Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 25/02/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 31/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE IL
Composta da Vittorio RAELI Presidente Marco CATALANO Consigliere relatore Riccardo PATUMI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio iscritto al nr. 46627 del registro di Segreteria.
TRA
Procuratore Regionale presso la Corte dei conti
ATTORE
CONTRO
RE SS
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per Procuratore Regionale
Voglia la Sezione giurisdizionale adita condannare la Sig. SS TR, come sopra generalizzata, a pagare in favore del Comune di Cattolica, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale cagionato dall’illecito contestato, l’importo di 55.979,48 euro, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio;
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale conveniva in giudizio RE SS davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:
da notizie di stampa la Procura apprendeva che la convenuta, ex presidente della associazione AntiViolenza ed AntiStalking Butterfly che gestiva una casa di accoglienza per donne vittime di violenza, era stata sottoposta a misura cautelare dal GIP presso il tribunale di Rimini per reati che comprendevano la malversazione di erogazioni pubbliche e truffa aggravata.
Si apprendeva, poi, che il GUP del tribunale di Rimini emetteva sentenza ex art. 444 c.p.p. con l’applicazione della pena di anni 2 e mesi 5 di reclusione e 1.800 euro di multa, per i delitti di cui agli artt. 316-bis, 640-bis, 640 co. 1 e 2 n. 2-bis, 612 co. 1 e 2, 646, 477, 482 e 393 c.p. e per le contravvenzioni di cui agli artt. 133, 134 e 140 TULPS.
La documentazione acquisita dall’ufficio requirente consentiva di appurare che:
Con determinazione dirigenziale n. 900 del 17 dicembre 2015 il Comune di Cattolica aggiudicava all’Associazione Butterfly, di cui, come detto, la Sig.ra TR era allora Presidente, l’appalto per l’affidamento per 12 mesi, a partire dal 1° febbraio 2016, della gestione della Casa Rifugio denominata “Artemisia”, sita a Cattolica in un immobile reperito in locazione dal Comune, e destinata ad accogliere donne vittime di violenza e i loro figli minori, con l’erogazione da parte del comune di € 18.300 al netto dell’IVA.
Tale contratto veniva prorogato fino al 31.8.2017.
In definitiva i compensi erogati dal Comune di Cattolica all’Associazione Butterfly per la gestione della casa rifugio tra il 1° febbraio 2016 e il 31 agosto 2017, provenienti da risorse vincolate trasferite al Comune dalla Regione e dalla Provincia, dunque, ammontavano complessivamente a 35.349,48 euro lordi (doc. n. 4, all. SZPG_20240123084653126853, p. 2). Oltre ai compensi erogati dal Comune di Cattolica, l’Associazione nell’esercizio 2016 possedeva fondi propri per 6.187,65 euro.
A seguito di querela per truffa da parte di una utente del centro, si apriva il procedimento RG 6422/2017 e a seguito di attività investigative si raccoglievano diversi elementi che indicano anzitutto che i rendiconti presentati al Comune di Cattolica recano voci di spesa non documentate o dichiarate in misura superiore rispetto ai relativi documenti di supporto. Tra le spese non documentate spicca il prelievo, in data 28 aprile 2016, dal conto corrente intestato all’Associazione Butterfly della somma di 1.000,00 euro che è stata accreditata sul conto corrente della convenuta.
Le indagini condotte evidenziavano che il numero delle ospiti della Casa dichiarato dall’Associazione, rilevante ai fini della rendicontazione della gestione, non corrisponde al numero di persone che sono state effettivamente alloggiate lì, a partire da giugno 2016. Delle 35 ospiti dichiarate, infatti, 11 non risultano aver mai risieduto nella Casa Artemisia.
Anche le spese per l’acquisto di beni alimentari rendicontate al Comune risultavano superiori a quelle fatturate dai fornitori.
La rendicontazione relativa alle spese per la fornitura di gas ed energia elettrica nel periodo della gestione affidata alla Sig.ra TR non trova corrispondenza nei consumi.
Analoghi disallineamenti sono presenti in relazione alla rendicontazione (specie nel secondo e nel terzo, nonché ultimo, rendiconto presentati dall’Associazione) dei compensi corrisposti ad alcune collaboratrici che, a vario titolo, hanno reso delle prestazioni professionali in favore dell’Associazione.
L’esame dei movimenti del conto corrente sul quale venivano accreditati i compensi da parte del Comune di Cattolica, dal 29 marzo 2016, data in cui vi è stato il primo accredito da parte dell’Ente, fino al 27 novembre 2017, indica altresì che la Sig.ra TR, sempre in qualità di Presidente dell’Associazione Butterfly, ha destinato a scopi diversi da quelli previsti una parte delle summenzionate risorse finanziarie erogate dal Comune di Cattolica. In particolare, tra il 29 marzo 2016 e il 22 novembre 2017 ella ha complessivamente effettuato prelievi in contanti o tramite bancomat allo sportello, pagato tramite bancomat, disposto giroconti sull’altro conto intestato all’Associazione e bonifici sul proprio conto corrente personale, per un totale di 10.315 euro.
