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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/10/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
Sezione Imprese
R.G. 8/2024
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 8 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luca Cacchiarelli, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(P. IVA ) in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Coppari, come da procura in atti;
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1606 del Tribunale di Ancona – Sezione imprese pubblicata in data 22/11/2023 e in materia di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. promossa da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 379/2021 ottenuto da Controparte_1 [...]
per la somma di € 63.599,61 oltre interessi e spese di Controparte_1 procedura, a titolo di saldo debitorio del conto corrente n. 0002/011/001456 intestato alla società per la quale l'ingiunta aveva prestato fideiussione omnibus CP_2 Pt_2 in data 7.2.2019.
Il Tribunale, rilevata la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. per tardività, avendo l'opponente introdotto detto giudizio oltre il termine di 40 giorni dalla avvenuta conoscenza del decreto medesimo, individuato il dies a quo della decorrenza del termine nella data del
24 maggio 2021 (ossia nel giorno di deposito da parte della ingiunta di istanza di declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo nel fascicolo monitorio n.rg.
463/2021). Aggiungeva il Tribunale che il passaggio in giudicato conseguente alla inammissibilità dell'opposizione promossa non permette di indagare in ordine ai profili di nullità sollevati attinenti i rapporti di fideiussione e del conto corrente.
proponeva appello e prospettava i motivi di seguito indicati. Parte_1
si Controparte_1 costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.
Depositati gli scritti difensivi ex art. 352 c.p.c. con ordinanza del 30.9.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
Con il primo motivo d'appello, impugna la parte della sentenza in Parte_1 cui il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione da essa promossa. pag. 2/7 In primo luogo, l'appellante sostiene che la notifica del decreto ingiuntivo effettuata alla precedente residenza sarebbe inesistente e non già nulla, soprattutto in ragione del fatto che la aveva comunicato all'appellata il cambio di indirizzo. Parte_1
Censura altresì la che il Tribunale avrebbe erroneamente individuato per la Parte_1 proposizione dell'opposizione il dies a quo al 24.5.2021 non considerando che a tale data era ancora pendente il giudizio di inefficacia ex art. 188 disp. att. c.p.c., sicchè
“non poteva pertanto pretendersi l'introduzione di un ulteriore giudizio incidente il merito della medesima questione”, in quanto aveva dovuto attendere la definizione, in data 16.07.2022 (rectius 16.07.2021) del detto giudizio di inefficacia. Aggiunge nella propria comparsa conclusionale che “secondo la più autorevole dottrina e giurisprudenza, la conoscenza che fa decorrere il termine ex art. 650 c.p.c. deve essere effettiva, completa e funzionalmente utile alla difesa nel merito”.
Da ultimo, con il medesimo motivo di appello, l'appellante invoca la sentenza a Sez.
Un. n. 9479/2023 sostenendo che la propria qualità di consumatrice permetterebbe un controllo sull'abusività delle clausole a prescindere dall'inammissibilità dell'opposizione.
Il motivo è nel suo complesso infondato.
Infondata è innanzitutto la censura secondo cui la notifica del decreto ingiuntivo opposto debba qualificarsi come inesistente.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a una persona non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità ("l'inesistenza della notificazione (...) è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta
pag. 3/7 da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cassazione civile, sez. I, 5.4.2024, n. 9066)
Ebbene, nel caso di specie, la notificazione effettuata nel precedente indirizzo della ingiunta è nulla e non inesistente non risultando il luogo del tutto estraneo al destinatario della notifica.
La stessa Corte di Cassazione in tema di notificazione di un decreto ingiuntivo effettuata al precedente indirizzo di residenza ha precisato che: “La notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l'ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima è nulla, ma non inesistente, non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimenti col destinatario della notifica. Quest'ultimo resta quindi tutelato dalla possibilità, ricorrendone i presupposti, di reagire avverso il decreto ingiuntivo mediante opposizione tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c., che tuttavia non può basarsi sulla sola deduzione del vizio di notificazione, che risulta sanato dalla sola proposizione della stessa” (Cass. civ., sez. III, 15/2/2019, n. 4529)
Altresì infondata è la doglianza a mente della quale il dies a quo per la proposizione dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. andava individuato al giorno 12.7.2021 ossia data coincidente con la costituzione nel giudizio ex art. 188 disp. att. c.p.c. da parte della ingiungente. CP_1
Sul punto il Tribunale di prime cure ha chiarito che la era nelle condizioni Parte_1 di conoscere integralmente il contenuto del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo, in quanto aveva accesso alla al relativo fascicolo telematico, dal 24 maggio 2021, avendo depositato in esso l'istanza per la declaratoria di inefficacia, sicchè il termine ex pag. 4/7 art. 650 c.p.c. risultava decorso al lunedì 5 luglio 2021, con conseguente tardività della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificata solo in data 30 luglio 2021.
