). Attualmente il giudizio è in decisione con CP_1 termini ex art. 190 c.p.c.. Attesa la rilevanza del predetto giudizio n.r.g. 53646/2015 sul presente, si chiede la sospensione del presente giudizio. Infatti, la declaratoria di falsità del mandato e l'inutilizzabilità del precetto produrrebbe come effetto l'illegittimità del preavviso di rilascio oggetto di opposizione nel presente giudizio che è atto propedeuticamente successivo al precetto e l'inammissibilità dell'intera procedura esecutiva.”.
§ 8.3 — Il terzo motivo di appello è rubricato: “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. violazione di legge: Art. 605 c.p.c. omessa indicazione dei beni.”
Sostiene l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sul presente motivo. La illegittimità, nullità dell'atto di preavviso di consegna discende dall'omessa ed imprescindibile indicazione dei beni oggetto del preavviso. Siffatta indicazione è imprescindibile per il disposto di cui all'art. 605 c.p.c.”.
§ 8.4 — Il quarto motivo di appello è rubricato: “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. violazione di legge: Art. 605 c.p.c. omessa descrizione sommaria dei beni”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sul seguente motivo. La illegittimità, nullità dell'atto di preavviso di consegna discende dall'omessa descrizione sommaria dei beni ex art. 605 c.p.c. secondo cui “Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi” In altri termini, Il precetto per consegna o rilascio deve avere, rispetto a quello che precede e annuncia l'esecuzione per espropriazione, una portata più specifica. Pertanto, se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, “l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura pagina 9 di 29 civile”: così, programmaticamente, l'art. 2930 c.c. che fissa la linea direttrice dell'esecuzione delle obbligazioni c. d. “di dare”. La consegna o il rilascio forzati (il termine consegna fa riferimento alle cose mobili, quello rilascio agli immobili) si riferiscono quindi ad una obbligazione il cui oggetto è costituito da una res determinata, un bene certo già singolarmente individuato nel titolo esecutivo. La specificità dell'esecuzione sta nella sua forma e nella sua direzione: essa presuppone l'identità tra bene dovuto e bene assoggettato ad esecuzione. L'azione esecutiva mira a conseguire il bene, e proprio il bene, individuato dal titolo esecutivo (la certezza del diritto, richiamata dall'art. 474, consiste qui nella preventiva individuazione della res”.
Aggiunge l'avv. : “questo tipo di esecuzione non dà luogo ad alcun effetto modificativo Pt_1 del quadro di titolarità dei diritti tutelati, poiché con essa non si persegue il trasferimento della titolarità di diritti dall'obbligato all'avente diritto. L'esecuzione di obblighi di dare produce solo la modificazione della realtà materiale concretantesi nel passaggio del bene dalla detenzione di un soggetto alla detenzione di un altro;
essa, quindi, opera il trasferimento dello jus possessionis (cioè del potere di fatto sul bene) dall'obbligato all'avente diritto. È a questi che il titolo esecutivo conferisce lo jus possidendi. Il bene oggetto dell'esecuzione per consegna o rilascio è dunque individuato dal titolo e compare poi nel precetto (art. 605 c. 1) che deve contenere, oltre alle indicazioni generali di cui all'articolo 480, “anche la descrizione sommaria dei beni stessi” (laddove il precetto che prelude all'espropriazione individua il credito tutelato ma non i beni da pignorare).”.
§ 8.5 — Il quinto motivo di appello è rubricato: “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. omesse delibazione su plurime previsioni”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sul seguente motivo. L'illegittimità del preavviso discende altresì: 1) dall'omessa previsione dell'obbligo ad adempiere, entro 10 giorni dalla data di notificazione dello stesso 2) dall'omessa previsione dei dati anagrafici del creditore e del debitore;
3) dall'omessa previsione della data di notifica del titolo esecutivo;
4) dall'omessa dichiarazione di residenza o domicilio del creditore nel comune in cui ha sede il Tribunale competente per l'esecuzione”.
§ 8.6 — Il sesto motivo di appello è rubricato: “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Nullità ed inammissibilità del ricorso per assoluta indeterminatezza del petitum. Difetto di prova. Violazione di legge: art. 2697 c.c.”.
pagina 10 di 29 Sostiene l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sul seguente motivo. è la nullità ed inammissibilità del preavviso di rilascio in ragione dell' assoluta CP_3 indeterminatezza del petitum, per assoluta genericità ed indeterminatezza degli stessi fatti costitutivi delle formulate pretese: a) non risultano individuati i beni asseritamente di proprietà della ricorrente;
b) né risulta provata la proprietà che si è contestata sin dalla costituzione in giudizio in sede cautelare, in assenza peraltro dell'assolvimento dell'onus probandi sulla stessa attrice gravante in manifesta violazione del disposto di cui all'art. 2697 c.c.. c) non si colloca temporalmente l'acquisto dei predetti beni;
d) non si indica il modo di acquisto dei predetti beni;
e) non si indica la provenienza dei predetti beni;
f) non si fornisce la prova dell'acquisto (fattura, ricevuta, assegno o quant'altro); g) non si fornisce la prova che i predetti beni – quand'anche esistenti – siano stati ritirati dalla medesima attrice;
h) non si fornisce la prova che i predetti beni – quand'anche esistenti – non rientrino in quelli ritirati e individuati nel verbale redatto dall'attuale procuratore e difensore della avv. Di CP_1
Taranto anche su delega dell'avv. Farina. In particolare, l'attrice non ha fornito assolutamente la prova dell'esclusività dei beni mobili che arrederebbero l'asserita e indimostrata casa comune (Corte
d' App. di Firenze 12 febbraio 1991, in Dir. Fam. e Per., 1992, II, pp. 633 e ss.): né siffatta titolarità risulta provata aliunde, venendo solo supportata da un mero elenco predisposto unilateralmente dalla che è stato e viene tutt'oggi disconosciuto e che comprende beni già consegnati in sede di CP_1 verbale di consegna del 26.10.2014 (mai neppure letto e giammai preso neppure in esame dal Giudice di prime cure) e di ulteriori beni la cui proprietà è insindacabilmente dell'odierno reclamante in ragione delle fatture esibite in atti. Tutti i mobili sono già stati ritirati: è sufficiente dare una mera lettura al verbale di consegna del 26.10.2014 a firma dell'attuale procuratore della sig.ra CP_1 avv. di Taranto (all.) dove si fa riferimento sia ai giochi dei bambini, sia ai vestiti dei bambini e della signora, sia ai libri sia giochi dei bambini sia a coperte sia a cornici e a quant'altro. Nel verbale non si fa alcun riferimento ad ulteriori mobili da ritirare (sic!) con conseguente completa satisfazione di qualsivoglia asserito ed improbabile diritto e/o pretesa della sig.ra né si può pensare ad CP_1 una dimenticanza, visto e considerato che a presiedere al recupero dei beni è addirittura l'avv. di
Taranto, quale anche attuale procuratore e difensore della sig.ra e come delegato finanche CP_1 di altro procuratore e difensore della medesima sig.ra sig. avv. Farina. A ciò si aggiunga la CP_1 manifesta indeterminatezza del petitum del ricorso per mancata determinazione dell'oggetto della domanda che è comunque totalmente priva della necessaria prova.”.