La convenuta offriva, altresì, in prima persona dei servizi di natura psicologica/criminologica/legale offerti in parte presso la sede dell’Associazione Butterfly e in parte fatturati dall’Associazione, che venivano remunerati dagli utenti con bonifici accreditati principalmente sul suo conto corrente e talvolta su quelli intestati all’Associazione.
Le ospiti del centro lamentavano, inoltre, una scarsa fornitura di generi di prima necessità (che talvolta acquistavano di persona).
In definitiva si accertava la illecita apprensione della somma di 35.349,48 che costituiva danno patrimoniale.
A questa somma si aggiungeva il danno alla immagine richiesto della Procura, pari ad € 20.630.
La convenuta depositata deduzioni e veniva sentita da remoto e rigettava le accuse, asserendo di aver regolarmente pagato le sue collaboratrici e che la sentenza di patteggiamento non era una ammissione di responsabilità.
Alla udienza del 28.1.2026 assistiti dal segretario dott. Enrico TIBERI, dopo la relazione del magistrato, sentito il PR nella persona del S.P.G. dott.ssa Claudia Desogus, la causa passava in decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta, regolarmente citata all’indirizzo PEC consulenteprivacycm@pec.it in data 04/08/2025 alle ore 12:08:24.
Trattasi dell’indirizzo PEC da cui sono state inviate le note e le deduzioni della convenuta all’ufficio requirente (cfr, per es. il giorno 01/04/2025 alle ore 15:30:38 (+0200) il messaggio "istanza di accesso agli atti- TR SS- per istruttoria I02440/2019" è stato inviato da consulenteprivacycm@pec.it indirizzato a: emiliaromagna.procura@corteconticert.it).
Va inoltre disattesa l’istanza di rinvio, presentata, tra l’altro, dalla parte personalmente e quindi da soggetto non legittimato.
Infine, sempre in via preliminare, affermata la giurisdizione di questa Corte attesa la effettuazione di attività di natura pubblica in quanto investita di funzioni pubbliche.
Invero il beneficiario delle provvidenze pubbliche, sebbene abbia la natura di soggetto privato, si inserisce nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici che si intendono realizzare con tali erogazioni finanziarie. Ne discende che le sue condotte illecite sono idonee a frustrare lo scopo perseguito dalla p.a., causando un pregiudizio di cui il privato percettore deve rispondere dinanzi al giudice contabile.
Ciò premesso, la domanda è parzialmente fondata.
Ritiene la Corte che, infatti, si è raggiunta la prova certa di un danno pari ad € 10.315 pari ai prelievi in contanti o tramite bancomat allo sportello, pagamenti tramite bancomat, giroconti e bonifici sul proprio conto corrente personale.
Risulta carente, invece, la prova del danno per altre voci.
Secondo la prospettazione attorea dalla documentazione versata in atti emergerebbe una significativa sovrastima delle spese alimentari: per tutto il periodo di gestione, ovvero dal 1° febbraio 2016 al 31 agosto 2017, esse risultano essere pari a 7.966,34 euro, ammontare sproporzionato rispetto alle necessità della struttura.
Purtuttavia non è stata raggiunta la prova di quanta parte delle sovrastimate spese alimentari sia stata distratta per uso personale.
Analogo discorso va fatto per la rendicontazione relativa alle spese per la fornitura di gas ed energia elettrica nel periodo della gestione affidata alla Sig.ra TR che non troverebbe corrispondenza nei consumi (inferiori, per ciò che riguarda il gas e l’energia elettrica) fatturati dai fornitori.
Anche in questo caso la Procura non ha quantificato quante delle spese per forniture siano state distratte per scopi personali, richiamando la CNR agli atti, ma non riportandola nell’atto.
Analogo discorso va fatto per i disallineamenti in relazione alla rendicontazione delle spese per i collaboratori, non esattamente quantificate.
In definitiva, risulta la prova inequivocabile della apprensione da parte della convenuta della somma di € 10.315, tra l’altro utilizzata quale parametro per la quantificazione del danno alla immagine, pari al doppio, appunto, di € 10.315.
Va accolta, invece, per l’intero, la domanda di condanna al danno alla immagine, anche a seguito di sentenza di patteggiamento.