Va precisato che l'esperibilità dei due riti è affidata a presupposti differenti: il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att. c.p.c. è utilizzabile esclusivamente nelle circoscritte ipotesi di inesistenza o radicale mancanza di notifica mentre, l'opposizione ex art. 650 c.p.c. assume come presupposto che la notifica sia affetta da nullità. (Cass. sez. III, n. 33516/2022; Cass. sez. III, 36496/2021; Cass. sez. II, 21420/2018).
Inoltre, la Corte di Cassazione più recente ha precisato che: “il termine ordinario, ai sensi dell'art. 650, comma 1, c.p.c. per proporre l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è di quaranta giorni dalla conoscenza comunque avuta da parte del soggetto legittimato ad avanzare l'opposizione, degli elementi essenziali del provvedimento monitorio e, cioè, dall'acquisita consapevolezza dei nominativi di credito e debitore e del credito indicati nell'ingiunzione di pagamento, nonché della sua avvenuta emissione, mentre la mera notizia di quest'ultima non è sufficiente ad individuare il
“dies a quo” del predetto termine.” (Cass. sez. III, 15211/2025).
Dunque, il Tribunale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto sopra espressi, ha individuato il dies a quo per la proposizione del giudizio di opposizione al giorno
24.5.2021, giorno coincidente con il deposito della istanza ex art. 188 disp. att. c.p.c. nel fascicolo monitorio RG. 463/2021, nel quale l'opponente aveva certamente piena conoscenza, nei suoi elementi più significativi, del decreto ingiuntivo.
Infine, privo di pregio è il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Un. n.
9479/2023 che impone al giudice un controllo ufficioso della vessatorietà delle clausole poste a fondamento del credito.
Ebbene il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la disciplina consumeristica possa applicarsi anche in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica in favore di una società “il fideiussore, persona fisica, non è un professionista “di riflesso”, non essendo quindi
pag. 5/7 tale solo perché lo sia il debitore garantito. […] è da escludere, dunque, la sussistenza di un automatismo, dovendosi stabilire, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata.” (Cass. Sez. Un. n. 5868/2023).
Nel caso di specie, se da un lato l'appellante non ha fornito la prova di aver assunto l'obbligazione fideiussoria in qualità di consumatrice, dall'altro lato, al contrario, sussistono elementi (seppur di natura indiziaria) che fanno escludere in capo alla detta qualifica. Parte_1
Orbene, al doc. n. 6 del fascicolo di primo grado rappresentato da una e-mail fra la banca e la e prodotta dalla parte opponente per dimostrare di aver reso edotta Parte_1 la banca della modifica della residenza, la Sig.ra trasmetteva detta e-mail Pt_1 dall'indirizzo riferibile a che risulta avere, Email_1 Parte_3 come indicato nella medesima email, indirizzo in Via Mazzini n. 5 come la società debitrice garantita CP_3
Ulteriore elemento di coincidenza è rappresentato dai numeri telefonici di
[...] indicati sempre nella medesima e-mail (tel.: 0731.213145/fax: Parte_3
0731.223926) con quelli indicati nei timbri della (tel.: 0731.213145/fax: CP_3
0731.223926) apposti nella sottoscrizione delle aperture di credito di cui al documento n. 5 prodotto dalla banca.
elementi, in assenza di prova contraria il cui onere era a capo dell'appellante, che CP_4 portano a questo Collegio a ritenere che la Sig.ra abbia ricoperto un ruolo Parte_1 all'interno della società garantita e pertanto non abbia contratto la fideiussione per scopi estranei alla attività imprenditoriale intrapresa dalla CP_3
L'appello è pertanto infondato.
La conferma dell'inammissibilità dell'opposizione per tardività comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi vertenti sulla nullità della fideiussione omnibus per pag. 6/7 violazione della normativa antitrust nonché sulla illegittima applicazione di indebiti nel conto corrente n. 0002/011/001456.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da contro Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza in epigrafe così provvede:
[...]