§ 8.7 — Il settimo motivo di appello è rubricato: “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. incompetenza tabellare dell'ottava sezione.”. pagina 11 di 29 Deduce l'appellante al riguardo: “manifesta è l'incompetenza tabellare del Giudice di prime cure. Finanche il precedente Giudice, dott. Cirillo, si è espresso in sede cautelare in un giudizio ex art. 700 c.p.c. pur non essendo la materia del giudizio oggetto della competenza tabellare dell'ottava sezione civile in quanto la controversia si incentra sui rapporti di convivenza tra le parti e sui dedotti comportamenti illeciti (anche per fatti di rilevanza penale) che la convenuta (sig.ra avrebbe CP_1 perpetrato in danno dell'attore (avv. ) nonché nei dedotti abusi connessi all'esercizio della Pt_1 genitoriale potestà sui figli). La circostanza risulta comprovata dall'ordinanza adottata sullo speculare atto introduttivo del giudizio n.r.g. 19641/15 adottata dal dott. Buscema dell'VIII sezione che trasmetteva al Presidente del Ruolo Generale. Sull'ordinanza di rimessione veniva espresso ASSENSO anche da parte del Presidente dell'VIII sezione dott. Santamaria e successivamente la causa veniva affidata alla I (prima) sezione (tabellarmente competente) al n.r.g. 19641/2015 al G.U. dott.ssa
ON TE.
§ 8.8 — L'ottavo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. inammissibilità dell'esecuzione. Pericolosità sociale. Ordinanza di divieto di avvicinamento emessa dal tribunale penale di Brindisi a carico della sig.ra . CP_1
Sostiene l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente domanda. Controparte sostiene che l'ordinanza di divieto di avvicinamento sarebbe stata revocata. In verità controparte omette di dire che la predetta ordinanza ha avuto la sua validità massima come misura restrittiva della libertà personale preventiva ed è decaduta naturalmente. In altri termini, avverso la predetta ordinanza di convalida dell'arresto, di irrogazione degli arresti domiciliari e di irrogazione di divieto di avvicinamento a tutela dell'odierno opponente, controparte ha omesso di proporre impugnativa dinanzi al Tribunale della Libertà, ha fatto acquiescenza alla predetta ordinanza su cui si è formato il giudicato cautelare. È solo il caso poi di evidenziare come nel dopo l'ordinanza restrittiva della libertà personale, la porta di accesso dell'immobile in cui l'opponente risiede è stato inciso con un coltello in circostanze in corso di accertamento in sede penale a dimostrazione della sussistenza della dichiarata pericolosità sociale. [...] Orbene, fermo restando il predetto divieto di avvicinamento disposto nei confronti della sig.ra non si vede come la CP_1 stessa possa legittimamente richiedere di accedere all'immobile in cui il dott. ha il proprio Pt_1 domicilio senza interferire con l'ordinanza del giudice penale. Da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso. D'altra parte, il dott. è a tutt'oggi in malattia in ragione delle patologie ingenerate Pt_1 dall'accoltellamento subito ad opera della ricorrente, giusti certificati e cartella clinica (all.ti 48-52 e
34, 35) e perizie medico legali del prof. e dei dott.ri e È opportuno Per_3 Per_4 Per_5
pagina 12 di 29 precisare che la sig.ra – oltre a non aver mostrato neanche un minimo segno di resipiscenza CP_1 per il grave gesto commesso – non ha minimamente inteso risarcire il dott. per i danni Pt_1 biologici, alla vita di relazione, materiali e professionali omettendo addirittura di corrispondere le somme dovute all'Ospedale di Ostuni ed all'AUSL di riferimento per le cure somministrate al dott.
.”. Pt_1
§ 8.9 — Il nono motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c. perché trattasi di provvedimento cautelare”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di considerare l'inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c. che discende dalla natura del provvedimento di cui si chiede l'esecuzione che è un provvedimento cautelare e non già una sentenza così come previsto dal testo dell'art. 612 c.p.c. Controparte potrà ben esperire il rimedio di cui all'art. 612 c.p.c. se e quando dovesse riuscire a dimostrare la proprietà dei beni nel giudizio di merito dalla stessa attivato.”.
§ 8.10 — Il decimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c. Per infungibilità della prestazione”.
Sostiene l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente eccezione. L'inammissibilità del preavviso discende dall'infungibilità della prestazione richiesta in quanto si pretende di acquisire la proprietà di beni di cui non si è dimostrata in alcun modo la titolarità che viene nella presente sede contestata attraverso l'introduzione in un bene immobile di proprietà di terzi ponendo in essere una violazione di domicilio e un attentato all'incolumità fisica del resistente.”.
§ 8.11 — L'undicesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. inammissibilità del preavviso”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente eccezione. Si omette di considerare che l'ordinanza è insuscettibile di esecuzione in quanto la stessa non contiene alcun ordine relativo ad un facere specifico, tale intendendo la restituzione di beni mobili specificamente individuati, accertati e descritti in sede cognitiva. Pertanto, l'ordine ed i beni devono essere esattamente perimetrati escludendo che gli stessi rientrino in quelli già restituiti così come si evince dal verbale sottoscritto inter-partes. La fruizione dello strumento esecutivo ex art. 612 c.p.c. importerebbe due insanabili anomalie: da un lato si attiverebbe una procedura finalizzata a sostituire una mancata condotta del debitore per attuare una condotta del creditore;
dall'altra si introdurrebbe pagina 13 di 29 in fase esecutiva un momento cognitivo necessario ad appurare quali siano i beni oggetto della restituzione. Pertanto, manca sia una condanna che si esaurisca in un'attività materiale e fungibile del debitore (Cass. 1969/917) sia un quid faciendum liquido, cioè specifico (Cass. 1976/2674) essendo Contr contestata la proprietà dei beni che risulta essere stata accertata e che costituisce oggetto di delibazione nel giudizio ex art. 669 octies c.p.c. attivato ex adverso e attualmente pendente. Né ci si può esimere dal rilevare che controparte avrebbe dovuto attivare strumenti rimediali di natura cognitiva (Trib Avezzano 27/09/2013).”.
