Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 481
CASS
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Le censure sull'attendibilità della persona offesa ricadono nelle inammissibilità, in quanto si risolvono in confutazioni della valutazione del compendio probatorio operata dai giudici di merito, senza prospettare una illogicità manifesta. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato sulla credibilità delle dichiarazioni della parte civile, anche in relazione allo stato di alterazione psico-fisica.

  • Inammissibile
    Vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Le censure sull'attendibilità della persona offesa ricadono nelle inammissibilità, in quanto si risolvono in confutazioni della valutazione del compendio probatorio operata dai giudici di merito, senza prospettare una illogicità manifesta. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato sulla credibilità delle dichiarazioni della parte civile, anche in relazione allo stato di alterazione psico-fisica.

  • Inammissibile
    Vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Le censure sull'attendibilità della persona offesa ricadono nelle inammissibilità, in quanto si risolvono in confutazioni della valutazione del compendio probatorio operata dai giudici di merito, senza prospettare una illogicità manifesta. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato sulla credibilità delle dichiarazioni della parte civile, anche in relazione allo stato di alterazione psico-fisica.

  • Inammissibile
    Violazione della regola di giudizio ex art. 533 cod. proc. pen.

    Le censure sulla violazione della regola di giudizio ex art. 533 cod. proc. pen. sono manifestamente infondate perché si risolvono in una confutazione della valutazione del compendio probatorio operata dai giudici di merito, senza prospettare una illogicità manifesta. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato sulla sussistenza dello stato di alterazione psico-fisica della persona offesa.

  • Inammissibile
    Mancata applicazione delle pene sostitutive

    Il motivo è inammissibile perché non risulta che alcuna istanza di sostituzione fosse stata formulata nei motivi di appello o in sede di motivi nuovi. Inoltre, la pena detentiva irrogata (quattro anni) non rientrava nei limiti di applicabilità delle pene sostitutive vigenti al momento della commissione del reato, né la pena è sostituibile per i reati di cui all'art. 4-bis l. n. 354 del 1975, tra cui rientra l'art. 609-bis cod. pen.

  • Inammissibile
    Vizio della motivazione ex art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Le censure sulla sussistenza del reato sono manifestamente infondate perché si risolvono in una confutazione della valutazione del compendio probatorio operata dai giudici di merito, senza prospettare una illogicità manifesta. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato sulla sussistenza del reato, valutando tutti gli elementi probatori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 481
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 481
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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