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al pagamento a favore di Parte_1 [...] delle spese di lite Controparte_1 del presente grado di giudizio che si liquidano in € 2.977,00 + € 1.911,00 + €
5.103,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 7.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
Sezione Imprese
R.G. 8/2024
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 8 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luca Cacchiarelli, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(P. IVA ) in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Coppari, come da procura in atti;
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1606 del Tribunale di Ancona – Sezione imprese pubblicata in data 22/11/2023 e in materia di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. promossa da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 379/2021 ottenuto da Controparte_1 [...]
per la somma di € 63.599,61 oltre interessi e spese di Controparte_1 procedura, a titolo di saldo debitorio del conto corrente n. 0002/011/001456 intestato alla società per la quale l'ingiunta aveva prestato fideiussione omnibus CP_2 Pt_2 in data 7.2.2019.
Il Tribunale, rilevata la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. per tardività, avendo l'opponente introdotto detto giudizio oltre il termine di 40 giorni dalla avvenuta conoscenza del decreto medesimo, individuato il dies a quo della decorrenza del termine nella data del
24 maggio 2021 (ossia nel giorno di deposito da parte della ingiunta di istanza di declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo nel fascicolo monitorio n.rg.
463/2021). Aggiungeva il Tribunale che il passaggio in giudicato conseguente alla inammissibilità dell'opposizione promossa non permette di indagare in ordine ai profili di nullità sollevati attinenti i rapporti di fideiussione e del conto corrente.
proponeva appello e prospettava i motivi di seguito indicati. Parte_1
si Controparte_1 costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.
Depositati gli scritti difensivi ex art. 352 c.p.c. con ordinanza del 30.9.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
Con il primo motivo d'appello, impugna la parte della sentenza in Parte_1 cui il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione da essa promossa. pag. 2/7 In primo luogo, l'appellante sostiene che la notifica del decreto ingiuntivo effettuata alla precedente residenza sarebbe inesistente e non già nulla, soprattutto in ragione del fatto che la aveva comunicato all'appellata il cambio di indirizzo. Parte_1
Censura altresì la che il Tribunale avrebbe erroneamente individuato per la Parte_1 proposizione dell'opposizione il dies a quo al 24.5.2021 non considerando che a tale data era ancora pendente il giudizio di inefficacia ex art. 188 disp. att. c.p.c., sicchè
“non poteva pertanto pretendersi l'introduzione di un ulteriore giudizio incidente il merito della medesima questione”, in quanto aveva dovuto attendere la definizione, in data 16.07.2022 (rectius 16.07.2021) del detto giudizio di inefficacia. Aggiunge nella propria comparsa conclusionale che “secondo la più autorevole dottrina e giurisprudenza, la conoscenza che fa decorrere il termine ex art. 650 c.p.c. deve essere effettiva, completa e funzionalmente utile alla difesa nel merito”.
Da ultimo, con il medesimo motivo di appello, l'appellante invoca la sentenza a Sez.
Un. n. 9479/2023 sostenendo che la propria qualità di consumatrice permetterebbe un controllo sull'abusività delle clausole a prescindere dall'inammissibilità dell'opposizione.
Il motivo è nel suo complesso infondato.
Infondata è innanzitutto la censura secondo cui la notifica del decreto ingiuntivo opposto debba qualificarsi come inesistente.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a una persona non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità ("l'inesistenza della notificazione (...) è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta
pag. 3/7 da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cassazione civile, sez. I, 5.4.2024, n. 9066)
Ebbene, nel caso di specie, la notificazione effettuata nel precedente indirizzo della ingiunta è nulla e non inesistente non risultando il luogo del tutto estraneo al destinatario della notifica.
La stessa Corte di Cassazione in tema di notificazione di un decreto ingiuntivo effettuata al precedente indirizzo di residenza ha precisato che: “La notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l'ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima è nulla, ma non inesistente, non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimenti col destinatario della notifica. Quest'ultimo resta quindi tutelato dalla possibilità, ricorrendone i presupposti, di reagire avverso il decreto ingiuntivo mediante opposizione tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c., che tuttavia non può basarsi sulla sola deduzione del vizio di notificazione, che risulta sanato dalla sola proposizione della stessa” (Cass. civ., sez. III, 15/2/2019, n. 4529)
Altresì infondata è la doglianza a mente della quale il dies a quo per la proposizione dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. andava individuato al giorno 12.7.2021 ossia data coincidente con la costituzione nel giudizio ex art. 188 disp. att. c.p.c. da parte della ingiungente. CP_1
Sul punto il Tribunale di prime cure ha chiarito che la era nelle condizioni Parte_1 di conoscere integralmente il contenuto del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo, in quanto aveva accesso alla al relativo fascicolo telematico, dal 24 maggio 2021, avendo depositato in esso l'istanza per la declaratoria di inefficacia, sicchè il termine ex pag. 4/7 art. 650 c.p.c. risultava decorso al lunedì 5 luglio 2021, con conseguente tardività della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificata solo in data 30 luglio 2021.