§ 8.12 — Il dodicesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. disponibilità delle chiavi dell'immobile da parte della Disponibilità a CP_1 CP_5 consentire il trasloco da parte del resistente. Rifiuto al trasloco della ricorrente. Mora credendi”.
Sostiene l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente eccezione. La sig.ra ha da sempre avuto la disponibilità delle chiavi dell'immobile di cui CP_1 aveva la piena fruibilità potendo fare tutti i traslochi che voleva anche approfittando della forzata malattia e degenza del dott. in quel di Ostuni in conseguenza dell'accoltellamento subito ad Pt_1 opera della sig.ra La circostanza risulta per tabulas confermata dalla consegna delle CP_1 predette chiavi dell'immobile solo in data 26.10.2014. Il dott. ha dato da subito la propria Pt_1 disponibilità al trasloco delle masserizie fissando ripetute date, giuste missive che si allegano (all.ti 1 -
6, 8,9, 11-13, 17-29, 33) giungendo finanche al punto di rendersi disponibile a trovare personalmente la ditta di trasloco ma incontrando il rifiuto della ricorrente. La sig.ra si è sempre rifiutata CP_1 di operare il trasloco adducendo risibili, strumentali ed emulative motivazioni, integrando gli estremi della mora credendi e del comportamento persecutorio ed emulativo nei confronti del resistente e giustificando la richiesta di corresponsione del prezzo di € 50 al giorno per la custodia delle predette masserizie. Sotto tal profilo assoluta rilevanza assume l'atto di intimazione per offerta reale ex art. 1209 c.c. in relazione al quale si è realizzata la compiuta giacenza della racc.ta. Invero non è chi non vede come il ricorso ex art. 700 c.p.c. è stato capziosamente e scientificamente cercato dalla CP_1 al sol fine di creare ulteriori molestie, fastidi e problemi al dott. .”. Pt_1
§ 8.13 — Il tredicesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. avvenuto ritiro di beni mobili”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente eccezione: la sig.ra ha ritirato tutti gli oggetti preziosi (e non) di sua pertinenza e di CP_1
pagina 14 di 29 pertinenza dei suoi figli nel corso dell'accesso effettuato in data 26.10.2014 alla presenza dell'avv. di
Taranto, giusta verbale (all. 45).”.
§ 8.14 — Il quattordicesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa restituzione dei Beni al resistente. Inadimplenti non est adimplendum”.
Sostiene l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente eccezione. E' bene precisare che dopo l'accoltellamento di cui è stato vittima, il dott. ha Pt_1 chiesto ripetutamente la restituzione di taluni suoi beni personali, alcuni dei quali sono stati restituiti in occasione della visita del 26.10.2014, altri sono stati indebitamenti trattenuti: trattasi in particolare di un anello di diamanti e di un braccialetto tennis di diamanti visti di recente indossati dalla
[...] in occasioni pubbliche, gli occhiali da vista nonché asciugamani, corredi e vestiti del dott. CP_1
che la signora aveva prelevato dalla casa di via Archimede nonché vestiti e Pt_1 CP_1 giacconi della minore comprati dall'esponente e giammai restituiti. In Persona_1 proposito è da evidenziare che “patetiche” si appalesano le controdeduzioni di controparte secondo cui l'odierno opponente non avrebbe provato tale domanda. La domanda sorge spontanea: la
[...] ha provato la titolarità dei beni di cui ha chiesto ed ottenuto la restituzione? Perché applicare CP_1 due pesi e due misure con l'aggravante che l'opponente ha dimostrato la titolarità dei beni di cui si chiede la restituzione con plurime fatture depositate in atti. Si evidenzia altresì che la non ha CP_1 mai provveduto a restituire le somme anticipate per la perizia grafologica del giudizio definito dinanzi al Tribunale sezione lavoro di Roma pari a € 500: l'asserita restituzione rappresentata da controparte
“in contanti” è pateticamente falsa ed indimostrata. Ad ogni modo è opportuno osservare che con ricorso ritualmente notificato è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 19717/2015 che è stato ritualmente notificato nelle mani della sig.ra e sull'istanza ex art. 647 c.p.c. Controparte_1 ritualmente depositata telematicamente è stato dichiarato definitivamente esecutivo giusta decreto di esecutorietà n. cron. 40300/2015 del 24.11.2015 R.G. n. 53420/2015 a firma del Giudice dott. Renato
Castaldo.”.
§ 8.15 — Il quindicesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. inammissibilità del preavviso”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente eccezione. L'ordinanza di cui si chiede l'esecuzione è in toto ineseguibile: non sono indicati i beni su cui dovrebbe disporsi l'obbligo di fare, non ne è indicata né provata la proprietà: la circostanza è tanto nota a controparte che la stessa ha provveduto a iniziare un giudizio di merito per correggere il pagina 15 di 29 tiro. L'inammissibilità discende anche dalla circostanza che si vorrebbe attribuire alla la CP_1 potestà di attribuirsi previa mera indicazione la proprietà di beni che si troverebbero in altro contesto abitativo e che sono di proprietà di altri.”.
§ 8.16 — Il sedicesimo motivo di appello è rubricato “incompetenza del giudice del cautelare ed obbligo di astensione”.
Sostiene l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente eccezione. Si omette di considerare che la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto, in modo uniforme, con orientamento consolidato, che il beneficiario di un provvedimento d'urgenza possa, in via alternativa, seguire l'esecuzione sotto la direzione del giudice che ha emesso la tutela atipica fondandosi sull'ordinanza che ha disposto la cautela (esecuzione diretta) o ricorrere alle forme di esecuzione ordinaria ex art. 612 cpc (cfr. Cass. 1994 n. 5667; 1996 n. 80; 1996 n. 8221). Tale indirizzo interpretativo risponde all'esigenza di assicurare a chi ha agito in via d'urgenza una forma di esecuzione che ha, da un lato, il pregio dell'immediatezza riconducibile alla eseguibilità diretta in relazione alla sola emissione del titolo giurisdizionale (in specie provvedimento ex art 700 cpc) senza, dunque la necessità di fare ricorso alle forme dell'esecuzione ordinaria (apposizione della formula esecutiva, deposito del titolo in forma esecutiva, notifica dello stesso e del precetto), dall'altro presenta il vantaggio di poter eseguire il provvedimento sotto la direzione del giudice che lo ha adottato, giudice che, nel corso dell'esecuzione diretta, appositamente adito con un incidente ex art. 669 duodecies c.p.c., potrà adottare i provvedimenti in grado di assicurare un'esecuzione in accordo con la situazione riscontrata e con il fine specifico del provvedimento eseguendo. La sig.ra e CP_1 il suo procuratore hanno deciso di percorrere la strada di cui all'art. 612 c.p.c. introducendo un nuovo giudizio rispetto al cautelare che, infatti, ha un nuovo n.r.g. 5588/2015 e successivamente un nuovo ossia l'attuale n.r.g. 44682/2015. Pertanto, il Giudice che era stato inizialmente e correttamente indicato - ossia il dott. - era assolutamente competente ad adottare i provvedimenti richiesti. Per_6
Il dott. ha errato nel momento in cui ha ritenuto di interpretare come ricorso ex art. 669 Per_6 duodecies c.p.c. un ricorso che è stato presentato come ricorso ex art. 612 c.p.c.: il giudizio ex art. 612 non è di competenza del Giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.”.
