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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 334/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
UO LE, RE
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 252/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Erede Nominativo_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2, - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84132 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2638/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 355/2023 IMU 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello;
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La causa riguarda l'avviso di accertamento IMU n. 355/2023 emesso dal Comune di Salerno per l'anno 2018, relativo all'immobile sito in Salerno, Indirizzo_1, intestato alla sig.ra Nominativo_2
(deceduta nel 2023), per un importo di € 2.125,00.
Il ricorrente, Ricorrente_1, coniuge ed erede della contribuente, ha impugnato l'atto sostenendo il diritto all'esenzione IMU per abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, documentando che la residenza e la dimora nell'immobile erano state trasferite già nel 2018.
La Corte di Giustizia Tributaria di Salerno – Sez. 6, con sentenza del 12/06/2024, ha respinto il ricorso, confermando l'atto impugnato e condannando il ricorrente alle spese, ritenendo che l'esenzione IMU richieda che l'immobile sia abitazione principale, con residenza anagrafica e dimora abituale del proprietario e dalla documentazione prodotta risulta che la sig.ra Nominativo_2 ha richiesto il cambio di residenza solo il 13/12/2018; pertanto, l'agevolazione è stata concessa per il mese di dicembre, mentre per gli undici mesi precedenti l'imposta è dovuta.
Propone appello il contribuente deducendo
- omessa valutazione di documenti rilevanti: la Corte non ha considerato prove che attestano la dimora abituale già da inizio 2018 (Contratti di fornitura elettrica e idrica, pagamenti TARI per 2017-2018; atto di compravendita (27/09/2017) con agevolazione “prima casa”)
- violazione dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 504/1992: l'interpretazione restrittiva che richiede la dimora anche dei familiari è stata superata dalla Corte Costituzionale (sent. n. 209/2022) e dalle Sezioni Unite
(ord. n. 26774/2024), che riconoscono l'esenzione anche se il coniuge risiede altrove, purché il contribuente dimori abitualmente nell'immobile.
Si è costituito il Comune di Salerno deducendo che la residenza anagrafica è requisito imprescindibile per l'esenzione IMU;
il cambio di residenza è avvenuto solo il 13/12/2018; prima di tale data l'imposta è dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'esenzione dal pagamento dell'IMU - alla luce del coordinamento sistematico tra l'art. 9, comma 1, del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, (che individua i soggetti passivi dell'imposta), e l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n.
23 del 2011, nonché l'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif. dalla l. n. 214 del 2011
(che esentano da imposta l'abitazione principale in presenza di determinati requisiti, soggettivi e oggettivi)
- spetta in via esclusiva alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento sull'immobile destinato ad abitazione e che ivi hanno fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica
(Cass. n. 5445 del 01/03/2025, Rv. 674134).
Sicché, come correttamente rilevato già in primo grado, la residenza è requisito imprescindibile per il riconoscimento dell'esenzione.
Ebbene, il cambio di residenza è avvenuto, pacificamente, solo il 13/12/2018, per cui prima di tale data l'imposta è dovuta.
L'appello, quindi, deve essere rigettato con conseguente statuizione sulle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 800, già applicata la riduzione del 20%.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
UO LE, RE
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 252/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Erede Nominativo_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2, - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84132 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2638/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 355/2023 IMU 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello;
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La causa riguarda l'avviso di accertamento IMU n. 355/2023 emesso dal Comune di Salerno per l'anno 2018, relativo all'immobile sito in Salerno, Indirizzo_1, intestato alla sig.ra Nominativo_2
(deceduta nel 2023), per un importo di € 2.125,00.
Il ricorrente, Ricorrente_1, coniuge ed erede della contribuente, ha impugnato l'atto sostenendo il diritto all'esenzione IMU per abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, documentando che la residenza e la dimora nell'immobile erano state trasferite già nel 2018.
La Corte di Giustizia Tributaria di Salerno – Sez. 6, con sentenza del 12/06/2024, ha respinto il ricorso, confermando l'atto impugnato e condannando il ricorrente alle spese, ritenendo che l'esenzione IMU richieda che l'immobile sia abitazione principale, con residenza anagrafica e dimora abituale del proprietario e dalla documentazione prodotta risulta che la sig.ra Nominativo_2 ha richiesto il cambio di residenza solo il 13/12/2018; pertanto, l'agevolazione è stata concessa per il mese di dicembre, mentre per gli undici mesi precedenti l'imposta è dovuta.
Propone appello il contribuente deducendo
- omessa valutazione di documenti rilevanti: la Corte non ha considerato prove che attestano la dimora abituale già da inizio 2018 (Contratti di fornitura elettrica e idrica, pagamenti TARI per 2017-2018; atto di compravendita (27/09/2017) con agevolazione “prima casa”)
- violazione dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 504/1992: l'interpretazione restrittiva che richiede la dimora anche dei familiari è stata superata dalla Corte Costituzionale (sent. n. 209/2022) e dalle Sezioni Unite
(ord. n. 26774/2024), che riconoscono l'esenzione anche se il coniuge risiede altrove, purché il contribuente dimori abitualmente nell'immobile.
Si è costituito il Comune di Salerno deducendo che la residenza anagrafica è requisito imprescindibile per l'esenzione IMU;
il cambio di residenza è avvenuto solo il 13/12/2018; prima di tale data l'imposta è dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'esenzione dal pagamento dell'IMU - alla luce del coordinamento sistematico tra l'art. 9, comma 1, del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, (che individua i soggetti passivi dell'imposta), e l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n.
23 del 2011, nonché l'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif. dalla l. n. 214 del 2011
(che esentano da imposta l'abitazione principale in presenza di determinati requisiti, soggettivi e oggettivi)
- spetta in via esclusiva alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento sull'immobile destinato ad abitazione e che ivi hanno fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica
(Cass. n. 5445 del 01/03/2025, Rv. 674134).
Sicché, come correttamente rilevato già in primo grado, la residenza è requisito imprescindibile per il riconoscimento dell'esenzione.
Ebbene, il cambio di residenza è avvenuto, pacificamente, solo il 13/12/2018, per cui prima di tale data l'imposta è dovuta.
L'appello, quindi, deve essere rigettato con conseguente statuizione sulle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 800, già applicata la riduzione del 20%.