La Corte aderisce alla consolidata giurisprudenza contabile secondo cui la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti, ancorché priva dell’efficacia erga omnes tipica della sentenza penale irrevocabile di condanna emessa a seguito di dibattimento, è senz’altro sufficiente a integrare gli estremi della sentenza penale irrevocabile di condanna richiesta ai fini del danno alla immagine, avendo il giudice penale accertato la commissione di un fatto/reato a carico dell'imputato, sulla cui qualificazione giuridica hanno previamente concordato il P.M. e la parte, ed avendo egli verificato la congruità della pena rispetto alla gravità dell’offesa (ex multis, Corte dei conti, Sezione I centrale n. 209/2008; id. Sezione I centrale n. 80/2015; id. Sezione III centrale n. 372/2016); la sentenza di patteggiamento introduce, in effetti, una presunzione di colpevolezza che è onere del condannato rimuovere, mediante prova del contrario: ciò in quanto il giudice penale, prima di applicare la pena su richiesta della parte, verifica di non dovere pronunciare sentenza di proscioglimento dell’imputato a norma dell’art. 129 C.p.p.: il fatto storico generatore della responsabilità è dunque accertato, come anche la sua imputabilità all’agente, sul piano soggettivo e oggettivo (ex multis, Corte dei conti, Sezione II centrale n. 647/2017, secondo cui la sentenza a pena patteggiata è una sentenza di condanna che contiene, con ogni evidenza, un’ammissione di colpevolezza che, pur non essendo invincibile, deve essere contestata alla luce di riscontri probatori di segno nettamente contrario).
In relazione, poi, allo jus superveniens costituito dal comma 1 bis dell’art. 445 del c.p.p. (introdotto nel 2022), osserva la Sezione.
Innanzitutto, conformemente a una consolidata giurisprudenza, reputa il Collegio che la sentenza di patteggiamento passata in giudicato sia equiparata ad una sentenza di condanna e che essa costituisca valido presupposto per l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione. Come è noto, infatti, la disposizione che rileva nella specie (recante la disciplina che regola il rapporto tra giudizio penale e giudizio amministrativo-contabile) è quella contenuta nell'art. 445 c.p.p. (“Effetti dell'applicazione della pena su richiesta”), il cui c. 1-bis, dopo aver sancito che la sentenza prevista dall'art. 444, c. 2, c.p.p., anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., testualmente recita: “Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”, disposizione ripetuta anche nell’ultima parte del comma in esame.
Infatti, il comma 1 bis dell’art. 445 è stato interamente riscritto dal D.Lgs. 10.10.2022, n. 150, integrato dal D.L. 31.10.2022, n. 162, conv. con modif. in L. 30.12.2022, n. 199 la cui finalità è quella di “rafforzare” la previsione introdotta dall’art. 2, L. 12.6.2003, n. 134.
Inoltre, l'assenza di forza vincolante della decisione penale nei confronti del giudice contabile non esclude la possibilità di desumere dagli stessi elementi di valutazione in ordine al comportamento del convenuto.
Ancora, sulla scia della sentenza nr. 28 del 2025 di questa sezione, a prescindere dalla natura sostanziale o processuale della norma di cui all’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., che si presenta ininfluente nel presente giudizio alla luce della cronologia dei fatti di causa, reputa il Collegio, tuttavia, che l’eccezione sia destituita di fondamento, in quanto la disciplina del danno all’immagine, che è attualmente contenuta nell’art. 1, comma 1-sexies, della Legge n. 20/1994, come modificata dalla legge n. 190/2012, si configura come speciale rispetto alla nuova disciplina degli effetti extrapenali della sentenza di applicazione richiesta delle parti contenuta nel nuovo comma 1-bis dell’art. 445 c.p.p., che è disposizione di carattere generale.
QUANTIFICAZIONE
Ai fini della quantificazione del danno, ritiene la Sezione che la valutazione equitativa ex art. 1226 Cod. civ., individuata dall’ufficio requirente è del tutto congrua ed esatta.
Alla condanna al pagamento della sorte capitale consegue quella degli interessi e della rivalutazione monetaria, a decorrere dalla percezione delle somme (che si indica nel 31.8.2017, ultimo giorno del mese dell’anno di indebita percezione), fino alla data della presente sentenza; e degli interessi legali sulla somma così determinata fino all’effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da nota della segreteria.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sull’atto di citazione proposto da Procuratore Regionale nei confronti di RE SS, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e per l’effetto condanna RE SS a pagare la somma di € 10.315 a titolo di danno patrimoniale ed € 20.630 a titolo di danno alla immagine a favore del comune di Cattolica oltre gli interessi e della rivalutazione monetaria, a decorrere dal 31.8.2017 e fino alla data della presente sentenza; e degli interessi legali sulla somma così determinata fino all’effettivo soddisfo;
b) condanna RE SS a pagare, le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 80,00 (euro ottanta/00), come da nota della Segreteria.
Manda alla Segreteria della Sezione Giurisdizionale per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 28.1.2026 L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Cons. Marco Catalano Vittorio Raeli f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il giorno 25 febbraio 2026 Il Direttore della Segreteria dr. UR Macerola f.to digitalmente