§ 8.17 — Il diciassettesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente eccezione. Si consideri, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità non ha dubbi nel ritenere che il ricorso al processo esecutivo per l'attuazione di obblighi di fare o non fare sia del tutto estraneo alla pagina 16 di 29 logica della cautela, partendo dal presupposto che tale provvedimento - quale quello del caso che ci occupa - non ha natura di titolo esecutivo e, conseguentemente, non attribuisce il diritto di procedere ad esecuzione forzata (su tutte, Cass. 14.07.2003, n. 10994). Orbene, a fronte delle superiori argomentazioni e tenendo sempre a mente la fattispecie da cui la presente trattazione ha preso le mosse, possiamo pervenire alle seguenti conclusioni: a) il ricorso ex art. 612 c.p.c., non contemplato dall'ordinamento in subiecta materia, si appalesa non soltanto inutile e non dovuto - e, pertanto, non richiedibili né ripetibili le somme ivi riportate (vedasi, tra le tante, Cass. 481/2003, secondo cui, stante la “…inammissibilità del ricorso all'esecuzione in forma specifica ex artt. 612-ss. c.p.c…. i costi globali sopportati per intraprendere l'esecuzione stessa risultano irripetibili”) – ma altresì giuridicamente errato e, quindi, da dichiararsi inammissibile, b) non avendo i provvedimenti cautelari contenenti ordini di fare o non fare, come confermato di recente anche dalla Corte Costituzionale
(Corte Cost. 10994/03), natura di titolo esecutivo e non dando diritto a procedere ad esecuzione forzata, le relative ordinanze non possono essere munite di formula esecutiva, di guisa che la
Cancelleria del Tribunale, nonostante espressamente invitata dal richiedente, non potrebbe assolutamente apporre su tali atti il “comandiamo” di cui all'art. 475 c.p.c., a pena di incorrere in una eclatante violazione di legge;
c) qualsivoglia rimostranza e/o osservazione in ordine alla fase esecutiva potrebbe esser esclusivamente rivolta, adoperando lo specifico rimedio codicistico di cui all'art. 669 duodecies c.p.c., allo stesso giudice “cautelare”, unico, come evidenziato, ad aver il totale controllo della fase attuativa (ex plurimis, Trib. Novara 16.01.2006; Cass. 481/2003); d) è erroneo il ricorso al Giudice dell'Esecuzione ex art. 612 c.p.c, non foss'altro per il fatto che non sussistendo una fase esecutiva in senso tecnico - come sopra più volte rimarcato, il provvedimento interinale in questione non riveste natura di titolo esecutivo – conseguentemente non esiste, né si potrebbe creare ad arte, un Giudice deputato all'Esecuzione.”.
§ 8.18 — Il diciottesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. inammissibilità della Costituzione di nuovi procuratori successiva all'udienza di p.c. Richiesta di stralcio e querela di falso. Inammissibilità della modifica di conclusioni rispetto a quelle rassegnate in sede di p.c.”.
Sostiene l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente eccezione. Si consideri, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità non ha dubbi nel ritenere che il ricorso al processo esecutivo per l'attuazione di obblighi di fare o non fare sia del tutto estraneo alla logica della cautela, partendo dal presupposto che tale provvedimento - quale quello del caso che ci occupa - non ha natura di titolo esecutivo e, conseguentemente, non attribuisce il diritto di procedere pagina 17 di 29 ad esecuzione forzata (su tutte, Cass. 14.07.2003, n. 10994). Orbene, a fronte delle superiori argomentazioni e tenendo sempre a mente la fattispecie da cui la presente trattazione ha preso le mosse, possiamo pervenire alle seguenti conclusioni: a) il ricorso ex art. 612 c.p.c., non contemplato dall'ordinamento in subiecta materia, si appalesa non soltanto inutile e non dovuto - e, pertanto, non richiedibili né ripetibili le somme ivi riportate (vedasi, tra le tante, Cass. 481/2003, secondo cui, stante la “…inammissibilità del ricorso all'esecuzione in forma specifica ex artt. 612-ss. c.p.c…. i costi globali sopportati per intraprendere l'esecuzione stessa risultano irripetibili”) – ma altresì giuridicamente errato e, quindi, da dichiararsi inammissibile, b) non avendo i provvedimenti cautelari contenenti ordini di fare o non fare, come confermato di recente anche dalla Corte Costituzionale
(Corte Cost. 10994/03), natura di titolo esecutivo e non dando diritto a procedere ad esecuzione forzata, le relative ordinanze non possono essere munite di formula esecutiva, di guisa che la
Cancelleria del Tribunale, nonostante espressamente invitata dal richiedente, non potrebbe assolutamente apporre su tali atti il “comandiamo” di cui all'art. 475 c.p.c., a pena di incorrere in una eclatante violazione di legge;
c) qualsivoglia rimostranza e/o osservazione in ordine alla fase esecutiva potrebbe esser esclusivamente rivolta, adoperando lo specifico rimedio codicistico di cui all'art. 669 duodecies c.p.c., allo stesso giudice “cautelare”, unico, come evidenziato, ad aver il totale controllo della fase attuativa (ex plurimis, Trib. Novara 16.01.2006; Cass. 481/2003); d) è erroneo il ricorso al Giudice dell'Esecuzione ex art. 612 c.p.c, non foss'altro per il fatto che non sussistendo una fase esecutiva in senso tecnico - come sopra più volte rimarcato, il provvedimento interinale in questione non riveste natura di titolo esecutivo – conseguentemente non esiste, né si potrebbe creare ad arte, un Giudice deputato all'Esecuzione.”.
§ 8.19 — Il diciannovesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. sulle querele di falso”.