Va precisato che l'esperibilità dei due riti è affidata a presupposti differenti: il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att. c.p.c. è utilizzabile esclusivamente nelle circoscritte ipotesi di inesistenza o radicale mancanza di notifica mentre, l'opposizione ex art. 650 c.p.c. assume come presupposto che la notifica sia affetta da nullità. (Cass. sez. III, n. 33516/2022; Cass. sez. III, 36496/2021; Cass. sez. II, 21420/2018).
Inoltre, la Corte di Cassazione più recente ha precisato che: “il termine ordinario, ai sensi dell'art. 650, comma 1, c.p.c. per proporre l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è di quaranta giorni dalla conoscenza comunque avuta da parte del soggetto legittimato ad avanzare l'opposizione, degli elementi essenziali del provvedimento monitorio e, cioè, dall'acquisita consapevolezza dei nominativi di credito e debitore e del credito indicati nell'ingiunzione di pagamento, nonché della sua avvenuta emissione, mentre la mera notizia di quest'ultima non è sufficiente ad individuare il
“dies a quo” del predetto termine.” (Cass. sez. III, 15211/2025).
Dunque, il Tribunale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto sopra espressi, ha individuato il dies a quo per la proposizione del giudizio di opposizione al giorno
24.5.2021, giorno coincidente con il deposito della istanza ex art. 188 disp. att. c.p.c. nel fascicolo monitorio RG. 463/2021, nel quale l'opponente aveva certamente piena conoscenza, nei suoi elementi più significativi, del decreto ingiuntivo.
Infine, privo di pregio è il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Un. n.
9479/2023 che impone al giudice un controllo ufficioso della vessatorietà delle clausole poste a fondamento del credito.
Ebbene il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la disciplina consumeristica possa applicarsi anche in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica in favore di una società “il fideiussore, persona fisica, non è un professionista “di riflesso”, non essendo quindi
pag. 5/7 tale solo perché lo sia il debitore garantito. […] è da escludere, dunque, la sussistenza di un automatismo, dovendosi stabilire, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata.” (Cass. Sez. Un. n. 5868/2023).
Nel caso di specie, se da un lato l'appellante non ha fornito la prova di aver assunto l'obbligazione fideiussoria in qualità di consumatrice, dall'altro lato, al contrario, sussistono elementi (seppur di natura indiziaria) che fanno escludere in capo alla detta qualifica. Parte_1
Orbene, al doc. n. 6 del fascicolo di primo grado rappresentato da una e-mail fra la banca e la e prodotta dalla parte opponente per dimostrare di aver reso edotta Parte_1 la banca della modifica della residenza, la Sig.ra trasmetteva detta e-mail Pt_1 dall'indirizzo riferibile a che risulta avere, Email_1 Parte_3 come indicato nella medesima email, indirizzo in Via Mazzini n. 5 come la società debitrice garantita CP_3
Ulteriore elemento di coincidenza è rappresentato dai numeri telefonici di
[...] indicati sempre nella medesima e-mail (tel.: 0731.213145/fax: Parte_3
0731.223926) con quelli indicati nei timbri della (tel.: 0731.213145/fax: CP_3
0731.223926) apposti nella sottoscrizione delle aperture di credito di cui al documento n. 5 prodotto dalla banca.
elementi, in assenza di prova contraria il cui onere era a capo dell'appellante, che CP_4 portano a questo Collegio a ritenere che la Sig.ra abbia ricoperto un ruolo Parte_1 all'interno della società garantita e pertanto non abbia contratto la fideiussione per scopi estranei alla attività imprenditoriale intrapresa dalla CP_3
L'appello è pertanto infondato.
La conferma dell'inammissibilità dell'opposizione per tardività comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi vertenti sulla nullità della fideiussione omnibus per pag. 6/7 violazione della normativa antitrust nonché sulla illegittima applicazione di indebiti nel conto corrente n. 0002/011/001456.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da contro Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza in epigrafe così provvede:
[...]
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al pagamento a favore di Parte_1 [...] delle spese di lite Controparte_1 del presente grado di giudizio che si liquidano in € 2.977,00 + € 1.911,00 + €
5.103,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 7.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 7/7