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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/10/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 755/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 755/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BLANC OMAR;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'avv. VALLAURI GIORGIA;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/09/2025 le parti hanno confermato le conclusioni congiunte depositate il 12/09/2025 di seguito riportate:
“1) la casa familiare sita in Caraglio (CN), Via GR n. 46 rimane sempre assegnata al sig.
; 3) Parte_1
2) Quanto alle figlie, come già concordato in sede di separazione consensuale:
a) le figlie minori e verranno affidate ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2 residenza presso il padre, in Caraglio (Cn), Via GR n. 46;
pagina 1 di 4 b) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé le figlie nei week-end a fine settimana alternati;
nei week-end di propria spettanza, la madre potrà vedere e tenere con sé le figlie dalle ore 20:00 del sabato sino al lunedì alle ore 8:00 e, nel corso di ciascuna settimana che si conclude con week-end di sua spettanza, la stessa potrà tenere con sé le figlie dalle ore 8:00 del lunedì alle ore 13:00 del mercoledì ovvero all'uscita da scuola, nonché dalle ore 20:00 del venerdì alle ore 8:00 del sabato, mentre il padre potrà tenerle con sé dalle ore 13:00 del mercoledì ovvero dall'uscita da scuola alle ore 20:00 del venerdì ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00; nei week-end di propria spettanza, il padre potrà tenere con sé le figlie dalle ore 8:00 del sabato alle ore
8:00 del lunedì e, nel corso di ciascuna settimana che si conclude con week-end di sua spettanza, lo stesso potrà tenerle con sé dalle ore 13:00 del mercoledì ovvero dall'uscita da scuola alle ore 20:00 del venerdì, mentre la madre potrà tenerle con sé dalle ore 8:00 del lunedì alle ore 13:00 del mercoledì ovvero all'uscita da scuola;
c) durante le vacanze natalizie le minori trascorreranno, ad anni alterni, il Natale dalla recita/messa di mezzanotte del 24 dicembre fino alle ore 18:00 del 25 dicembre con un genitore e dalle 18:00 del 25 dicembre fino alle 20:00 del 26 dicembre con l'altro genitore. Il Capodanno verrà trascorso dal pomeriggio del 31 dicembre fino alle ore 20:00 del 1° gennaio, ad anni alterni, il Capodanno sarà trascorso ad anni alterni con lo stesso genitore con cui è stato trascorso il Natale. La festività dell'Epifania sarà trascorsa, ad anni alterni, dalle ore 20:00 del 5 gennaio e fino al rientro a scuola il
7 gennaio (o il primo giorno di ripresa scolastica). Nei restanti giorni di sospensione scolastica si seguirà il calendario già previsto;
d) il giorno di Pasqua verrà trascorso, ad anni alterni con la madre e gli anni pari col padre, dalle
20:00 del sabato alle ore 20:00 del Lunedì dell'Angelo;
e) le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre saranno trascorse in base al calendario già stabilito;
f) entro il 15 giugno di ogni anno i genitori si comunicheranno in quale periodo le minori trascorreranno con ciascuno 2 settimane anche non consecutive;
g) qualora vi fosse l'occasione di trascorrere dei fine settimana interamente con uno dei genitori, per viaggi di piacere/cerimonie nei week-end non di propria competenza, ogni genitore si impegna a comunicarlo all'altro con almeno 30 giorni di preavviso e l'altro genitore potrà recuperare il fine settimana successivo;
h) in considerazione della collocazione paritaria delle figlie presso i genitori, in base al calendario dagli stessi concordato e sopra descritto, i coniugi provvederanno al mantenimento diretto con riferimento alle spese ordinarie nell'interesse delle figlie minori;
i) con riferimento, invece, alle spese straordinarie individuate dal “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” approvato dal Tribunale di Torino, che si allega e si richiama integralmente (DOC. 7 “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” approvato dal Tribunale di Torino), il sig. vi Parte_1 contribuirà nella misura del 70% e la sig.ra nella misura del 30%; CP_1
j) l'assegno unico verrà percepito da ciascun genitore per la quota pari al 50% cadauno;
pagina 2 di 4 k) il sig. porterà in detrazione le spese sanitarie-ludico ricreative documentalmente provate Pt_1 nel rispetto della normativa fiscale in vigore e restituirà alla sig.ra la quota parte alla stessa CP_1 spettante dell'importo riconosciuto a titolo di detrazione. Qualora il regime fiscale della sig.ra CP_1 le permetterà di portare in detrazione le spese affrontate nell'interesse delle figlie ogni genitore si occuperà di portare in detrazione la propria parte di spese sostenute e come suddivise secondo il punto i);
j) conferma del consenso al rilascio del passaporto ed all'iscrizione sui rispettivi passaporti delle figlie minori e . Persona_1 Persona_2
3) i coniugi nulla dovranno pretendere l'uno dall'altro sul piano economico in quanto verranno dichiarati economicamente autosufficienti
4) spese legali compensate tra le parti che provvederanno a pagare i rispettivi legali. ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo di provvedere alle annotazioni di Legge.