Deduce l'appellante al riguardo: “erra il Giudice di prime cure allorquando omette di delibare sulla querela di falso spiegata dall'odierno appellante e sulla conseguenziale istanza di sospensione del giudizio che si reiterano nella presente sede di gravame. È noto ai più che la querela di falso è lo strumento predisposto dal nostro ordinamento per eliminare la possibilità che il giudice decida erroneamente sulla base di un documento falso. In dottrina si dice che con la querela di falso viene sollecitato un potere-dovere di rilevanza pubblicistica, che ha come scopo l'eliminazione delle prove non genuine. In primis è da rilevare che la stella polare è rappresentata dal disposto di cui all'art. 221
c.p.c. che testualmente recita: “La querela di falso può proporsi tanto in via principale [162 c.p.c.] quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia pagina 18 di 29 stata accertata con sentenza passata in giudicato” Ne discende l'assoluta infondatezza delle avverse deduzioni che già di per sole giustificar ebbero la condanna alle spese per lite temeraria e per abuso del processo. La querela può proporsi pertanto anche in corso di causa (come nella fattispecie) in qualunque stato (quindi anche dopo la precisazione delle conclusioni) in qualunque grado del giudizio
(quindi anche in Cassazione, e pertanto anche dinanzi al Giudice di prime cure). La querela è stata proposta personalmente dalla parte (avv. ) che non ha bisogno, pertanto, di procura Parte_1 speciale di se medesimo [...] Erra il Giudice di prime cure allorquando omette di considerare che il
Giudice, davanti al quale la querela fosse incidentalmente proposta, non può legittimamente delibare su asserite ed infondate inammissibilità ma è tenuto a compiere esclusivamente l'indagine preliminare volta ad accertare l'esistenza o meno dei presupposti, che giustificano l'introduzione del giudizio di falso.”.
Aggiunge l'appellante: “il Giudice, davanti al quale la querela fosse incidentalmente proposta, non può legittimamente delibare su asserite ed infondate inammissibilità ma è tenuto a compiere esclusivamente l'indagine preliminare volta ad accertare l'esistenza o meno dei presupposti, che giustificano l'introduzione del giudizio di falso, ossia:- se la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell'art. 221 c.p.c.;(lo è, perché proposta personalmente dalla parte opponente)- e se il documento impugnato di falsità sia rilevante per la decisione della causa (lo è, trattandosi di relata e notifica dell'atto della cui opposizione si discute e dei mandati ad litem dei procuratori costituiti per l'opponente). A questo punto il Giudice dinanzi al quale è stata proposta querela di falso DEVE sospendere il giudizio e trasmettere gli atti al competente Tribunale in composizione collegiale. In altri termini, il Giudice monocratico di prime cure non è funzionalmente competente a delibare sulla querela di falso. D'altra parte, la controparte NON fa l'unica cosa che avrebbe dovuto fare: ossia procedere a dichiarare di volersi avvalere dei documenti in questione con una grave conseguenza processuale per la stessa ossia, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge”.
§ 8.20 — Il ventesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa delibazione”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente domanda. Si insiste nell'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale "da intendersi nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica" conseguente alla lesione pagina 19 di 29 dell'esercizio della genitorialità. A ciò si aggiunga che la dott.ssa è creditrice – Controparte_1 tra l'altro - nei confronti del dott. della somma pari a € 21.543,60 per diritti, Parte_2 onorari e spese nei giudizi n.r.g. 21697/05 dinanzi al Tribunale di Roma, sezione sesta penale, G.U. dott.ssa Pazienza, e 12647/2010 dinanzi al Tribunale di Roma, sezione X, G.U. Cecilia Pratesi. Nel contempo la dott.ssa è debitrice nei confronti dell'avv. della somma Controparte_1 Parte_1 pari a € 21.543,60 per diritti ed onorari maturati nello svolgimento dell'attività professionale in Suo favore per i giudizi n.r.g. 21697/05 dinanzi al Tribunale di Roma, sezione sesta penale, G.U. dott.ssa
Pazienza, e 12647/2010 dinanzi al Tribunale di Roma, sezione X, G.U. Cecilia Pratesi. D'altra parte, è stata anticipata dall'avv. , in qualità di antistatario, la somma pari a € 21.543,60 per Parte_1 diritti ed onorari maturati nello svolgimento dell'attività professionale in favore per i giudizi n.r.g.
21697/05 dinanzi al Tribunale di Roma, sezione sesta penale, G.U. dott.ssa Pazienza, e 12647/2010 dinanzi al Tribunale di Roma, sezione X, G.U. Cecilia Pratesi”.
§ 8.21 — Il ventunesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda.
Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. difetto di legittimazione attiva. Difetto di legittimazione processuale”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice omette di delibare sulla presente eccezione. Si omette di considerare che l'attrice avanza improbabili e apodittiche azioni a nome dei figli CP_6
e . Ad una mera lettura dell'atto di citazione non è chi non veda come la citazione sia CP_7 Per_1 stata redatta dalla in proprio: ne discende la manifesta inammissibilità della domanda per CP_1 difetto di legittimazione attiva e per difetto di legittimazione processuale.”.
§ 8.22 — Il ventiduesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. nullità ed inesistenza della notifica del titolo e del precetto”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente eccezione. Si omette di considerare che l'odierno opposto non abbia giammai notificato all'opponente il titolo che non è stato mai notificato nemmeno separatamente.”.
§ 8.23 — Il ventitreesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. violazione di legge: art. 479 c.p.c.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sulla presente eccezione. Si omette di considerare che l'art. 479 c.p.c. statuisce claris verbis: “(…) la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti
(…)”. In una situazione di notificazione di un precetto la prescrizione della previa notificazione del pagina 20 di 29 titolo esecutivo nei confronti della parte personalmente è condizione di validità ed efficacia dell'atto di intimazione ad adempiere ex art. 479, primo e secondo comma, c.p.c.. Il precetto notificato non può contenere l'indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa sia fatta separatamente, appunto perché nessuna notificazione è stata effettuata in precedenza del titolo innanzi evocato. Tale indicazione è richiesta espressamente a pena di nullità dall'art. 480, secondo comma,
c.p.c.. All'esito, deve dunque essere dichiarata la nullità del precetto opposto (in tal senso, v. Trib.
Lamezia Terme, 04/02/2009). Il precetto risulterebbe notificato a tal “ “ ” che non Per_7 Per_8 risulta aver mai avuto alcun rapporto di lavoro con l'opponente né aver giammai altrimenti rivestito alcun tipo di funzione giuridicamente rilevante. L'unica cosa certa sarebbe che l' sarebbe Per_7 cristiano e non agnostico o musulmano. Pertanto, il precetto è stato erroneamente notificato.”.
