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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/07/2025, n. 4707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4707 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Elena Gelato Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 532 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 difeso dell'Avv. Polinari Gianfranco;
Appellante
E
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Siracusa Sergio;
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 14375/2020 emessa dal Tribunale di
Roma in data 19/10/2020 - Risarcimento danni da atto amministrativo illegittimo.
1 FATTO E DIRITTO
§1. La ha proposto appello avverso la sentenza n. 14375/2020 emessa dal Parte_1
Tribunale di Roma.
in persona del sindaco pro tempore, si è costituita in giudizio per la CP_1 reiezione dell'appello.
Per quanto concerne la ricostruzione della vicenda si richiama per relationem la sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza svoltasi con le modalità di cui all'art1 27 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione coi termini di cui all'art.190 c.p.c.
§2. L'appello è manifestamente infondato.
Con primo e unico motivo di appello la censura l'erronea valutazione dei Parte_1 fatti di causa operata dal giudice di prime cure. In tal senso, l'odierno appellante intende far valere la responsabilità risarcitoria di poiché questa, determinandosi CP_1 illegittimamente con un provvedimento affetto da carenza di motivazione, avrebbe impedito alla di apporre dei pannelli solari sull'immobile di sua proprietà sito in Pt_1 in via Colle Aurelio 110 n. 4 causando danni quantificati da parte attrice in euro CP_1
180.000,00.
Il motivo è manifestamente infondato, ai limiti dell'inammissibilità ex art.342 c.p.c, per le stesse ragioni di cui alla sentenza di primo grado già evidenziate in detta sentenza e che non vengono minimamente confutate.
In primo luogo, occorre evidenziare come la sentenza del TAR n. 162/2014 annullando il provvedimento di rigetto di abbia inteso censurare esclusivamente un vizio CP_1 formale, quale la carenza di motivazione, non essendoci stata da parte dell'organo giudicante indagine alcuna circa la fondatezza della pretesa azionata. In tal senso correttamente ha giudicato il Tribunale nell'affermare che “la sentenza del TAR (…) mosse considerazioni solo circa la necessità di colmare la motivazione del diniego per far conoscere le ragioni del mancato accoglimento della Comunicazione di inizio attività” e che conseguentemente “l'atto di diniego era unicamente s8carsamente motivato non illegittimo”.
La carenza di motivazione, in effetti, non permette di ritenere sussistente la responsabilità risarcitoria della p.a. derivante da illegittima attività amministrativa dal momento che nessun accertamento era stato effettuato dal giudice amministrativo in ordine alla spettanza dell'interesse legittimo pretensivo di cui è controversia. L'annullamento del provvedimento 2 di diniego di da parte del TAR non aveva inciso né sotto questo aspetto né CP_1 tantomeno sulla consumazione del potere da parte della p.a. la quale, infatti, avrebbe sempre potuto e, qualora sollecitata dall'istante, dovuto determinarsi mantenendo come unico vincolo il rispetto del decisum del giudice amministrativo.
In capo a lungi dal vedersi privata dei propri poteri, sarebbero residuati CP_1 dunque amplissimi margini di discrezionalità in ordine al quomodo della propria attività, condizionata esclusivamente ad una più puntuale motivazione sulle ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza, ben potendo determinarsi sia in senso favorevole che in senso sfavorevole rispetto alla richiesta della . La sentenza del TAR, dunque, non Parte_1 permette in alcun modo di ritenere sussistente una situazione giuridica soggettiva qualificata in favore della evidenziando piuttosto unicamente una carenza di Parte_1 motivazione in ogni momento emendabile e non incidente sulla legittimità dell'atto ovvero sulla fondatezza della pretesa la cui valutazione, secondo le ordinarie regole di riparto di giurisdizione, sarebbe comunque impedita a questo organo giudicante. Un eventuale accertamento sul merito dell'atto amministrativo di rigetto costituirebbe, infatti, illecita intrusione da parte del giudice ordinario sull'esercizio di poteri non ancora esercitati dalla pubblica amministrazione.
La non può lamentare la lesione di un interesse legittimo che, a ben vedere, Parte_1 non risulta essere stato neanche provato nella sua esistenza.
Ciò posto, deve essere conseguentemente esclusa ogni spettanza di un risarcimento dei danni derivanti da illegittimo esercizio dell'attività amministrativa. Il risarcimento dei danni, avente a seguito della sentenza 7/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato natura pacificamente aquiliana, necessita, quali elementi costitutivi, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, della ”illegittimità dell'attività provvedimentale e della conseguente ingiustizia del danno in termini di lesione dell'interesse legittimo;
dal nesso di causalità tra l'attività illegittima e il danno ingiusto subito dai titolari della situazione giuridica lesa;
dalla colpa della pubblica amministrazione, quale requisito soggettivo di imputabilità della condotta lesiva e della obbligazione risarcitoria conseguente”.
In tal senso, il giudice di primo grado ha correttamente rilevato l'assenza di tutti gli elementi necessari per l'applicazione del 2043 c.c., ciò ostando alla possibilità di ascrivere una qualunque forma di responsabilità civile e dunque risarcitoria in capo alla pubblica amministrazione.
Priva di pregio deve infine ritenersi la motivazione dell'appellante nel punto in cui afferma che “il diniego non motivato ha impedito alla qualsiasi attività finalizzata alla predetta Pt_1
3 apposizione, sia dell'eventuale regolarizzazione amministrativa” e che quindi il Comune, attraverso
“il suo immotivato diniego” abbia impedito alla “di dar corso al suo progetto”. Pt_1
La mancata apposizione dei pannelli solari non è infatti dipesa dal provvedimento di rigetto di viziato in via meramente formale ma potenzialmente legittimo nel CP_1 contenuto, quanto dalla decisione della di rimanere consapevolmente e Parte_1 colpevolmente inerte. Detto comportamento omissivo ha da un lato impedito alla pubblica amministrazione di riesercitare correttamente i propri poteri e dall'altro, conseguentemente, ha privato la società sua sponte, della possibilità di ottenere il soddisfacimento Pt_1 dell'interesse legittimo pretensivo anche, in via prettamente ipotetica, mediante ricorso al giudice amministrativo, una volta esauritosi lo spazio di discrezionalità residuato alla p.a.
Attese tali considerazioni conclusive, l'appello incidentale meramente subordinato in punto di difetto di giurisdizione deve intendersi assorbito.
§3. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti, ex art. 13 dpr 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante di un'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato.
§4. Alla stregua di quanto sopra rilevato è evidente non solo la manifesta infondatezza dell'appello, ma anche l'insistenza colpevole anche a fronte della esaustiva ed esatta motivazione della sentenza impugnata, poc'anzi evidenziata nelle considerazioni di questa
Corte; il che impone l'applicazione dell'art 96 3° co. c.p.c. con condanna dell'appellante al pagamento di una somma in ossequio al consolidato principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione, secondo cui La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che
l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (…) ( v. Cassaz. n. 34429/2024 – in termini v. anche Cassaz. SS.UU. n. n.
9912 del 20/04/2018). Inoltre, in merito alla determinazione del quantum, si richiama,
l'ulteriore principio secondo cui: “ In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle
4 spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza” (v. Cassaz. n. 17902/2019); l'importo comminato, identificabile in una quota delle spese di lite, viene liquidato come in dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
14375/2020;
-condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di che CP_1 liquida in € 12.000,00, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, ed al pagamento dell'ulteriore importo di € 2.000, ex art 96 3° co. c.p.c.
Sussistono i presupposti, ex art. 13 dpr 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante di un'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato.
Roma, 25.7.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
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