Per il Pubblico Ministero
“si accolgano le conclusioni congiunte”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 03/04/2025, proponeva Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con celebrato in CP_1
CARAGLIO (CN) il 29/08/2009 - matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
GR (Cn) al n. 1, parte II, Serie B, dell'anno 2009, optando per il regime della separazione dei beni
- da cui sono nate le figlie il 12/06/2009, a Cuneo, e il 05/03/2012, a Persona_1 Persona_2
Cuneo, premettendo che il Tribunale di Cuneo, in data 05/04/2023, aveva omologato la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 16/06/2025 si costituiva in giudizio
, associandosi alla domanda di divorzio. CP_1
Con istanza congiunta depositata in data 12/09/2025, le parti davano atto di aver nelle more raggiunto l'accordo sulle condizioni economiche di divorzio in epigrafe trascritte.
All'udienza del 17/09/2025, ove compariva personalmente la sola parte convenuta, i difensori delle parti confermavano le conclusioni di cui all'istanza congiunta depositata in data 12/09/2025 chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe, e procedevano alla discussione orale della causa che veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
pagina 3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il Parte_1
16/05/1978 a CUNEO (CN), e , nata il [...] CUNEO (CN), celebrato CP_1 in CARAGLIO il 29/08/2009, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di GR (Cn) al n. 1, parte II, Serie B, dell'anno 2009;
2) Dispone quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di GR (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 755/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BLANC OMAR;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'avv. VALLAURI GIORGIA;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/09/2025 le parti hanno confermato le conclusioni congiunte depositate il 12/09/2025 di seguito riportate:
“1) la casa familiare sita in Caraglio (CN), Via GR n. 46 rimane sempre assegnata al sig.
; 3) Parte_1
2) Quanto alle figlie, come già concordato in sede di separazione consensuale:
a) le figlie minori e verranno affidate ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2 residenza presso il padre, in Caraglio (Cn), Via GR n. 46;
pagina 1 di 4 b) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé le figlie nei week-end a fine settimana alternati;
nei week-end di propria spettanza, la madre potrà vedere e tenere con sé le figlie dalle ore 20:00 del sabato sino al lunedì alle ore 8:00 e, nel corso di ciascuna settimana che si conclude con week-end di sua spettanza, la stessa potrà tenere con sé le figlie dalle ore 8:00 del lunedì alle ore 13:00 del mercoledì ovvero all'uscita da scuola, nonché dalle ore 20:00 del venerdì alle ore 8:00 del sabato, mentre il padre potrà tenerle con sé dalle ore 13:00 del mercoledì ovvero dall'uscita da scuola alle ore 20:00 del venerdì ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00; nei week-end di propria spettanza, il padre potrà tenere con sé le figlie dalle ore 8:00 del sabato alle ore
8:00 del lunedì e, nel corso di ciascuna settimana che si conclude con week-end di sua spettanza, lo stesso potrà tenerle con sé dalle ore 13:00 del mercoledì ovvero dall'uscita da scuola alle ore 20:00 del venerdì, mentre la madre potrà tenerle con sé dalle ore 8:00 del lunedì alle ore 13:00 del mercoledì ovvero all'uscita da scuola;
c) durante le vacanze natalizie le minori trascorreranno, ad anni alterni, il Natale dalla recita/messa di mezzanotte del 24 dicembre fino alle ore 18:00 del 25 dicembre con un genitore e dalle 18:00 del 25 dicembre fino alle 20:00 del 26 dicembre con l'altro genitore. Il Capodanno verrà trascorso dal pomeriggio del 31 dicembre fino alle ore 20:00 del 1° gennaio, ad anni alterni, il Capodanno sarà trascorso ad anni alterni con lo stesso genitore con cui è stato trascorso il Natale. La festività dell'Epifania sarà trascorsa, ad anni alterni, dalle ore 20:00 del 5 gennaio e fino al rientro a scuola il
7 gennaio (o il primo giorno di ripresa scolastica). Nei restanti giorni di sospensione scolastica si seguirà il calendario già previsto;