§ 8.24 — Il ventiquattresimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa sospensione del giudizio per pregiudizialità”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sull'istanza di sospensione del presente giudizio per pregiudizialità del giudizio civile di introduzione del merito dinanzi al Tribunale di Roma, dott. , n.r.g. 16394/2015 in cui è stata disposta la CTU CP_8 grafologica sulla firma a mandato dell'atto introduttivo del giudizio di merito di esecuzione: qualora venga accertata l'apocrificità della firma, il preavviso e tutto il procedimento decadrebbe e sarebbe tamquam non esset per non essere stato iniziato il giudizio di merito nel termine perentorio di 60 gg. dall'adozione del cautelare così come previsto dall'art. 669 octies c.p.c.”.
§ 8.25 — Il venticinquesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa sospensione del giudizio per pregiudizialità”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sull'istanza di sospensione del presente giudizio per pregiudizialità del giudizio civile di introduzione del merito dinanzi al Tribunale di Roma, dott. , n.r.g. 16394/2015 in cui è stata disposta la CP_8 sospensione del giudizio in attesa della CTU grafologica sulla firma a mandato dell'atto introduttivo del giudizio di merito di esecuzione.”.
§ 8.26 — Il ventiseiesimo motivo di appello è rubricato “violazione del principio della domanda. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa sospensione del giudizio per pregiudizialità”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure omette di delibare sull'istanza di sospensione per pregiudizialità del giudizio civile di introduzione del merito dinanzi al Tribunale di pagina 21 di 29 Roma, dott. , n.r.g. 16394/2015 in cui occorre accertare la proprietà dei beni di cui si CP_8 chiede la restituzione. In via subordinata si chiede la riunione del presente giudizio a quello pendente dinanzi al Tribunale di Roma, dott. , n.r.g. 16394/2015 per connessione oggettiva e CP_8 soggettiva ed in ossequio ai principi di economicità processuale e del giusto processo.”.
Ulteriore ventiseiesimo motivo di appello è rubricato: “Omessa Istruttoria”.
Sostiene l'appellante al riguardo: “Erra il Giudice di prime cure allorquando dichiara inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto irrilevanti e superflue ai fini del decidere: in proposito l'assunto è palesemente contraddittorio nel momento in cui il Giudice di prime cure afferma l'infondatezza delle domande perché non provate”.
I suddetti motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente e non meritano accoglimento, pur essendo necessario integrare la motivazione del Tribunale.
Va infatti precisato che in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (cfr. Cass. Civ. Sez.
VI, 11/01/2019, n. 513).
Ebbene nella specie il Giudice a quo ha qualificato l'opposizione in esame quale opposizione agli atti esecutivi – come pure aveva fatto lo stesso attore quando in citazione aveva quantificato l'importo da versare a titolo di contributo unificato - e ha ritenuto che gli eventuali vizi della notifica dei titoli dovessero essere proposti innanzi al giudice competente nel termine di cui al secondo comma dell'art. 617 c.p.c..
Si deve evidenziare, tuttavia, che l'atto impugnato nel caso concreto è un “preavviso di consegna” che è un atto dell'ufficiale giudiziario che si innesta nel corso dell'attuazione di un provvedimento cautelare.
Risulta dagli atti che aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, un Controparte_1 provvedimento ex art. 700 c.p.c. che aveva ordinato a di restituire alla ricorrente “tutti i CP_9 mobili ed oggetti personali, abbigliamento e masserizie di esclusiva proprietà sua e dei suoi figli, analiticamente descritti nell' Inventario dettagliato mobili ed effetti personali da recuperare”, e che, a pagina 22 di 29 seguito dell'inadempimento dell'attuale appellante, la stessa aveva proposto ricorso ex art. 612 c.p.c., correttamente riqualificato dallo stesso Giudice della cautela quale ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., per ottenere la determinazione delle modalità di esecuzione del citato provvedimento d'urgenza (cfr. ordinanza del Tribunale del 10/2/2015 acclusa al fascicolo di parte convenuta in primo grado e ricorso ex art. 612 allegata al fascicolo di parte attrice in primo grado).
Il Giudice della cautela aveva dunque determinato le suddette modalità designando per l'attuazione dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. “l'Ufficiale giudiziario che dovrà recarsi sul luogo in cui le cose si trovano e dovrà ricercarle a norma dell'art. 513 c.p.c., con la facoltà prevista dal secondo comma di richiedere l'assistenza della forza pubblica, consegnandole alla parte istante o a persona a lei designata, anche avvalendosi della Ditta Pellicciari Traslochi indicata dalla ricorrente” (cfr. ordinanza del Tribunale del 21/10/2015 acclusa al fascicolo di parte convenuta in primo grado).
Ciò posto va evidenziato in diritto che “l'attuazione dei suddetti provvedimenti (i provvedimenti cautelari) non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma, in attuazione di una finalità di "deformalizzazione", costituisce una fase del procedimento cautelare nella quale il giudice (ufficio: Cass., 12 gennaio 2005, n. 443) che ha emesso il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le difficoltà e contestazioni cui quest'ultima da luogo. Ne consegue che le eccezioni proposte dalla controparte tenuta all'osservanza del provvedimento non assumono natura di opposizione agli atti esecutivi, ma mantengono la loro natura di eccezioni da far valere nel giudizio di merito. Ne consegue altresì che è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità formale degli atti posti in essere in attuazione di un provvedimento cautelare, essendo il provvedimento d'urgenza inseparabile dal procedimento nell'ambito del quale è pronunciato. E la sua esecuzione, proprio per garantire il conseguimento delle finalità cautelari e conservative che l'hanno determinato, non può che appartenere al giudice che lo ha emesso (Cass.,9 gennaio 1996, n. 80)” (cfr Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5010 del 26 febbraio 2008).
Ne consegue che eventuali contestazioni relative all'attuazione del provvedimento cautelare devono essere proposte oltre che al giudice che ha emesso il provvedimento, o con apposito reclamo
(cfr. sulla reclamabilità dell'ordinanza ex art. ex art. 669 duodecies c.p.c. cfr. Cass. Civ. Sez. II,
17/04/2019, n.10758), oppure nel corso del successivo giudizio di merito azionato ai sensi dell'art. 669 octies c.p.c..
Appare dunque evidente che l'opposizione avanzata dall'avv. con autonomo giudizio di Pt_1 opposizione sia essa classificabile quale opposizione agli atti esecutivi - come dallo stesso avvocato qualificata in primo grado - o quale opposizione all'esecuzione - come dallo stesso avvocato pagina 23 di 29 qualificata, per intuibili motivi, nell'atto di atto appello (essendo inappellabile la sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi: cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. III, 29/04/2025, n.11278) sia inammissibile per un duplice ordine di motivi.
Innanzitutto, il “preavviso di consegna” è un atto dell'ufficiale giudiziario e come tale non è autonomamente impugnabile in sede giurisdizionale.
In secondo luogo, l'ordinanza determinativa delle modalità di attuazione del provvedimento cautelare (che è l'atto presupposto del preavviso di consegna) non è impugnabile con autonomo atto di citazione in opposizione - come ha fatto il - ma, come già detto, con reclamo ex art. 669 Pt_1 terdecies c.p.c., durante la fase cautelare, o nel corso del giudizio di merito opportunamente instaurato ex art. 669 octies c.p.c. su iniziativa di una delle parti.
Dall'inammissibilità dell'opposizione avanzata in primo grado dal discende Pt_1
l'assorbimento dei motivi di appello raggruppati come segue e relativi: 1) alla più volte eccepita omessa notifica del titolo esecutivo e del precetto, che peraltro risultano invece essere stati notificati precedentemente (cfr. documenti allegati dallo stesso ); 2) alle più volte eccepite violazioni Pt_1 delle previsioni di cui all'art. 605 c.p.c., norma non applicabile nella procedura ex art. 669 duodecies c.p.c.; 3) alla asserita indeterminatezza del petitum, che, invece, nell'atto presupposto costituito dal citato provvedimento che indica le modalità di attuazione, risulta determinato;
4) all'inammissibilità dell'esecuzione per il divieto di avvicinamento a carico della trattandosi di procedura di CP_1 attuazione eseguita sotto il controllo dell'ufficiale giudiziario;
5) alla più volte eccepita inammissibilità del preavviso, che invece – come si è detto – è atto pienamente legittimo emesso nell'interesse del soggetto attinto da misura cautelare;
6) alla incompetenza tabellare dell'ottava sezione, che, peraltro, se anche fosse sussistente, avendo rilevanza interna al Tribunale, non determinerebbe alcuna incompetenza o nullità; 7) alla più volte eccepita inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c., avendo il giudice a quo riqualificato il ricorso ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., con conseguente inconferenza della eccepita incompetenza del giudice del cautelare;
8) alla disponibilità delle chiavi Co dell'immobile da parte della posto che dal verbale di riconsegna del 29/12/2015 emerge che CP_1
l'ufficiale giudiziario aveva dovuto servirsi di un fabbro per aprire la cantina ove era detenuta, peraltro, solo una parte dei beni da restituire all'attuale appellata;
9) alla omessa restituzione dei beni al , Pt_1 non essendo applicabile in fase esecutiva l'eccezione di inadempimento.
L'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado assorbe, inoltre, anche i motivi di opposizione relativi: 10) al difetto di legittimazione attiva della 11) alla più volte eccepita CP_1 mancata sospensione del processo per pregiudizialità; 12) alla asserita violazione di norme processuali pagina 24 di 29 durante il giudizio di primo grado;
13) alle molteplici querele di falso proposte dal , peraltro Pt_1 dichiarate inammissibili da questa Corte con ordinanza del 30/1/2020.
Quanto alle domande riconvenzionali spiegate dal in primo grado e oggetto dei motivi Pt_1 di appello ai nn. 1 (solo incidentalmente occupandosi tale motivo di gravame principalmente dell'omessa pronuncia sulla opposizione) e 20, e reputate inammissibili dal Tribunale per essere state proposte in un giudizio di opposizione a un atto esecutivo si osserva quanto segue.
Va premesso che nel giudizio di opposizione all'esecuzione il debitore esecutato può chiedere non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna dello stesso al pagamento dell'eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 12436 dell'11/05/2021).
Si evidenzia tuttavia che la maggior parte dei crediti che il sostiene di vantare nei Pt_1 confronti della sono di natura pecuniaria (“gli importi di cui alle spese per la locazione, l'uso CP_1
e l'abitazione dell'immobile sito in Roma alla via Chini n. 10 pari a € 36.000,00, nonché dell'immobile sito in Roma alla via Archimede n. 97, per le utenze di luce, acqua e gas, e per gli oneri condominiali, nonché per i lavori di ristrutturazione dell'immobile pari ad € 60.000,00, anche a titolo di arricchimento senza giusta causa e di una somma da determinarsi equitativamente per aver indotto lo stesso a vincolarsi contrattualmente sino al 2028 con il contratto di locazione finanziaria con Pt_1 canone mensile di € 11.834,21 per l'immobile sito in Roma alla via Archimede n. 97 adibito a residenza della e dei di figli e di una somma da determinarsi equitativamente dal 14 agosto CP_1
a tutt'oggi per il deposito delle sue masserizie nell'immobile di via Archimede, nonché € 500,00 per la perizia del giudizio dinanzi al Tribunale sezione lavoro di Roma, nonché al pagamento della fattura della Nyce club per le vacanze dei figli, nati da altro matrimonio, della convenuta e della CP_1 stessa e per tutte le spese sostenute per le vacanze dagli stessi godute dal 2006 al 2014”…. credito vantato dall'attore e dalla stessa convenuta riconosciuto per i giudizi n.r.g. 21697/05 del Tribunale di
Roma, sezione VI penale, e n. r.g. 12647/2010 del Tribunale di Roma, sezione X civile, relativo alle spese di giudizio anticipate dall'attore in qualità di antistatario e dalla stessa vantato nei confronti del dott. per le sentenze del Tribunale di Roma, sezione VI penale, e n.r.g. 12647/2010 del Per_2
Tribunale di Roma, sezione X civile”) e in merito ad essi, ai sensi dell'art. 1243 c.c. non può operare alcuna compensazione, non essendo omogenei rispetto al credito restitutorio di beni determinati in titolarità della in forza della citata ordinanza cautelare. CP_1
Con riferimento invece al credito restitutorio asseritamente vantato dal per “beni Pt_1 personali dell'attore indebitamente trattenuti (ossia un anello di diamanti e un braccialetto tennis di diamanti, gli occhiali da vista nonché asciugamani, corredi e vestititi dell'attore che la convenuta pagina 25 di 29 aveva prelevato dalla casa di via Archimede nonché vestiti e giacconi griffati della minore
[...]
comprati dall'attore” va evidenziato che anche a volerlo ritenere dimostrato, in Persona_1 merito a esso comunque non può operare alcuna compensazione in quanto il procedimento per modalità di attuazione dell'ordinanza cautelare per cui è causa risulta essersi pacificamente concluso ben prima dell'instaurazione del procedimento di primo grado (per il si sarebbe concluso in data Pt_1
26/10/2014: cfr. citazione in primo grado pag. 12, e per la in data 29/12/2015, con il recupero CP_1 di solo parte dei beni in una cantina, secondo quanto emerge dal citato verbale dell'Ufficiale
Giudiziario).