d) il giorno di Pasqua verrà trascorso, ad anni alterni con la madre e gli anni pari col padre, dalle
20:00 del sabato alle ore 20:00 del Lunedì dell'Angelo;
e) le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre saranno trascorse in base al calendario già stabilito;
f) entro il 15 giugno di ogni anno i genitori si comunicheranno in quale periodo le minori trascorreranno con ciascuno 2 settimane anche non consecutive;
g) qualora vi fosse l'occasione di trascorrere dei fine settimana interamente con uno dei genitori, per viaggi di piacere/cerimonie nei week-end non di propria competenza, ogni genitore si impegna a comunicarlo all'altro con almeno 30 giorni di preavviso e l'altro genitore potrà recuperare il fine settimana successivo;
h) in considerazione della collocazione paritaria delle figlie presso i genitori, in base al calendario dagli stessi concordato e sopra descritto, i coniugi provvederanno al mantenimento diretto con riferimento alle spese ordinarie nell'interesse delle figlie minori;
i) con riferimento, invece, alle spese straordinarie individuate dal “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” approvato dal Tribunale di Torino, che si allega e si richiama integralmente (DOC. 7 “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” approvato dal Tribunale di Torino), il sig. vi Parte_1 contribuirà nella misura del 70% e la sig.ra nella misura del 30%; CP_1
j) l'assegno unico verrà percepito da ciascun genitore per la quota pari al 50% cadauno;
pagina 2 di 4 k) il sig. porterà in detrazione le spese sanitarie-ludico ricreative documentalmente provate Pt_1 nel rispetto della normativa fiscale in vigore e restituirà alla sig.ra la quota parte alla stessa CP_1 spettante dell'importo riconosciuto a titolo di detrazione. Qualora il regime fiscale della sig.ra CP_1 le permetterà di portare in detrazione le spese affrontate nell'interesse delle figlie ogni genitore si occuperà di portare in detrazione la propria parte di spese sostenute e come suddivise secondo il punto i);
j) conferma del consenso al rilascio del passaporto ed all'iscrizione sui rispettivi passaporti delle figlie minori e . Persona_1 Persona_2
3) i coniugi nulla dovranno pretendere l'uno dall'altro sul piano economico in quanto verranno dichiarati economicamente autosufficienti
4) spese legali compensate tra le parti che provvederanno a pagare i rispettivi legali. ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo di provvedere alle annotazioni di Legge.
Per il Pubblico Ministero
“si accolgano le conclusioni congiunte”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 03/04/2025, proponeva Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con celebrato in CP_1
CARAGLIO (CN) il 29/08/2009 - matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
GR (Cn) al n. 1, parte II, Serie B, dell'anno 2009, optando per il regime della separazione dei beni
- da cui sono nate le figlie il 12/06/2009, a Cuneo, e il 05/03/2012, a Persona_1 Persona_2
Cuneo, premettendo che il Tribunale di Cuneo, in data 05/04/2023, aveva omologato la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 16/06/2025 si costituiva in giudizio
, associandosi alla domanda di divorzio. CP_1
Con istanza congiunta depositata in data 12/09/2025, le parti davano atto di aver nelle more raggiunto l'accordo sulle condizioni economiche di divorzio in epigrafe trascritte.
All'udienza del 17/09/2025, ove compariva personalmente la sola parte convenuta, i difensori delle parti confermavano le conclusioni di cui all'istanza congiunta depositata in data 12/09/2025 chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe, e procedevano alla discussione orale della causa che veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
pagina 3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il Parte_1
16/05/1978 a CUNEO (CN), e , nata il [...] CUNEO (CN), celebrato CP_1 in CARAGLIO il 29/08/2009, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di GR (Cn) al n. 1, parte II, Serie B, dell'anno 2009;
2) Dispone quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di GR (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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