Quanto infine alla domanda risarcitoria avanzata dal “per i danni subiti e subendi per Pt_1 lesione del diritto alla genitorialità dell'attore liquidando una somma rimessa all'equa valutazione del
Tribunale nonché al risarcimento dei danni alla vita di relazione, esistenziale, morale subiti e subendi dall'attore per i comportamenti illeciti posti in essere dalla medesima dal 2006 a tutt'oggi, CP_1 liquidando una somma rimessa all'equa valutazione del Tribunale” è appena il caso di rilevare che la stessa oltre ad essere evidentemente inammissibile in un giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, è anche infondata, essendo rimasti i suddetti danni del tutto indimostrati.
Si evidenzia al riguardo che il motivo di appello 26 (bis) relativo alla omessa istruttoria è del tutto inammissibile non avendo l'avv. avanzato istanze istruttorie in primo grado, essendosi Pt_1 limitato a copiose produzioni documentali (al contrario della convenuta che invece ha formulato istanze istruttorie rigettate dal giudice a quo).
§ 8.27 — Il ventisettesimo motivo di appello è rubricato “violazione di legge: artt. 91 e 96
c.p.c.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “erra il Giudice di prime cure allorquando con la sentenza gravata “condanna l'attore a pagare alla convenuta la somma di € 9.800,00 ex art. 96, terzo comma,
c.p.c. e condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 982,00 per compensi oltre oneri e accessori come per legge e oltre al 15% a titolo di spese generali sui compensi e da distrarsi in favore del procuratore della parte dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.. Il Giudice di prime cure non si avvede della reciproca soccombenza ossia il rigetto sia delle domande dell'attore sia il rigetto della domanda di condanna come proposta dalla convenuta ex art. 96, primo comma,
c.p.c. addirittura nell'abnorme importo di € 350.000 che avrebbe giustificato da sola la lite temeraria da irrogare però nei confronti dell'appellata. Assolutamente illogica ed illegittima appare poi la condanna alla refusione delle spese di giudizio oltre accessori di legge disposta nei confronti dell'odierno ricorrente che non trova alcuna giustificazione né sotto il profilo dell'an né sotto il profilo del quantum e appare in violazione dei parametri forensi. Trattasi di un giudizio avente ad oggetto pagina 26 di 29 l'introduzione del merito che non ha richiesto neppure lo svolgimento di qualsivoglia attività istruttoria e si è concluso con una laconica, sommaria e superficiale delibazione di rigetto. Ne discende la illegittimità della condanna dell'odierno ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.”.
Il motivo è infondato.
Quanto alle spese legali, il Giudicante ha applicato il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., non potendo essere individuata soccombenza reciproca nel rigetto della domanda ex art. 96
c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 28/07/2023, n. 23035) avanzata dalla convenuta ai sensi del primo comma del citato articolo, stante l'accessorietà di tale domanda rispetto all'effettivo tema di lite, e ha peraltro sottostimato la liquidazione in favore dell'appellante, quantificando le spese processuali in soli €
982,00, oltre accessori.
Infine, con riferimento alla condanna ex art. 96 c.p.c., deve sottolinearsi che “in tema di procedimento civile, la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ha natura sanzionatoria ed officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o la colpa grave del processo ed è indipendente dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario, perseguendo indirettamente interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo con lo scoraggiare le cause pretestuose” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, 17/10/2017, n. 24410).
Alla luce di quanto ricavato dagli atti, la avvenuta proposizione di una opposizione avverso un mero preavviso di consegna, formulando ben 20 motivi di opposizione tutti inammissibili e svariate riconvenzionali parimenti inammissibili integra gli estremi della colpa grave e rende pertanto legittima la misura sanzionatoria prevista dall'art. 96 c.p.c..
Deve pertanto ritenersi corretta e condivisibile la decisione del Tribunale che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
§ 9. — Così integrata la motivazione della sentenza di primo grado, l'appello proposto dall'avv.
deve essere pertanto respinto. Pt_1
§ 10. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (indeterminabile, complessità alta attesa la complessità e soprattutto il numero delle questioni giuridiche trattate, valori medi, ad eccezione della fase istruttoria e/o di trattazione per la quale si applicano i valori minimi vista l'assenza di attività istruttoria) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00 pagina 27 di 29 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 12.154,00
Esse vanno distratte in favore del procuratore dell'appellata dichiaratasi antistataria.
§ 11. — Dal rigetto dell'appello avanzato dall'avv. deriva il rigetto della domanda ex Pt_1 art. 96 c.p.c. proposta dal medesimo.
Occorre inoltre evidenziare che non risulta che i procuratori delle parti (che nel caso del coincide con la parte appellante) siano venuti meno al dovere di lealtà e probità o che abbiano Pt_1 utilizzato espressioni sconvenienti o offensive.
Si condivide, infatti, l'orientamento giurisprudenziale in base al quale non sussistono “i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 31/08/2015,
n.17325).
In applicazione di tale principio, si ritiene che i procuratori delle parti non abbiano travalicato i limiti del diritto di difesa, limitandosi a contestare, pur in maniera decisa, le tesi avanzate dalla rispettiva controparte.
Ne deriva che anche le domande formulate reciprocamente dalle parti ai sensi degli artt. 88 e 89
c.p.c. devono essere rigettate.
Alla luce del rigetto dell'appello, della natura palesemente infondata dei 28 motivi di gravame e della precedente condanna in primo grado (confermata in questa sede) ex art.96 III co. c.p.c., essendo evidente l'abuso dello strumento processuale che il LO ha continuato a porre in essere anche in questo grado di giudizio, sussistono i presupposti per irrogare al medesimo analoga condanna risarcitoria dell'importo, in questo caso, pari a € 1.470,00 (ovvero 10 volte il valore del contributo unificato di € 147,00) in favore di Controparte_1
§ 12. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto. pagina 28 di 29
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, proposto dall'avv. nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 18391/2019 del 28/09/2019, emessa dal Tribunale di Roma, Controparte_1 così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dall'avv. ; Parte_1
2. Rigetta le domande formulate dall'avv. ai sensi degli artt. 88 e 96 c.p.c. e la domanda Parte_1 formulata da ai sensi dell'artt. 88 c.p.c.; Controparte_1
3. Condanna l'avv. a rifondere le spese di lite a da distrarsi in Parte_1 Controparte_1 favore dell'avv. Pietro Madonia dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
4. Condanna l'avv. al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
1.470,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico dell'avv. . Parte_1
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
pagina 29 di 29